CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 08539/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità perché articola le stesse doglianze in fatto che riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con rilievi manifestamente infondati per pretese insussistenti illogicità della motivazione; rilevato ce la genericità dei motivi rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di primo e secondo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato e all'identificazione dell'imputato rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto sia con riferimento alla identificazione dell'imputato che all'accertamento dei fatti contestatigli. ritenuto che il secondo motivo in punto di 131-bis cod. pen. è ugualmente generico rispetto a quanto osservato nella sentenza impugnata sulla gravità del fatto per il numero delle persone intervenute, non essendo ovviamente consentita la rivalutazione di profili attinenti al merito, in assenza di illogicità della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]