CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27443/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di L'AquilaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MariaElena Gamberini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3 ottobre 2025 la Corte di appello di L'Aquila ha dichiaratoinammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deldifensore, avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15luglio 2024, per la quale era stato fissato in sessanta giorni il termine per ildeposito della motivazione.La Corte territoriale ha rilevato che l'atto di appello era stato trasmesso il 27ottobre 2024 mediante posta elettronica direttamente alla Corte di appello,anziché depositato presso la cancelleria del giudice che aveva emesso ilprovvedimento impugnato, in violazione delle modalità di presentazionedell'impugnazione previste dalla legge.Nel dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, la Corte ha altresì escluso didover trasmettere l'atto alla cancelleria competente a riceverlo, ritenendoinapplicabile la disposizione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., cheimpone la trasmissione dell'impugnazione al giudice competente nel caso in cuiessa sia proposta dinanzi a un giudice incompetente.Secondo la decisione impugnata, infatti, la presentazione dell'atto presso unufficio giudiziario diverso da quello individuato dall'art. 582 cod. proc. pen. integrauna violazione delle modalità di proposizione dell'impugnazione, espressamentesanzionata con l'inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., enon è pertanto assimilabile all'ipotesi della proposizione dell'impugnazione dinanzia un giudice incompetente.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del difensore di fiducia, articolando distinti motivi di impugnazione, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensidell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, proposto in via preliminare rispetto agli altri, ilricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 581 e 582 cod. proc.pen., censurando la declaratoria di inammissibilità dell'appello.Assume, in particolare, che l'atto di impugnazione fosse statotempestivamente depositato presso la cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ove ildifensore si era personalmente recato a causa del mancato funzionamento delsistema di deposito telematico. A sostegno dell'assunto produce unacomunicazione di posta elettronica certificata inviata dalla cancelleria del [OSCURATO:PERSONA] il 12 dicembre 2024, nella quale si legge: «relativamente all'appello afavore di [OSCURATO:PERSONA] depositato presso la Corte d'appello di L'Aquila in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], si chiede cortesemente di voler provvedere al deposito cartaceo dellecopie mancanti o, in alternativa, al pagamento dei diritti di copia».Deduce inoltre che, in data 27 dicembre 2024, la trasmissione alla Corte diappello di copia dei motivi di gravame era stata effettuata esclusivamente permera cautela difensiva, trattandosi di atto già tempestivamente presentato pressoil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazioneall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di appello, unavolta ritenuta la propria incompetenza a ricevere l'impugnazione, avrebbe dovutodisporre la trasmissione degli atti all'ufficio competente, in applicazionedell'espressa previsione normativa e del principio di conservazione degli attiprocessuali.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine al mancato proscioglimento e al riconoscimento della circostanzaaggravante contestata.3. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti ai sensi dell'art. 611cod. proc. pen., nel testo modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Le partihanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.2. In relazione ai motivi dedotti, va preliminarmente ricordato che, quando èsottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito,la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione impugnata edesercita il proprio controllo sulla sua legittimità indipendentemente dal percorsoargomentativo seguito dal giudice di merito. Ne consegue che, in presenza delladeduzione di errores in procedendo, la Corte ha il potere-dovere di procederedirettamente all'esame degli atti processuali necessari alla verifica dellafondatezza delle censure proposte (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,Rv. 220092; Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328).3. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione alladichiarazione di inammissibilità dell'appello, è infondato.La ricostruzione prospettata dal ricorrente non trova, infatti, riscontro negli attidel procedimento.Risulta che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia pronunciato il dispositivo di sentenza indata 15 luglio 2024, riservando sessanta giorni per il deposito della motivazione,poi tempestivamente depositata il 26 luglio 2024.In data 29 ottobre 2024 veniva quindi apposta in calce alla sentenza ladichiarazione di irrevocabilità.Dagli atti emerge, inoltre, che il 9 dicembre 2024 il difensore dell'imputato sipresentava presso la cancelleria del Tribunale riferendo di avere già propostoimpugnazione innanzi alla Corte di appello. La circostanza trova conferma nellaricevuta di accettazione della posta elettronica certificata del 27 ottobre 2024,relativa all'invio effettuato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo«[OSCURATO:EMAIL]».Preso atto di tale comunicazione, il Tribunale, nella medesima data del 9dicembre 2024, revocava la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza, comeSezione penale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indirizzata all'Ufficio esecuzioni.Sempre il 9 dicembre 2024 la cancelleria del Tribunale trasmetteva al difensoreuna comunicazione di posta elettronica certificata con la quale lo invitava aprovvedere al deposito cartaceo delle copie mancanti ovvero al pagamento deidiritti di copia «relativamente all'atto di appello a favore dell'imputato SpinelliSanto depositato presso la Corte di appello di L'Aquila il 6 dicembre 2024».Tale documento, richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cuil'impugnazione sarebbe stata tempestivamente depositata presso il Tribunale diChieti, non dimostra quanto dedotto. Esso attesta esclusivamente che il difensoreaveva comunicato all'ufficio di avere presentato l'impugnazione presso la Corte diappello, senza fornire alcun riscontro all'affermazione secondo cui il depositosarebbe stato tempestivamente effettuato presso la cancelleria del giudice cheaveva emesso il provvedimento impugnato.Dagli atti emerge, al contrario, che l'originale dell'atto di appello è statodepositato presso la cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] soltanto il 19 dicembre2024, come attestato dal timbro apposto in calce all'atto stesso, quando il termineper l'impugnazione risultava ormai ampiamente spirato.Non corrisponde pertanto al vero l'assunto difensivo secondo cui l'appellosarebbe stato tempestivamente depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il depositopresso tale ufficio è infatti avvenuto soltanto il 19 dicembre 2024, dopo lascadenza del termine previsto dalla legge e successivamente alla revoca delladichiarazione di irrevocabilità determinata dalle informazioni fornite dal difensore.L'atto di appello risulta invece essere stato presentato per la prima volta,tempestivamente ma irritualmente, mediante la citata trasmissione telematica del27 ottobre 2024 all'indirizzo di posta elettronica certificata della Corte di appellodi L'Aquila.A seguito di tale deposito la Corte di appello procedeva inizialmente allafissazione dell'udienza; la difesa, con comunicazione del 24 luglio 2025, chiedevala trattazione orale, autorizzata con provvedimento del 18 settembre 2025.All'esito della discussione, la Corte territoriale dichiarava tuttavia l'inammissibilitàdell'impugnazione con sentenza del 3 ottobre 2025, rilevando che l'atto era statopresentato in violazione delle forme previste dalla legge.4. La decisione impugnata deve ritenersi conforme al quadro normativo diriferimento.Il combinato disposto degli artt. 582, 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc.pen. impone che l'impugnazione sia proposta nel rispetto delle modalità stabilitedalla legge e che l'atto pervenga, entro il termine previsto a pena di decadenza,alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, salvo letassative ipotesi previste dalla legge, la data rilevante ai fini della tempestivitàdell'impugnazione è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo,gravando sull'impugnante il rischio derivante dalla scelta di modalità dipresentazione non conformi al modello legale ovvero dal deposito presso un ufficiodiverso da quello individuato dalla legge.Del resto, la riforma dell'art. 582 cod. proc. pen. ha eliminato la previgentepossibilità di presentare l'atto di impugnazione presso uffici giudiziari diversi daquello che aveva emesso il provvedimento impugnato, confermando la volontà dellegislatore di concentrare il deposito presso la cancelleria del giudice a quo e diassoggettare il relativo adempimento a forme rigorosamente predeterminate.Tale impostazione è coerente con l'orientamento della giurisprudenza dilegittimità che, nel regime transitorio del processo penale telematico, hacostantemente valorizzato il principio di tassatività delle modalità di deposito edelle relative cause di inammissibilità, evidenziando come le prescrizioniconcernenti la corretta individuazione dell'ufficio destinatario dell'atto rispondanoa esigenze di certezza, tracciabilità e sicurezza del circuito telematico (Sez. 2, n.11795 del 21/02/2024, Rv. 286141; Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, Rv.287294).Nel caso di specie non viene in rilievo una mera irregolarità concernente latrasmissione dell'atto, ma il mancato deposito dell'impugnazione presso l'ufficiocompetente entro il termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen.Dall'esame degli atti risulta, infatti, che la difesa ha dapprima trasmessol'appello alla cancelleria della Corte di appello di L'Aquila, ufficio non legittimato ariceverlo ai sensi dell'art. 582 cod. proc. pen., e solo successivamente, una voltaemerso l'errore, ha provveduto al deposito presso la cancelleria del Tribunale diChieti, quando il termine per impugnare era ormai definitivamente spirato.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto integrata la causa diinammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendorimasta inosservata la disciplina dettata dall'art. 582 cod. proc. pen. in ordine allemodalità e al luogo di presentazione dell'impugnazione.Né può ritenersi dirimente nella specie quanto allegato anche in sede didiscussione in ordine al prospettato malfunzionamento del sistema di depositotelematico ovvero dell’invio dell’impugnazione a un indirizzo errato, così da poterfar riferimento ai principi secondo cui, nel regime transitorio del processo penaletelematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,l'impugnazione è ammissibile anche quando, dopo essere stata trasmessa a unindirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco individuato daldecreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9novembre 2020, venga nuovamente inoltrata dall'impugnante, entro il termine dilegge, all'indirizzo deputato a riceverla, non potendosi ritenere consumato il poteredi impugnazione se detto termine non sia ancora maturato. (Sez. U, n. 6565 del11/12/2025, dep. 2026, Messina, Rv. 289326 - 02). L'arresto delle Sezioni Unite,pur ispirato all'esigenza di evitare la perdita del diritto di impugnazione in presenzadi errori formali, presuppone infatti che l'impugnante abbia comunque indirizzatol'atto all'ufficio competente entro il termine di legge o abbia tempestivamentereiterato il deposito corretto entro il medesimo termine.Presupposto che difetta nel caso in esame, nel quale il deposito presso lacancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto soltanto il 19 dicembre 2024, quandoil termine per impugnare risultava già scaduto.Né la difesa del ricorrente ha provato in alcun modo di aver tentato di inviaretempestivamente l’impugnazione all’ufficio competente a riceverlo e di non averlopotuto fare per un malfunzionamento del sistema.5. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.La difesa invoca l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., sostenendo che la Cortedi appello, ricevuto l'atto e ritenendosi incompetente a riceverlo, avrebbe dovutotrasmetterlo all'ufficio giudiziario competente.L'assunto non può essere condiviso.La disposizione richiamata disciplina l'ipotesi in cui l'impugnazione sia stataproposta dinanzi a un giudice incompetente a decidere sul gravame e rispondeall'esigenza di assicurare la conservazione dell'atto quando l'errore investal'individuazione dell'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione.Essa non trova invece applicazione nella diversa ipotesi in cui il giudice competentesia stato correttamente individuato, ma non siano state rispettate le modalità dipresentazione dell'impugnazione espressamente prescritte dalla legge.Nel caso di specie, infatti, non viene in rilievo un errore concernentel'individuazione del giudice dell'impugnazione, posto che il gravame era destinatoad essere deciso proprio dalla Corte di appello di L'Aquila, bensì una violazionedelle disposizioni che disciplinano il luogo e le modalità di deposito dell'atto.L'errore commesso dalla difesa non attiene, dunque, alla scelta del giudicechiamato a conoscere dell'impugnazione, ma all'inosservanza dell'obbligo dipresentare l'atto presso la cancelleria del giudice che aveva emesso ilprovvedimento impugnato, secondo quanto previsto dall'art. 582 cod. proc. pen.Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la regola di cui all'art. 568,comma 5, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibileindipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte e, se proposta agiudice incompetente, deve essere trasmessa a quello competente, non operaquando non siano state rispettate le formalità imposte dalla disciplina processualeper la proposizione del mezzo di impugnazione risultante dalla conversione (Sez.5, n. 22592 del 02/02/2022, D., Rv. 283119).La conclusione è altresì coerente con il più generale principio di tassatività dellecause di conversione e conservazione delle impugnazioni, che non consente diestendere oltre i casi espressamente previsti il meccanismo di cui all'art. 568,comma 5, cod. proc. pen., pena l'elusione della disciplina speciale dettata dagliartt. 582 e 591 cod. proc. pen.Il meccanismo conservativo previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.presuppone, infatti, l'esistenza di un'impugnazione ritualmente proposta e miraesclusivamente a neutralizzare le conseguenze derivanti dall'erroneaindividuazione del giudice competente a decidere. Esso non può invece essereutilizzato per sanare l'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 582 cod.proc. pen., la cui violazione è espressamente sanzionata dall'art. 591, comma 1,lett. c), cod. proc. pen. con la declaratoria di inammissibilità.Diversamente opinando, il meccanismo della trasmissione previsto dall'art. 568,comma 5, cod. proc. pen. verrebbe a trasformarsi in uno strumento generale disanatoria delle irregolarità concernenti la presentazione dell'impugnazione, incontrasto con il sistema delineato dagli artt. 582 e 591 cod. proc. pen., chericevere l'atto.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità delladisposizione invocata dalla difesa.6. Il terzo motivo non è proponibile.Infatti, l'infondatezza dei primi due motivi, concernenti la correttezza delladeclaratoria di inammissibilità dell'appello, preclude l'esame delle ulterioridoglianze attinenti al merito della decisione di primo grado.7. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è, nel suo complesso, infondatoe deve essere rigettato.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 30/04/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]