CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12440/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndaco pro tempore,rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -1477 avverso la sentenza n. 89/2023 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 24/02/2023 R.G.N. 183/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16152/2023Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 12440/2026Data pubblicazione 04/05/20261. La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenzadel Tribunale di Macerata di rigetto della domanda delriconoscimento del diritto ad essere assunto a tempoindeterminato presso il Comune di Macerata con decorrenzasettembre 2013 (o, in subordine, di risarcimento dei danni)proposta da [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di aver partecipatoa un concorso per l'assunzione di un agente di polizia municipale(area vigilanza - categoria C - posizione economica C1) e diessersi collocato in graduatoria al quarto posto tra gli idonei,contestando successive assunzioni operate dall’ente invece diprocedere a scorrimento della graduatoria (approvata con d.d.del 22.12.2010).2. Il Tribunale aveva inizialmente accolto l’eccezione didifetto di giurisdizione sollevata dal Comune. La Corte d’Appello,in accoglimento del gravame del lavoratore, dichiarava lagiurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice dellavoro. A seguito di tempestiva riassunzione, il Tribunalerespingeva il ricorso.3. In particolare, con la sentenza qui impugnata, la Corte diAncona ha ritenuto facoltativo e non obbligatorio il ricorso alloscorrimento della graduatoria di idoneità, trattandosi di sceltache rimane nella sfera della discrezionalità amministrativa qualepossibile azione esperibile qualora ritenuta adeguata per ilraggiungimento dell’interesse pubblico che l’ente intendeperseguire.Numero registro generale 16152/2023Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 12440/2026Data pubblicazione 04/05/20264. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre HarleyPigini con tre motivi; resiste con controricorso l’amministrazionecomunale; entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 91, quarto comma, TUEL (d. lgs. n.267/2000), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,per avere la Corte di merito ritenuto il carattere solo facoltativodel ricorso da parte di un ente comunale allo scorrimento dellagraduatoria di idoneità per la copertura di posti vacanti.2. In fatto, parte ricorrente ha lamentato che, durante l’arcodi vigenza temporale della graduatoria, il Comune di Maceratalo aveva illegittimamente pretermesso nell’assunzione di agentimunicipali, una prima volta nell’anno 2013, quando erano statiassunti due agenti con contratto a tempo determinato, così daeludere il suo diritto all’assunzione mediante scorrimento dellagraduatoria, una seconda volta nell’anno 2016, quando eranostati assunti a tempo indeterminato tramite mobilità volontaria5 agenti di polizia municipale “motociclisti”, valorizzando inmodo strumentale un’abilità raggiungibile con una breveformazione.3. Il motivo non è fondato.4. Affermando che le scelte operate dall’amministrazionerientravano nell’ambito del potere discrezionale conferitoledall’ordinamento non sindacabili dal giudice ordinario, la Corteterritoriale si è conformata alla giurisprudenza di questa Cortein materia, secondo cui, in tema di pubblico impiegocontrattualizzato, la scelta dell’amministrazione di utilizzare legraduatorie degli idonei “per scorrimento” non costituisce unNumero registro generale 16152/2023Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 12440/2026diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l’esercizioData pubblicazione 04/05/2026prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto ola posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non siacontemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass.n. 217/2026, n. 19849/2025, n. 14732/2024, n. 31427/2021).La Corte d’Appello (in particolare, v. ratio decidendi pagg. 8 e 9della sentenza di appello), facendo corretta applicazione deiprincipi affermati da questa Corte, ha affermato che le scelteoperate dall’Amministrazione comunale rientrano appienonell’ambito del potere discrezionale che l’ordinamento giuridicoconferisce alla P.A. in ragione di un’attenta analisi chericostruisce l’articolato percorso seguito dall’Amministrazionecomunale per l’assunzione. In particolare, la Corte d’Appello haevidenziato che l’Amministrazione prima ha effettuato unaricognizione del personale (ex art. 33, comma 2, del d.lgs. 165del 2001); quindi ha individuato una carenza di 16 unità, di cuin. 5 addetti alla sicurezza quali Vigili urbani motociclisti,indicando quale strumento di assunzione la procedura dimobilità ex artt. 30 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001; proseguela Corte d’Appello che dal bando, come dalla lettera di rispostaall’istanza di assunzione del ricorrente e dalla nota di chiarimentiall’UGL, veniva chiarita l’esigenza di reperire figureprofessionali che, oltre alle tipiche mansioni dell’agente dipolizia municipale, fossero idonee alla conduzione dellemotociclette in dotazione al Corpo del Comune di Macerata, perdi più in ragione di part-time; ciò avrebbe rispettato anche iprincipi regolatori della spesa pubblica, atteso che per ilpersonale così reclutato, già esperto, non erano necessariinvestimenti in termini di formazione.Numero registro generale 16152/2023Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 12440/2026Data pubblicazione 04/05/20265. Del resto, con riferimento alla domanda principale, ilgiudicato interno sulla questione processuale relativa alladevoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria nonincide in alcun modo sulle altre norme, processuali e sostanziali,applicabili alla controversia in ragione della natura dellasituazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; con laconseguenza che resta comunque esclusa la possibilità didisporre l'annullamento o la modifica degli atti di esercizio delpotere non conformi a legge (v. Cass. n. 1483/2024).6. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce violazionee falsa applicazione degli artt. 35 e 36 d. lgs. n. 165/2001 (art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territorialeritenuto che la stipula dei contratti a termine, ancorchéillegittima, escluda il diritto all’assunzione a tempoindeterminato di altro soggetto mediante scorrimento delle listedi idoneità.7. Oltre a quanto osservato, in via assorbente, conriferimento al motivo precedente, rileva il Collegio chel’illegittimità dei contratti a termine nella specie non risultadimostrata né accertata incidentalmente.8. Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 30 e 35 d. lgs. n. 165/2001 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere laCorte territoriale ritenuto che l’assunzione tramite mobilitàvolontaria prevalga in ogni caso sull’assunzione per scorrimentodi graduatoria.9. Il motivo è inammissibile, perché non si confrontaadeguatamente con la ratio decidendi della pronunciaimpugnata.Numero registro generale 16152/2023Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 12440/202610. Questa non ha affermato quanto indicato nel motivoData pubblicazione 04/05/2026(prevalenza della mobilità volontaria sullo scorrimento dellagraduatoria), ma che tale scelta, nel caso in esame, rientravanell’esercizio della discrezionalità, motivata,dell’amministrazione.11. Qualora lo scorrimento di graduatoria non sia la sceltaopzionata dall'amministrazione, dato che il diritto all'assunzionesorge con il completamento di una fattispecie complessacostituita dalla perdurante efficacia di una graduatoria e dalladecisione di avvalersene per coprire posti vacanti, non sorge incapo al candidato idoneo alcuna pretesa automaticamenteconseguenziale alla negazione degli effetti di un provvedimentoamministrativo, ricadendosi pur sempre nell'ambitodell'esercizio del potere discrezionale della pubblicaamministrazione in ordine alle modalità per la copertura deiposti (cfr. Cass. n. 5997/2023 e giurisprudenza ivi richiamata).12. Pertanto, il ricorso va rigettato.13. Le spese del presente giudizio seguono la regola dellasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 4.500,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 16152/2023Numero sezionale 1477/2026Numero di raccolta generale 12440/2026Data pubblicazione 04/05/2026Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 19 marzo2026.La PresidenteIrene Tricomi