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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 06520/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; el,, Rilevatoitl'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Mouhamadou, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., è inammissibile per carenza di interesse in quanto, come rilevato dalla Corte di merito, il Tribunale ha applicato le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, nella massima estensione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; el,, Rilevatoitl'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Mouhamadou, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., è inammissibile per carenza di interesse in quanto, come rilevato dalla Corte di merito, il Tribunale ha applicato le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, nella massima estensione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 06520/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris