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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2580/2009

ECLI:EU:T:2009:296
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62007TJ0037_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale, per un verso, della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), e, per altro verso, della decisione del Consiglio 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE, che applica l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 379, pag. 123), nei limiti in cui il nome del ricorrente figura sull’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applicano tali disposizioni.

[OSCURATO:PERSONA]

1) I ricorsi sono respinti. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese del Consiglio. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007TJ0037_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale, per un verso, della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), e, per altro verso, della decisione del Consiglio 21 dicembre 2006, 2006/1008/CE, che applica l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 379, pag. 123), nei limiti in cui il nome del ricorrente figura sull’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applicano tali disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1) I ricorsi sono respinti. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese del Consiglio. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee e il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ciascuno le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2580/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris