CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14915/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], direttore del quotidiano " [OSCURATO:PERSONA] di Mantova" per il delitto di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; la Corte ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art 57 cp ed ha ritenuto l'attuale ricorrente responsabile per omesso controllo sul contenuto di un articolo giornalistico, in cui si richiamava una mail inviata da [OSCURATO:PERSONA] ai vertici della [OSCURATO:PERSONA], alterandone il tenore e facendo apparire l'autore della mail quale persona venale,che dopo aver lavorato per la Lega gratuitamente, chiedeva ora di essere pagato. Fatto di Novembre 2015. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando due motivi 1.Col primo, dopo aver premesso che la mail a firma di [OSCURATO:PERSONA] era una risposta alle parole offensive pronunziate nel corso di una conferenza stampa dall'assessore Fava nei confronti di una parte dei componenti della Lega, definiti coglioni, ha lamentato il vizio di motivazione illogica. [OSCURATO:PERSONA] di appello, infatti, aveva ritenuto che le espressioni adoperate nel corpo dell'articolo avessero travisato in modo palesemente infedele e malizioso il contenuto della mali riportata, includendo frasi non presenti in essa e finendo per dipingere la persona offesa come un attivista mosso da intenti di ritorno economico personale, anziché da passione politica. Sostiene la difesa che la Corte territoriale non aveva considerato che l'articolista aveva chiarito come le parole attribuite a [OSCURATO:PERSONA] erano una provocazione, come esplicitamente scritto nel testo e che l'unico scopo del pezzo era quello di provocare un dibattito pubblico su quanto affermato da Fava; dibattito del resto ben presente nella discussione politica locale, in cui da anni si dibatteva circa la esistenza di due anime delle Lega. Il ricorrente dà atto che le parole" adesso dovete pagarmi" scritte nell'articolo non erano presenti nella mali inviata da [OSCURATO:PERSONA] ai vertici della [OSCURATO:PERSONA] ma puntualizza che risultava chiaro dal testo che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai ricevuto alcun compenso per l'attività politica svolta negli anni e che non si era in presenza di una autentica richiesta di denaro. 1.1.La difesa, infine, cita giurisprudenza di questa Corte di legittimità e della CEDU sul diritto di critica politica, che ha confini più elastici ed ampi rispetto al diritto di cronaca e sulla necessità di valutare l'intero testo dell'articolo di stampa, precisando che il lettore medio, senza sforzo avrebbe inteso la portata del pezzo per quello che era, cioè un contributo al dibattito politico già in essere a livello locale sulle diverse componenti della [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge quanto alla quantificazione del risarcimento del danno, sul quale non si era formata alcuna prova, posto che la stessa persona offesa aveva dichiarato nel corso del giudizio di non aver subito alcun pregiudizio dalla pubblicazione dell'articolo, avendo proseguito a svolgere la sua attività politica. La difesa puntualizza che l'assenza di ripercussioni negative era dovuto a quanto leggibile nel testo, dal quale si comprendeva agevolmente come quella di [OSCURATO:PERSONA] fosse una boutade, in risposta alle affermazioni offensive di Fava.Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per il rigetto. La difesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG, ribadendo ed ampliando le ragioni per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. 1.Va premesso che la Corte territoriale ha giustificato la conferma della responsabilità dell'imputato, direttore responsabile del quotidiano "[OSCURATO:PERSONA] di Mantova" , riconoscendo il requisito dell'interesse pubblico, perlomeno a livello locale, alla conoscenza dei fatti ma negando il requisito della verità degli stessi e per questa ragione ha respinto la tesi difensiva dell'esercizio del diritto di critica. Si è ritenuto, infatti, che dal raffronto tra le partì virgolettate presenti nell'articolo incriminato e la lettera inviata da [OSCURATO:PERSONA] ai vertici della [OSCURATO:PERSONA] si ricavasse una palese discrasia di contenuti, evidenziandosi, pertanto, la mancanza di corrispondenza letterale e sostanziale tra i due testi, opinando che le espressioni presenti solo nell'articolo, con specifico riferimento a quelle riportate in motivazione : "adesso se mi volete dovete pagarmi" determinavano un grave stravolgimento del senso di quanto affermato nella missiva, disegnando ai lettori con disdicevole tratteggio della persona di Fegna non come attivista operante per passione ... ma come opportunista mosso dal tornaconto personale. Si è, pertanto, giudicato assai evidente il contenuto diffamatorio dell'articolo in questione, negando l'esimente del diritto di critica, invocato dalla difesa, per assenza del necessario requisito della verità. 2.La lettura della sentenza impugnata e le argomentazioni impiegate nel primo motivo del ricorso, largamente condivisibili, impongono una puntualizzazione in diritto relativa ai poteri cognitivi di questa Corte di legittimità in tema di diffamazione. Si è infatti, più volte affermato, con orientamento consolidato, il principio per il quale in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5 , Sentenza n. 2473 del 10/10/2019 Ud. (dep. 22/01/2020 ) Rv. 278145. Massime precedenti Conformi: N. 41869 del 2013 Rv. 256706 - 01, N. 48698 del 2014 Rv. 261284 - 01, N. 832 del 2006 Rv. 233749. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] intende seguire questo indirizzo, procedendo, quindi alla ponderazione del testo oggetto di imputazione, al quale del resto si è riferita la difesa a sostegno delle sue corrette critiche. In proposito non può non osservarsi che dalla necessaria lettura dell'intero articolo - allegato all'atto di ricorso - emerge in maniera piana che se è vero - come il ricorrente esplicitamente ammette - che le parole virgolettate : "adesso se mi volete dovete pagarmi", non erano presenti nella mail scritta da [OSCURATO:PERSONA] ai vertici della Lega, tuttavia esse, lette nell'ambito informativo in cui sono inserite, non si può dire rivestano natura diffamatoria per una pluralità di ragioni, di seguito esposte. In primis esse , subito dopo essere state scritte, sono esplicitamente qualificate dall'articolista come una provocazione, inserita all'evidenza in un contesto di discussione politica presente all'interno della [OSCURATO:PERSONA], della cui esistenza anche la sentenza impugnata ha dato conto; la dimensione politica e/o partitica delle vicende sottese alla pubblicazione si coglie anche nel commento immediatamente successivo riportato nel testo, in cui si è dato atto che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era stata interpretata dai dirigenti locali della Lega, conne una pericolosa defezione dal potenziale effetto domino. 2.2. Se - come doveroso - l'espressione incriminata è letta all'interno del testo in cui è contenuta e nel contesto delle diatribe partitiche di riferimento, di cui ampiamente e chiaramente si è dato conto nel pezzo giornalistico e delle quali vi è traccia anche nella sentenza impugnata, appare veramente arduo attribuire un significato diffamatorio alla frase "adesso se mi volete dovete pagarmi", come erroneamente ritenuto dai Giudici del merito, in relazione al significato denigratorio per l'ipotizzata natura egoistica, di tornaconto personale e venale che ne emergerebbe nei confronti della persona offesa. Va, altresì, osservato che nel corpo del pezzo giornalistico si dà atto che le offese inizialmente pronunziate da Fava - alle quali [OSCURATO:PERSONA] aveva replicato con la mail oggetto della pubblicazione - avevano avuto un immediato effetto negativo sulla partecipazione degli attivisti alla manifestazione che si sarebbe tenuta di lì a pochi giorni in Roma ed emerge che quella proveniente da [OSCURATO:PERSONA] era solo una delle tante risposte di protesta di molti aderenti e/o simpatizzanti della Lega alle maleducate parole di Fava. 2.3. Nel doveroso apprezzamento della portata diffamatoria dell'espressione e dell'articolo in esame non può non osservarsi che si tratta di profili di fatto tutti univocamente deponenti verso il significato di commento giornalistico ad episodi ritenuti di rilievo all'interno della comunità locale, interessata alle vicende della [OSCURATO:PERSONA], in cui le parole attribuite a [OSCURATO:PERSONA] dall'imputato hanno avuto in definitiva poco spazio, e, lungi dal voler rappresentare in termini reali la personalità di costui, appaiono per ciò che in realtà sono, cioè una boutade, un'espressione iperbolica che, formalmente assente dal testo della mail, tuttavia ne rappresenta efficacemente il significato. Sembra al Collegio che l'imputato, nel redigere l'articolo, abbia fatto buon uso di un'antifrasi, figura retorica che consiste nel dire l'esatto opposto di ciò che si vuole affermare. 2.4. Va, altresì, annotato, ad evidenziare il senso paradossale del testo in esame e dunque la sua sostanziale inoffensività, che - secondo quanto leggibile nell'articolo e nella mail per come riportata in ricorso - [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe autodefinito un coglione per aver lavorato per anni gratis nell'interesse della Lega. 3.Deve osservarsi, infine, che la Corte di appello ha tralasciato di considerare il principio già più volte affermato da questa Corte regolatrice - richiamato dalla difesa - che il Collegio condivide ed al quale intende dar seguito, per il quale in tema di diffannazione a mezzo stampa, il carattere diffamatorio di una pubblicazione deve escludersi quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l'altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, dy ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. 'frettoloso"), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l'immagine, l'occhiello, il sottotitolo e la didascalia. (Sez. 5, Sentenza n. 10967 del 14/11/2019 Ud. (dep. 01/04/2020 ) Rv. 278790. 3.1. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha omesso di valutare il titolo ed il sottotitolo dell'articolo,chiaramente riferibili alla diatriba di natura partitica interna alla [OSCURATO:PERSONA] (Ammutinamento lumbard anti -Fava . Protesta leghista contro le parole pesanti dell'assessore ) e neppure ha adoperato il necessario punto di vista del lettore medio, soffermandosi rapidamente, in definitiva, su un aspetto non principale del contenuto dell'articolo, quasi estrapolandolo da esso e dal contesto in cui i fatti si erano realizzati e, con una lettura parcellizzata e formalistica, ne ha frainteso il senso, ritenendo per queste errate ragioni l'offensività delle espressioni in esso contenute. In conclusione il Collegio ritiene che sia inesistente la natura diffamatoria della frase di cui in imputazione e che essa, pervenendo alla percezione di un lettore di media attenzione, non possa essere stata recepita come lesiva della reputazione della persona offesa. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ivi comprese le statuizioni civili, perché il fatto non sussiste. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste. Deciso il 12.1.2023. Il consigliere estensore