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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29410/2022

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Esecuzione specifica - Riduzione ORDINANZA prezzo - Vizi sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25046/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E69 D969T), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] in Lucina n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59B20 G508U); - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 648/2017, pubblicata il 20 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; vista la rinuncia al ricorso del 3 agosto 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione del 26 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Alessandria (Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse pronunciata, nei confronti del convenuto promittente alienante, sentenza costitutiva degli effetti del contratto definitivo di trasferimento della proprietà dell'immobile ad uso residenziale sito in Gavi, vico Desimoni n. 5, in forza del preliminare di vendita stipulato tra le parti il 13 febbraio 2008, subordinatamente al pagamento del prezzo residuo di euro 12.356,00, all'esito della detrazione, dal corrispettivo concordato, della somma necessaria per eliminare i vizi riscontrati nel bene.

Chiedeva, altresì, che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, per non avere potuto acquistare la casa compromessa in vendita entro un anno dall'alienazione di quella precedentemente posseduta, quantificando tale nocumento nell'importo di ulteriori euro 6.000,00.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alle domande avversarie e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse dichiarato che il preliminare si era risolto per fatto e colpa dell'attrice ovvero che quest'ultima, illegittimamente e senza giustificazione, aveva receduto dal suddetto contratto, con l'accertamento del diritto del convenuto a trattenere la somma versata a titolo di caparra.

Chiedeva, ancora, in via riconvenzionale, che - accertato lo spoglio illegittimo perpetrato dal promissario acquirente - fosse ordinata la reintegrazione nel possesso dell'immobile, in favore del legittimo proprietario e possessore, con la condanna al risarcimento dei danni subiti.

In corso di causa era esperito accertamento tecnico preventivo volto a verificare l'esistenza e l'entità dei vizi riscontrati nell'immobile, erano escussi i testimoni ammessi ed era espletato un supplemento di consulenza.

Con sentenza n. 707/2014, depositata il 14 luglio 2014, il Tribunale adito dichiarava il diritto dell'attrice ad ottenere la riduzione del prezzo originariamente convenuto nel contratto preliminare, nella misura pari all'ammontare del valore dei vizi e difetti riscontrati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa e nella consulenza tecnica d'ufficio svolta; dichiarava, poi, il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, quantificati nella somma di euro 4.511,25; disponeva il trasferimento della piena proprietà dell'immobile controverso, in favore dell'attrice, subordinatamente al pagamento della complessiva somma di euro 12.095,57; quindi, dichiarava inammissibili le domande proposte dalle parti nella causa riunita e rigettava le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto. 2.- Sul gravame interposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 3 febbraio 2015, e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'impugnazione principale, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere la riduzione del prezzo originariamente pattuito, nella misura pari all'ammontare del valore dei vizi e difetti denunciati di euro 16.670,00, oltre iva; disponeva il trasferimento della piena proprietà dell'immobile conteso, in favore della Ferraris, subordinatamente al pagamento della complessiva somma di euro 62.250,00, al netto della riduzione del prezzo e della compensazione del pregiudizio risarcibile di euro 4.511,25; confermava, per il resto, la sentenza impugnata, rigettando l'appello incidentale volto ad ottenere la rideterminazione del prezzo di acquisto del bene, senza scomputo dei lavori effettuati, e compensava per metà le spese del doppio grado di giudizio, condannando l'appellante alla refusione della residua metà. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].

È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Con atto del 3 agosto 2022, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 183, quarto e sesto comma, c.p.c., per avere la Corte d'appello errato nell'interpretazione della domanda da essa formulata nel giudizio di prime cure. 2.- Subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo, con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1490 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente individuato i contenuti della garanzia per vizi e difetti della cosa venduta. 3.- In ulteriore subordine, con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490 e 1669 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la controparte, quale proprietario-venditore dell'immobile nonché obbligato a realizzare i lavori concordati, sulla base del contrato d'opera concluso tra le parti, non fosse tenuta a garantire le opere "strutturali" realizzate sull'immobile. 4.- Con il quarto motivo la ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l'error in procedendo commesso dalla Corte del gravame nel rigettare l'appello incidentale spiegato, per la totale assenza di motivazione o comunque per la sua radicale contraddittorietà. 5.- Sennonché, come anzidetto, la ricorrente ha depositato il 3 agosto 2022 atto di rinuncia al ricorso, deducendo che nelle more le parti hanno transatto la lite, in forza dell'atto di transazione debitamente allegato.

L'atto di rinuncia conclude, dunque, per la pronuncia di estinzione del giudizio.

Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese di tale giudizio, essendo la controparte del rinunciante rimasta intimata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).

Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Esecuzione specifica - Riduzione ORDINANZA prezzo - Vizi sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25046/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E69 D969T), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] in Lucina n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59B20 G508U); - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 648/2017, pubblicata il 20 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; vista la rinuncia al ricorso del 3 agosto 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione del 26 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Alessandria (Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse pronunciata, nei confronti del convenuto promittente alienante, sentenza costitutiva degli effetti del contratto definitivo di trasferimento della proprietà dell'immobile ad uso residenziale sito in Gavi, vico Desimoni n. 5, in forza del preliminare di vendita stipulato tra le parti il 13 febbraio 2008, subordinatamente al pagamento del prezzo residuo di euro 12.356,00, all'esito della detrazione, dal corrispettivo concordato, della somma necessaria per eliminare i vizi riscontrati nel bene. Chiedeva, altresì, che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, per non avere potuto acquistare la casa compromessa in vendita entro un anno dall'alienazione di quella precedentemente posseduta, quantificando tale nocumento nell'importo di ulteriori euro 6.000,00. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alle domande avversarie e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse dichiarato che il preliminare si era risolto per fatto e colpa dell'attrice ovvero che quest'ultima, illegittimamente e senza giustificazione, aveva receduto dal suddetto contratto, con l'accertamento del diritto del convenuto a trattenere la somma versata a titolo di caparra. Chiedeva, ancora, in via riconvenzionale, che - accertato lo spoglio illegittimo perpetrato dal promissario acquirente - fosse ordinata la reintegrazione nel possesso dell'immobile, in favore del legittimo proprietario e possessore, con la condanna al risarcimento dei danni subiti. In corso di causa era esperito accertamento tecnico preventivo volto a verificare l'esistenza e l'entità dei vizi riscontrati nell'immobile, erano escussi i testimoni ammessi ed era espletato un supplemento di consulenza. Con sentenza n. 707/2014, depositata il 14 luglio 2014, il Tribunale adito dichiarava il diritto dell'attrice ad ottenere la riduzione del prezzo originariamente convenuto nel contratto preliminare, nella misura pari all'ammontare del valore dei vizi e difetti riscontrati nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa e nella consulenza tecnica d'ufficio svolta; dichiarava, poi, il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, quantificati nella somma di euro 4.511,25; disponeva il trasferimento della piena proprietà dell'immobile controverso, in favore dell'attrice, subordinatamente al pagamento della complessiva somma di euro 12.095,57; quindi, dichiarava inammissibili le domande proposte dalle parti nella causa riunita e rigettava le domande riconvenzionali avanzate dal convenuto. 2.- Sul gravame interposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 3 febbraio 2015, e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell'impugnazione principale, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere la riduzione del prezzo originariamente pattuito, nella misura pari all'ammontare del valore dei vizi e difetti denunciati di euro 16.670,00, oltre iva; disponeva il trasferimento della piena proprietà dell'immobile conteso, in favore della Ferraris, subordinatamente al pagamento della complessiva somma di euro 62.250,00, al netto della riduzione del prezzo e della compensazione del pregiudizio risarcibile di euro 4.511,25; confermava, per il resto, la sentenza impugnata, rigettando l'appello incidentale volto ad ottenere la rideterminazione del prezzo di acquisto del bene, senza scomputo dei lavori effettuati, e compensava per metà le spese del doppio grado di giudizio, condannando l'appellante alla refusione della residua metà. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Con atto del 3 agosto 2022, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 183, quarto e sesto comma, c.p.c., per avere la Corte d'appello errato nell'interpretazione della domanda da essa formulata nel giudizio di prime cure. 2.- Subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo, con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1490 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente individuato i contenuti della garanzia per vizi e difetti della cosa venduta. 3.- In ulteriore subordine, con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490 e 1669 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la controparte, quale proprietario-venditore dell'immobile nonché obbligato a realizzare i lavori concordati, sulla base del contrato d'opera concluso tra le parti, non fosse tenuta a garantire le opere "strutturali" realizzate sull'immobile. 4.- Con il quarto motivo la ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l'error in procedendo commesso dalla Corte del gravame nel rigettare l'appello incidentale spiegato, per la totale assenza di motivazione o comunque per la sua radicale contraddittorietà. 5.- Sennonché, come anzidetto, la ricorrente ha depositato il 3 agosto 2022 atto di rinuncia al ricorso, deducendo che nelle more le parti hanno transatto la lite, in forza dell'atto di transazione debitamente allegato. L'atto di rinuncia conclude, dunque, per la pronuncia di estinzione del giudizio. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese di tale giudizio, essendo la controparte del rinunciante rimasta intimata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deci