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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 10408/2026

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vocato LUCIA- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoANTONIO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 26654/2024avverso la sentenza n. 602/2024 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 10408/2026REGGIO CALABRIA, depositata il 18/10/2024 R.G.N. 431/2022;Data pubblicazione 20/04/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza del 18 ottobre 2024 la Corte d’Appello di ReggioCalabria, in riforma della decisione resa dal Tribunale dellastessa sede, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggettol’accertamento del diritto dell’istante, nella sua qualità di figlioorfano di vittima della criminalità organizzata, all’assunzionepresso gli Enti predetti con chiamata diretta in applicazionedell’art. 1, comma 2, l. n. 407/1998 con riferimento alla qualificae livello di appartenenza in ragione del titolo di studio, ovvero,in via subordinata, anche a quello immediatamente inferiore.

Ilricorrente aveva anche domandato la condanna delleamministrazioni al risarcimento del danno patito.2.

La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto, diversamente dal primo giudice (per il qualel’assunzione obbligatoria e per chiamata diretta dei soggettiappartenenti alla categoria degli orfani di vittime dellacriminalità organizzata non sarebbe soggetta alla quota diriserva, stante l’ammissibilità del superamento della sogliadell’1%, dovendosi così affermare la sussistenza da partedell’istante di un diritto soggettivo pieno all’assunzione),Numero registro generale 26654/2024Numero sezionale 806/2026preclusa l’assunzione dall’avvenuto superamento dellaN umsoerog dlii ara ccolta generale 10408/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’1%.

In particolare il giudice d’appello ha affermatol’operatività nella specie delle quote di riserva in baseall’invocata norma dell’art. 1, comma 2, l. n. 407/1998, che,nello stabilire il diritto al collocamento obbligatorio, richiama levigenti disposizioni legislative in materia e, quindi, la legge n.68/1999, il cui art. 3 prevede le quote di riserva, rispetto allequali non si registra alcuna deroga con riguardo al lavoropubblico privatizzato, nulla disponendo sul punto l’art. 35 d.lgs.n. 165/2001 che stabilisce le modalità dell’assunzioneobbligatoria prevedendo la chiamata diretta nominativa per isoggetti appartenenti alle categorie protette che non debbanoessere reclutati dalle liste di collocamento.3.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il Filocamo,affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, concontroricorso, sia il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che la CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA].4.

Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta,ulteriormente illustrata nel corso della discussione,concludendo per il rigetto del ricorso.5.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazionee falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, l. n. 407/1998, 18,comma 2, l. n. 68/1999 e 1 l. n. 25/2011, lamenta la nonconformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale - tesaad affermare nella specie l’operatività della quota di riserva chedichiara essere stata già superata in virtù delle assunzionieffettuate con riferimento alla categoria protetta in questione aseguito dell’espletamento di apposita selezione da partedell’[OSCURATO:PERSONA] (selezione cui aveva partecipato loNumero registro generale 26654/2024Numero sezionale 806/2026stesso ricorrente senza collocarsi in posizione utile Nupmeerro dli ora ccolta generale 10408/2026Data pubblicazione 20/04/2026scorrimento della graduatoria) - atteso che l’ultimo periodo delcomma 2 dell’art. 1 l. n. 407/1998 prevede espressamente perla categoria in questione l’esonero dall’applicazione della quotadi riserva di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999 (disposizionequesta che limita entro determinate soglie l’assunzione disoggetti rientranti in categorie protette) e l’art. 1 l. n. 25/2011,di interpretazione autentica dell’art. 1, l. n. 407/1998assoggetta l’ammesso superamento della quota di riserva di cuiall’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999 - finalizzato al collocamentoobbligatorio degli appartenenti a tale categoria con precedenzarispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titolisecondo le modalità previste dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n.165/2001 ovvero con chiamata diretta nominativa - soltanto alrispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativavigente per l’anno di riferimento, aspetto questo in ordine alquale gli Enti resistenti non hanno dedotto violazione alcuna, daqui derivando il diritto soggettivo pieno dell’istanteall’assunzione quale figlio superstite di vittima della criminalitàorganizzata.2.

Il motivo merita accoglimento.Va innanzitutto rilevato come, in effetti, l’art. 1 l. n. 407/1998,nel prevedere, al primo periodo del comma 2, per i figli unicisuperstiti delle vittime del dovere e della criminalità organizzatail diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigentidisposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altracategoria e con preferenza a parità di titoli, al quarto periododel comma 2, espressamente esclude per i medesimi soggettil’applicabilità della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2,l. n. 68/1999, ovvero quella quota di riserva in favore deisuperstiti dei soggetti deceduti per causa di lavoro di guerra oNumero registro generale 26654/2024Numero sezionale 806/2026di servizio rapportata al numero dei dipendenti dei dNautmoerroi ddi rai ccolta generale 10408/2026Data pubblicazione 20/04/2026lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquantadipendenti, pari a un punto percentuale determinata secondo ladisciplina di cui all’art. 3, commi 3, 4 e 6 e 4, commi 1, 2 e 3della medesima legge.Non è, pertanto, condivisibile l’argomento interpretativo cui fariferimento la Corte territoriale per il quale il richiamo dallalegge operato nel sancire il diritto al collocamento obbligatorioper i soggetti in questione “alle vigenti disposizioni legislative”dettate appunto dalla l. n. 68/1999 imporrebbe l’osservanzadell’art. 3 della predetta legge, letto dalla Corte territorialeprescindendo del tutto dal disposto dell’art. 18, come se fossequella disposizione a stabilire l’operatività di una quota diriserva, quando, invece, la stessa si limita a prevedere la quotapercentuale di lavoratori appartenenti alle categorie protette dicui alla legge in questione che i datori di lavoro pubblici e privatisono tenuti ad avere alle proprie dipendenze in base all’entitàdell’organico.3.

Né in senso contrario può deporre l’art. 1 della l. n. 25/2011di interpretazione autentica del quarto periodo del comma 2dell’art. 1 l. n. 407/1998, secondo cui quella disposizione “siinterpreta nel senso che il superamento della quota di riserva dicui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999, ivi richiamata, deve inogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nelrispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativavigente per l’anno di riferimento e che resta comunque fermal’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, l. n. 68/1999 esuccessive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie equote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratoridisabili.”Numero registro generale 26654/2024Numero sezionale 806/2026Ciò in quanto, trattandosi di norma di interpretazione autNeumnetroic dai r,a ccolta generale 10408/2026Data pubblicazione 20/04/2026non può ritenersi superata la previsione relativaall’inapplicabilità alle assunzioni per la categoria in questionedella quota di riserva di un punto percentuale prevista dall’art.18 l. n. 68/1999, per cui il riferimento al superamento dellaquota percentuale di cui al predetto art. 18 deve essere intesonel senso che il diritto alle assunzioni obbligatorie previsto afavore di tale categorie può essere riconosciuto anche oltrequella percentuale di cui è ammesso il superamento,incontrando il solo vincolo dato dai limiti delle assunzioniconsentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento,vincolo cui è sottratta la sola categoria dei disabili, per la qualerestano valide le norme sul collocamento obbligatorio e sullequote di riserva, fino al raggiungimento del numero deilavoratori originariamente previsti come obbligatoriamentecollocati presso datori pubblici e privati dall’art. 3 l. n. 68/1999.4.

Ha, quindi, errato la sentenza impugnata nel ritenerepreclusa l’assunzione dall’avvenuto superamento della quotadell’1% e, pertanto, la stessa deve essere cassata con rinvio allaCorte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad unnuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra indicato,e verificando se nella specie ricorressero o meno le condizionirichieste, ai fini dell’assunzione, dalla normativa sopra indicatae dall’art. 35 d.lgs. n. 165/2001.5.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassatacon rinvio alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione che provvederà in conformità, dando corsoall’accertamento in fatto di cui sopra e disponendo, altresì, inordine alle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.MNumero registro generale 26654/2024Numero sezionale 806/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugNnumaetrao di era ccolta generale 10408/2026Data pubblicazione 20/04/2026rinvia, alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di cassazioneCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio2026.Il Consigliere estensore La PresidenteNicola [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 26654/2024Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 10408/2026Data pubblicazione 20/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato LUCIA- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona delSindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoANTONIO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 26654/2024avverso la sentenza n. 602/2024 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 10408/2026REGGIO CALABRIA, depositata il 18/10/2024 R.G.N. 431/2022;Data pubblicazione 20/04/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del17/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza del 18 ottobre 2024 la Corte d’Appello di ReggioCalabria, in riforma della decisione resa dal Tribunale dellastessa sede, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggettol’accertamento del diritto dell’istante, nella sua qualità di figlioorfano di vittima della criminalità organizzata, all’assunzionepresso gli Enti predetti con chiamata diretta in applicazionedell’art. 1, comma 2, l. n. 407/1998 con riferimento alla qualificae livello di appartenenza in ragione del titolo di studio, ovvero,in via subordinata, anche a quello immediatamente inferiore. Ilricorrente aveva anche domandato la condanna delleamministrazioni al risarcimento del danno patito.2. La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto, diversamente dal primo giudice (per il qualel’assunzione obbligatoria e per chiamata diretta dei soggettiappartenenti alla categoria degli orfani di vittime dellacriminalità organizzata non sarebbe soggetta alla quota diriserva, stante l’ammissibilità del superamento della sogliadell’1%, dovendosi così affermare la sussistenza da partedell’istante di un diritto soggettivo pieno all’assunzione),Numero registro generale 26654/2024Numero sezionale 806/2026preclusa l’assunzione dall’avvenuto superamento dellaN umsoerog dlii ara ccolta generale 10408/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’1%. In particolare il giudice d’appello ha affermatol’operatività nella specie delle quote di riserva in baseall’invocata norma dell’art. 1, comma 2, l. n. 407/1998, che,nello stabilire il diritto al collocamento obbligatorio, richiama levigenti disposizioni legislative in materia e, quindi, la legge n.68/1999, il cui art. 3 prevede le quote di riserva, rispetto allequali non si registra alcuna deroga con riguardo al lavoropubblico privatizzato, nulla disponendo sul punto l’art. 35 d.lgs.n. 165/2001 che stabilisce le modalità dell’assunzioneobbligatoria prevedendo la chiamata diretta nominativa per isoggetti appartenenti alle categorie protette che non debbanoessere reclutati dalle liste di collocamento.3. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Filocamo,affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, concontroricorso, sia il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che la CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA].4. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta,ulteriormente illustrata nel corso della discussione,concludendo per il rigetto del ricorso.5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazionee falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, l. n. 407/1998, 18,comma 2, l. n. 68/1999 e 1 l. n. 25/2011, lamenta la nonconformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale - tesaad affermare nella specie l’operatività della quota di riserva chedichiara essere stata già superata in virtù delle assunzionieffettuate con riferimento alla categoria protetta in questione aseguito dell’espletamento di apposita selezione da partedell’[OSCURATO:PERSONA] (selezione cui aveva partecipato loNumero registro generale 26654/2024Numero sezionale 806/2026stesso ricorrente senza collocarsi in posizione utile Nupmeerro dli ora ccolta generale 10408/2026Data pubblicazione 20/04/2026scorrimento della graduatoria) - atteso che l’ultimo periodo delcomma 2 dell’art. 1 l. n. 407/1998 prevede espressamente perla categoria in questione l’esonero dall’applicazione della quotadi riserva di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999 (disposizionequesta che limita entro determinate soglie l’assunzione disoggetti rientranti in categorie protette) e l’art. 1 l. n. 25/2011,di interpretazione autentica dell’art. 1, l. n. 407/1998assoggetta l’ammesso superamento della quota di riserva di cuiall’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999 - finalizzato al collocamentoobbligatorio degli appartenenti a tale categoria con precedenzarispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titolisecondo le modalità previste dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n.165/2001 ovvero con chiamata diretta nominativa - soltanto alrispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativavigente per l’anno di riferimento, aspetto questo in ordine alquale gli Enti resistenti non hanno dedotto violazione alcuna, daqui derivando il diritto soggettivo pieno dell’istanteall’assunzione quale figlio superstite di vittima della criminalitàorganizzata.2. Il motivo merita accoglimento.Va innanzitutto rilevato come, in effetti, l’art. 1 l. n. 407/1998,nel prevedere, al primo periodo del comma 2, per i figli unicisuperstiti delle vittime del dovere e della criminalità organizzatail diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigentidisposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altracategoria e con preferenza a parità di titoli, al quarto periododel comma 2, espressamente esclude per i medesimi soggettil’applicabilità della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2,l. n. 68/1999, ovvero quella quota di riserva in favore deisuperstiti dei soggetti deceduti per causa di lavoro di guerra oNumero registro generale 26654/2024Numero sezionale 806/2026di servizio rapportata al numero dei dipendenti dei dNautmoerroi ddi rai ccolta generale 10408/2026Data pubblicazione 20/04/2026lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquantadipendenti, pari a un punto percentuale determinata secondo ladisciplina di cui all’art. 3, commi 3, 4 e 6 e 4, commi 1, 2 e 3della medesima legge.Non è, pertanto, condivisibile l’argomento interpretativo cui fariferimento la Corte territoriale per il quale il richiamo dallalegge operato nel sancire il diritto al collocamento obbligatorioper i soggetti in questione “alle vigenti disposizioni legislative”dettate appunto dalla l. n. 68/1999 imporrebbe l’osservanzadell’art. 3 della predetta legge, letto dalla Corte territorialeprescindendo del tutto dal disposto dell’art. 18, come se fossequella disposizione a stabilire l’operatività di una quota diriserva, quando, invece, la stessa si limita a prevedere la quotapercentuale di lavoratori appartenenti alle categorie protette dicui alla legge in questione che i datori di lavoro pubblici e privatisono tenuti ad avere alle proprie dipendenze in base all’entitàdell’organico.3. Né in senso contrario può deporre l’art. 1 della l. n. 25/2011di interpretazione autentica del quarto periodo del comma 2dell’art. 1 l. n. 407/1998, secondo cui quella disposizione “siinterpreta nel senso che il superamento della quota di riserva dicui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/1999, ivi richiamata, deve inogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nelrispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativavigente per l’anno di riferimento e che resta comunque fermal’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, l. n. 68/1999 esuccessive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie equote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratoridisabili.”Numero registro generale 26654/2024Numero sezionale 806/2026Ciò in quanto, trattandosi di norma di interpretazione autNeumnetroic dai r,a ccolta generale 10408/2026Data pubblicazione 20/04/2026non può ritenersi superata la previsione relativaall’inapplicabilità alle assunzioni per la categoria in questionedella quota di riserva di un punto percentuale prevista dall’art.18 l. n. 68/1999, per cui il riferimento al superamento dellaquota percentuale di cui al predetto art. 18 deve essere intesonel senso che il diritto alle assunzioni obbligatorie previsto afavore di tale categorie può essere riconosciuto anche oltrequella percentuale di cui è ammesso il superamento,incontrando il solo vincolo dato dai limiti delle assunzioniconsentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento,vincolo cui è sottratta la sola categoria dei disabili, per la qualerestano valide le norme sul collocamento obbligatorio e sullequote di riserva, fino al raggiungimento del numero deilavoratori originariamente previsti come obbligatoriamentecollocati presso datori pubblici e privati dall’art. 3 l. n. 68/1999.4. Ha, quindi, errato la sentenza impugnata nel ritenerepreclusa l’assunzione dall’avvenuto superamento della quotadell’1% e, pertanto, la stessa deve essere cassata con rinvio allaCorte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad unnuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra indicato,e verificando se nella specie ricorressero o meno le condizionirichieste, ai fini dell’assunzione, dalla normativa sopra indicatae dall’art. 35 d.lgs. n. 165/2001.5. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassatacon rinvio alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione che provvederà in conformità, dando corsoall’accertamento in fatto di cui sopra e disponendo, altresì, inordine alle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.MNumero registro generale 26654/2024Numero sezionale 806/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugNnumaetrao di era ccolta generale 10408/2026Data pubblicazione 20/04/2026rinvia, alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di cassazioneCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio2026.Il Consigliere estensore La PresidenteNicola [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 26654/2024Numero sezionale 806/2026Numero di raccolta generale 10408/2026Data pubblicazione 20/04/2026
Sentenza Cassazione n. 10408/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris