CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15625/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna degli imputati per reati di furto e di utilizzo indebito delle carte di credito agli stessi rispettivamente ascritti, procedendo però a rimodulazione del trattamento sanzionatorio; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto: - il primo motivo, con il quale eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], è generico, poiché non risponde all'onere che grava sulla parte di chiarire l'incidenza della prova ritenuta inutilizzabile sul complessivo compendio probatorio posto a base della affermazione di responsabilità (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01); - il secondo motivo, che deduce violazione di legge per mancata applicazione della regola di cui all'art. 2 comma quarto cod. pen., è inammissibile, poiché, a fronte di una riduzione della pena in appello (in accoglimento, quindi del motivo di gravame proposto), è lo stesso ricorrente a sostenere che l'indicazione di una pena base stabilita in anni cinque non consente di stabilire se il calcolo sia frutto di una erronea applicazione della legge penale; - il terzo motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è intrinsecamente generico poiché non indica quali elementi positivi, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato, nel caso concreto, la concessione del beneficio invocato; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto: - il primo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione dell'autore del rato di furto ascritto al ricorrente, si esaurisce in mere deduzioni in fatto non consentite in sede di legittimità; - il secondo motivo, che lamenta il diniego della sospensione condizionale della pena, è intrinsecamente generico poiché non indica quali elementi positivi, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato, nel caso concreto, la concessione del beneficio invocato Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende