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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 29481/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19916/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata per legge in ROMA alla via dei PORTOGHESI, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende , con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], DELLA CORTE SALVATORE, DELLA CORTE ANTONELLA, DELLA CORTE EVA, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di NAPOLI n. 1603/2023depositata il 6/04/2023; R.g. n. 19916 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 22 /10/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agente della riscossione notificò delle cartelle di pagamento ai signori Anna M aria [OSCURATO:PERSONA] , Eva Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] Della Corte, mentre il [OSCURATO:DATA_NASCITA], tramite PEC, anche a Salvatore e Antonella Della Corte, nella loro qualità di coobbligati solidali.

Le cartelle, per l’importo di € 908.911,98 ciascuna, furono notificate per il recupero di un credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 8321/2017, ente impositore il [OSCURATO:PERSONA] di Governo.

Gli intimati impugnarono tali cartelle, notificando due distinti atti di citazione davanti al Tribunale di Napolied e ccepirono sia vizi di forma, in particolare l’inesistenza della notifica e l’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, sia, nel merito, il difetto della solidarietà passiva tra gli eredi.

L’Agenzia delle Entrate - Riscossione ( A d ER ) si costituì in entrambi i giudizi, eccependo la tardività dell ’ opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, inoltre, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente impositore.

I due processi vennero, quindi, riuniti, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva; e venne rigettata, dal Tribunale, l’istanza di chiamata in causa dell’Ente impositore.

Nel procedimento riunito, all’esito del giudizio, il Tribunale, con sentenza n. 4338/2022, ribadì preliminarmente l ’ insussistenza dei presupposti per chiamare in giudizio l’ente impositore, non ravvisando un’ipotesi di litisconsorzio necessario; escluse i vizi formali lamentati, e inquadrabili nell’art. 617 c.p.c.; accolse infine l’eccezione sul difetto di solidarietà tra i coobbligati, ascrivibile all’art.615 c.p.c.

R.g. n. 19916 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che venisse in rilievo un debito ereditario, affermò che la pretesa incorporata nelle cartelle non poteva che essere ripartita pro quota tra gli eredi, non risultando provata l’originaria natura tributaria delle obbligazioni e annullò, pertanto,le cartelle, compensando le spese di lite.

Avverso detta sentenza propose appello l’AdER con due motivi: con il primo si censurava il rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore; con il secondo, invece, la statuizione sull’insussistenza di solidarietà tra i coobbligati.

Si costituivano in giudizio gli appellati, deducendo a vario titolo la nullità dell’atto di appello e la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e proponevano inoltre appello incidentale condizionato, lamentando, tra l’altro, la mancata declaratoria di nullità del ruolo per l’assenza di allegazione e prova del titolo esecutivo, nonché la nullità delle cartelle per difetto di motivazione sulla quantificazione degli interessi.

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 1603/2023, considerato che le quote ereditarie spettavano per un terzo al coniuge e per un sesto a ciascun figlio, in parziale accoglimento dell’appello principale, riduceva a € 302.972,62 l’importo di cui alla cartella di pagamento notificata ad [OSCURATO:PERSONA], ed a € 151.486,31 ciascuno l ’ importo delle altre cartelle opposte.

Rigettava l’appello incidentale compensando le spese di lite.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre per cassazione ADER, con atto affidato a quattro motivi.

Resistono con controricorso Antonella, Eva, [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreDella Corte. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

I controricorrenti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposto dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

R.g. n. 19916 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare il Collegio rileva che [OSCURATO:PERSONA] non risulta costituita in questa fase, ma, stante il prevedibile esito del giudizio, favorevole ai Della Corte e quindi anche ad essa, può applicarsi la giurisprudenza nomofilattica in tema di esclusione di attività processuali ultronee.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Sez.

U n. 6826 del 22/03/2010, tra le tante, Cass. n. 21141 del 13/10/201; Cass. n. 15106 del 17/06/2013; Cass. n. 11287 del 10/05/2018; Cass. n. 121515 del 21/05/2018, n. 12515; Cass. del 8990 del 15/05/2020; Cass. n. 10718 del 20/04/2023).

Ciò posto le ragioni della decisione, con riferimento a ciascun motivo di ricorso, sono le seguenti.

R.g. n. 19916 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle I° motivo: violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la Corte d ’ appello reputato inammissibile, in quanto tardiva, la produzione della documentazione comprovante la debenza delle somme per intero, e non pro quota, sul presupposto che si trattasse di documentazione nuova, mai prodotta in precedenza, in violazione del divieto imposto dall’art. 345 c.p.c.

Il primo motivo è infondato.

I documenti dei quali chiede la produzione in giudizio l’AdER erano nella sua disponibilità sin dalla prima fase di merito e, pertanto, dovevano essere ivi prodotti, non risultando addotta alcuna verosimile ragione che ne giustificasse la richiesta di produzione soltanto in fase d’appello: infatti, la ragione di contestazione degli opponenti, relativa alla natura non solidale dell’obbligazione, era stata introdotta in giudizio sin dalle sue prime fasi, come risulta dalla trascrizione dei relativi atti difensivi che si rinviene nel ricorso, in sede di esposizione del secondo motivo.

II°motivo: violazione degli artt. 100 e 102 c.p.c., in re lazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’insussistenza del litisconsorzio necessario tra l’Ente impositore e l’Agente della riscossione, applicando principi giurisprudenziali inerenti ai giudizi d’impugnazione delle pretese tributarie.

Il secondo motivo è infondato, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (segnatamente si vedano: Cass. n. 3870 del 12/02/2024; Cass. n. 30777 del 6/11/2023), secondo cui , n elle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari diversi da quelli per violazioni al codice della strada (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati), non sussiste litisconsorzio necessario fra l’ente creditore e l’agente della riscossione, spettando piuttosto a quest’ultimo la possibilità di chiamare in causa l’ente interessato secondo lo schema dell’art.

R.g. n. 19916 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 6di 7 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l’art. 39 del d.lgs. 112 del 13/04/1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione.

III° motivo: violazione degli artt. 39 e 269 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

L’AdER censura la sentenza impugnata laddove ha confermato la decisione con cui il Tribunale aveva escluso che essa potesse provvedere alla chiamata in causa dell’Ente impositore.

Il terzo motivo è infondato, alla stregua della giurisprudenza in tema di chiamata in causanella peculiare materia per cui è causa, non necessitando l’agente della riscossione di alcuna autorizzazione ai fini della chiamata in causa dell’ente impositore (Cass. n. 14445 del 29/05/2025; ma, nello stesso senso: Cass. n. 19191/2025; Cass. n. 14455/2025; Cass. 2286/2025; Cass. 19385/2024; Cass.3855/2023; Cass. 5062/2022; Cass. 12512/2021; Cass.11607/2021; Cass. 7937/2021; Cass. 26092/2020; Cass.3955/2020; Cass. 16685/2019; e così via), poiché il mancato assolvimento da parte dell’ente della riscossione, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell’onere di chiamata in causa dell’ente impositore non impedisce a quest’ultimo di intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso; l’intervento soggiace alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l’interveniente accettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite le mere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova della notificazione dell’atto R.g. n. 19916 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle impositivo e degli atti presupposti e non sussistendo alcuna situazione di litisconsorzio (Cass. n. 10528 del 28/04/2017).

IV° motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 754 e 2697 c.c., nonché dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 29/09/1973, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto l’insussistenza della coobbligazione solidale tra i soggetti destinatari delle cartelle di pagamento.

Il quarto motivo è inammissibile, per essere pacifica la qualifica degli ingiunti di eredi di Luigi Della Corte e detta qualità non può ritenersi validamente contestata dall’AdER , stante la mancata rituale produzione dei documenti dei quali l ’ AdER era già in precedenza in possesso e dei quali, quindi, non può tenersi alcun conto ai fini della decisione, come già avvenuto nell a fase dell’impugnazione di merito.

Il ricorso, inammissibili o infondati tutti i motivi, è rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, in favore dei controricorrentie tenuto conto della pluralità di soggetti assistiti.

Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che è rimasta intimata.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19916/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata per legge in ROMA alla via dei PORTOGHESI, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende , con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], DELLA CORTE SALVATORE, DELLA CORTE ANTONELLA, DELLA CORTE EVA, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrenti - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di NAPOLI n. 1603/2023depositata il 6/04/2023; R.g. n. 19916 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 22 /10/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agente della riscossione notificò delle cartelle di pagamento ai signori Anna M aria [OSCURATO:PERSONA] , Eva Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] Della Corte, mentre il [OSCURATO:DATA_NASCITA], tramite PEC, anche a Salvatore e Antonella Della Corte, nella loro qualità di coobbligati solidali. Le cartelle, per l’importo di € 908.911,98 ciascuna, furono notificate per il recupero di un credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 8321/2017, ente impositore il [OSCURATO:PERSONA] di Governo. Gli intimati impugnarono tali cartelle, notificando due distinti atti di citazione davanti al Tribunale di Napolied e ccepirono sia vizi di forma, in particolare l’inesistenza della notifica e l’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, sia, nel merito, il difetto della solidarietà passiva tra gli eredi. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione ( A d ER ) si costituì in entrambi i giudizi, eccependo la tardività dell ’ opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo, inoltre, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ente impositore. I due processi vennero, quindi, riuniti, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva; e venne rigettata, dal Tribunale, l’istanza di chiamata in causa dell’Ente impositore. Nel procedimento riunito, all’esito del giudizio, il Tribunale, con sentenza n. 4338/2022, ribadì preliminarmente l ’ insussistenza dei presupposti per chiamare in giudizio l’ente impositore, non ravvisando un’ipotesi di litisconsorzio necessario; escluse i vizi formali lamentati, e inquadrabili nell’art. 617 c.p.c.; accolse infine l’eccezione sul difetto di solidarietà tra i coobbligati, ascrivibile all’art.615 c.p.c. R.g. n. 19916 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che venisse in rilievo un debito ereditario, affermò che la pretesa incorporata nelle cartelle non poteva che essere ripartita pro quota tra gli eredi, non risultando provata l’originaria natura tributaria delle obbligazioni e annullò, pertanto,le cartelle, compensando le spese di lite. Avverso detta sentenza propose appello l’AdER con due motivi: con il primo si censurava il rigetto della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente impositore; con il secondo, invece, la statuizione sull’insussistenza di solidarietà tra i coobbligati. Si costituivano in giudizio gli appellati, deducendo a vario titolo la nullità dell’atto di appello e la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e proponevano inoltre appello incidentale condizionato, lamentando, tra l’altro, la mancata declaratoria di nullità del ruolo per l’assenza di allegazione e prova del titolo esecutivo, nonché la nullità delle cartelle per difetto di motivazione sulla quantificazione degli interessi. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 1603/2023, considerato che le quote ereditarie spettavano per un terzo al coniuge e per un sesto a ciascun figlio, in parziale accoglimento dell’appello principale, riduceva a € 302.972,62 l’importo di cui alla cartella di pagamento notificata ad [OSCURATO:PERSONA], ed a € 151.486,31 ciascuno l ’ importo delle altre cartelle opposte. Rigettava l’appello incidentale compensando le spese di lite. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre per cassazione ADER, con atto affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso Antonella, Eva, [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreDella Corte. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. I controricorrenti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposto dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. R.g. n. 19916 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare il Collegio rileva che [OSCURATO:PERSONA] non risulta costituita in questa fase, ma, stante il prevedibile esito del giudizio, favorevole ai Della Corte e quindi anche ad essa, può applicarsi la giurisprudenza nomofilattica in tema di esclusione di attività processuali ultronee. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Sez. U n. 6826 del 22/03/2010, tra le tante, Cass. n. 21141 del 13/10/201; Cass. n. 15106 del 17/06/2013; Cass. n. 11287 del 10/05/2018; Cass. n. 121515 del 21/05/2018, n. 12515; Cass. del 8990 del 15/05/2020; Cass. n. 10718 del 20/04/2023). Ciò posto le ragioni della decisione, con riferimento a ciascun motivo di ricorso, sono le seguenti. R.g. n. 19916 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle I° motivo: violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la Corte d ’ appello reputato inammissibile, in quanto tardiva, la produzione della documentazione comprovante la debenza delle somme per intero, e non pro quota, sul presupposto che si trattasse di documentazione nuova, mai prodotta in precedenza, in violazione del divieto imposto dall’art. 345 c.p.c. Il primo motivo è infondato. I documenti dei quali chiede la produzione in giudizio l’AdER erano nella sua disponibilità sin dalla prima fase di merito e, pertanto, dovevano essere ivi prodotti, non risultando addotta alcuna verosimile ragione che ne giustificasse la richiesta di produzione soltanto in fase d’appello: infatti, la ragione di contestazione degli opponenti, relativa alla natura non solidale dell’obbligazione, era stata introdotta in giudizio sin dalle sue prime fasi, come risulta dalla trascrizione dei relativi atti difensivi che si rinviene nel ricorso, in sede di esposizione del secondo motivo. II°motivo: violazione degli artt. 100 e 102 c.p.c., in re lazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’insussistenza del litisconsorzio necessario tra l’Ente impositore e l’Agente della riscossione, applicando principi giurisprudenziali inerenti ai giudizi d’impugnazione delle pretese tributarie. Il secondo motivo è infondato, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (segnatamente si vedano: Cass. n. 3870 del 12/02/2024; Cass. n. 30777 del 6/11/2023), secondo cui , n elle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari diversi da quelli per violazioni al codice della strada (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati), non sussiste litisconsorzio necessario fra l’ente creditore e l’agente della riscossione, spettando piuttosto a quest’ultimo la possibilità di chiamare in causa l’ente interessato secondo lo schema dell’art. R.g. n. 19916 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 6di 7 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l’art. 39 del d.lgs. 112 del 13/04/1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione. III° motivo: violazione degli artt. 39 e 269 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, c.p.c. L’AdER censura la sentenza impugnata laddove ha confermato la decisione con cui il Tribunale aveva escluso che essa potesse provvedere alla chiamata in causa dell’Ente impositore. Il terzo motivo è infondato, alla stregua della giurisprudenza in tema di chiamata in causanella peculiare materia per cui è causa, non necessitando l’agente della riscossione di alcuna autorizzazione ai fini della chiamata in causa dell’ente impositore (Cass. n. 14445 del 29/05/2025; ma, nello stesso senso: Cass. n. 19191/2025; Cass. n. 14455/2025; Cass. 2286/2025; Cass. 19385/2024; Cass.3855/2023; Cass. 5062/2022; Cass. 12512/2021; Cass.11607/2021; Cass. 7937/2021; Cass. 26092/2020; Cass.3955/2020; Cass. 16685/2019; e così via), poiché il mancato assolvimento da parte dell’ente della riscossione, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell’onere di chiamata in causa dell’ente impositore non impedisce a quest’ultimo di intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso; l’intervento soggiace alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l’interveniente accettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite le mere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova della notificazione dell’atto R.g. n. 19916 del 2023 Ad. 22/10/2025; estensore: C. Valle impositivo e degli atti presupposti e non sussistendo alcuna situazione di litisconsorzio (Cass. n. 10528 del 28/04/2017). IV° motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 754 e 2697 c.c., nonché dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 29/09/1973, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto l’insussistenza della coobbligazione solidale tra i soggetti destinatari delle cartelle di pagamento. Il quarto motivo è inammissibile, per essere pacifica la qualifica degli ingiunti di eredi di Luigi Della Corte e detta qualità non può ritenersi validamente contestata dall’AdER , stante la mancata rituale produzione dei documenti dei quali l ’ AdER era già in precedenza in possesso e dei quali, quindi, non può tenersi alcun conto ai fini della decisione, come già avvenuto nell a fase dell’impugnazione di merito. Il ricorso, inammissibili o infondati tutti i motivi, è rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, in favore dei controricorrentie tenuto conto della pluralità di soggetti assistiti. Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che è rimasta intimata. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,