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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2000

Cassazione n. 14190/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/2000 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40550/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari • che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il ricorso con cui si contesta la violazione di norme processuali in relazione all'art. 546 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62 n.6, 62 bis, 81, 99 e 133 cod.pen. — è inammissibile, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato anche che il motivo d'appello sul trattamento punitivo risultava già a sua volta aspecifico rispetto alle ragioni per cui il giudice di prime cure aveva quantificato la pena, peraltro non discostandosi particolarmente dal limite minimo edittale; Considerato che il ricorso, quando lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. è inammissibile in quanto non vi era motivo di appello sul punto; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/10/2000 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40550/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari • che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il ricorso con cui si contesta la violazione di norme processuali in relazione all'art. 546 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62 n.6, 62 bis, 81, 99 e 133 cod.pen. — è inammissibile, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato anche che il motivo d'appello sul trattamento punitivo risultava già a sua volta aspecifico rispetto alle ragioni per cui il giudice di prime cure aveva quantificato la pena, peraltro non discostandosi particolarmente dal limite minimo edittale; Considerato che il ricorso, quando lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. è inammissibile in quanto non vi era motivo di appello sul punto; ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il