CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23633/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui in data 27.5.2025 la Corte d’Appello di Bologna ha confermatola sentenza del Tribunale di Modena in data 11.1.2022 alla pena di un anno e unmese di reclusione per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del2011, 341-bis cod. pen.;Lette, altresì, le conclusioni del difensore del ricorrente, trasmesse in data18.3.2026;Permesso che i quattro motivi articolati nel ricorso sono da considerarsimanifestamenti infondati e non si confrontano con la motivazione della sentenzaimpugnata sugli omologhi motivi d’appello;[OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo relativo al reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159del 2011, che il ricorso si fonda sull’affermazione immotivata secondo cui laviolazione del divieto di uscire oltre l’orario determinato nel decreto diapplicazione della misura di prevenzione non integra reato se non sono stati inquella occasione commessi ulteriori reati, affermazione che - tuttavia - non trovaalcun aggancio testuale nella previsione di legge, in cui la violazione di rilievopenale è collegata alla mera inosservanza delle prescrizioni inerenti allasorveglianza speciale, fra cui rientra quella, prevista dall’art. 8, comma 4, d.lgs.n. 159 del 2011, di non rincasare oltre e di non uscire prima di determinati oraristabiliti nel decreto di applicazione;[OSCURATO:PERSONA], quanto al secondo motivo relativo al reato di cui all’art. 341-bis cod.pen. e fondato sul rilievo che i pubblici ufficiali avrebbero dichiarato di nonessersi sentiti offesi dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA], che, in disparte il fatto che laCorte d’appello oppone che il dato storico non trovi alcun aggancio in punto difatto, è, in ogni caso, sufficiente per la integrazione del reato di oltraggio che leespressioni abbiano un contenuto oggettivamente offensivo dell’onore e delprestigio del pubblico ufficiale, tenuto conto che l’oggetto specifico della tutelapenale è l’interesse al funzionamento della pubblica amministrazione e al rispettodei soggetti che la rappresentano nell’esercizio delle loro funzioni e che,pertanto, la persona fisica destinataria dell’offesa non può disporre di taleinteresse;[OSCURATO:PERSONA], quanto al terzo motivo, che la motivazione della Corte d’appello circal’insussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è deltutto adeguata e fa appropriatamente riferimento alla circostanza che il fatto nonpresenti alcuna minima offensività nonché alla abitualità nel delitto desumibiledai precedenti dell’imputato, così bene effettuando il giudizio sulla tenuitàdell'offesa con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.(cfr., per esempio, Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01);[OSCURATO:PERSONA], quanto al quarto motivo sul diniego delle attenuanti generiche, che ilricorso cita lungamente una inconferente sentenza della Corte costituzionale sulcomportamento successivo al fatto, per reiterare un argomento – quello secondocui l’imputato ha scontato pene per altri reati in detenzione domiciliare senzaevadere – da cui la Corte d’appello ha al contrario tratto, in modo pienamenteragionevole e conforme a logica, elementi sfavorevoli, avendo il ricorrente,nonostante ciò, commesso altri reati;Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]