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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2025

Cassazione n. 28591/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte di Appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 febbraio 2025, la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda incidentale volta al riconoscimento del credito ipotecario, quantificato in euro 88.604,34, in relazione alla confisca disposta ex art. 240-bis cod. pen. nell'ambito del procedimento penale RGNR n. 43301/2014, avanzata, ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nell'interesse della "[OSCURATO:SOCIETA]".

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione "[OSCURATO:SOCIETA]", per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] di brio, deducendo due motivi, di seguito enunciati, secondo il disposto di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 666, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disposizione di cui all'art. 665 cod. proc. pen. sulla competenza funzionale a decidere in relazione alli istanza incidentale, evidenziando come la Corte di Appello, più volte, nel corpo dell'ordinanza abbia ribadito che la domanda di accertamento del credito avrebbe dovuto essere vagliata dal giudice per le indagini preliminari, autorità giudiziaria che ha disposto la confisca in primo grado; di conseguenza, secondo la difesa, la Corte di Appello ricevuti gli atti dal giudice per le indagini preliminari, che si era dichiarato incompetente, avrebbe dovuto soprassedere alla valutazione dell'istanza e ritrasmettere gli atti al primo giudice.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 57, 58 e 60 del decreto legislativo n. 159 del 2011, con specifico riferimento al termine (iniziale e finale) di deposito della domanda di accertamento del credito ad opera del creditore in buona fede e in riferimento alla domanda di accertamento tardivo.

Il ricorrente ha eccepito, altresì, l'illogicità e la carenza della motivazione del provvedimento impugnato; ha evidenziato che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 60 del d.gs n. 159 del 2011 che, invece, disciplina tutt'altro aspetto ovvero la procedura di liquidazione dei beni confiscati e non pone alcun termine (perentorio o meno, iniziale o finale) di deposito dell'istanza di accertamento del credito.

La difesa ha evidenziato, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, il termine finale per il deposito delle domande di accertamento del credito non può coincidere con la irrevocabilità della misura patrimoniale (cioè con il momento in cui diviene definitiva la sentenza che ha 1 k-J disposto la confisca), in quanto soltanto dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di confisca, è possibile dare spazio ai terzi in buona fede, il cui credito sia stato inciso dalla confisca.

Piuttosto, ha osservato la difesa, le domande di accertamento presuppongono la irrevocabilità della misura patrimoniale con conseguente illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Inoltre, la difesa ha evidenziato l'ulteriore profilo di illogicità del provvedimento nella parte in cui non individua la data dalla quale decorrerebbe il termine finale, erroneamente indicato nella definitività del provvedimento ablativo.

Il ricorrente ha rilevato, di contro, che il termine per il deposito delle domande è quello di cui all'art. 58 cod. antimafia, che nella fattispecie però si ritiene non in concreto applicabile non essendo stata compiuta alcuna attività prevista dall'art. 57 cod. antimafia.

Ha poi evidenziato che la Corte di Appello in punto di valutazione della domanda tardiva, che è quella connessa all'emissione del decreto di esecutorietà dello stato passivo, avrebbe confuso tale istituto con il termine perentorio di deposito della domanda di accertamento del credito.

Infine, la difesa ha evidenziato che il creditore non ha applicato il termine di deposito di un anno (che si applicherebbe a tutt'altra ipotesi), ma la domanda è stata presentata quando non era scaduto quello di 180 giorni dalla irrevocabilità della sentenza dispositiva della confisca, nella forma del ricorso incidentale, non potendo trovare oggettivamente applicazione l'iter descritto dal d.lgs. n. 159 del 2011, essendo nel contempo indubbio che la tutela riservata al creditore di buona fede rinviene in detto decreto la sua fonte sostanziale primaria ed indiscussa.

In conclusione, alla luce di tali argomentazioni il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte di Appello, che avrebbe dovuto preliminarmente sollevare conflitto di competenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va preliminarmente rilevato che l'istanza di ammissibilità della domanda proposta nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. ha ad oggetto un credito, di cui la società istante è cessionaria, che ha origine in un mutuo erogato dalla Banca di Roma in data 29 aprile-29, garantito da ipoteca iscritta, in data antecedente al sequestro preventivo del bene immobile oggetto di confisca ex art. 240-bis cod. pen., disposta dal Giudice dell'Udienza preliminare di Napoli (a seguito di sequestro preventivo del Gip), confisca confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 9 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2020.

Ciò posto, la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di riconoscimento del credito ipotecario, dopo aver evidenziato la propria incompetenza funzionale, ritenendo sussistente la competenza del Gip, il quale però si era già dichiarato incompetente sulla base del richiamo all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., evidenziando che la Corte territoriale, rispetto alla condanna in sede di abbreviato, aveva riconosciuto le attenuanti generiche considerandole peraltro prevalenti, così operando una valutazione di merito, confermando per il resto la condanna, anche con riferimento alla confisca.

Pertanto, il Gip aveva ritenuto che la fattispecie - avendo la Corte dato luogo a una diversa comparazione delle circostanze - esulasse dall'ipotesi di semplice riforma della pena e, dunque, aveva affermato che la competenza spettasse alla Corte d'Appello quale giudice dell'esecuzione.

Va anche rilevato che la Corte d'Appello, nel provvedimento impugnato nell'affermare "incidentalmente" la competenza del Gip segue tutt'altro percorso interpretativo in ordine alla determinazione del giudice funzionalmente competente a decidere sull'istanza di riconoscimento del credito.

In primo luogo, l'ordinanza impugnata ha ricordato che la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, primo periodo, della legge n. 161 del 2017, nella parte in cui - nel prevedere che le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 194 a 206, della legge n. 228 del 2012 si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, come convertito, con successive modificazioni - non esclude che il termine di decadenza di cui all'art. 1, commi 199 e 205, della legge n. 228 del 2012, possa decorrere prima dell'entrata in vigore del menzionato art. 37, dovendo invece sempre iniziare a decorrere non prima della data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017 che tale termine ha previsto, ossia non prima del 19 novembre 2017.

In particolare, i giudici della Corte territoriale hanno evidenziato che la Corte costituzionale ha precisato che le domande di riconoscimento del credito presentate a decorrere dal 19 novembre 2017, ove relative a procedimenti penali iscritti dopo il 13 ottobre 2011, vanno rivolte al giudice delegato di cui agli artt. 52 e ss. del d.

Igs n. 159 del 2011, da individuarsi ai sensi dell'art. 104 -bis comma 1, ter disp. att. cod. proc. pen. nel giudice che ha emesso il decreto di sequestro preventivo, e dunque, nel caso di specie, nel Giudice per le indagini preliminari di Napoli, in quanto il procedimento penale al quale si riferisce l'istanza di riconoscimento del credito è stato iscritto il 12 novembre 2014 e l'istanza è stata depositata il 26 marzo 2021.

Va anche rilevato che i giudici di appello pur riconoscendo la competenza del Gip, hanno affermato che il termine finale per le domande di ammissione al credito, anche tardive, è rappresentato dalla irrevocabilità della confisca, concludendo per la tardività della domanda, ai sensi dell'art. 60 cod. antimafia perché nel caso di specie l'irrevocabilità risale al 5 ottobre 2020, mentre la domanda è successiva (26 marzo 2021).

3. Tanto premesso va rilevato, che alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2023, le domande di tutela del credito relative a confische disposte in procedimenti penali iscritti dopo l'entrata in vigore del codice antimafia, ricadono sotto la disciplina del cod. antimafia.

A tal riguardo la Corte costituzionale, con estrema chiarezza, ha precisato «che l'art. 37

I. 161 del 2017 introduce una disciplina ad esaurimento, perché dettata per confische relative a procedimenti penali maggiormente risalenti, laddove per tutte quelle che si riferiscono a procedimenti più recenti (quelli iscritti nel registro degli indagati dopo 13 ottobre) [quale è il nostro] la disciplina - a regime, quindi - è contemplata dal precedente art. 31

I. 161 del 2017 che ha novellato l'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, come convertito, prevedendo espressamente l'applicabilità delle disposizioni del codice antimafia, sia quelle in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, sia quelle che concernono la tutela dei terzi creditori».

Correttamente, dunque, la Corte di appello, ha ritenuto che le domande di riconoscimento del credito presentate a decorrere dal 19 novembre 2017, ove relative a procedimenti penali iscritti dopo il 13 ottobre 2011, vanno rivolte al giudice delegato di cui agli artt. 52 e ss. del d.

Igs n. 159 del 2011, da individuarsi ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. nel giudice che ha emesso il decreto di sequestro e, dunque, nel Gip di Napoli, e non invece nel giudice che ha adottato la confisca (ovvero il Gup in abbreviato, nel caso di specie), né nella Corte d'appello che conferma il provvedimento di confisca.

Deve, infatti, rilevarsi che l'art. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen. costituisce la disposizione di raccordo tra confisca penale e confisca di prevenzione, estendendo alla prima le norme del codice antimafia con conseguente applicazione delle disposizioni sul procedimento disciplinato dal codice antimafia, ed anche, quindi, per quel che qui rileva, degli artt. 58 e 59 d.

Igs. n. 159 del 2011, circa la procedura di accertamento dei diritti dei terzi, prevedendo una regola speciale con riferimento alla individuazione del giudice delegato, il quale è il giudice del sequestro, come risulta dal comma 1-ter (introdotto dalli art. 30, comma 2, lett. b della legge n. 161 del 2017).

Tale disposizione, infatti, testualmente stabilisce che «i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

L'individuazione del giudice delegato nel giudice che ha adottato il decreto di sequestro attua, anche in relazione alla determinazione della competenza funzionale a decidere sulle domande di riconoscimento dei crediti sui beni oggetto di confisca penale, l'esigenza di trasposizione in sede penale del modello procedimentale del codice antimafia, già evidenziata dalla giurisprudenza di questa Corte che, con orientamento ora prevalente, individua il giudice competente a decidere sull'opposizione avverso l'esclusione dallo stato passivo pronunciata dal giudice per le indagini preliminari nel giudice che, nel medesimo procedimento, ha disposto la confisca e non al tribunale del riesame. (Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, Rv. 281363 - 01; Sez. 1, n. 8765 del 06/12/2021 dep. 2022, Rv. 282757 - 01).

Nella prima pronuncia indicata, ribadendo precedenti arresti si è, infatti, affermato che la disciplina prevista per il procedimento di prevenzione dall'art. 59 d.

Igs n. 159 del 2011 va applicata anche in sede penale in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni (art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.) del codice di rito penale prescrivono l'osservanza della regolamentazione contenuta nel codice antimafia in punto di amministrazione, gestione dei beni in sequestro e tutela dei terzi.

Quanto al giudice competente a decidere sull'opposizione del creditore escluso, nelle prime decisioni «si è ritenuta, anche per implicito, la competenza del Giudice per le indagini preliminari a conoscere delle opposizioni proposte ai sensi dell'art. 59 co. 6 cod. ant. (Sez. 1, n. 18231 del 2019, Sez.

I n. 4691 del 28.1.2020), aderendosi poi in altri arresti a una diversa interpretazione del rapporto tra prima decisione (la esclusione dallo stato passivo ex art. 59 co.1 cod. antimafia) e la opposizione del creditore escluso (art. 59 co. 6 cod. cit.), tesa a valorizzare la natura di impugnazione di tale atto e della conseguente procedura, con necessaria attribuzione del giudizio sulla opposizione ad un giudice diverso da quello che ha deliberato l'esclusione contestata venendo attribuita al Tribunale del riesame dei provvedimenti coercitivi, in quanto organo cui è istituzionalmente devoluta la valutazione in secondo grado dei provvedimenti emessi dal giudice per le indagini (Sez.

I n. 7064 del 12.1.2021 - Rv 280661 Sez. 2, n. 7879 del 30.1.2020, Rv 278227).

La natura di impugnazione dell'atto di opposizione ha condotto ad affermare la necessità dell'attribuzione del procedimento in opposizione ad un giudice diverso dal giudice delegato che ha disposto in prima battuta la esclusione del creditore evidenziandosi, anche ai fini che qui rilevano, che «va ritenuto il Gip in sede di formazione dello stato passivo, nei limiti in cui si tratti del giudice che ha emesso il decreto di sequestro ai sensi del co.1 ter dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.» e non invece il Tribunale del Riesame.

Si è evidenziato, in particolare, che in sede di regolamentazione legislativa del procedimento di formazione dello stato passivo, l'art. 59 cod. antimafia ripartisce le competenze tra giudice delegato (al comma 1) e Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione (al comma 6), traendone come conseguenza che «[l]a trasposizione di tale assetto in sede penale vede, allo stato, regolamentati in modo espresso i soli compiti del giudice delegato (art. 104 bis co. 1 ter disp. att.) ed impone, pertanto, di realizzare in sede interpretativa il massimo grado di aderenza possibile ai contenuti letterali ed alla ratio della disposizione dettata per la procedura di prevenzione, oggetto di richiamo».

Seguendo tale prospettiva, la Corte nell'arresto già sopra indicato (Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, Rv. 281363 - 01) ha escluso che la competenza del Tribunale del riesame realizzi le dette condizioni, trattandosi di un organo che se da un lato esplica funzioni ordinarie di controllo sui provvedimenti emessi dal Gip in sede cautelare penale, dall'altro non ha alcuna funzione in punto di emissione del provvedimento di confisca.

Si è giunti pertanto alla conclusione che «in sede penale non può essere alterato il rapporto tra giudice delegato e giudice che nel medesimo procedimento si è pronunziato - disponendola - sulla confisca, ed a tale giudice (sia esso individuabile nel GUP o nel Tribunale collegiale in ragione delle opzioni sul rito del soggetto imputato cui sono attribuiti i beni) va attribuita la cognizione delle procedure di opposizione introdotte ai sensi dell'art. 59 co.6 cod. antimafia».

Gli enunciati principi, che qui si intendono ribadire, rilevano nel caso di specie in quanto corroborano la conclusione - già contenuta nel dato testuale di cui all'art.104-bis, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. - secondo la quale in relazione alle domande di riconoscimento del credito presentate a decorrere dal 19 novembre 2017, relativa a un procedimento penali iscritto dopo il 13 ottobre 2011, la competenza è del giudice che ha disposto il sequestro, che nel caso di specie è del Gip del Tribunale di Napoli, giudice delegato, ai sensi dell'art. 57 e ss. d.

Igs n. 159 del 2011.

4. Alla luce delle esposte considerazioni sulla domanda di riconoscimento del credito ipotecario, ed anche, quindi sulla valutazione della tempestività della stessa, avrebbe dovuto pronunciare il Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che il provvedimento della Corte di Appello di Napoli deve essere annullato senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al detto Gip, perché decida sull'istanza presentata nell'interesse di "[OSCURATO:SOCIETA]"

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte di Appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2025, la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda incidentale volta al riconoscimento del credito ipotecario, quantificato in euro 88.604,34, in relazione alla confisca disposta ex art. 240-bis cod. pen. nell'ambito del procedimento penale RGNR n. 43301/2014, avanzata, ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., nell'interesse della "[OSCURATO:SOCIETA]". 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione "[OSCURATO:SOCIETA]", per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] di brio, deducendo due motivi, di seguito enunciati, secondo il disposto di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 666, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disposizione di cui all'art. 665 cod. proc. pen. sulla competenza funzionale a decidere in relazione alli istanza incidentale, evidenziando come la Corte di Appello, più volte, nel corpo dell'ordinanza abbia ribadito che la domanda di accertamento del credito avrebbe dovuto essere vagliata dal giudice per le indagini preliminari, autorità giudiziaria che ha disposto la confisca in primo grado; di conseguenza, secondo la difesa, la Corte di Appello ricevuti gli atti dal giudice per le indagini preliminari, che si era dichiarato incompetente, avrebbe dovuto soprassedere alla valutazione dell'istanza e ritrasmettere gli atti al primo giudice. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 57, 58 e 60 del decreto legislativo n. 159 del 2011, con specifico riferimento al termine (iniziale e finale) di deposito della domanda di accertamento del credito ad opera del creditore in buona fede e in riferimento alla domanda di accertamento tardivo. Il ricorrente ha eccepito, altresì, l'illogicità e la carenza della motivazione del provvedimento impugnato; ha evidenziato che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 60 del d.gs n. 159 del 2011 che, invece, disciplina tutt'altro aspetto ovvero la procedura di liquidazione dei beni confiscati e non pone alcun termine (perentorio o meno, iniziale o finale) di deposito dell'istanza di accertamento del credito. La difesa ha evidenziato, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, il termine finale per il deposito delle domande di accertamento del credito non può coincidere con la irrevocabilità della misura patrimoniale (cioè con il momento in cui diviene definitiva la sentenza che ha 1 k-J disposto la confisca), in quanto soltanto dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di confisca, è possibile dare spazio ai terzi in buona fede, il cui credito sia stato inciso dalla confisca. Piuttosto, ha osservato la difesa, le domande di accertamento presuppongono la irrevocabilità della misura patrimoniale con conseguente illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Inoltre, la difesa ha evidenziato l'ulteriore profilo di illogicità del provvedimento nella parte in cui non individua la data dalla quale decorrerebbe il termine finale, erroneamente indicato nella definitività del provvedimento ablativo. Il ricorrente ha rilevato, di contro, che il termine per il deposito delle domande è quello di cui all'art. 58 cod. antimafia, che nella fattispecie però si ritiene non in concreto applicabile non essendo stata compiuta alcuna attività prevista dall'art. 57 cod. antimafia. Ha poi evidenziato che la Corte di Appello in punto di valutazione della domanda tardiva, che è quella connessa all'emissione del decreto di esecutorietà dello stato passivo, avrebbe confuso tale istituto con il termine perentorio di deposito della domanda di accertamento del credito. Infine, la difesa ha evidenziato che il creditore non ha applicato il termine di deposito di un anno (che si applicherebbe a tutt'altra ipotesi), ma la domanda è stata presentata quando non era scaduto quello di 180 giorni dalla irrevocabilità della sentenza dispositiva della confisca, nella forma del ricorso incidentale, non potendo trovare oggettivamente applicazione l'iter descritto dal d.lgs. n. 159 del 2011, essendo nel contempo indubbio che la tutela riservata al creditore di buona fede rinviene in detto decreto la sua fonte sostanziale primaria ed indiscussa. In conclusione, alla luce di tali argomentazioni il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte di Appello, che avrebbe dovuto preliminarmente sollevare conflitto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va preliminarmente rilevato che l'istanza di ammissibilità della domanda proposta nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. ha ad oggetto un credito, di cui la società istante è cessionaria, che ha origine in un mutuo erogato dalla Banca di Roma in data 29 aprile-29, garantito da ipoteca iscritta, in data antecedente al sequestro preventivo del bene immobile oggetto di confisca ex art. 240-bis cod. pen., disposta dal Giudice dell'Udienza preliminare di Napoli (a seguito di sequestro preventivo del Gip), confisca confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 9 gennaio 2017, divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2020. Ciò posto, la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di riconoscimento del credito ipotecario, dopo aver evidenziato la propria incompetenza funzionale, ritenendo sussistente la competenza del Gip, il quale però si era già dichiarato incompetente sulla base del richiamo all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., evidenziando che la Corte territoriale, rispetto alla condanna in sede di abbreviato, aveva riconosciuto le attenuanti generiche considerandole peraltro prevalenti, così operando una valutazione di merito, confermando per il resto la condanna, anche con riferimento alla confisca. Pertanto, il Gip aveva ritenuto che la fattispecie - avendo la Corte dato luogo a una diversa comparazione delle circostanze - esulasse dall'ipotesi di semplice riforma della pena e, dunque, aveva affermato che la competenza spettasse alla Corte d'Appello quale giudice dell'esecuzione. Va anche rilevato che la Corte d'Appello, nel provvedimento impugnato nell'affermare "incidentalmente" la competenza del Gip segue tutt'altro percorso interpretativo in ordine alla determinazione del giudice funzionalmente competente a decidere sull'istanza di riconoscimento del credito. In primo luogo, l'ordinanza impugnata ha ricordato che la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, primo periodo, della legge n. 161 del 2017, nella parte in cui - nel prevedere che le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 194 a 206, della legge n. 228 del 2012 si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, come convertito, con successive modificazioni - non esclude che il termine di decadenza di cui all'art. 1, commi 199 e 205, della legge n. 228 del 2012, possa decorrere prima dell'entrata in vigore del menzionato art. 37, dovendo invece sempre iniziare a decorrere non prima della data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017 che tale termine ha previsto, ossia non prima del 19 novembre 2017. In particolare, i giudici della Corte territoriale hanno evidenziato che la Corte costituzionale ha precisato che le domande di riconoscimento del credito presentate a decorrere dal 19 novembre 2017, ove relative a procedimenti penali iscritti dopo il 13 ottobre 2011, vanno rivolte al giudice delegato di cui agli artt. 52 e ss. del d. Igs n. 159 del 2011, da individuarsi ai sensi dell'art. 104 -bis comma 1, ter disp. att. cod. proc. pen. nel giudice che ha emesso il decreto di sequestro preventivo, e dunque, nel caso di specie, nel Giudice per le indagini preliminari di Napoli, in quanto il procedimento penale al quale si riferisce l'istanza di riconoscimento del credito è stato iscritto il 12 novembre 2014 e l'istanza è stata depositata il 26 marzo 2021. Va anche rilevato che i giudici di appello pur riconoscendo la competenza del Gip, hanno affermato che il termine finale per le domande di ammissione al credito, anche tardive, è rappresentato dalla irrevocabilità della confisca, concludendo per la tardività della domanda, ai sensi dell'art. 60 cod. antimafia perché nel caso di specie l'irrevocabilità risale al 5 ottobre 2020, mentre la domanda è successiva (26 marzo 2021). 3. Tanto premesso va rilevato, che alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2023, le domande di tutela del credito relative a confische disposte in procedimenti penali iscritti dopo l'entrata in vigore del codice antimafia, ricadono sotto la disciplina del cod. antimafia. A tal riguardo la Corte costituzionale, con estrema chiarezza, ha precisato «che l'art. 37 I. 161 del 2017 introduce una disciplina ad esaurimento, perché dettata per confische relative a procedimenti penali maggiormente risalenti, laddove per tutte quelle che si riferiscono a procedimenti più recenti (quelli iscritti nel registro degli indagati dopo 13 ottobre) [quale è il nostro] la disciplina - a regime, quindi - è contemplata dal precedente art. 31 I. 161 del 2017 che ha novellato l'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, come convertito, prevedendo espressamente l'applicabilità delle disposizioni del codice antimafia, sia quelle in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, sia quelle che concernono la tutela dei terzi creditori». Correttamente, dunque, la Corte di appello, ha ritenuto che le domande di riconoscimento del credito presentate a decorrere dal 19 novembre 2017, ove relative a procedimenti penali iscritti dopo il 13 ottobre 2011, vanno rivolte al giudice delegato di cui agli artt. 52 e ss. del d. Igs n. 159 del 2011, da individuarsi ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. nel giudice che ha emesso il decreto di sequestro e, dunque, nel Gip di Napoli, e non invece nel giudice che ha adottato la confisca (ovvero il Gup in abbreviato, nel caso di specie), né nella Corte d'appello che conferma il provvedimento di confisca. Deve, infatti, rilevarsi che l'art. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen. costituisce la disposizione di raccordo tra confisca penale e confisca di prevenzione, estendendo alla prima le norme del codice antimafia con conseguente applicazione delle disposizioni sul procedimento disciplinato dal codice antimafia, ed anche, quindi, per quel che qui rileva, degli artt. 58 e 59 d. Igs. n. 159 del 2011, circa la procedura di accertamento dei diritti dei terzi, prevedendo una regola speciale con riferimento alla individuazione del giudice delegato, il quale è il giudice del sequestro, come risulta dal comma 1-ter (introdotto dalli art. 30, comma 2, lett. b della legge n. 161 del 2017). Tale disposizione, infatti, testualmente stabilisce che «i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni». L'individuazione del giudice delegato nel giudice che ha adottato il decreto di sequestro attua, anche in relazione alla determinazione della competenza funzionale a decidere sulle domande di riconoscimento dei crediti sui beni oggetto di confisca penale, l'esigenza di trasposizione in sede penale del modello procedimentale del codice antimafia, già evidenziata dalla giurisprudenza di questa Corte che, con orientamento ora prevalente, individua il giudice competente a decidere sull'opposizione avverso l'esclusione dallo stato passivo pronunciata dal giudice per le indagini preliminari nel giudice che, nel medesimo procedimento, ha disposto la confisca e non al tribunale del riesame. (Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, Rv. 281363 - 01; Sez. 1, n. 8765 del 06/12/2021 dep. 2022, Rv. 282757 - 01). Nella prima pronuncia indicata, ribadendo precedenti arresti si è, infatti, affermato che la disciplina prevista per il procedimento di prevenzione dall'art. 59 d. Igs n. 159 del 2011 va applicata anche in sede penale in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni (art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.) del codice di rito penale prescrivono l'osservanza della regolamentazione contenuta nel codice antimafia in punto di amministrazione, gestione dei beni in sequestro e tutela dei terzi. Quanto al giudice competente a decidere sull'opposizione del creditore escluso, nelle prime decisioni «si è ritenuta, anche per implicito, la competenza del Giudice per le indagini preliminari a conoscere delle opposizioni proposte ai sensi dell'art. 59 co. 6 cod. ant. (Sez. 1, n. 18231 del 2019, Sez. I n. 4691 del 28.1.2020), aderendosi poi in altri arresti a una diversa interpretazione del rapporto tra prima decisione (la esclusione dallo stato passivo ex art. 59 co.1 cod. antimafia) e la opposizione del creditore escluso (art. 59 co. 6 cod. cit.), tesa a valorizzare la natura di impugnazione di tale atto e della conseguente procedura, con necessaria attribuzione del giudizio sulla opposizione ad un giudice diverso da quello che ha deliberato l'esclusione contestata venendo attribuita al Tribunale del riesame dei provvedimenti coercitivi, in quanto organo cui è istituzionalmente devoluta la valutazione in secondo grado dei provvedimenti emessi dal giudice per le indagini (Sez. I n. 7064 del 12.1.2021 - Rv 280661 Sez. 2, n. 7879 del 30.1.2020, Rv 278227). La natura di impugnazione dell'atto di opposizione ha condotto ad affermare la necessità dell'attribuzione del procedimento in opposizione ad un giudice diverso dal giudice delegato che ha disposto in prima battuta la esclusione del creditore evidenziandosi, anche ai fini che qui rilevano, che «va ritenuto il Gip in sede di formazione dello stato passivo, nei limiti in cui si tratti del giudice che ha emesso il decreto di sequestro ai sensi del co.1 ter dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.» e non invece il Tribunale del Riesame. Si è evidenziato, in particolare, che in sede di regolamentazione legislativa del procedimento di formazione dello stato passivo, l'art. 59 cod. antimafia ripartisce le competenze tra giudice delegato (al comma 1) e Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione (al comma 6), traendone come conseguenza che «[l]a trasposizione di tale assetto in sede penale vede, allo stato, regolamentati in modo espresso i soli compiti del giudice delegato (art. 104 bis co. 1 ter disp. att.) ed impone, pertanto, di realizzare in sede interpretativa il massimo grado di aderenza possibile ai contenuti letterali ed alla ratio della disposizione dettata per la procedura di prevenzione, oggetto di richiamo». Seguendo tale prospettiva, la Corte nell'arresto già sopra indicato (Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, Rv. 281363 - 01) ha escluso che la competenza del Tribunale del riesame realizzi le dette condizioni, trattandosi di un organo che se da un lato esplica funzioni ordinarie di controllo sui provvedimenti emessi dal Gip in sede cautelare penale, dall'altro non ha alcuna funzione in punto di emissione del provvedimento di confisca. Si è giunti pertanto alla conclusione che «in sede penale non può essere alterato il rapporto tra giudice delegato e giudice che nel medesimo procedimento si è pronunziato - disponendola - sulla confisca, ed a tale giudice (sia esso individuabile nel GUP o nel Tribunale collegiale in ragione delle opzioni sul rito del soggetto imputato cui sono attribuiti i beni) va attribuita la cognizione delle procedure di opposizione introdotte ai sensi dell'art. 59 co.6 cod. antimafia». Gli enunciati principi, che qui si intendono ribadire, rilevano nel caso di specie in quanto corroborano la conclusione - già contenuta nel dato testuale di cui all'art.104-bis, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. - secondo la quale in relazione alle domande di riconoscimento del credito presentate a decorrere dal 19 novembre 2017, relativa a un procedimento penali iscritto dopo il 13 ottobre 2011, la competenza è del giudice che ha disposto il sequestro, che nel caso di specie è del Gip del Tribunale di Napoli, giudice delegato, ai sensi dell'art. 57 e ss. d. Igs n. 159 del 2011. 4. Alla luce delle esposte considerazioni sulla domanda di riconoscimento del credito ipotecario, ed anche, quindi sulla valutazione della tempestività della stessa, avrebbe dovuto pronunciare il Giudice per le indagini preliminari, con la conseguenza che il provvedimento della Corte di Appello di Napoli deve essere annullato senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al detto Gip, perché decida sull'istanza presentata nell'interesse di "[OSCURATO:SOCIETA]"