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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 261/2022

ECLI:EU:C:2022:729
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0307 ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 27 settembre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Diritto a compensazione in caso di cancellazione di un volo – Contratto di trasporto stipulato tramite un’agenzia di viaggio online – Informazione sulla cancellazione del volo mediante un indirizzo di posta elettronica generato automaticamente dall’agenzia di viaggio – Assenza di informazione effettiva del passeggero» Nella causa C‑307/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 25 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2021, nel procedimento AB e altri contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Ottava Sezione), composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e N. Piçarra, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe, cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per AB e a., da C. Jansen, Rechtsanwalt; – per la [OSCURATO:PERSONA] DAC, da S. Hensel, Rechtsanwältin; – per la Commissione europea, da G. Braun, K. Simonsson e G. Wilms, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ( GU 2004, L 46, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, AB e diversi altri passeggeri e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] DAC, un vettore aereo, in merito al rifiuto di quest’ultima di versare a tali passeggeri una compensazione pecuniaria a seguito della cancellazione del loro volo.

Contesto normativo 3 I considerando 1, 7 e 12 del regolamento n. 261/2004 enunciano quanto segue: «(1) L’intervento dell[’Unione europea] nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri.

Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale. (...) (7) Per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento, gli obblighi da esso derivanti dovrebbero incombere al vettore aereo che opera o intenda operare un volo con un aeromobile di proprietà, preso a noleggio con o senza equipaggio o in qualsiasi altra forma. (...) (12) Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo.

Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell’ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente.

Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso». 4 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai sensi del presente regolamento, si intende per: (...) b) “vettore aereo operativo”: un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero; (...)». 5 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 5 precisa quanto segue: «Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e

2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero». 6 L’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Cancellazione del volo», ai paragrafi 1 e 4 così dispone: «1.

In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: (...) c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure (...)

4. L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo». 7 L’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: (...) b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; (...)». 8 L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Diritti ad azioni di regresso», così dispone: «Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile.

In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto.

Del pari, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 AB e gli altri ricorrenti nel procedimento principale chiedono alla [OSCURATO:PERSONA], il vettore aereo operativo, una compensazione pecuniaria di EUR 400 per ciascun ricorrente, oltre agli interessi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004, a causa della cancellazione del loro volo operato da tale vettore aereo. 10 Tali ricorrenti avevano effettuato una prenotazione con detto vettore tramite l’agenzia di viaggio kiwi.com per un volo previsto per il 6 aprile 2019 e che collegava Düsseldorf-Weeze ([OSCURATO:PERSONA]) a Tangeri (Marocco). 11 Al momento della prenotazione, al vettore aereo sono stati comunicati un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica, al quale detti ricorrenti non avevano accesso e che verosimilmente era stato generato automaticamente dall’agenzia di viaggio kiwi.com.

È a tale indirizzo che il vettore aereo operativo ha trasmesso, il 14 dicembre 2018, un messaggio di posta elettronica indicante che il volo prenotato dagli stessi ricorrenti era stato cancellato. 12 In primo grado, i ricorrenti nel procedimento principale hanno fatto valere che, al momento della prenotazione, avevano indicato il proprio indirizzo di posta elettronica nonché un numero di telefono.

Essi non sapevano che l’agenzia di viaggio avesse comunicato al vettore aereo operativo un altro indirizzo di posta elettronica. 13 Poiché l’agenzia di viaggio non ha inoltrato alcun messaggio del vettore aereo operativo, tali ricorrenti hanno appreso che il loro volo era stato cancellato solo il 5 aprile 2019, quando hanno tentato di registrarsi online. 14 Con sentenza del 29 luglio 2020, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto il ricorso di detti ricorrenti con la motivazione che il vettore aereo operativo, quando ha trasmesso l’informazione riguardante la cancellazione del volo all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della prenotazione, aveva sufficientemente adempiuto il suo obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), del regolamento n. 261/2004. 15 Poiché i ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso detta sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, quest’ultimo si chiede se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il vettore aereo operativo abbia adempiuto il suo obbligo di informazione ai sensi del regolamento n. 261/2004.

Più in particolare, tale giudice si chiede se, per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, la questione se il vettore aereo ignorasse o meno la presenza di un intermediario sia rilevante o se tale disposizione preveda piuttosto una sorta di responsabilità oggettiva per il vettore aereo. 16 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7 del regolamento [n. 261/2004] debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo sia tenuto a pagare la compensazione pecuniaria prevista in caso di cancellazione del volo della quale il passeggero non sia stato informato almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora detto vettore abbia inviato la comunicazione in tempo utile prima della scadenza delle due settimane all’unico indirizzo di posta elettronica fornitogli al momento della prenotazione, senza peraltro essere a conoscenza del fatto che tale prenotazione fosse stata effettuata a mezzo di un intermediario oppure tramite la sua piattaforma Internet e che l’indirizzo di posta elettronica indicato dalla piattaforma di prenotazione consentisse di raggiungere al massimo l’intermediario, ma non direttamente il passeggero».

Sulla questione pregiudiziale 17 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione pregiudiziale non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 18 Tale disposizione trova applicazione nella presente causa. 19 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria prevista in tali disposizioni in caso di cancellazione del volo della quale il passeggero non sia stato informato almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, qualora detto vettore abbia trasmesso l’informazione in tempo utile al solo indirizzo di posta elettronica che gli era stato fornito al momento della prenotazione, senza peraltro essere a conoscenza del fatto che tale indirizzo consentiva di contattare unicamente l’agenzia di viaggio, tramite la quale era stata effettuata la prenotazione, e non di contattare direttamente il passeggero, e qualora tale agenzia di viaggio non abbia trasmesso l’informazione al passeggero in tempo utile. 20 Al riguardo, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 stabilisce che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 di tale regolamento, a meno che siano stati informati della cancellazione del volo alle condizioni previste in detta lettera c). 21 Conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento, l’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo di cui trattasi, incombe al vettore aereo operativo. 22 Dalla chiara formulazione di tali disposizioni risulta che, qualora il vettore aereo operativo non sia in grado di dimostrare che il passeggero coinvolto è stato informato della cancellazione del suo volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, detto vettore è tenuto a versare una compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 (sentenza del 21 dicembre 2021, Airhelp, C‑263/20 , EU:C:2021:1039 , punto 51 ). 23 Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che un’interpretazione del genere vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero coinvolto e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale, come nel procedimento principale, una piattaforma online (sentenze dell’11 maggio 2017, Krijgsman, C‑302/16 , EU:C:2017:359 , punto 26 , e del 21 dicembre 2021, Airhelp, C‑263/20 , EU:C:2021:1039 , punto 52 ). 24 Infatti, come emerge tanto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004 quanto dai considerando 7 e 12 dello stesso, il vettore aereo che opera o ha l’intenzione di operare un volo è l’unico responsabile della compensazione dei passeggeri per l’inadempimento degli obblighi derivanti da tale regolamento, tra i quali, in particolare, l’obbligo di informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dello stesso (sentenze dell’11 maggio 2017, Krijgsman, C‑302/16 , EU:C:2017:359 , punto 27 , e del 21 dicembre 2021, Airhelp, C‑263/20 , EU:C:2021:1039 , punto 53 ). 25 Solo una tale interpretazione è in grado di soddisfare l’obiettivo di assicurare un livello elevato di protezione dei passeggeri enunciato al considerando 1 del regolamento n. 261/2004, garantendo che il passeggero il cui volo sia stato prenotato per il tramite di un terzo prima di essere cancellato sia in grado di identificare il soggetto debitore della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7 di tale regolamento (sentenza dell’11 maggio 2017, Krijgsman, C‑302/16 , EU:C:2017:359 , punto 28 ). 26 Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza che il vettore aereo operativo non sapesse che, quando ha inviato l’informazione relativa alla cancellazione del volo di cui trattasi, non comunicava direttamente con il passeggero.

Infatti, ciò che rileva è che il passeggero non sia stato informato della cancellazione del suo volo in tempo utile.

In una fattispecie del genere e come rilevato ai punti 24 e 25 della presente ordinanza, il vettore aereo operativo è l’unico debitore della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero a causa dell’inadempimento dell’obbligo di informazione. 27 Solo se il passeggero autorizza espressamente l’intermediario a ricevere l’informazione trasmessa dal vettore aereo operativo e questa autorizzazione è nota a detto vettore si potrà ritenere che le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 siano soddisfatte, qualora il vettore aereo operativo trasmetta l’informazione relativa alle modifiche di un volo all’intermediario senza che quest’ultimo la inoltri poi al passeggero (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Airhelp, C‑263/20 , EU:C:2021:1039 , punto 44 ).

Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che tale autorizzazione non esiste nel procedimento principale. 28 Ciò detto, va rilevato che gli obblighi assolti dal vettore aereo operativo in forza del regolamento n. 261/2004 non compromettono il suo diritto di chiedere il risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, a qualsiasi soggetto all’origine dell’inadempimento di tale vettore ai propri obblighi, inclusi i terzi, come previsto dall’articolo 13 di detto regolamento (sentenze dell’11 maggio 2017, Krijgsman, C‑302/16 , EU:C:2017:359 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 dicembre 2021, Airhelp, C‑263/20 , EU:C:2021:1039 , punto 54 ). 29 Atteso che tale articolo 13 menziona espressamente i terzi, ne deriva che il regolamento n. 261/2004 non subordina all’esistenza di un contratto, stipulato tra il vettore aereo operativo e l’intermediario al quale il passeggero aereo si è rivolto per prenotare il proprio volo, il diritto di detto vettore aereo operativo di chiedere un risarcimento (sentenza del 21 dicembre 2021, Airhelp, C‑263/20 , EU:C:2021:1039 , punto 55 ). 30 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a versare la compensazione pecuniaria prevista da tali disposizioni in caso di cancellazione del volo della quale il passeggero non sia stato informato almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, qualora detto vettore abbia trasmesso l’informazione in tempo utile al solo indirizzo di posta elettronica che gli era stato fornito al momento della prenotazione, senza peraltro essere a conoscenza del fatto che tale indirizzo consentiva di contattare unicamente l’agenzia di viaggio, tramite la quale era stata effettuata la prenotazione, e non di contattare direttamente il passeggero, e qualora tale agenzia di viaggio non abbia trasmesso l’informazione al passeggero in tempo utile.

Sulle spese 31 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che: il vettore aereo operativo è tenuto a versare la compensazione pecuniaria prevista da tali disposizioni in caso di cancellazione del volo della quale il passeggero non sia stato informato almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, qualora detto vettore abbia trasmesso l’informazione in tempo utile al solo indirizzo di posta elettronica che gli era stato fornito al momento della prenotazione, senza peraltro essere a conoscenza del fatto che tale indirizzo consentiva di contattare unicamente l’agenzia di viaggio, tramite la quale era stata effettuata la prenotazione, e non di contattare direttamente il passeggero, e qualora tale agenzia di viaggio non abbia trasmesso l’informazione al passeggero in tempo utile.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0307 ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 27 settembre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Diritto a compensazione in caso di cancellazione di un volo – Contratto di trasporto stipulato tramite un’agenzia di viaggio online – Informazione sulla cancellazione del volo mediante un indirizzo di posta elettronica generato automaticamente dall’agenzia di viaggio – Assenza di informazione effettiva del passeggero» Nella causa C‑307/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 25 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2021, nel procedimento AB e altri contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Ottava Sezione), composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e N. Piçarra, giudici, avvocato generale: P. Pikamäe, cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per AB e a., da C. Jansen, Rechtsanwalt; – per la [OSCURATO:PERSONA] DAC, da S. Hensel, Rechtsanwältin; – per la Commissione europea, da G. Braun, K. Simonsson e G. Wilms, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ( GU 2004, L 46, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, AB e diversi altri passeggeri e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] DAC, un vettore aereo, in merito al rifiuto di quest’ultima di versare a tali passeggeri una compensazione pecuniaria a seguito della cancellazione del loro volo. Contesto normativo 3 I considerando 1, 7 e 12 del regolamento n. 261/2004 enunciano quanto segue: «(1) L’intervento dell[’Unione europea] nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale. (...) (7) Per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento, gli obblighi da esso derivanti dovrebbero incombere al vettore aereo che opera o intenda operare un volo con un aeromobile di proprietà, preso a noleggio con o senza equipaggio o in qualsiasi altra forma. (...) (12) Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell’ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso». 4 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue: «Ai sensi del presente regolamento, si intende per: (...) b) “vettore aereo operativo”: un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero; (...)». 5 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 5 precisa quanto segue: «Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero». 6 L’articolo 5 del medesimo regolamento, intitolato «Cancellazione del volo», ai paragrafi 1 e 4 così dispone: «1.   In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: (...) c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure (...) 4.   L’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo». 7 L’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: (...) b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; (...)». 8 L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Diritti ad azioni di regresso», così dispone: «Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile». Procedimento principale e questione pregiudiziale 9 AB e gli altri ricorrenti nel procedimento principale chiedono alla [OSCURATO:PERSONA], il vettore aereo operativo, una compensazione pecuniaria di EUR 400 per ciascun ricorrente, oltre agli interessi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004, a causa della cancellazione del loro volo operato da tale vettore aereo. 10 Tali ricorrenti avevano effettuato una prenotazione con detto vettore tramite l’agenzia di viaggio kiwi.com per un volo previsto per il 6 aprile 2019 e che collegava Düsseldorf-Weeze ([OSCURATO:PERSONA]) a Tangeri (Marocco). 11 Al momento della prenotazione, al vettore aereo sono stati comunicati un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica, al quale detti ricorrenti non avevano accesso e che verosimilmente era stato generato automaticamente dall’agenzia di viaggio kiwi.com. È a tale indirizzo che il vettore aereo operativo ha trasmesso, il 14 dicembre 2018, un messaggio di posta elettronica indicante che il volo prenotato dagli stessi ricorrenti era stato cancellato. 12 In primo grado, i ricorrenti nel procedimento principale hanno fatto valere che, al momento della prenotazione, avevano indicato il proprio indirizzo di posta elettronica nonché un numero di telefono. Essi non sapevano che l’agenzia di viaggio avesse comunicato al vettore aereo operativo un altro indirizzo di posta elettronica. 13 Poiché l’agenzia di viaggio non ha inoltrato alcun messaggio del vettore aereo operativo, tali ricorrenti hanno appreso che il loro volo era stato cancellato solo il 5 aprile 2019, quando hanno tentato di registrarsi online. 14 Con sentenza del 29 luglio 2020, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto il ricorso di detti ricorrenti con la motivazione che il vettore aereo operativo, quando ha trasmesso l’informazione riguardante la cancellazione del volo all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della prenotazione, aveva sufficientemente adempiuto il suo obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), del regolamento n. 261/2004. 15 Poiché i ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso detta sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, quest’ultimo si chiede se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il vettore aereo operativo abbia adempiuto il suo obbligo di informazione ai sensi del regolamento n. 261/2004. Più in particolare, tale giudice si chiede se, per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, la questione se il vettore aereo ignorasse o meno la presenza di un intermediario sia rilevante o se tale disposizione preveda piuttosto una sorta di responsabilità oggettiva per il vettore aereo. 16 In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7 del regolamento [n. 261/2004] debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo sia tenuto a pagare la compensazione pecuniaria prevista in caso di cancellazione del volo della quale il passeggero non sia stato informato almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, anche qualora detto vettore abbia inviato la comunicazione in tempo utile prima della scadenza delle due settimane all’unico indirizzo di posta elettronica fornitogli al momento della prenotazione, senza peraltro essere a conoscenza del fatto che tale prenotazione fosse stata effettuata a mezzo di un intermediario oppure tramite la sua piattaforma Internet e che l’indirizzo di posta elettronica indicato dalla piattaforma di prenotazione consentisse di raggiungere al massimo l’intermediario, ma non direttamente il passeggero». Sulla questione pregiudiziale 17 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione pregiudiziale non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 18 Tale disposizione trova applicazione nella presente causa. 19 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria prevista in tali disposizioni in caso di cancellazione del volo della quale il passeggero non sia stato informato almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, qualora detto vettore abbia trasmesso l’informazione in tempo utile al solo indirizzo di posta elettronica che gli era stato fornito al momento della prenotazione, senza peraltro essere a conoscenza del fatto che tale indirizzo consentiva di contattare unicamente l’agenzia di viaggio, tramite la quale era stata effettuata la prenotazione, e non di contattare direttamente il passeggero, e qualora tale agenzia di viaggio non abbia trasmesso l’informazione al passeggero in tempo utile. 20 Al riguardo, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 stabilisce che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7 di tale regolamento, a meno che siano stati informati della cancellazione del volo alle condizioni previste in detta lettera c). 21 Conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento, l’onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo di cui trattasi, incombe al vettore aereo operativo. 22 Dalla chiara formulazione di tali disposizioni risulta che, qualora il vettore aereo operativo non sia in grado di dimostrare che il passeggero coinvolto è stato informato della cancellazione del suo volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, detto vettore è tenuto a versare una compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 (sentenza del 21 dicembre 2021, Airhelp, C‑263/20 , EU:C:2021:1039 , punto 51 ). 23 Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che un’interpretazione del genere vale non soltanto ove il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero coinvolto e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale, come nel procedimento principale, una piattaforma online (sentenze dell’11 maggio 2017, Krijgsman, C‑302/16 , EU:C:2017:359 , punto 26 , e del 21 dicembre 2021, Airhelp, C‑263/20 , EU:C:2021:1039 , punto 52 ). 24 Infatti, come emerge tanto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004 quanto dai considerando 7 e 12 dello stesso, il vettore aereo che opera o ha l’intenzione di operare un volo è l’unico responsabile della compensazione dei passeggeri per l’inadempimento degli obblighi derivanti da tale regolamento, tra i quali, in particolare, l’obbligo di informazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dello stesso (sentenze dell’11 maggio 2017, Krijgsman, C‑302/16 , EU:C:2017:359 , punto 27 , e del 21 dicembre 2021, Airhelp, C‑263/20 , EU:C:2021:1039 , punto 53 ). 25 Solo una tale interpretazione è in grado di soddisfare l’obiettivo di assicurare un livello elevato di protezione dei passeggeri enunciato al considerando 1 del regolamento n. 261/2004, garantendo che il passeggero il cui volo sia stato prenotato per il tramite di un terzo prima di essere cancellato sia in grado di identificare il soggetto debitore della compensazione pecuniaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7 di tale regolamento (sentenza dell’11 maggio 2017, Krijgsman, C‑302/16 , EU:C:2017:359 , punto 28 ). 26 Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza che il vettore aereo operativo non sapesse che, quando ha inviato l’informazione relativa alla cancellazione del volo di cui trattasi, non comunicava direttamente con il passeggero. Infatti, ciò che rileva è che il passeggero non sia stato informato della cancellazione del suo volo in tempo utile. In una fattispecie del genere e come rilevato ai punti 24 e 25 della presente ordinanza, il vettore aereo operativo è l’unico debitore della compensazione pecuniaria dovuta al passeggero a causa dell’inadempimento dell’obbligo di informazione. 27 Solo se il passeggero autorizza espressamente l’intermediario a ricevere l’informazione trasmessa dal vettore aereo operativo e questa autorizzazione è nota a detto vettore si potrà ritenere che le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 siano soddisfatte, qualora il vettore aereo operativo trasmetta l’informazione relativa alle modifiche di un volo all’intermediario senza che quest’ultimo la inoltri poi al passeggero (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Airhelp, C‑263/20 , EU:C:2021:1039 , punto 44 ). Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che tale autorizzazione non esiste nel procedimento principale. 28 Ciò detto, va rilevato che gli obblighi assolti dal vettore aereo operativo in forza del regolamento n. 261/2004 non compromettono il suo diritto di chiedere il risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, a qualsiasi soggetto all’origine dell’inadempimento di tale vettore ai propri obblighi, inclusi i terzi, come previsto dall’articolo 13 di detto regolamento (sentenze dell’11 maggio 2017, Krijgsman, C‑302/16 , EU:C:2017:359 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 dicembre 2021, Airhelp, C‑263/20 , EU:C:2021:1039 , punto 54 ). 29 Atteso che tale articolo 13 menziona espressamente i terzi, ne deriva che il regolamento n. 261/2004 non subordina all’esistenza di un contratto, stipulato tra il vettore aereo operativo e l’intermediario al quale il passeggero aereo si è rivolto per prenotare il proprio volo, il diritto di detto vettore aereo operativo di chiedere un risarcimento (sentenza del 21 dicembre 2021, Airhelp, C‑263/20 , EU:C:2021:1039 , punto 55 ). 30 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a versare la compensazione pecuniaria prevista da tali disposizioni in caso di cancellazione del volo della quale il passeggero non sia stato informato almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, qualora detto vettore abbia trasmesso l’informazione in tempo utile al solo indirizzo di posta elettronica che gli era stato fornito al momento della prenotazione, senza peraltro essere a conoscenza del fatto che tale indirizzo consentiva di contattare unicamente l’agenzia di viaggio, tramite la quale era stata effettuata la prenotazione, e non di contattare direttamente il passeggero, e qualora tale agenzia di viaggio non abbia trasmesso l’informazione al passeggero in tempo utile. Sulle spese 31 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che: il vettore aereo operativo è tenuto a versare la compensazione pecuniaria prevista da tali disposizioni in caso di cancellazione del volo della quale il passeggero non sia stato informato almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, qualora detto vettore abbia trasmesso l’informazione in tempo utile al solo indirizzo di posta elettronica che gli era stato fornito al momento della prenotazione, senza peraltro essere a conoscenza del fatto che tale indirizzo consentiva di contattare unicamente l’agenzia di viaggio, tramite la quale era stata effettuata la prenotazione, e non di contattare direttamente il passeggero, e qualora tale agenzia di viaggio non abbia trasmesso l’informazione al passeggero in tempo utile. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 261/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris