CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25853/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine a episodi criminosi in materia di stupefacenti, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, avendo motivatamente accertato che l'imputato si è reso protagonista di plurime cessioni di cocaina in favore di soggetti identificati, alla luce di plurimi elementi probatori che non possono essere rimessi in discussione in questa sede e che sono stati congruamente e logicamente valorizzati dai giudicanti, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito insindacabile in questa sede. Anche sul piano del trattamento sanzionatorio le sentenze di merito hanno adeguatamente tenuto conto dei dati fattuali e dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con motivazione esente da vizi di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichi P.Q.M