CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2021
Cassazione n. 24647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sepite le conclusioni del PG udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] 1.E proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello di Bologna del 8 novembre 2021 che ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], formulata ex art. 37, comma 1 lett. B del codice di rito. Con essa si era rappresentato, secondo la sintesi contenuta nel provvedimento impugnato, che all'udienza del 16 luglio 2021 era stata respinta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, cui seguiva rinvio al 26/10/2021 per esame dei testimoni e discussione; che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata respinta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato e l'istanza di rinvio per contestuale impegno professionale dell'unico difensore di fiducia dello stesso, avvocato [OSCURATO:PERSONA], erano escussi i testimoni e, dichiarato chiuso il dibattimento, il P.m. aveva formulato le proprie richieste; seguiva rinvio, su richiesta delle difese, per la formulazione delle conclusioni dei difensori al 17/12/2021; ciò precludeva all'imputato di rendere dichiarazioni spontanee e depositare ulteriore produzione documentale. A parere del difensore tale dinamica processuale, unitamente alla mancata ammissione decisa all'udienza del 4 luglio 2021 di molti dei testimoni indicati in lista testi difensiva e al rigetto di alcune eccezioni sollevate dalla difesa (era respinta in particolare l'eccezione difensiva di decadenza di tutti i testimoni della Guardia di finanza indicati dal P.m.) costituisce <<...all'evidenza un'indebita manifestazione del grave pregiudizio di tutto il collegio giudicante nei confronti dell'odierno imputato con mortificazione della condizione di imparzialità e indipendenza del giudice sfociato tale atteggiamento che si è susseguito per tutto il procedimento fino all'episodio lamentato del 26 ottobre 2021>>. La Corte territoriale, nel rigettare tale istanza, osserva che non potesse ravvisarsi, nel caso di specie, l'ipotesi dell'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, configurabile come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedinnentali, nonché quando essa anticipi, in tutto o in parte, gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità o nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (citando a supporto la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 41263 del 27 settembre 2005 2005, Rv. 232067). 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, carenza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa. La motivazione del provvedimento impugnato è carente nonché illogica in quanto non ha tenuto minimamente in considerazione gli elementi documentali posl:i a sostegno della difesa nell'istanza di ricusazione. Preliminarmente si lamenta che la Corte territoriale abbia deciso senza attendere che la difesa producesse le trascrizioni relative all'udienza del 26 ottobre 2021 , ove si è palesato il comportamento del Tribunale di Bologna con l'emissione dei provvedimenti in quella sede emessi, in particolare con l'escussione dei testimoni e la discussione del P.M.; tali trascrizioni avrebbero potuto far emergere le espressioni relative al convincimento del collegio. La Corte di appello di Bologna, inoltre, non ha tenuto conto che proprio nei provvedimenti emanati dal tribunale in composizione collegiale, in particolar modo nell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sono stati travisati i fatti e i documenti forniti dalla difesa; in particolare non sono stati considerati i documenti medici e sono state travisate le date di intervento e di dimissioni dell'imputato dal Policlinico. La Corte territoriale non ha considerato che, diversamente da quanto indicato dal tribunale dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il paziente era stato dimesso solo in data 8 ottobre 2021 e non nella data indicata nell'ordinanza, a seguito di un importante ricovero ospedaliero che è iniziato il 27 settembre 2021 e che poi il predetto fu sottoposto in data 18 ottobre 2021 alla medicazione della ferita, con ulteriore prescrizione di visita di controllo. La mancata valutazione di elementi oggettivi relativi alla lesione del diritto di difesa e di partecipazione dell'imputato al processo, costituzionalmente garantito, con conseguente violazione dell'art. 178, comma uno, lettera c) del codice di diritto, si è risolta in una situazione rilevante ai fini della ricusazione che va valutata non in astratto, ma previa verifica in concreto della elusione del principio del giusto processo. La dinamica processuale del procedimento prendente innanzi al Tribunale collegiale di Bologna ha evidenziato, sin dall'inizio, un'indebita manifestazione del grave pregiudizio di tutto il collegio giudicante nei confronti dell'odierno imputato. Se è pur vero che le circostanze dedotte riguardano provvedimenti incidentali del Collegio, assunti nell'esercizio di proprie funzioni, non si può negare ictu ocuii l'unilateralità dei provvedimenti, tutti sfavorevoli alla difesa degli imputati, che mal si conciliano con la condizione di imparzialità e indipendenza del Collegio, venuta meno anche a fronte di seri problemi di salute, tutti «documentati, di entrambi gli imputati, Cattaneo e Scandurra ,Si è di fatto avuta una implicita manifestazione indebita del convincimento del suindicato Collegio sui fatti oggetto dell'imputazione,prinna che fosse pronunciata la sentenza. Tutte circostanze, queste, che la Corte territoriale di Bologna non ha ritenuto di approfondire limitandosi a dichiarare inammissibile la dichiarazione di ricusazione. Indi si insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile La Corte di Appello ha, correttamente, rilevato che le circostanze dedotte a sostegno della dichiarazione riguardano tutte ordinanze incidentali emesse nell'esercizio delle funzioni proprie del giudice e attinenti all'ammissione delle prove e alla loro esclusione, in difetto dei requisiti di cui all'articolo 190 del codice di rito, all'accoglimento o rigetto di istanze di rinvio per impedimento dell'imputato o del difensore nonché all'organizzazione e calendarizzazione delle udienze. Il ricorrente denuncia il vizio di motivazione lamentando peraltro - e testualmente - la " unilateralità di provvedimenti sfavorevoli alla difesa " e che in detti provvedimenti sia stata comunque espressa una valutazione anticipata, ma la corte territoriale aveva già, adeguatamente, evidenziato come le ordinanze allegate contengano puntuali ed esclusive valutazioni strettamente afferenti alla questione incidentale di volta in volta posta; ed è evidente che ad essi occorre fare riferimento ai fini della valutazione in argomento, non avendo peraltro la difesa evidenziato aspetti ulteriori se non la generica circostanza di una non meglio precisata rilevanza della trascrizione relativa all'udienza del 26 ottobre 2021. Le Sezioni Unite di questa Corte prima (Sez. Un. n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 23206) e la giurisprudenza successiva, jpoi formatasi anche alla luce della pronuncia delle predette, hanno definitivamente chiarito,sul versante della manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale - di una questione procedurale -che essa rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. E' stato quindi correttamente osservato al riguardo ,da questa Corte , che la proposizione di un'istanza di ricusazione ex art. 37, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento comporterebbe, peraltro, la frammentazione dello stesso e consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo (Sez. 6, sent. n. 42975 del 22/09/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227619; Sez. 6, sent. n. 16453 del 10/02/2015, Celotto, Rv. 263576). Ciò di cui si duole la difesa trova, piuttosto, la sua adeguata sede nell'ambito dei rimedi impugnatori che la legge assicura all'imputato che assume di essere stato leso da illegittimi provvedimenti del giudice.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua