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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 46177/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di lesioni e il solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la carenza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p ocessuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il consigliere estènsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di lesioni e il solo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la carenza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p ocessuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il consigliere estènsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46177/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris