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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31567/2022

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seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 27289/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elett.te dom.ti presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 79/H; t -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 16; -contro ricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N. 21, in persona del suo amministratore p.t.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MARCO D'ORAZIO, [OSCURATO:PERSONA] D'ORAZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]( in persona del suo rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SOC. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ING. [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. - intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5902/2017, pubblicata il 21 settembre 2017 e notificata (in via telematica) il 22 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che: - con atto di citazione, notificato il 28 ottobre 2008, Romolo MARTEMUCCI, in qualità di condomino ed esclusivo proprietario del lastrico solare, evocava dinanzi al Tribunale di Roma il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] N. 21 per far accertare l'estensione e le modalità di esercizio delle servitù gravanti sul lastrico solare di copertura dell'intero fabbricato previste dal Regolamento condominiale in favore degli altri condomini; - costituitosi in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] N. 21, che svolgeva domanda riconvenzionale e integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini (rimasti contumaci), il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5315/2012, accertata la proprietà esclusiva in capo all'attore del lastrico solare e la sussistenza sullo stesso di una servitù contrattuale in favore degli altri condomini (ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 12 c.c.), accoglieva la domanda principale e disponeva quanto alla regolamentazione e all'utilizzo della predetta servitù ex art. 1065 c.c. che: l'accesso al predetto lastrico solare era consentito solo ai condomini (e persone con loro abitualmente conviventi come da anagrafe o contratto di lavoro), sicchè le chiavi del lastrico dovevano essere tenute solo dall'Amministratore (o da un suo esplicito incaricato) e consegnate di volta in volta al singolo condomino; l'accesso e il transito sul medesimo lastrico solare erarrettamente limitate al solo tratto indispensabile per giungere allo spazio apposito per stendere i panni (o per sbatterli), per introdursi nei locali cassoni acqua o in quelli per il bucato, esclusa ogni altra e diversa utilizzazione; - sul gravame interposto dai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuta la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 5902/2017, rigettava integralmente l'appello e, per l'effetto, confermava il provvedimento impugnato, con liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza.

In particolare, per quanto ancora di rilievo in questa sede, premessa l'ammissibilità del gravame, la Corte distrettuale - circoscritto il petitum del primo grado all'accertamento dell'estensione delle servitù contrattuali poste a carico del lastrico solare in favore dei condomini, nonché la loro regolamentazione ed utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1065 c.c. - affermava che "le modalità dell'esercizio della servitù - in favore dei condomini sul lastrico solare di Martemucci - dei serbatoi d'acqua, dei bucatai, dello spazio per la sciorinatura di panni, così come dettagliate dal Tribunale di Roma, non appaiono limitative rispetto a quanto stabilito dal titolo poiché ampiamente satisfattive rispetto alle esigenze dei condomini medesimi"; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma ricorrono RODOLFO, FEDERICA e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, cui resiste il MARTEMUCCI con controricorso; - sono rimaste intimate le altre parti; - in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Atteso che: - preliminarmente rileva la Corte che il ricorso, seppur non corredato dalla relata di notificazione della sentenza impugnata, è comunque da ritenere procedibile.

I ricorrenti, pur avendo dichiarato che la decisione de qua - depositata in data 21/09/2017 - è stata notificata a mezzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], si sono limitati a depositare la copia autentica della sentenza di appello con l'attestazione di conformità ma non anche con la relazione di notificazione; né la relata di notifica notificata della sentenza è rinvenibile nella produzione documentale di parte resistente.

In effetti, il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2 n. 2 c.p.c., che comporterebbe l'improcedibilità del ricorso per cassazione, non determina detto risultato allorchè risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso, quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, ossia quello di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325 comma 2 c.p.c. (Cass. n. 19576 del 2021; Cass. n. 11386 del 2019).

Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata depositata il 21 settembre 2017 e il ricorso in cassazione è stato tramesso per la notifica il 17 novembre 2017, ossia entro e non oltre il termine breve di sessanta giorni, con conseguente procedibilità dello stesso; - passando al merito, con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n. 4 e 5 c.p.c., "l'inapplicabilità della regola della cd doppia conforme per manifesta infondatezza", nonché la "violazione di legge e del diritto di difesa per motivazione semplificata ma non corretta e inconferente", per aver la Corte di appello ritenuto rilevante sul piano motivazionale la pronuncia della giurisprudenza di legittimità n. 7564/2017.

Ad avviso dei ricorrenti, la Corte di appello non avrebbe operato nessuna valutazione sui fatti rilevanti di causa, ricostruendo erroneamente la fattispecie concreta e limitandosi - peraltro - a riportare, non già l'intera sentenza della Suprema Corte, ma solo la massima, con violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. nonché degli artt. 1362, 1066, 1067 c.c.

Sostengono i ricorrenti che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto tener conto dei criteri specificamente indicati nella pronuncia invocata, come lo stato dei luoghi, la naturale destinazione dei fondi di tutti gli elementi idonei ad individuare le esigenze del fondo dominante;Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1065 e 1067, comma 2 c.c. in combinato disposto con ilis,posto,,wgì l'art. 1066 c.c., per aver il giudice di appello ricondotto la fattispecie concreta al paradigma di cui agli artt. 1063, 1064, 1065 c.c., senza "curarsi" di includere anche gli artt. 1066 e 1067 c.c. e senza fornire alcuna giustificazione sul piano motivazionale della scelta operata.

Sempre con lo stesso mezzo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per non aver la Corte distrettuale valutato gli atti di causa ed in particolare la natura del regolamento condominiale, così da tenere conto delle facoltà accessorie.

Nello specifico, i ricorrenti sostengono che il giudice di appello avrebbe dovuto effettuare un'indagine diretta all'accertamento dell'originaria destinazione del terrazzo, a norma dell'art. 1067 c.c.

Peraltro, in applicazione dell'art. 1362 c.c., avrebbe dovuto fare riferimento alle facoltà accessorie (assolutamente indispensabili alla realizzazione delle servitù), effettuando un'approfondita analisi circa la consistenza del terrazzo/lastrico solare, nonché contemperando le esigenze delle parti in modo da individuare le facoltà inerenti all'esercizio del diritto, tenuto conto delle necessità esistenti al momento della costituzione delle predette servitù e non di quelle sopravvenute.

Infine, i ricorrenti si dolgono della mancata detenzione delle chiavi della porta di accesso alla terrazza, che sarebbero illegittimamente gestite dal solo Amministratore e non dai condomini.

Il primo e il secondo motivo, da trattare congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, non possono trovare ingresso.

Osserva il Collegio che secondo orientamento costante di questa Corte (e richiamato dagli stessi ricorrenti) l'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario (Cass. n. 20696 del 2018).

Pertanto, l'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono, di regola, essere descritte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti c.c., in quanto compatibili con la materia in esame.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., qualora il titolo manchi della specificazione, o indichi con imprecisa formulazione l'estensione ed il modo di esercizio di una servitù, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante in relazione al determinato tipo di servitù, con minor aggravio del fondo servente (Cass. n. 7564 del 2017; Cass. n. 20696/2018, cit.; Cass. n. 8643 del 1995).

Ora, la determinazione delle modalità di attuazione ed esercizio della servitù e l'attività interpretativa delle stesse rientrano nelle attribuzioni del giudice del merito (Cass. n. 17940 del 2020).

È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che nella servitù costituita in virtù di un titolo contrattuale - dove il titolare della servitù ha il diritto di realizzare interamente il beneficio garantitogli dal titolo - il fondo dominante deve fruire, in caso di perdurante incertezza, delle utilità per le quali la servitù e stata costituita, garantendo al fondo servente il minore aggravio della libera e piena esplicazione del potere dominicale di godimento.

L'apprezzamento valutativo del giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità quando sia condotto con il rispetto dei criteri di ermeneutica e ne sia stata data ragione con motivazione logica ed adeguata (già Cass. n. 2845 del 1973).

Nella specie, il giudice del merito, nell'indicare in concreto le modalità di esercizio della servitù, ha tenuto conto sia del regolamento condominiale di natura contrattuale, quale titolo costitutivo della servitù, sia della regola di cui all'art. 1065 c.c., facendo perciò buon governo dei principi di diritto esposti.

Invero, la Corte distrettuale, in linea con l'apprezzamento del giudice di prime cure, ha affermato che la modalità di esercizio della servitù in favore dei condomini di accesso e transito sul lastrico solare, limitato a quel tratto indispensabile per giungere allo spazio apposito per stendere o sbattere i panni (c.d. sciorinare) e per introdursi nei serbatoi d'acqua o in quelli per il bucato, non era restrittiva rispetto a quanto previsto dal titolo, in quanto satisfattiva delle esigenze dei condomini.

Trattasi questo di un apprezzamento di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità, non avendo questo giudice il potere di riesaminare l'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

Né le doglianze relative alla mancata utilizzazione dei criteri sussidiari ha migliore sorte, dal momento che il giudice ha formulato il proprio convincimento nell&fonti primarie, rappresentate dal titolo convenzionale interpretato anche alla luce dell'art. 1065 c.c.; - con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento alla non debenza delle spese legali riconosciute dalla Corte di appello al [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 3.000,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Invero, secondo i ricorrenti nessuna domanda sarebbe stata svolta da parte degli appellanti e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), essendo stata quest'ultima chiamata in appello solo ai fini dell'integrazione del contraddittorio; sicché non sarebbe mai stata avanzata alcuna richiesta di condanna alle spese di lite.

Il motivo è privo di pregio, in quanto la condanna alle spese può seguire anche in assenza di esplicite domande, essendo una f conseguenza legale della decisione della lite e del nesso di causalità nell'attribuzione delle stesse.

Difatti, la condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima che ne chieda la compensazione (Cass. n. 22106 del 2007).

In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delid stes-se ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Martemucci che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 27289/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elett.te dom.ti presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 79/H; t -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 16; -contro ricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N. 21, in persona del suo amministratore p.t.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MARCO D'ORAZIO, [OSCURATO:PERSONA] D'ORAZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]( in persona del suo rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SOC. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ING. [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. - intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5902/2017, pubblicata il 21 settembre 2017 e notificata (in via telematica) il 22 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che: - con atto di citazione, notificato il 28 ottobre 2008, Romolo MARTEMUCCI, in qualità di condomino ed esclusivo proprietario del lastrico solare, evocava dinanzi al Tribunale di Roma il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] N. 21 per far accertare l'estensione e le modalità di esercizio delle servitù gravanti sul lastrico solare di copertura dell'intero fabbricato previste dal Regolamento condominiale in favore degli altri condomini; - costituitosi in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] N. 21, che svolgeva domanda riconvenzionale e integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini (rimasti contumaci), il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5315/2012, accertata la proprietà esclusiva in capo all'attore del lastrico solare e la sussistenza sullo stesso di una servitù contrattuale in favore degli altri condomini (ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 12 c.c.), accoglieva la domanda principale e disponeva quanto alla regolamentazione e all'utilizzo della predetta servitù ex art. 1065 c.c. che: l'accesso al predetto lastrico solare era consentito solo ai condomini (e persone con loro abitualmente conviventi come da anagrafe o contratto di lavoro), sicchè le chiavi del lastrico dovevano essere tenute solo dall'Amministratore (o da un suo esplicito incaricato) e consegnate di volta in volta al singolo condomino; l'accesso e il transito sul medesimo lastrico solare erarrettamente limitate al solo tratto indispensabile per giungere allo spazio apposito per stendere i panni (o per sbatterli), per introdursi nei locali cassoni acqua o in quelli per il bucato, esclusa ogni altra e diversa utilizzazione; - sul gravame interposto dai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuta la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 5902/2017, rigettava integralmente l'appello e, per l'effetto, confermava il provvedimento impugnato, con liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza. In particolare, per quanto ancora di rilievo in questa sede, premessa l'ammissibilità del gravame, la Corte distrettuale - circoscritto il petitum del primo grado all'accertamento dell'estensione delle servitù contrattuali poste a carico del lastrico solare in favore dei condomini, nonché la loro regolamentazione ed utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1065 c.c. - affermava che "le modalità dell'esercizio della servitù - in favore dei condomini sul lastrico solare di Martemucci - dei serbatoi d'acqua, dei bucatai, dello spazio per la sciorinatura di panni, così come dettagliate dal Tribunale di Roma, non appaiono limitative rispetto a quanto stabilito dal titolo poiché ampiamente satisfattive rispetto alle esigenze dei condomini medesimi"; - per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma ricorrono RODOLFO, FEDERICA e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, cui resiste il MARTEMUCCI con controricorso; - sono rimaste intimate le altre parti; - in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - preliminarmente rileva la Corte che il ricorso, seppur non corredato dalla relata di notificazione della sentenza impugnata, è comunque da ritenere procedibile. I ricorrenti, pur avendo dichiarato che la decisione de qua - depositata in data 21/09/2017 - è stata notificata a mezzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], si sono limitati a depositare la copia autentica della sentenza di appello con l'attestazione di conformità ma non anche con la relazione di notificazione; né la relata di notifica notificata della sentenza è rinvenibile nella produzione documentale di parte resistente. In effetti, il difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2 n. 2 c.p.c., che comporterebbe l'improcedibilità del ricorso per cassazione, non determina detto risultato allorchè risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso, quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, ossia quello di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325 comma 2 c.p.c. (Cass. n. 19576 del 2021; Cass. n. 11386 del 2019). Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata depositata il 21 settembre 2017 e il ricorso in cassazione è stato tramesso per la notifica il 17 novembre 2017, ossia entro e non oltre il termine breve di sessanta giorni, con conseguente procedibilità dello stesso; - passando al merito, con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n. 4 e 5 c.p.c., "l'inapplicabilità della regola della cd doppia conforme per manifesta infondatezza", nonché la "violazione di legge e del diritto di difesa per motivazione semplificata ma non corretta e inconferente", per aver la Corte di appello ritenuto rilevante sul piano motivazionale la pronuncia della giurisprudenza di legittimità n. 7564/2017. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte di appello non avrebbe operato nessuna valutazione sui fatti rilevanti di causa, ricostruendo erroneamente la fattispecie concreta e limitandosi - peraltro - a riportare, non già l'intera sentenza della Suprema Corte, ma solo la massima, con violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. nonché degli artt. 1362, 1066, 1067 c.c. Sostengono i ricorrenti che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto tener conto dei criteri specificamente indicati nella pronuncia invocata, come lo stato dei luoghi, la naturale destinazione dei fondi di tutti gli elementi idonei ad individuare le esigenze del fondo dominante;Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1065 e 1067, comma 2 c.c. in combinato disposto con ilis,posto,,wgì l'art. 1066 c.c., per aver il giudice di appello ricondotto la fattispecie concreta al paradigma di cui agli artt. 1063, 1064, 1065 c.c., senza "curarsi" di includere anche gli artt. 1066 e 1067 c.c. e senza fornire alcuna giustificazione sul piano motivazionale della scelta operata. Sempre con lo stesso mezzo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per non aver la Corte distrettuale valutato gli atti di causa ed in particolare la natura del regolamento condominiale, così da tenere conto delle facoltà accessorie. Nello specifico, i ricorrenti sostengono che il giudice di appello avrebbe dovuto effettuare un'indagine diretta all'accertamento dell'originaria destinazione del terrazzo, a norma dell'art. 1067 c.c. Peraltro, in applicazione dell'art. 1362 c.c., avrebbe dovuto fare riferimento alle facoltà accessorie (assolutamente indispensabili alla realizzazione delle servitù), effettuando un'approfondita analisi circa la consistenza del terrazzo/lastrico solare, nonché contemperando le esigenze delle parti in modo da individuare le facoltà inerenti all'esercizio del diritto, tenuto conto delle necessità esistenti al momento della costituzione delle predette servitù e non di quelle sopravvenute. Infine, i ricorrenti si dolgono della mancata detenzione delle chiavi della porta di accesso alla terrazza, che sarebbero illegittimamente gestite dal solo Amministratore e non dai condomini. Il primo e il secondo motivo, da trattare congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, non possono trovare ingresso. Osserva il Collegio che secondo orientamento costante di questa Corte (e richiamato dagli stessi ricorrenti) l'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario (Cass. n. 20696 del 2018). Pertanto, l'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono, di regola, essere descritte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti c.c., in quanto compatibili con la materia in esame. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., qualora il titolo manchi della specificazione, o indichi con imprecisa formulazione l'estensione ed il modo di esercizio di una servitù, divengono operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante in relazione al determinato tipo di servitù, con minor aggravio del fondo servente (Cass. n. 7564 del 2017; Cass. n. 20696/2018, cit.; Cass. n. 8643 del 1995). Ora, la determinazione delle modalità di attuazione ed esercizio della servitù e l'attività interpretativa delle stesse rientrano nelle attribuzioni del giudice del merito (Cass. n. 17940 del 2020). È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che nella servitù costituita in virtù di un titolo contrattuale - dove il titolare della servitù ha il diritto di realizzare interamente il beneficio garantitogli dal titolo - il fondo dominante deve fruire, in caso di perdurante incertezza, delle utilità per le quali la servitù e stata costituita, garantendo al fondo servente il minore aggravio della libera e piena esplicazione del potere dominicale di godimento. L'apprezzamento valutativo del giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità quando sia condotto con il rispetto dei criteri di ermeneutica e ne sia stata data ragione con motivazione logica ed adeguata (già Cass. n. 2845 del 1973). Nella specie, il giudice del merito, nell'indicare in concreto le modalità di esercizio della servitù, ha tenuto conto sia del regolamento condominiale di natura contrattuale, quale titolo costitutivo della servitù, sia della regola di cui all'art. 1065 c.c., facendo perciò buon governo dei principi di diritto esposti. Invero, la Corte distrettuale, in linea con l'apprezzamento del giudice di prime cure, ha affermato che la modalità di esercizio della servitù in favore dei condomini di accesso e transito sul lastrico solare, limitato a quel tratto indispensabile per giungere allo spazio apposito per stendere o sbattere i panni (c.d. sciorinare) e per introdursi nei serbatoi d'acqua o in quelli per il bucato, non era restrittiva rispetto a quanto previsto dal titolo, in quanto satisfattiva delle esigenze dei condomini. Trattasi questo di un apprezzamento di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità, non avendo questo giudice il potere di riesaminare l'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Né le doglianze relative alla mancata utilizzazione dei criteri sussidiari ha migliore sorte, dal momento che il giudice ha formulato il proprio convincimento nell&fonti primarie, rappresentate dal titolo convenzionale interpretato anche alla luce dell'art. 1065 c.c.; - con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento alla non debenza delle spese legali riconosciute dalla Corte di appello al [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 3.000,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Invero, secondo i ricorrenti nessuna domanda sarebbe stata svolta da parte degli appellanti e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), essendo stata quest'ultima chiamata in appello solo ai fini dell'integrazione del contraddittorio; sicché non sarebbe mai stata avanzata alcuna richiesta di condanna alle spese di lite. Il motivo è privo di pregio, in quanto la condanna alle spese può seguire anche in assenza di esplicite domande, essendo una f conseguenza legale della decisione della lite e del nesso di causalità nell'attribuzione delle stesse. Difatti, la condanna alle spese di lite, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può esser emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima che ne chieda la compensazione (Cass. n. 22106 del 2007). In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delid stes-se ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Martemucci che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore import
Sentenza Cassazione n. 31567/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris