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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 20104/2022

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eguente spese ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2941/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E06 E263G), FONTANA Antonella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A57 G276B) e FONTANA Rita (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H68 H501G), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Ugo de Carolis n. 101, hanno eletto domicilio; - ricorrenti - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - con troricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia cron. n. 231/2020, pubblicato il 16 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 10 luglio 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano la Corte d'appello di Perugia al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile, parimenti di equa riparazione, intrapreso il 31 luglio 2012, definito dalla Corte d'appello di Perugia con decreto depositato in data 11 maggio 2017, avverso cui era stata proposta impugnazione in sede di legittimità, definita con ordinanza depositata il 6 febbraio 2019. 2.- Con decreto n. 904/2019, depositato il 24 ottobre 2019, il Giudice monocratico designato ingiungeva, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, il pagamento, per ciascuno dei ricorrenti, della somma di euro 1.208,00, oltre interessi e spese, contenendo l'indennizzo liquidato entro i limiti degli importi attribuiti all'esito del giudizio presupposto. 3.- Proponevano opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell'art. 5- ter della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali deducevano che, ai fini di cui all'art. 2-bis, terzo comma, della legge n. 89/2001 (secondo cui "la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"), occorreva tener conto non solo della sorte capitale liquidata nel giudizio "presupposto" - pari a euro 1.208,00 - ma anche degli interessi legali maturati durante il corso di tale giudizio.

La Corte d'appello di Perugia, in composizione collegiale, in accoglimento dell'opposizione, con il decreto di cui in epigrafe, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dell'ulteriore somma di euro 63,83, a titolo di interessi legali, in favore di ogni opponente, e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio di opposizione.A sostegno della disposta compensazione delle spese, la Corte territoriale evidenziava che soltanto nella fase di opposizione i ricorrenti avevano allegato il conteggio degli interessi, conteggio che, viceversa, ben avrebbero potuto allegare sin dalla fase monitoria. 4.- Avverso il decreto d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 5.- I ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo proposto i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.

Deducono, in proposito, che del tutto ingiustificatamente la Corte d'appello avrebbe compensato le spese della fase di opposizione, poiché l'allegazione di un analitico conteggio degli interessi non sarebbe stata affatto necessaria. 1.1.- Il motivo è fondato.

Infatti, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, ultima parte, della legge n. 89/2001, nella fase monitoria del giudizio di liquidazione dell'equa riparazione "si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile".

Cosicché il consigliere designato, "se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova".

Ne discende che il consigliere designato ben avrebbe potuto e dovuto avvalersi di siffatto potere/dovere, onde acquisire, in fase monitoria, il conteggio analitico degli interessi ai fini della puntuale determinazione dell'effettivo valore del diritto accertato nel corso del giudizio "presupposto".

Nei termini anzidetti non si giustificano i rilievi in forza dei quali la Corte distrettuale ha inteso compensare le spese del giudizio di opposizione, tanto più che, così come hanno evidenziato i ricorrenti, gli interessi sono "pacificamente stabiliti e predeterminati per legge" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 688 del 12/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 687 del 12/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 165 del 05/01/2022).

Sicché le argomentazioni addotte a supporto della disposta compensazione non costituivano in realtà gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare all'applicazione del principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (all'esito della pronuncia della Corte cost. n. 77/2018). 2.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento del ricorso nei sensi di cui motivazione.

Il decreto impugnato va cassato e, all'esito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., va deciso nel merito.

Infatti, qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31935 del 05/11/2021; Sez.

L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021).

Pertanto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato, in applicazione del principio di soccombenza, alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del procedimento di liquidazione dell'indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, a sua volta di equa riparazione, che si liquidano in complessivi euro 1.198,50, oltre accessori come per legge, facendo applicazione dei parametri minimi relativi alle quattro fasi del giudizio contenzioso intrapreso davanti alla Corte d'appello di Perugia (tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014), entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in base al valore della causa pari a euro 1.271,83 per ciascuno degli opponenti.

Non sussistono le condizioni previste dall'art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, (come modificato dall'art. 1, primo comma, lett. c, del d.m. n. 37/2018) per disporre l'aumento dei compensi, per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30%, in ragione dell'assistenza difensiva di più soggetti aventi la stessa posizione processuale.

E ciò alla stregua della limitata rilevanza della vicenda giudiziale, inerente al solo tema del riconoscimento dell'indennizzo per durata non ragionevole, della speditezza della causa e dell'omogeneità delle posizioni dei richiedenti, cui è stato riconosciuto il medesimo quantum, senza che la difesa congiunta di tali parti abbia ingenerato specifiche difficoltà nell'articolazione della difesa.

Tale motivazione è resa uniformandosi al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui sia la maggiorazione sia l'esclusione dell'aumento, che deve essere disposto "di regola", richiedono una specifica motivazione, sull'implicito presupposto che le parti assistite dal medesimo difensore abbiano la stessa posizione processuale, avendo appunto il giudice l'onere di motivare l'esercizio del corrispondente potere discrezionale, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 32771 del 09/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza interlocutoria n. 30469 del 28/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 461 del 14/01/2020; con riferimento al regime pregresso, regolato dall'art. 4, quarto comma, del d.m. n. 140/2012: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 269 del 10/01/2017; con riferimento al regime regolato dall'art. 5, quarto comma, del d.m. n. 123/2004: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 21/07/2011).

Le spese del procedimento di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del procedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, che si liquidano in complessivi euro 1.198,50, oltre accessori come per legge.

Condanna il controricorrente alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 26 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] nte Feli o Giudn'ited-- NERI r£POSITA50'4114cANcEaRthimiti, tiggo Glul ..401604§§» Ra na, 22 [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE cz ÌL)-j, ^ 4\111", A/a.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente spese ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2941/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E06 E263G), FONTANA Antonella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A57 G276B) e FONTANA Rita (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H68 H501G), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Ugo de Carolis n. 101, hanno eletto domicilio; - ricorrenti - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - con troricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia cron. n. 231/2020, pubblicato il 16 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 10 luglio 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adivano la Corte d'appello di Perugia al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile, parimenti di equa riparazione, intrapreso il 31 luglio 2012, definito dalla Corte d'appello di Perugia con decreto depositato in data 11 maggio 2017, avverso cui era stata proposta impugnazione in sede di legittimità, definita con ordinanza depositata il 6 febbraio 2019. 2.- Con decreto n. 904/2019, depositato il 24 ottobre 2019, il Giudice monocratico designato ingiungeva, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, il pagamento, per ciascuno dei ricorrenti, della somma di euro 1.208,00, oltre interessi e spese, contenendo l'indennizzo liquidato entro i limiti degli importi attribuiti all'esito del giudizio presupposto. 3.- Proponevano opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell'art. 5- ter della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali deducevano che, ai fini di cui all'art. 2-bis, terzo comma, della legge n. 89/2001 (secondo cui "la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"), occorreva tener conto non solo della sorte capitale liquidata nel giudizio "presupposto" - pari a euro 1.208,00 - ma anche degli interessi legali maturati durante il corso di tale giudizio. La Corte d'appello di Perugia, in composizione collegiale, in accoglimento dell'opposizione, con il decreto di cui in epigrafe, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dell'ulteriore somma di euro 63,83, a titolo di interessi legali, in favore di ogni opponente, e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio di opposizione.A sostegno della disposta compensazione delle spese, la Corte territoriale evidenziava che soltanto nella fase di opposizione i ricorrenti avevano allegato il conteggio degli interessi, conteggio che, viceversa, ben avrebbero potuto allegare sin dalla fase monitoria. 4.- Avverso il decreto d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 5.- I ricorrenti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo proposto i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. Deducono, in proposito, che del tutto ingiustificatamente la Corte d'appello avrebbe compensato le spese della fase di opposizione, poiché l'allegazione di un analitico conteggio degli interessi non sarebbe stata affatto necessaria. 1.1.- Il motivo è fondato. Infatti, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, ultima parte, della legge n. 89/2001, nella fase monitoria del giudizio di liquidazione dell'equa riparazione "si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile". Cosicché il consigliere designato, "se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova". Ne discende che il consigliere designato ben avrebbe potuto e dovuto avvalersi di siffatto potere/dovere, onde acquisire, in fase monitoria, il conteggio analitico degli interessi ai fini della puntuale determinazione dell'effettivo valore del diritto accertato nel corso del giudizio "presupposto". Nei termini anzidetti non si giustificano i rilievi in forza dei quali la Corte distrettuale ha inteso compensare le spese del giudizio di opposizione, tanto più che, così come hanno evidenziato i ricorrenti, gli interessi sono "pacificamente stabiliti e predeterminati per legge" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 688 del 12/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 687 del 12/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 165 del 05/01/2022). Sicché le argomentazioni addotte a supporto della disposta compensazione non costituivano in realtà gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare all'applicazione del principio di soccombenza, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (all'esito della pronuncia della Corte cost. n. 77/2018). 2.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento del ricorso nei sensi di cui motivazione. Il decreto impugnato va cassato e, all'esito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., va deciso nel merito. Infatti, qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31935 del 05/11/2021; Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021). Pertanto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato, in applicazione del principio di soccombenza, alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del procedimento di liquidazione dell'indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, a sua volta di equa riparazione, che si liquidano in complessivi euro 1.198,50, oltre accessori come per legge, facendo applicazione dei parametri minimi relativi alle quattro fasi del giudizio contenzioso intrapreso davanti alla Corte d'appello di Perugia (tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014), entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in base al valore della causa pari a euro 1.271,83 per ciascuno degli opponenti. Non sussistono le condizioni previste dall'art. 4, secondo comma, del d.m. n. 55/2014, (come modificato dall'art. 1, primo comma, lett. c, del d.m. n. 37/2018) per disporre l'aumento dei compensi, per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30%, in ragione dell'assistenza difensiva di più soggetti aventi la stessa posizione processuale. E ciò alla stregua della limitata rilevanza della vicenda giudiziale, inerente al solo tema del riconoscimento dell'indennizzo per durata non ragionevole, della speditezza della causa e dell'omogeneità delle posizioni dei richiedenti, cui è stato riconosciuto il medesimo quantum, senza che la difesa congiunta di tali parti abbia ingenerato specifiche difficoltà nell'articolazione della difesa. Tale motivazione è resa uniformandosi al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui sia la maggiorazione sia l'esclusione dell'aumento, che deve essere disposto "di regola", richiedono una specifica motivazione, sull'implicito presupposto che le parti assistite dal medesimo difensore abbiano la stessa posizione processuale, avendo appunto il giudice l'onere di motivare l'esercizio del corrispondente potere discrezionale, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 32771 del 09/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza interlocutoria n. 30469 del 28/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16512 del 31/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 461 del 14/01/2020; con riferimento al regime pregresso, regolato dall'art. 4, quarto comma, del d.m. n. 140/2012: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 269 del 10/01/2017; con riferimento al regime regolato dall'art. 5, quarto comma, del d.m. n. 123/2004: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 21/07/2011). Le spese del procedimento di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del procedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, che si liquidano in complessivi euro 1.198,50, oltre accessori come per legge. Condanna il controricorrente alla refusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 26 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] nte Feli o Giudn'ited-- NERI r£POSITA50'4114cANcEaRthimiti, tiggo Glul ..401604§§» Ra na, 22 [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE cz ÌL)-j, ^ 4\111", A/a. JilitAt-eyL,Lz),2b,/ e ZZ ic)5 '(11-i 12L, DN C 02./Y>ci -11A7
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