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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18218/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05N27) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01VOM2L) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di tentato omicidio, la pena di anni tre e mesi due di reclusione. rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando con l'unico motivo assenza di motivazione in ordine all'insussistenza delle cause di proscioglimento; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri.; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05N27) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01VOM2L) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. peri., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di tentato omicidio, la pena di anni tre e mesi due di reclusione. rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando con l'unico motivo assenza di motivazione in ordine all'insussistenza delle cause di proscioglimento; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri.; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 mar
Sentenza Cassazione n. 18218/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris