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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 150/2025

ECLI:EU:T:2025:327
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 20 marzo 2025 ( * ) [Testo rettificato con ordinanza del 4 luglio 2025] « Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) della deliberazione n. 150/2022 in materia di trattamenti pensionistici – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del [OSCURATO:PERSONA] europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Competenza dell’autore dell’atto – Obbligo di motivazione – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Incompetenza manifesta parziale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto » Nella causa T‑375/23,

[OSCURATO:PERSONA],

in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], residente in Roma (Italia), rappresentata da M. Merola, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato da S. Seyr e S. Alves, in qualità di agenti, convenuto, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da J. Svenningsen, presidente, C. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici, cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede l’annullamento della decisione del 12 maggio 2023 della capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale (DG) delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] europeo riguardante l’adeguamento della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione impugnata»), a seguito dell’adozione della deliberazione n. 150/2022, del 3 marzo 2022, dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) (in prosieguo: la «deliberazione n. 150/2022»).

Fatti 2 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] beneficiava, in quanto ex deputato europeo, di una pensione di anzianità (in prosieguo: la «pensione»). 3 Il 12 luglio 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha adottato la deliberazione n. 14/2018, avente ad oggetto la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata , nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011 (in prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018»). 4 Con nota dell’11 aprile 2019, il capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] ha informato il sig. [OSCURATO:PERSONA] che, conformemente alla «regola di pensione identica» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] (Doc.

PE 113.116/BUR./rev.XXV/01-2009; in prosieguo: l’«allegato III»), l’importo della sua pensione sarebbe stato adeguato, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, fino a concorrenza della riduzione delle pensioni analoghe versate in Italia agli ex deputati nazionali dalla Camera dei deputati in applicazione della deliberazione n. 14/2018. 5 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso di annullamento, registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑421/19, avverso la decisione dell’11 aprile 2019.

Tale ricorso è stato respinto in quanto infondato dalla sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494. 6 Il 28 dicembre 2020 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione avverso tale sentenza.

A seguito del decesso del sig. [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente, nella sua qualità di erede di quest’ultimo, è divenuta parte ricorrente nell’ambito di tale impugnazione.

Con sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑725/20 P, EU:C:2024:766), la Corte ha respinto tale impugnazione. 7 Il 23 dicembre 2021 la deliberazione n. 14/2018 è stata parzialmente annullata dalla sentenza n. 4/2021 del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Italia) (in prosieguo: la «sentenza n. 4/2021»). 8 Il 3 marzo 2022, a seguito della sentenza n. 4/2021, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha adottato la deliberazione n. 150/2022, con la quale le pensioni degli ex deputati italiani interessati dalla deliberazione n. 14/2018 sono state nuovamente rideterminate con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019. 9 Il 14 marzo 2023, la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente dell’adozione della deliberazione n. 150/2022 da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del fatto che i servizi del [OSCURATO:PERSONA] intendevano rideterminare la pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 10 Il 12 maggio 2023, la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, la quale ha rideterminato, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, l’importo della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA], in applicazione della «regola di pensione identica» e delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022.

Conclusioni delle parti 11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare inesistente o annullare la decisione impugnata; – [soppresso con ordinanza del 4 luglio 2025] – condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 12 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese.

In diritto Sull ’ applicazione dell ’ articolo 126 del regolamento di procedura 13 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 14 Nel caso di specie, il Tribunale constata che i motivi dedotti dalla ricorrente sollevano, in sostanza, questioni simili o identiche a quelle sulle quali il Tribunale ha già statuito nella sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494), pronunciata prima della proposizione del presente ricorso e confermata dalla sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑725/20 P, EU:C:2024:766). 15 Di conseguenza, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento.

Sul primo capo delle conclusioni 16 A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente deduce tre motivi.

Il primo motivo verte sull’incompetenza dell’autore della decisione impugnata e sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

Il secondo motivo verte sull’assenza di base giuridica e sull’erronea applicazione dell’articolo 75 della decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] del 19 maggio e del 9 luglio 2008 (GU 2009, C 159, pag. 1; in prosieguo: le «misure di attuazione»).

Il terzo motivo riguarda la violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, nonché una violazione del diritto di proprietà. 17 Prima di valutare la fondatezza di tali motivi, il Tribunale ritiene opportuno esaminare la domanda della ricorrente diretta a far dichiarare l’inesistenza della decisione impugnata. 18 In proposito, secondo una giurisprudenza costante, gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano stati annullati o revocati (sentenza del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punto 48). 19 Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un’irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neanche provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punto 49). 20 Orbene, le irregolarità dedotte dalla ricorrente non sembrano di una gravità così evidente da dover considerare la decisione impugnata giuridicamente inesistente, e ciò per le ragioni di seguito specificate.

Sul primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore della decisione impugnata e sulla violazione dell’obbligo di motivazione – Sulla prima parte del primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore della decisione impugnata 21 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata dall’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA], e non dalla capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ricevuto una subdelega di competenza che le consentisse di verificare la conformità delle regole della deliberazione n. 150/2022 rispetto all’ordinamento giuridico dell’Unione. 22 [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto della prima parte del primo motivo. 23 In proposito, il Tribunale ha già dichiarato che nulla vietava al [OSCURATO:PERSONA] di attribuire alla sua amministrazione la competenza di adottare decisioni individuali, in particolare, nel settore dei diritti a pensione e in quello della fissazione dell’importo delle pensioni (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punti da 82 a 92 e giurisprudenza ivi citata).

Infatti, l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcuna riserva di competenza in materia a favore dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 166). 24 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con prove a sostegno, che la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze di tale istituzione era stata nominata ordinatrice subdelegata per la linea di bilancio 1030, relativa alle pensioni di anzianità di cui all’allegato III, con la decisione FINS/2023-01 del direttore generale della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] dell’8 dicembre 2022 (in prosieguo: la «decisione FINS/2023-01»).

Peraltro, la decisione FINS/2023-01 indica espressamente che tale subdelega di competenza autorizza la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] a procedere, in particolare, all’accertamento degli impegni giuridici e degli impegni di bilancio, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, ma anche all’accertamento delle previsioni dei crediti, all’accertamento dei diritti da recuperare e all’emissione degli ordini di riscossione. 25 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] era competente ad adottare la decisione impugnata. 26 Infine, la ricorrente sostiene erroneamente che tale competenza della capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] non includeva la verifica della conformità al diritto dell’Unione delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022 prima dell’adozione della decisione impugnata. 27 Infatti, la decisione FINS/2023-01, che non contiene alcuna riserva concernente la competenza ad applicare il diritto primario dell’Unione, è redatta in modo sufficientemente ampio da ricomprendere situazioni nuove, complesse e impreviste nei settori delegati (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 164). 28 Inoltre, e soprattutto, nell’esecuzione di operazioni, l’ordinatore responsabile è tenuto a verificare la conformità della spesa rispetto al diritto dell’Unione, ivi compreso il diritto primario dell’Unione [articolo 111, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), quale applicabile al momento dell’adozione della decisione impugnata]. 29 Pertanto, la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto. – Sulla seconda parte del primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione 30 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione in quanto non espone in modo chiaro il ragionamento che ha condotto all’applicazione automatica delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022 alla situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la decisione impugnata avrebbe dovuto indicare le verifiche che sarebbero state effettuate al fine di accertare la conformità delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022 al diritto dell’Unione.

Del resto, dalla formulazione stessa della decisione impugnata risulterebbe che tale esame sarebbe stato solo sommario.

Tale mancato esame sarebbe tanto più grave in quanto la decisione impugnata avrebbe natura di sanzione. 31 [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto della seconda parte del primo motivo. 32 A tal proposito, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, va risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

Per quanto riguarda, in particolare, la motivazione delle decisioni individuali, l’obbligo di motivare tali decisioni ha quindi lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (v. sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione, T‑180/15, EU:T:2017:795, punto 287 e giurisprudenza ivi citata). 33 Nel caso di specie, il Tribunale constata che, nel primo paragrafo della decisione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] rinvia alla lettera del 14 marzo 2023 da esso trasmessa alla ricorrente.

Orbene, in tale lettera, il [OSCURATO:PERSONA] indica chiaramente che, a seguito della sentenza n. 4/2021, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha adottato la deliberazione n. 150/2022, la quale fissa nuove regole di calcolo, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, per quanto riguarda l’importo delle pensioni degli ex deputati italiani interessati dalla deliberazione n. 14/2018 (v. precedenti punti da 7 a 9). 34 Nel terzo paragrafo della lettera del 14 marzo 2023, il [OSCURATO:PERSONA] precisa altresì di essere tenuto a rideterminare l’importo della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022.

Tale obbligo è altresì ricordato nel secondo paragrafo della decisione impugnata e, più dettagliatamente, nei paragrafi dal quinto al settimo di quest’ultima decisione, la quale si fonda, inoltre, espressamente sulla sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494). 35 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi illustrato con chiarezza e precisione le ragioni che l’hanno indotto a dover rideterminare, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, l’importo della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022. 36 Del pari, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’obbligo di motivazione indicando, al sesto paragrafo della decisione impugnata, che «l’applicazione della deliberazione n. 150/2022 non sembra contraria al diritto dell’Unione».

Infatti, tale affermazione è chiara ed è completata dal settimo paragrafo della decisione impugnata, nel quale il [OSCURATO:PERSONA] «evidenzia» che il Tribunale ha già escluso qualsiasi violazione dei principi generali del diritto dell’Unione nell’applicazione da parte di tale istituzione delle regole contenute nella deliberazione n. 14/2018 e che «[t]ali considerazioni sono ugualmente valide mutatis mutandis per il ricalcolo delle pensioni sulla base delle regole della deliberazione n. 150/2022».

L’affermazione controversa del [OSCURATO:PERSONA] è quindi motivata in modo giuridicamente sufficiente. 37 In ogni caso, come già statuito dalla Corte, non si può pretendere che il [OSCURATO:PERSONA] precisi le ragioni per cui riteneva che né i principi generali del diritto dell’Unione né la Carta ostassero alla decisione impugnata.

Attribuire una siffatta portata all’obbligo di motivazione equivarrebbe a imporre al [OSCURATO:PERSONA] di indicare non solo le ragioni della decisione impugnata, ma anche le ragioni per cui ha ritenuto di non doversi astenere dall’adottarla.

Orbene, fatte salve situazioni specifiche che sono estranee al caso di specie, non si può considerare necessario, al fine di comprendere la motivazione dell’autore dell’atto, che lo stesso fornisca un’analisi della conformità della decisione impugnata ai principi generali del diritto dell’Unione e alla Carta (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 165). 38 Infine, nessuna violazione dell’obbligo di motivazione può essere dedotta dalla circostanza che, secondo la ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, in realtà, verificato la conformità delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022 rispetto alle norme di diritto primario dell’Unione prima di adottare la decisione impugnata.

Infatti, tale argomento non ha alcun nesso con l’obbligo di motivazione, ma è diretto a contestare la fondatezza della decisione impugnata, cosicché non è pertinente nell’ambito del presente motivo (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, ZQ/Commissione, T‑647/18, non pubblicata, EU:T:2019:884, punto 120 e giurisprudenza ivi citata). 39 Ad abundantiam , la ricorrente non ha dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia effettuato alcuna verifica in tal senso e che le affermazioni di cui al precedente punto 36 siano errate. 40 Anche supponendo che ciò fosse dimostrato, il Tribunale ricorda, in ogni caso, di aver già dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto a procedere a una siffatta verifica prima dell’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 75 delle misure di attuazione (in prosieguo: l’«articolo 75») e dell’allegato III, e che occorreva unicamente che gli effetti concreti di tale decisione non ledessero il contenuto essenziale del diritto di proprietà della ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punto 221). 41 Infine, benché tale censura sia anch’essa priva di nesso con l’obbligo di motivazione, il Tribunale ricorda che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’adeguamento dell’importo della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA] non può essere equiparato ad una sanzione ai sensi dell’articolo 49 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punti 125 e 127). 42 Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del primo motivo in quanto manifestamente infondata in diritto e, perciò, respingere tale motivo nella sua interezza.

Sul secondo motivo, vertente sull’assenza di una valida base giuridica e su un’erronea applicazione dell’articolo 75 43 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata, in quanto fondata sull’articolo 75 e sull’allegato III, presenta una base giuridica invalida.

Infatti, tale articolo e tale allegato sarebbero stati abrogati al momento dell’entrata in vigore della decisione 2005/684/CE, Euratom del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo (GU 2005, L 262, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»), ossia il 14 luglio 2009.

Inoltre, l’articolo 75 non autorizzerebbe il [OSCURATO:PERSONA] a modificare in senso sfavorevole e con effetto retroattivo i diritti quesiti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 44 [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del secondo motivo. 45 In proposito, il Tribunale ha già dichiarato che l’articolo 75 e l’allegato III erano ancora in vigore, che tale articolo e tale allegato si applicavano alla situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], che nessuna disposizione di tale articolo o di tale allegato garantiva l’immutabilità dell’importo della pensione degli ex deputati europei rientranti in tale regime e che una riduzione dell’importo della pensione di tali ex deputati europei non pregiudicava i loro diritti alla pensione di anzianità maturati (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punti da 126 a 163). 46 Tale motivazione è stata poi pienamente confermata dalla Corte (sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punti da 75 a 91 e da 152 a 159). 47 Per le stesse ragioni ricordate ai precedenti punti 45 e 46, occorre respingere il secondo motivo in quanto manifestamente infondato in diritto.

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, nonché su una violazione del diritto di proprietà 48 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata lede l’immutabilità dei diritti quesiti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e il legittimo affidamento generato dal contesto normativo in vigore durante il mandato dello stesso.

Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ritenendo che la deliberazione n. 150/2022 si applicasse automaticamente al regime pensionistico del sig. [OSCURATO:PERSONA].

In aggiunta, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato detti diritti quesiti in maniera retroattiva e in modo del tutto imprevedibile.

Inoltre, poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe maturato i suoi diritti a pensione in vigenza dell’allegato III, egli dovrebbe essere considerato estraneo e la sua situazione esulerebbe quindi dalla competenza normativa del [OSCURATO:PERSONA] e della Camera dei deputati.

Peraltro, poiché il regime pensionistico, come organizzato dall’allegato III, avrebbe implicato la scelta volontaria dei deputati di aderirvi, la lesione dei diritti pensionistici derivante dalla decisione impugnata renderebbe ancor più grave la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata, comportando la riduzione dell’importo della pensione, lede il suo diritto di proprietà senza che un qualche interesse generale lo giustifichi.

Inoltre, la decisione impugnata non analizzerebbe l’onere finanziario imposto alla ricorrente e non bilancerebbe gli interessi in gioco.

Pertanto, la decisione impugnata violerebbe l’articolo 17 della Carta. 49 [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del terzo motivo. – Sulla prima censura, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto 50 In via preliminare, il Tribunale ricorda che l’articolo 75 e l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III richiedono il rispetto dei diritti quesiti alla pensione di anzianità.

Tuttavia, ciò non implica che l’importo di dette pensioni sia stato definitivamente stabilito prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati e che sia immutabile.

Infatti, tali norme, che non sono mai state modificate dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, prevedono esplicitamente l’ipotesi di una revisione, al rialzo o al ribasso, dell’importo delle pensioni di anzianità per tener conto delle pertinenti evoluzioni del diritto dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punti 189, 190 e 195) 51 Peraltro, l’applicazione retroattiva di un atto senza che sia violato il principio della certezza del diritto presuppone che un’indicazione sufficientemente chiara vuoi nella sua formulazione, vuoi nei suoi obiettivi, consenta di concludere che tale atto non dispone esclusivamente per l’avvenire (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014, Panasonic Italia e a., C‑472/12, EU:C:2014:2082, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). 52 Nel caso di specie, è vero che la decisione impugnata è stata adottata il 12 maggio 2023 e che essa produce i suoi effetti anteriormente a tale data, vale a dire a decorrere dal 1º gennaio 2019. 53 Tuttavia, il fatto che l’importo della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA] sia stato modificato a decorrere dal 1º gennaio 2019 si spiega con l’obbligo, gravante sul [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, di applicare alle pensioni le stesse modalità fissate dal diritto dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punto 198). 54 Orbene, secondo la lettera dell’articolo 3 della deliberazione n. 150/2022, le nuove regole di calcolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019. 55 Di conseguenza, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, dal 1° gennaio 2019 erano esigibili e pagabili solo le pensioni il cui importo era stato adeguato nel rispetto delle regole fissate dalla deliberazione n. 150/2022 (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punto 200). 56 Infatti, le norme dell’allegato III implicavano che il nuovo importo della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA] entrasse in vigore il 1° gennaio 2019, e tale applicazione della regola di pensione identica è compatibile con il principio della certezza del diritto (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 128). 57 La prima censura deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto. – Sulla seconda censura, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento 58 Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende ad ogni singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione dell’Unione ha fatto sorgere in lui fondate aspettative.

Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere simili aspettative informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate e affidabili.

Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione.

Infine, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑482/17, EU:C:2019:1035, punto 153 e giurisprudenza ivi citata). 59 A tal proposito, la ricorrente non ha né dimostrato né sostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito al sig. [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni diverse da quella contenuta nell’articolo 75 e nell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato

III. Orbene, è evidente che tali due articoli non prevedono l’immutabilità dell’importo delle pensioni dei ricorrenti.

Infatti, l’unica assicurazione precisa e incondizionata data al sig. [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] consisteva nel garantirgli il beneficio di una pensione il cui livello e le cui modalità fossero identici a quelli della pensione percepita dai membri della camera bassa dello Stato membro in cui egli era stato eletto, nel caso di specie i membri della Camera dei deputati (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punti 208 e 209) 60 Inoltre, come statuito dalla Corte, la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia aderito volontariamente al regime pensionistico istituito dall’allegato III non implica che il [OSCURATO:PERSONA] gli abbia garantito, al momento della sua adesione a tale regime, il diritto di percepire un importo di pensione di anzianità prevedibile, fisso e immutabile (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 97). 61 La seconda censura deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto. – Sulla terza censura, vertente sulla violazione del diritto di proprietà 62 A tal riguardo, il Tribunale ha già dichiarato che la pensione di anzianità di un ex deputato europeo rientrava nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 17 della Carta e che una riduzione dell’importo di tale pensione costituiva una restrizione del diritto di proprietà del suo beneficiario (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punti 218 e 219). 63 Tale motivazione è stata poi confermata dalla Corte (sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punti da 102 a 105). 64 Nel caso di specie, il Tribunale rileva che la restrizione al diritto di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] è prevista dalla legge, in quanto la decisione impugnata si fonda sull’articolo 75 e sull’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III (sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 109), i quali sono rimasti immutati dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati.

Inoltre, le nuove regole di calcolo sono fissate, con sufficiente chiarezza e precisione, dalle disposizioni della deliberazione n. 150/2022. 65 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], poi, la decisione impugnata persegue segnatamente l’obiettivo legittimo, esplicitamente affermato dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, di concedere al sig. [OSCURATO:PERSONA] una pensione il cui livello e le cui modalità siano identici a quelli della pensione che percepiscono i membri della Camera dei deputati.

Orbene, tale obiettivo legittimo è già stato riconosciuto sia dal Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punto 231) sia dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punti 116 e 117). 66 L’applicazione della regola di pensione identica era inoltre necessaria per conseguire detto obiettivo legittimo, poiché solo un allineamento del livello e/o delle modalità di calcolo della pensione come quello previsto all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato, poteva garantire la parità di trattamento delle suddette categorie di deputati europei (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 118).

La ricorrente non ha neppure menzionato l’esistenza di altre misure meno restrittive che avrebbero consentito di raggiungere detto obiettivo. 67 Quanto alle conseguenze della decisione impugnata per la ricorrente, è pur vero che il Tribunale non esclude che tale decisione, in quanto comporta una riduzione dell’importo della pensione versata alla ricorrente, possa raggiungere una determinata soglia di gravità.

Tuttavia, di per sé, tale soglia di gravità non consente di concludere che la decisione impugnata generi inconvenienti sproporzionati rispetto allo scopo perseguito, in particolare considerando l’entità della riduzione dell’importo della pensione in questione, il nuovo importo assoluto della pensione valutato in relazione alla durata del mandato del sig. [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che il nuovo metodo di calcolo prende in considerazione il montante contributivo individuale dello stesso.

Peraltro, nessuna delle conseguenze dedotte dalla ricorrente nelle sue memorie è suffragata o provata.

In mancanza di elementi concreti, non si può quindi constatare che la ricorrente sopporti un onere individuale esorbitante rispetto all’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 110, e del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punto 235). 68 La terza censura deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto. 69 Di conseguenza, occorre respingere il terzo motivo e, pertanto, il primo capo delle conclusioni nella sua interezza in quanto manifestamente infondati in diritto. [soppresso con ordinanza del 4 luglio 2025] 70 [soppresso con ordinanza del 4 luglio 2025] 71 [soppresso con ordinanza del 4 luglio 2025] 72 [come rettificato con ordinanza del 4 luglio 2025] Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il ricorso deve essere interamente respinto ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura in quanto manifestamente infondato in diritto.

Sulle spese 73 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle del [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultimo.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) così provvede: 1) [come rettificato con ordinanza del 4 luglio 2025] Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] europeo. 3) [come rettificato con ordinanza del 4 luglio 2025] La domanda di compensazione delle spese sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente procedimento è respinta.

Lussemburgo, 20 marzo 2025 Il cancelliere Il presidente

V. [OSCURATO:PERSONA]

J. Svenningsen * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 20 marzo 2025 ( * ) [Testo rettificato con ordinanza del 4 luglio 2025] « Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) della deliberazione n. 150/2022 in materia di trattamenti pensionistici – Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Corrispondente modifica, da parte del [OSCURATO:PERSONA] europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Competenza dell’autore dell’atto – Obbligo di motivazione – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Incompetenza manifesta parziale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto » Nella causa T‑375/23, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], residente in Roma (Italia), rappresentata da M. Merola, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato da S. Seyr e S. Alves, in qualità di agenti, convenuto, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione), composto da J. Svenningsen, presidente, C. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici, cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, chiede l’annullamento della decisione del 12 maggio 2023 della capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale (DG) delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] europeo riguardante l’adeguamento della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione impugnata»), a seguito dell’adozione della deliberazione n. 150/2022, del 3 marzo 2022, dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) (in prosieguo: la «deliberazione n. 150/2022»). Fatti 2 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] beneficiava, in quanto ex deputato europeo, di una pensione di anzianità (in prosieguo: la «pensione»). 3 Il 12 luglio 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha adottato la deliberazione n. 14/2018, avente ad oggetto la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata , nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011 (in prosieguo: la «deliberazione n. 14/2018»). 4 Con nota dell’11 aprile 2019, il capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] ha informato il sig. [OSCURATO:PERSONA] che, conformemente alla «regola di pensione identica» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al [OSCURATO:PERSONA] (Doc. PE 113.116/BUR./rev.XXV/01-2009; in prosieguo: l’«allegato III»), l’importo della sua pensione sarebbe stato adeguato, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, fino a concorrenza della riduzione delle pensioni analoghe versate in Italia agli ex deputati nazionali dalla Camera dei deputati in applicazione della deliberazione n. 14/2018. 5 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso di annullamento, registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑421/19, avverso la decisione dell’11 aprile 2019. Tale ricorso è stato respinto in quanto infondato dalla sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494. 6 Il 28 dicembre 2020 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione avverso tale sentenza. A seguito del decesso del sig. [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente, nella sua qualità di erede di quest’ultimo, è divenuta parte ricorrente nell’ambito di tale impugnazione. Con sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑725/20 P, EU:C:2024:766), la Corte ha respinto tale impugnazione. 7 Il 23 dicembre 2021 la deliberazione n. 14/2018 è stata parzialmente annullata dalla sentenza n. 4/2021 del Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Italia) (in prosieguo: la «sentenza n. 4/2021»). 8 Il 3 marzo 2022, a seguito della sentenza n. 4/2021, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha adottato la deliberazione n. 150/2022, con la quale le pensioni degli ex deputati italiani interessati dalla deliberazione n. 14/2018 sono state nuovamente rideterminate con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019. 9 Il 14 marzo 2023, la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente dell’adozione della deliberazione n. 150/2022 da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del fatto che i servizi del [OSCURATO:PERSONA] intendevano rideterminare la pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 10 Il 12 maggio 2023, la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, la quale ha rideterminato, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, l’importo della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA], in applicazione della «regola di pensione identica» e delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022. Conclusioni delle parti 11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        dichiarare inesistente o annullare la decisione impugnata; –        [soppresso con ordinanza del 4 luglio 2025] –        condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 12 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare la ricorrente alle spese. In diritto Sull ’ applicazione dell ’ articolo 126 del regolamento di procedura 13 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 14 Nel caso di specie, il Tribunale constata che i motivi dedotti dalla ricorrente sollevano, in sostanza, questioni simili o identiche a quelle sulle quali il Tribunale ha già statuito nella sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494), pronunciata prima della proposizione del presente ricorso e confermata dalla sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑725/20 P, EU:C:2024:766). 15 Di conseguenza, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento. Sul primo capo delle conclusioni 16 A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte sull’incompetenza dell’autore della decisione impugnata e sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Il secondo motivo verte sull’assenza di base giuridica e sull’erronea applicazione dell’articolo 75 della decisione dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] del 19 maggio e del 9 luglio 2008 (GU 2009, C 159, pag. 1; in prosieguo: le «misure di attuazione»). Il terzo motivo riguarda la violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, nonché una violazione del diritto di proprietà. 17 Prima di valutare la fondatezza di tali motivi, il Tribunale ritiene opportuno esaminare la domanda della ricorrente diretta a far dichiarare l’inesistenza della decisione impugnata. 18 In proposito, secondo una giurisprudenza costante, gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, anche se sono viziati da irregolarità, finché non siano stati annullati o revocati (sentenza del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punto 48). 19 Tuttavia, in deroga a questo principio, gli atti viziati da un’irregolarità la cui gravità sia così evidente che non può essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neanche provvisorio, devono cioè essere considerati giuridicamente inesistenti (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punto 49). 20 Orbene, le irregolarità dedotte dalla ricorrente non sembrano di una gravità così evidente da dover considerare la decisione impugnata giuridicamente inesistente, e ciò per le ragioni di seguito specificate. Sul primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore della decisione impugnata e sulla violazione dell’obbligo di motivazione – Sulla prima parte del primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore della decisione impugnata 21 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere adottata dall’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA], e non dalla capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ricevuto una subdelega di competenza che le consentisse di verificare la conformità delle regole della deliberazione n. 150/2022 rispetto all’ordinamento giuridico dell’Unione. 22 [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto della prima parte del primo motivo. 23 In proposito, il Tribunale ha già dichiarato che nulla vietava al [OSCURATO:PERSONA] di attribuire alla sua amministrazione la competenza di adottare decisioni individuali, in particolare, nel settore dei diritti a pensione e in quello della fissazione dell’importo delle pensioni (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punti da 82 a 92 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcuna riserva di competenza in materia a favore dell’Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 166). 24 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con prove a sostegno, che la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze di tale istituzione era stata nominata ordinatrice subdelegata per la linea di bilancio 1030, relativa alle pensioni di anzianità di cui all’allegato III, con la decisione FINS/2023-01 del direttore generale della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] dell’8 dicembre 2022 (in prosieguo: la «decisione FINS/2023-01»). Peraltro, la decisione FINS/2023-01 indica espressamente che tale subdelega di competenza autorizza la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] a procedere, in particolare, all’accertamento degli impegni giuridici e degli impegni di bilancio, alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordini di pagamento, ma anche all’accertamento delle previsioni dei crediti, all’accertamento dei diritti da recuperare e all’emissione degli ordini di riscossione. 25 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] era competente ad adottare la decisione impugnata. 26 Infine, la ricorrente sostiene erroneamente che tale competenza della capo dell’unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della DG delle finanze del [OSCURATO:PERSONA] non includeva la verifica della conformità al diritto dell’Unione delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022 prima dell’adozione della decisione impugnata. 27 Infatti, la decisione FINS/2023-01, che non contiene alcuna riserva concernente la competenza ad applicare il diritto primario dell’Unione, è redatta in modo sufficientemente ampio da ricomprendere situazioni nuove, complesse e impreviste nei settori delegati (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 164). 28 Inoltre, e soprattutto, nell’esecuzione di operazioni, l’ordinatore responsabile è tenuto a verificare la conformità della spesa rispetto al diritto dell’Unione, ivi compreso il diritto primario dell’Unione [articolo 111, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), quale applicabile al momento dell’adozione della decisione impugnata]. 29 Pertanto, la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto. – Sulla seconda parte del primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione 30 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione in quanto non espone in modo chiaro il ragionamento che ha condotto all’applicazione automatica delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022 alla situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la decisione impugnata avrebbe dovuto indicare le verifiche che sarebbero state effettuate al fine di accertare la conformità delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022 al diritto dell’Unione. Del resto, dalla formulazione stessa della decisione impugnata risulterebbe che tale esame sarebbe stato solo sommario. Tale mancato esame sarebbe tanto più grave in quanto la decisione impugnata avrebbe natura di sanzione. 31 [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto della seconda parte del primo motivo. 32 A tal proposito, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, va risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda, in particolare, la motivazione delle decisioni individuali, l’obbligo di motivare tali decisioni ha quindi lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (v. sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione, T‑180/15, EU:T:2017:795, punto 287 e giurisprudenza ivi citata). 33 Nel caso di specie, il Tribunale constata che, nel primo paragrafo della decisione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] rinvia alla lettera del 14 marzo 2023 da esso trasmessa alla ricorrente. Orbene, in tale lettera, il [OSCURATO:PERSONA] indica chiaramente che, a seguito della sentenza n. 4/2021, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha adottato la deliberazione n. 150/2022, la quale fissa nuove regole di calcolo, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, per quanto riguarda l’importo delle pensioni degli ex deputati italiani interessati dalla deliberazione n. 14/2018 (v. precedenti punti da 7 a 9). 34 Nel terzo paragrafo della lettera del 14 marzo 2023, il [OSCURATO:PERSONA] precisa altresì di essere tenuto a rideterminare l’importo della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022. Tale obbligo è altresì ricordato nel secondo paragrafo della decisione impugnata e, più dettagliatamente, nei paragrafi dal quinto al settimo di quest’ultima decisione, la quale si fonda, inoltre, espressamente sulla sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494). 35 [OSCURATO:PERSONA] ha quindi illustrato con chiarezza e precisione le ragioni che l’hanno indotto a dover rideterminare, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, l’importo della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022. 36 Del pari, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] non ha violato l’obbligo di motivazione indicando, al sesto paragrafo della decisione impugnata, che «l’applicazione della deliberazione n. 150/2022 non sembra contraria al diritto dell’Unione». Infatti, tale affermazione è chiara ed è completata dal settimo paragrafo della decisione impugnata, nel quale il [OSCURATO:PERSONA] «evidenzia» che il Tribunale ha già escluso qualsiasi violazione dei principi generali del diritto dell’Unione nell’applicazione da parte di tale istituzione delle regole contenute nella deliberazione n. 14/2018 e che «[t]ali considerazioni sono ugualmente valide mutatis mutandis per il ricalcolo delle pensioni sulla base delle regole della deliberazione n. 150/2022». L’affermazione controversa del [OSCURATO:PERSONA] è quindi motivata in modo giuridicamente sufficiente. 37 In ogni caso, come già statuito dalla Corte, non si può pretendere che il [OSCURATO:PERSONA] precisi le ragioni per cui riteneva che né i principi generali del diritto dell’Unione né la Carta ostassero alla decisione impugnata. Attribuire una siffatta portata all’obbligo di motivazione equivarrebbe a imporre al [OSCURATO:PERSONA] di indicare non solo le ragioni della decisione impugnata, ma anche le ragioni per cui ha ritenuto di non doversi astenere dall’adottarla. Orbene, fatte salve situazioni specifiche che sono estranee al caso di specie, non si può considerare necessario, al fine di comprendere la motivazione dell’autore dell’atto, che lo stesso fornisca un’analisi della conformità della decisione impugnata ai principi generali del diritto dell’Unione e alla Carta (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑198/21 P, EU:C:2024:768, punto 165). 38 Infine, nessuna violazione dell’obbligo di motivazione può essere dedotta dalla circostanza che, secondo la ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, in realtà, verificato la conformità delle regole contenute nella deliberazione n. 150/2022 rispetto alle norme di diritto primario dell’Unione prima di adottare la decisione impugnata. Infatti, tale argomento non ha alcun nesso con l’obbligo di motivazione, ma è diretto a contestare la fondatezza della decisione impugnata, cosicché non è pertinente nell’ambito del presente motivo (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, ZQ/Commissione, T‑647/18, non pubblicata, EU:T:2019:884, punto 120 e giurisprudenza ivi citata). 39 Ad abundantiam , la ricorrente non ha dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia effettuato alcuna verifica in tal senso e che le affermazioni di cui al precedente punto 36 siano errate. 40 Anche supponendo che ciò fosse dimostrato, il Tribunale ricorda, in ogni caso, di aver già dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto a procedere a una siffatta verifica prima dell’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 75 delle misure di attuazione (in prosieguo: l’«articolo 75») e dell’allegato III, e che occorreva unicamente che gli effetti concreti di tale decisione non ledessero il contenuto essenziale del diritto di proprietà della ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punto 221). 41 Infine, benché tale censura sia anch’essa priva di nesso con l’obbligo di motivazione, il Tribunale ricorda che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’adeguamento dell’importo della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA] non può essere equiparato ad una sanzione ai sensi dell’articolo 49 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2021, Santini e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑345/19, T‑346/19, da T‑364/19 a T‑366/19, da T‑372/19 a T‑375/19 e T‑385/19, non pubblicata, EU:T:2021:78, punti 125 e 127). 42 Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del primo motivo in quanto manifestamente infondata in diritto e, perciò, respingere tale motivo nella sua interezza. Sul secondo motivo, vertente sull’assenza di una valida base giuridica e su un’erronea applicazione dell’articolo 75 43 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata, in quanto fondata sull’articolo 75 e sull’allegato III, presenta una base giuridica invalida. Infatti, tale articolo e tale allegato sarebbero stati abrogati al momento dell’entrata in vigore della decisione 2005/684/CE, Euratom del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo (GU 2005, L 262, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»), ossia il 14 luglio 2009. Inoltre, l’articolo 75 non autorizzerebbe il [OSCURATO:PERSONA] a modificare in senso sfavorevole e con effetto retroattivo i diritti quesiti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 44 [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del secondo motivo. 45 In proposito, il Tribunale ha già dichiarato che l’articolo 75 e l’allegato III erano ancora in vigore, che tale articolo e tale allegato si applicavano alla situazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], che nessuna disposizione di tale articolo o di tale allegato garantiva l’immutabilità dell’importo della pensione degli ex deputati europei rientranti in tale regime e che una riduzione dell’importo della pensione di tali ex deputati europei non pregiudicava i loro diritti alla pensione di anzianità maturati (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punti da 126 a 163). 46 Tale motivazione è stata poi pienamente confermata dalla Corte (sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punti da 75 a 91 e da 152 a 159). 47 Per le stesse ragioni ricordate ai precedenti punti 45 e 46, occorre respingere il secondo motivo in quanto manifestamente infondato in diritto. Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti, nonché su una violazione del diritto di proprietà 48 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata lede l’immutabilità dei diritti quesiti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e il legittimo affidamento generato dal contesto normativo in vigore durante il mandato dello stesso. Più precisamente, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ritenendo che la deliberazione n. 150/2022 si applicasse automaticamente al regime pensionistico del sig. [OSCURATO:PERSONA]. In aggiunta, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato detti diritti quesiti in maniera retroattiva e in modo del tutto imprevedibile. Inoltre, poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe maturato i suoi diritti a pensione in vigenza dell’allegato III, egli dovrebbe essere considerato estraneo e la sua situazione esulerebbe quindi dalla competenza normativa del [OSCURATO:PERSONA] e della Camera dei deputati. Peraltro, poiché il regime pensionistico, come organizzato dall’allegato III, avrebbe implicato la scelta volontaria dei deputati di aderirvi, la lesione dei diritti pensionistici derivante dalla decisione impugnata renderebbe ancor più grave la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata, comportando la riduzione dell’importo della pensione, lede il suo diritto di proprietà senza che un qualche interesse generale lo giustifichi. Inoltre, la decisione impugnata non analizzerebbe l’onere finanziario imposto alla ricorrente e non bilancerebbe gli interessi in gioco. Pertanto, la decisione impugnata violerebbe l’articolo 17 della Carta. 49 [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del terzo motivo. – Sulla prima censura, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto 50 In via preliminare, il Tribunale ricorda che l’articolo 75 e l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III richiedono il rispetto dei diritti quesiti alla pensione di anzianità. Tuttavia, ciò non implica che l’importo di dette pensioni sia stato definitivamente stabilito prima dell’entrata in vigore dello Statuto dei deputati e che sia immutabile. Infatti, tali norme, che non sono mai state modificate dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati, prevedono esplicitamente l’ipotesi di una revisione, al rialzo o al ribasso, dell’importo delle pensioni di anzianità per tener conto delle pertinenti evoluzioni del diritto dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punti 189, 190 e 195) 51 Peraltro, l’applicazione retroattiva di un atto senza che sia violato il principio della certezza del diritto presuppone che un’indicazione sufficientemente chiara vuoi nella sua formulazione, vuoi nei suoi obiettivi, consenta di concludere che tale atto non dispone esclusivamente per l’avvenire (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014, Panasonic Italia e a., C‑472/12, EU:C:2014:2082, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). 52 Nel caso di specie, è vero che la decisione impugnata è stata adottata il 12 maggio 2023 e che essa produce i suoi effetti anteriormente a tale data, vale a dire a decorrere dal 1º gennaio 2019. 53 Tuttavia, il fatto che l’importo della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA] sia stato modificato a decorrere dal 1º gennaio 2019 si spiega con l’obbligo, gravante sul [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, di applicare alle pensioni le stesse modalità fissate dal diritto dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punto 198). 54 Orbene, secondo la lettera dell’articolo 3 della deliberazione n. 150/2022, le nuove regole di calcolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019. 55 Di conseguenza, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, dal 1° gennaio 2019 erano esigibili e pagabili solo le pensioni il cui importo era stato adeguato nel rispetto delle regole fissate dalla deliberazione n. 150/2022 (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punto 200). 56 Infatti, le norme dell’allegato III implicavano che il nuovo importo della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA] entrasse in vigore il 1° gennaio 2019, e tale applicazione della regola di pensione identica è compatibile con il principio della certezza del diritto (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 128). 57 La prima censura deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto. – Sulla seconda censura, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento 58 Secondo una giurisprudenza costante, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende ad ogni singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione dell’Unione ha fatto sorgere in lui fondate aspettative. Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere simili aspettative informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate e affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise che gli abbia fornito l’amministrazione. Infine, le assicurazioni fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2019, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, C‑482/17, EU:C:2019:1035, punto 153 e giurisprudenza ivi citata). 59 A tal proposito, la ricorrente non ha né dimostrato né sostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito al sig. [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni diverse da quella contenuta nell’articolo 75 e nell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III. Orbene, è evidente che tali due articoli non prevedono l’immutabilità dell’importo delle pensioni dei ricorrenti. Infatti, l’unica assicurazione precisa e incondizionata data al sig. [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] consisteva nel garantirgli il beneficio di una pensione il cui livello e le cui modalità fossero identici a quelli della pensione percepita dai membri della camera bassa dello Stato membro in cui egli era stato eletto, nel caso di specie i membri della Camera dei deputati (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punti 208 e 209) 60 Inoltre, come statuito dalla Corte, la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia aderito volontariamente al regime pensionistico istituito dall’allegato III non implica che il [OSCURATO:PERSONA] gli abbia garantito, al momento della sua adesione a tale regime, il diritto di percepire un importo di pensione di anzianità prevedibile, fisso e immutabile (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 97). 61 La seconda censura deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto. – Sulla terza censura, vertente sulla violazione del diritto di proprietà 62 A tal riguardo, il Tribunale ha già dichiarato che la pensione di anzianità di un ex deputato europeo rientrava nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 17 della Carta e che una riduzione dell’importo di tale pensione costituiva una restrizione del diritto di proprietà del suo beneficiario (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punti 218 e 219). 63 Tale motivazione è stata poi confermata dalla Corte (sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punti da 102 a 105). 64 Nel caso di specie, il Tribunale rileva che la restrizione al diritto di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] è prevista dalla legge, in quanto la decisione impugnata si fonda sull’articolo 75 e sull’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III (sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 109), i quali sono rimasti immutati dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei deputati. Inoltre, le nuove regole di calcolo sono fissate, con sufficiente chiarezza e precisione, dalle disposizioni della deliberazione n. 150/2022. 65 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], poi, la decisione impugnata persegue segnatamente l’obiettivo legittimo, esplicitamente affermato dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, di concedere al sig. [OSCURATO:PERSONA] una pensione il cui livello e le cui modalità siano identici a quelli della pensione che percepiscono i membri della Camera dei deputati. Orbene, tale obiettivo legittimo è già stato riconosciuto sia dal Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punto 231) sia dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punti 116 e 117). 66 L’applicazione della regola di pensione identica era inoltre necessaria per conseguire detto obiettivo legittimo, poiché solo un allineamento del livello e/o delle modalità di calcolo della pensione come quello previsto all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato, poteva garantire la parità di trattamento delle suddette categorie di deputati europei (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 118). La ricorrente non ha neppure menzionato l’esistenza di altre misure meno restrittive che avrebbero consentito di raggiungere detto obiettivo. 67 Quanto alle conseguenze della decisione impugnata per la ricorrente, è pur vero che il Tribunale non esclude che tale decisione, in quanto comporta una riduzione dell’importo della pensione versata alla ricorrente, possa raggiungere una determinata soglia di gravità. Tuttavia, di per sé, tale soglia di gravità non consente di concludere che la decisione impugnata generi inconvenienti sproporzionati rispetto allo scopo perseguito, in particolare considerando l’entità della riduzione dell’importo della pensione in questione, il nuovo importo assoluto della pensione valutato in relazione alla durata del mandato del sig. [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che il nuovo metodo di calcolo prende in considerazione il montante contributivo individuale dello stesso. Peraltro, nessuna delle conseguenze dedotte dalla ricorrente nelle sue memorie è suffragata o provata. In mancanza di elementi concreti, non si può quindi constatare che la ricorrente sopporti un onere individuale esorbitante rispetto all’obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑725/20 P, EU:C:2024:766, punto 110, e del 15 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], da T‑389/19 a T‑394/19, T‑397/19, T‑398/19, T‑403/19, T‑404/19, T‑406/19, T‑407/19, da T‑409/19 a T‑414/19, da T‑416/19 a T‑418/19, da T‑420/19 a T‑422/19, da T‑425/19 a T‑427/19, da T‑429/19 a T‑432/19, T‑435/19, T‑436/19, da T‑438/19 a T‑442/19, da T‑444/19 a T‑446/19, T‑448/19, da T‑450/19 a T‑454/19, T‑463/19 e T‑465/19, EU:T:2020:494, punto 235). 68 La terza censura deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata in diritto. 69 Di conseguenza, occorre respingere il terzo motivo e, pertanto, il primo capo delle conclusioni nella sua interezza in quanto manifestamente infondati in diritto. [soppresso con ordinanza del 4 luglio 2025] 70 [soppresso con ordinanza del 4 luglio 2025] 71 [soppresso con ordinanza del 4 luglio 2025] 72 [come rettificato con ordinanza del 4 luglio 2025] Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il ricorso deve essere interamente respinto ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura in quanto manifestamente infondato in diritto. Sulle spese 73 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle del [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultimo. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) così provvede: 1)      [come rettificato con ordinanza del 4 luglio 2025] Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] europeo. 3)      [come rettificato con ordinanza del 4 luglio 2025] La domanda di compensazione delle spese sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente procedimento è respinta. Lussemburgo, 20 marzo 2025 Il cancelliere Il presidente V. [OSCURATO:PERSONA] J. Svenningsen * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 150/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris