CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 settembre del 1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 settembre 1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 dicembre 1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 maggio 1954 avverso la sentenza resa il 22 Aprile 2021 dalla CORTE di APPELLO di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi la sentenza di primo grado e quella impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi l'inammissibilità degli altri ricorsi. Sentite le conclusioni degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per Monteleone e Andronaco; [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza resa il 15 dicembre 2017 dal Tribunale di Modena, per quel che qui rileva ha confermato l'affermazione di responsabilità e la determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concesso al [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena e, previa dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 234 legge fallimentare contestato al [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta a quest'ultimo. Si addebita a [OSCURATO:PERSONA] di avere, nella qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA], dal 26 Marzo 2010 alla data di fallimento della stessa società, intervenuto il 27 gennaio 2011, posto in essere atti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; ad [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di avere posto in essere distinte condotte di riciclaggio, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di somme di denaro dagli stessi ricevute e provento della distrazione fallimentare consumata dal Napoli. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha travisato totalmente le emergenze processuali in quanto l'imputata non ha commesso il reato che le viene contestato e la sentenza ha affermato che la Napoli avrebbe accettato il rischio che le liquidità ricevute fossero di illecita provenienza, senza considerare che l'imputata riteneva che il padre fosse uno stimato imprenditore e non era a conoscenza, all'epoca di commissione del fatto criminoso, delle attività economiche illecite da questi poste in essere. La stessa inoltre non aveva alcuna volontà di ostacolare la identificazione della provenienza illecita della somma ricevuta dal padre. 3. Con ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone impugnazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi: 3.1 Manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio e della consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza delittuosa delle somme ricevute. Lamenta il ricorrente che con il secondo motivo di appello aveva censurato la motivazione per relationem formulata dalla sentenza di primo grado che aveva rimandato alla precisa ricostruzione operata in dibattimento dagli operanti e alla documentazione acquisita agli atti. Si era inoltre lamentato che non era stata raggiunta alcuna prova in ordine alla consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che gli assegni ricevuti dal padre convivente, già completi del proprio nominativo quale beneficiario, potessero essere il profitto e il prezzo di un reato Il collegio di secondo grado non ha provveduto a colmare tale lacuna, rimandando alla lettura di uno specchietto redatto dal verbalizzante e acquisito con il consenso delle parti; inoltre la corte ha ritenuto di respingere la censura valorizzando il rapporto di parentela, il carattere ingente delle somme di denaro e la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato, avesse avuto in precedenza problemi a causa di un pregresso fallimento. Si tratta di una motivazione suggestiva e apparente in quanto l'imputato riteneva che il padre lavorasse come amministratore di un'azienda ceramica di discreta importanza ed era noto che il predetto utilizzava abitualmente i conti dei familiari e del figlio, essendo sprovvisto di un proprio conto corrente. Così facendo la Corte ha spostato l'onere probatorio circa l'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio a carico dell'imputato ricorrente, senza considerare che questi ha giustificato il proprio comportamento, spiegando che riteneva le somme transitate sul proprio conto fossero il compenso per l'attività di amministratore del padre. I giudici non hanno dato credito neppure al coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di essere solito utilizzare il conto corrente del figlio, il quale non era a conoscenza della provenienza illecita delle somme di denaro versate su detto conto. 3.2 Violazione di legge e in particolare delle norme relative alla ritenuta sussistenza del dolo eventuale con riferimento al delitto di riciclaggio, poiché solo minima parte della dottrina ritiene che il delitto possa essere integrato dal dolo eventuale, in quanto il responsabile del reato deve essere perfettamente consapevole della provenienza delittuosa del denaro. A sostegno di tale assunto il ricorrente richiama l'articolo 47 codice penale il quale prevede l'esclusione della punibilità dell'agente a titolo di dolo nel caso di errore sul fatto. Nel caso di specie, è plausibile ritenere che [OSCURATO:PERSONA] non abbia compreso, grazie alla fiducia che riponeva nel genitore, che gli erano state consegnate somme di provenienza illecita. 3.3 Mancanza di motivazione in ordine all'elemento materiale del reato di riciclaggio poiché il padre del ricorrente ha confermato di avere effettuato i prelievi utilizzando il conto corrente del figlio e il denaro è entrato con assegni circolari ed è uscito attraverso pagamenti tracciabili verso soggetti identificabili, sicché non può ravvisarsi nella condotta dell'imputato alcuna operazione di ripulitura del denaro. 3.4 Violazione di legge in ordine alla richiesta di derubricazione della condotta nel reato di favoreggiamento reale o personale avanzata con il motivo aggiunto all'atto di appello, con la conseguenza che il reato dovrebbe ritenersi prescritto dal 25 gennaio 2020. A sostegno della chiesta riqualificazione il ricorrente ribadisce che Napoli non sapeva che i titoli provenivano da [OSCURATO:PERSONA], il quale li aveva distratti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e fa presente che [OSCURATO:PERSONA] chiamata a rispondere dello stesso reato è stata mandata assolta in quanto la Corte ha ritenuto che le somme ricevute tramite titoli emessi dalla sorella non le consentissero di sapere che si trattava di denaro proveniente dal padre. 3.5 violazione di legge in relazione alla mancata integrazione al momento della condotta del ricorrente e del reato presupposto di bancarotta fraudolenta in quanto la corte territoriale ha ritenuto sussistente il delitto di bancarotta fraudolenta, pur in assenza, all'epoca del fatto, della condizione di procedibilità del reato, ossia la dichiarazione di fallimento intervenuta soltanto in epoca successiva, il 27 gennaio 2011. La Corte ha ritenuto la doglianza non meritevole di accoglimento ravvisando nella condotta di chi ebbe a consegnare i titoli al ricorrente il reato di appropriazione indebita. 4.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 4.1Violazione degli artt. 415 bis, 416, 178 e 182 cod. proc.pen. poiché a fronte dell'eccezione avanzata in ordine al fatto che non fosse stata effettuata la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e che ne dovesse conseguire una nullità ex art. 416 cod. proc.pen. della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti, la sentenza impugnata si limita a rispondere che non è stato allegato alcun documento a riscontro di tale doglianza e che l'eccezione non è stata formulata in primo grado. Deduce il ricorrente che, a dispetto di quanto affermato nella sentenza impugnata, dall'analisi della sentenza di primo grado emerge che il difensore in sede di discussione finale ebbe a reiterare l'eccezione di mancata notifica dell'avviso ex articolo 415 bis della fissazione di udienza preliminare, già esposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre dal verbale del 20 novembre 2017 è possibile comprendere che all'atto della formulazione delle conclusioni l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la mancata notifica dell'avviso. Il ricorrente lamenta che la Corte ha reso una motivazione illegittima poiché la difesa non avrebbe potuto allegare alcun documento a riprova di un fatto negativo, quale un'omessa notifica. 4.2 Violazione di legge e in particolare dell'art. 192 cod. proc.pen. e degli artt. 43 e 648 bis cod.pen. poiché la sentenza impugnata non ha dimostrato l'integrazione del reato contestato nella forma consumata e non ha dimostrato la sussistenza dell'elemento psicologico, fondata su congetture del giudicante. La sentenza infatti afferma chiaramente che si ignora l'utilizzo finale della somma oggetto del reato di riciclaggio e non si è raggiunta la prova dell'effetto dissimulatorio della condotta. 5. [OSCURATO:PERSONA] deduce : 5.1 Mancanza di motivazione in ordine al secondo motivo di appello e violazione delle norme processuali e in particolare dell'articolo 369 bis cod. proc.pen. e conseguente nullità di tutti gli atti successivi al sequestro preventivo. Già in sede cautelare il difensore aveva eccepito la nullità dell'ordinanza genetica applicativa della misura cautelare nei confronti dell'odierno ricorrente perché la stessa non contemplava nessuna informazione di garanzia e al momento dell'esecuzione del sequestro non è stato nominato nessun difensore. Tale eccezione è stata reiterata anche in sede di merito e la Corte ha omesso ogni motivazione al riguardo, limitandosi a sostenere che il decreto di sequestro preventivo asseritamente nullo non produceva alcun effetto sugli atti successivi. Osserva il ricorrente che la questione portata all'attenzione della corte era più articolata e relativa alla violazione dell'articolo 369 bis cod. proc.pen. la cui mancanza determina la nullità non soltanto del provvedimento di sequestro preventivo, ma di tutti gli atti successivi. La nullità derivante dalla violazione di tale articolo rientra tra le nullità a carattere generale e la difesa ha eccepito questa invalidità nel primo momento utile, invalidità che determina la nullità derivata degli atti successivi al primigenio decreto di sequestro preventivo. 5.2 Violazione di legge processuale e in particolare dell'art. 419 codice procedura per omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. L'imputato si trovava ristretto per altra causa e in ragione dell'omessa notifica è rimasto contumace per tutta la durata del processo. Detta eccezione già sollevata nel corso del processo di primo grado è stata respinta sul rilievo che la difesa non ha allegato alcunché a dimostrazione dell'omessa notifica, mentre secondo giurisprudenza consolidata il giudice è tenuto a verificare in forza dei poteri di accertamento che gli competono se l'interessato ha avuto effettiva conoscenza di un provvedimento. Nel caso in esame il difensore presso cui l'imputato aveva eletto domicilio ha ricevuto una sola notifica in proprio, mentre avrebbe dovuto ricevere due distinti fax, uno nella qualità e uno in proprio, il che comporta una nullità assoluta ed insanabile. 5.3 Con l'appello la difesa aveva censurato la mancata derubricazione dei reati di bancarotta per distrazione e la Corte di appello a pagina 10 ha attribuito all'imputato una carica apicale di fatto che non viene tuttavia dichiarata. 6. [OSCURATO:PERSONA] con atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 6.1 carenza di motivazione in relazione all'unico motivo di censura formulato con l'atto di appello avente ad oggetto la prova dell'elemento soggettivo del reato contestato all'imputato. Andronaco infatti negoziava 9 assegni circolari per un importo complessivo di 25.000 C su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], facendoli transitare su un conto intestato ad una società di Cesena e subito dopo prelevando un pari importo in contanti, così effettuando un'operazione apparentemente priva di causale. A giudizio del ricorrente la sentenza della Corte di appello non svolge nessuno sforzo per dimostrare l'elemento soggettivo del reato, mentre aveva l'onere di individuare l'elemento psicologico sotto il duplice profilo della consapevolezza della condotta e della conoscenza della provenienza illecita dei titoli di credito negoziati, anche solo sotto l'aspetto del dolo eventuale. Al riguardo richiama al rispetto del principio per cui l'onere della prova non può essere a carico dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili per i motivi che verranno esposti. Poiché la maggior parte dei motivi si concentrano sulla sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio giova premettere alcuni principi generali. Il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purchè unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva del provento del delitto (Sez. 2 - , Sentenza n. 7257 del 13/11/2019 Cc. (dep. 24/02/2020 ) Rv. 278374 - 01) ; si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione. (Sez. 2, Sentenza n. 48316 del 06/11/2015 Cc. (dep. 07/12/2015 ) Rv. 265379 - 01); si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. (Sez. 2, Sentenza n. 36893 del 28/05/2018 Ud. (dep. 31/07/2018 ) Rv. 274457 - 01) 2. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché formula un motivo reiterativo e generico, ripetendo quanto già dedotto con l'atto di appello, e non si confronta con le risposte ricevute dalla corte, la quale ha osservato che l'operazione oggetto della imputazione, consistita nell'avere ricevuto sul proprio conto corrente tramite bonifico del padre, la somma di 400.000 C che provvedeva a restituirgli in buona parte nell'arco di una settimana, è del tutto priva di senso economico e trova spiegazione soltanto nella necessità di ripulire la somma transitata dal conto corrente del padre a quella dell'imputata. La corte ha valorizzato correttamente i rapporti familiari con il Napoli e l'anomalia della operazione economica effettuata per desumerne la prova della consapevolezza da parte della ricorrente dell'obiettivo dissimulatorio dell'operazione. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica che risulta immune dai vizi dedotti. La tracciabilità delle operazioni non esclude la rilevanza penale della condotta e la sua obiettiva idoneità ad ostacolare l'identificazione dei beni di provenienza illecita. 3.[OSCURATO:PERSONA] 3.1 Le prime due censure del ricorso, in ordine alla carenza di prova dell'elemento soggettivo del reato, sono manifestamente infondate e generiche poiché la corte ha evidenziato i plurimi elementi di fatto che palesano la piena consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita delle somme e ha osservato che la pregressa qualità di soggetto fallito da parte del padre del ricorrente è un ulteriore elemento di fatto che concorre a dimostrare la sussistenza del dolo eventuale da parte del ricorrente che ha accettato il rischio che il transito di somme ingenti sul suo conto corrente, senza alcuna effettiva ragione, avesse lo scopo di dissimulare la loro provenienza illecita . 3.2 La terza censura è manifestamente infondata e generica poiché a pagina 8 la corte respinge il motivo con argomentazioni condivisibili. E' certo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero indebitamente appropriati di utilità della società poi fallita, con conseguente ravvisabilità del reato presupposto. La dinamica della vicenda è stata ricostruita sulla base dello specchietto redatto al verbalizzante, che ne ha spiegato il contenuto, esponendo che dal conto corrente della fallita venivano emessi a favore dell'appellante sei assegni circolari per un complessivo importo di 120.000 C ed un assegno circolare di 60.000 C senza alcuna causale, versati dal prevenuto sul proprio conto corrente e poi in pochi giorni prelevati in contanti, bonifici e assegni. Questa condotta è obiettivamente idonea a ostacolare la verifica della provenienza di tali somme e ad integrare il reato di riciclaggio. 3.3 Il quarto motivo è manifestamente infondato poiché la corte di appello fornisce al riguardo adeguata motivazione, evidenziando l'esistenza della espressa clausola di esclusione prevista dall'articolo 379 cod.pen. che consente il riconoscimento della fattispecie del favoreggiamento reale soltanto quando non ricorra un'ipotesi di ricettazione o riciclaggio. Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro, allorquando siano ravvisabili gli estremi di detta ipotesi delittuosa, sicchè, in tal caso, va affermata la sussistenza del reato di riciclaggio ed esclusa quella del reato di favoreggiamento reale. (Sez. 2, Sentenza n. 43295 del 24/11/2010 Ud. (dep. 06/12/2010 ) Rv. 248949 - 01) Non va peraltro trascurato che la prospettazione difensiva si pone peraltro in insanabile contrasto logico con l'assunto difensivo a sostegno del primo motivo di ricorso, e cioè che l'imputato non fosse consapevole della provenienza illecita della somma di denaro ricevuta, considerato che il delitto di favoreggiamento richiede la specifica volontà di aiutare un soggetto a garantirsi il profitto di un reato. Anche sotto questo profilo la censura è inammissibile. Deve infine rilevarsi che la relativa richiesta di diversa qualificazione giuridica è stata formulata con i motivi aggiunti e la corte pertanto non era neppure tenuta a fornire specifica motivazione al riguardo, poiché i motivi aggiunti non possono ampliare il perimetro di quanto devoluto con l'impugnazione principale. In ogni caso il ricorrente si limita a reiterare la medesima richiesta formulata in appello, così destinando l'impugnazione all'inammissibilità per genericità 3.4 Anche l'ultima censura è reiterativa e generica poiché la corte ha reso al riguardo adeguata motivazione evidenziando, a pagina 7 della sentenza, che il reato di riciclaggio, avente ad oggetto somme provento del reato di bancarotta fraudolenta, è configurabile solo nelle ipotesi di distrazioni compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti quei casi in cui dette condotte integrino appropriazioni indebite, mentre nelle altre ipotesi integra il concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta. Nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono indebitamente appropriati di utilità della fallita in epoca precedente alla dichiarazione di bancarotta, sicché nella loro condotta ricorrono tutti gli estremi per poter configurare il reato presupposto di appropriazione indebita e il conseguente riciclaggio. 4. [OSCURATO:PERSONA] 4.1 Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e di tutti gli atti conseguenti, è manifestamente infondato. In effetti dalla produzione difensiva allegata al ricorso emerge che l'eccezione è stata reiterata in sede di conclusioni di primo grado, sicchè la corte di appello nel ritenere l'eccezione tardiva perché non proposta nel giudizio di primo grado ha reso una motivazione parzialmente erronea. In ogni caso va osservato che l'eccezione avente ad oggetto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari avrebbe dovuto essere formulata nell'ambito dell'udienza preliminare, trattandosi di nullità verificatasi nella fase precedente; la relativa notifica rimane nel fascicolo dell'udienza preliminare e del pubblico ministero e se non viene allegata dalla difesa non viene inserita nel fascicolo del dibattimento. Al gravame invece non è stato allegato alcun documento a sostegno della omessa notifica né sono state esposte le ragioni per cui la notifica non era pervenuta al suo destinatario. Sotto questo profilo l'eccezione era generica e in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso; neppure è corretto quanto sostenuto dalla difesa in ordine alla impossibilità di dimostrare un elemento negativo quale l'omessa notifica, poiché, avrebbe potuto dimostrare che la notifica effettuata dall'ufficio non aveva raggiunto il destinatario poiché destinata ad un indirizzo errato o inesistente o perché il destinatario non era stato reperito. A prescindere dalla risposta fornita dalla sentenza, deve comunque rilevarsi che dai documenti trasmessi dalla corte di merito, su specifica richiesta di questo collegio, emerge che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è stata effettuata al domicilio dichiarato del Monteleone in via Palma 13 a Mileto e, stante l'assenza provvisoria dell'imputato, si è perfezionata per compiuta giacenza, in quanto l'avviso lasciato nella casella postale non è stato ritirato nel termine di 10 giorni. Deve pertanto ritenersi che l'eccezione è manifestamente infondata poiché la notifica è stata effettuata regolarmente, secondo le modalità della compiuta giacenza, che all'epoca erano idonee a garantire il suo perfezionamento. Non ricorre pertanto alcuna nullità. Comunque, se anche si volesse ritenere la notifica irregolare, detta irregolarità comporterebbe comunque una nullità a regime intermedio e poiché dai verbali dell'udienza preliminare risulta che la relativa eccezione non è stata sollevata all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] né in quelle seguenti, la stessa è stata sanata dalla mancata tempestiva eccezione della difesa. 4.2 La seconda censura, avente ad oggetto la configurazione del reato nella forma consumata, è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello e comunque è manifestamente infondata poiché il reato di riciclaggio si consuma nel momento in cui l'imputato pone in essere atti idonei a rendere più difficile e ad ostacolare la identificazione della provenienza delle somme entrate nella sua disponibilità, a prescindere dall'effettivo risultato conseguito. La doglianza relativa alla mancata prova dell'elemento soggettivo che animava il Monteleone è reiterativa e generica, poiché la sentenza formula risposta corretta e congrua, osservando a pagina 12 che la prospettazione accusatoria è suffragata dalle modalità della condotta posta in essere dall'imputato, il quale riceveva più titoli versandoli in parte su un conto corrente e in parte su un altro, entrambi a se intestati e, poco dopo prelevava somme di pari importo, ponendo in essere operazioni prive di plausibile causale, se non quella di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita delle somme provento di distrazione. 5. NAPOLI ANTONINO5.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico. La Corte ha reso riguardo idonea motivazione evidenziando a pagina 10 che anche l'eventuale nullità del decreto di sequestro preventivo non produce alcun effetto sugli atti successivi e, men che meno, sulla sentenza, trattandosi di un procedimento cautelare intervenuto in un contesto nel quale gli elementi istruttori erano già stati acquisiti. Al riguardo giova ricordare che la sentenza di primo grado a pagina 2 ha respinto la questione di nullità riproposta in sede di discussione dalla difesa, sottolineando la intervenuta decadenza dall'eccezione per la sua tardività, e richiamando quanto esposto dal gip nell'ordinanza del 4 agosto 2012, esaminata poi dal tribunale del riesame il 21 agosto 2012, tribunale che ha comunque sottolineato che non vi è un rapporto di conseguenzialità tra il decreto di sequestro e gli atti successivi. A ciò si aggiunga che dall'ordinanza del GIP emerge che dopo l'esecuzione del decreto di sequestro non è stato posto alcun atto di P.G. ed è stata richiesta la misura restrittiva, sicchè non ricorre alcuna effettiva violazione del diritto di difesa, che peraltro non viene neppure allegata dal ricorrente. 5.2 La seconda censura è manifestamente infondata. La corte ha respinto l'eccezione processuale a pagina 9 della sentenza con motivazione corretta e immune dai vizi dedotti poiché, dopo avere evidenziato che il difensore non aveva allegato all'atto di impugnazione il verbale di udienza preliminare, ha comunque esaminato nel merito l'eccezione respingendola, in quanto dagli atti del fascicolo emergeva che Napoli al momento della celebrazione dell'udienza preliminare era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla PG. e aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia. La Corte conclude pertanto che l'imputato era stato correttamente dichiarato contumace; inoltre osserva Dal verbale dell'udienza preliminare del 19 aprile 2013 risulta che l'imputato all'epoca era libero e sottoposto ad obblighi e il difensore non aveva dedotto nulla in ordine alla sua condizione di impossibilità a comparire. Il 21 ottobre 2013 era stato notificato a mani del prevenuto il decreto che dispone il giudizio. Solo il 20 novembre 2014 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] comunicava lo stato di detenzione del Napoli già contumace e il tribunale rinviava l'udienza disponendone la traduzione e garantendogli la possibilità di partecipare al giudizio. La nullità eccepita dalla difesa non sussiste poiché la comunicazione di un'unica copia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare al difensore domiciliatario non integra una nullità. È stato infatti affermato che non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione (nella specie, a mezzo fax) avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificaron l'espressa jrjOicazione in esso dei destinatari specificamente individuati neirimputafo e'fiei difensore.-(Sez. 2, Sentenza n. 38058 del 18/07/2014 Cc. (dep. 17/09/2014 ) Rv. 260853 - 01 ) 5.3 II terzo motivo è generico e manifestamente infondato poiché la corte ha fornito adeguata risposta a pagina 10 evidenziando che l'imputato rivestiva di fatto un ruolo gestorio e le somme distratte sono state prelevate indebitamente nella piena consapevolezza dello stato di insolvenza della società, sicché tale condotta in danno di una società poi dichiarata fallita, integra il reato di bancarotta fraudolenta. 6. [OSCURATO:PERSONA] La censura formulata con l'unico motivo di ricorso è generica poiché non si confronta con la motivazione della corte di merito, la quale ha evidenziato il carattere fortemente sospetto dell'operazione posta in essere dall'imputato, che non aveva altra plausibile giustificazione se non la ripulitura del denaro. Deve convenirsi con la corte che tale condotta palesa, quantomeno, il dolo eventuale, poiché l'imputato si è evidentemente prestato a realizzare un'operazione apparentemente priva di plausibili ragioni accettando il rischio di contribuire ad occultare la provenienza illecita delle somme in oggetto. Va peraltro rilevato che Andronaco non ha reso al riguardo alcuna spiegazione alternativa alla condotta realizzata e il suo atteggiamento è stato correttamente valorizzato come ulteriore riprova dell'elemento soggettivo del reato, inteso come volontà di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro ricevuto. 3.In forza delle considerazioni che precedono si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000, in ragione del grado di colpa nella pre