CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22246/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Molara il 18/08/1964avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, MicheleCiambellini, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], nonché, quale sostitutoprocessuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che si riporta airispettivi motivi dei ricorsi, insistendo per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 7 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parzialeriforma della pronuncia emessa, con rito abbreviato, il 6 luglio 2021 dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Benevento, ha ridotto la durata delle peneaccessorie irrogate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in misuracorrispondente alla durata della pena principale inflitta a ciascuna appellante,confermando nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusionee di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione.La sola [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice unica della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 31ottobre 2005 al 29 agosto 2007 e poi dal 20 novembre 2007 sino al fallimento,dichiarato dal Tribunale di Benevento con sentenza del 26 maggio 2016, è stataritenuta responsabile dei delitti di cui al capo a), ovvero bancarotta fraudolentadocumentale (per avere sottratto i libri e le scritture contabili in modo da impedirela ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari) e bancarottaimpropria da operazioni dolose (per aver cagionato il dissesto mediantesistematica omissione dei versamenti tributari, con esposizione debitoria percomplessivi euro 2.223.638,37, di cui euro 1.371.086,09 vantati da Equitalia,abbandonando di fatto la gestione della società dal 2007 e rendendolaimproduttiva e impossidente, senza porla in liquidazione). La stessa [OSCURATO:PERSONA],unitamente alla [OSCURATO:PERSONA], è stata condannata anche per bancarotta fraudolentapatrimoniale distrattiva, per avere alienato – senza ricevere il corrispettivo – unopificio industriale della [OSCURATO:SOCIETA]. sito a Benevento, in precedenza acquistatodalla stessa fallita, in data 14 settembre 2005 al prezzo di euro 958.334,00 oltreIVA; in particolare, l’opificio era stato ceduto, il 14 giugno 2006 e allo stesso prezzod’acquisto, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata dalla [OSCURATO:PERSONA], giàdipendente della società fallita e sua amministratrice unica dal 20 aprile 2005 al16 maggio 2005.L’affermazione di responsabilità si basa, fra l’altro, sulla sentenzadichiarativa di fallimento, sulle relazioni del curatore ex art. 33 legge fall., sulcontratto di mutuo del 1° settembre 2005, sul rogito di compravendita del 14giugno 2006, sulle informative della Guardia di finanza e sulla consulenza tecnicadel pubblico ministero. In particolare, la Corte territoriale ha richiamato il datodell’inattività della [OSCURATO:SOCIETA]. già dal 2007, l’omessa consegna delle scritturecontabili, la mancanza di attivo, l’esistenza della sola rilevante insinuazione alpassivo di Equitalia per euro 1.371.086,09, nonché il mancato riscontro delpagamento del prezzo di vendita dell’opificio tanto sui conti della venditrice quantosu quelli dell’acquirente.2. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione idifensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati quattro motivi.3.1. Con il primo motivo la ricorrente censura la conferma della condannaper bancarotta impropria da operazioni dolose, assumendo che la Corte territorialeabbia qualificato come “operazione dolosa” la mera omissione sistematica deiversamenti tributari, desumendone in via tautologica la rilevanza penale dalla solaesistenza dell’ingente debito erariale, senza spiegare per quale ragione talecondotta dovesse integrare un abuso gestorio intrinsecamente fraudolento e non,invece, un mero, sia pure grave, inadempimento. Deduce, inoltre, che lamotivazione nulla dice sulla destinazione delle somme non versate all’Erario, sullaloro eventuale distrazione o sul loro impiego in una logica di illecitoautofinanziamento, e che è del tutto carente anche in ordine all’elementosoggettivo, poiché omette di confrontarsi con il tema della prevedibilità deldissesto quale conseguenza della condotta, nonostante il rilevante iato temporaletra gli omessi versamenti, collocati negli anni 2004-2010, l’inattività della societàdal 2007 e la dichiarazione di fallimento intervenuta soltanto nel 2016. In taleprospettiva, la difesa lamenta che la sentenza impugnata abbia trasformato lafattispecie in una forma di responsabilità oggettiva.3.2. Con il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] contesta la tenuta logico-giuridicadella motivazione relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.Sostiene che la Corte di appello abbia inferito in via automatica il dolo specifico dipregiudizio ai creditori dal solo mancato riscontro documentale del pagamento delprezzo, senza valutare il contesto economico e temporale in cui l’atto didisposizione si collocava, e senza verificare se, al momento della cessione, lasocietà si trovasse in stato di insolvenza o in una situazione di tensione finanziariatale da rendere l’operazione intrinsecamente pregiudizievole. Deduce, ancora, chela motivazione sarebbe contraddittoria, poiché valorizza, ai fini della bancarottadocumentale, l’assunto secondo cui i bilanci 2005 e 2006 sarebbero stati falsificatiper far apparire come incassato il prezzo dell’alienazione e, al tempo stesso,assume quella medesima vicenda quale indice della volontà di depauperarescientemente il patrimonio sociale in danno dei creditori, senza spiegare comepossano coesistere le due – ritenute antitetiche – finalità.3.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la Corte territoriale abbiaerrato nel ritenere integrata la bancarotta fraudolenta documentale anziché lameno grave fattispecie di bancarotta documentale semplice. Sostiene che, a frontedell’inattività della società sin dal 2007, l’omessa tenuta delle scritture contabilisino al fallimento del 2016 avrebbe dovuto essere ascritta, più logicamente, anegligenza e trascuratezza, in mancanza di operazioni economiche, non essendostati individuati elementi idonei a dimostrare il fine di impedire la ricostruzione divicende patrimoniali. Lamenta, inoltre, che la Corte abbia tratto il dolo dellabancarotta documentale da elementi estrinseci a tale condotta, e cioè dallapresunta responsabilità per gli altri reati contestati, realizzando un inammissibiletrascinamento della prova dell’elemento soggettivo da una fattispecie all’altra.3.4. Con il quarto motivo la [OSCURATO:PERSONA] censura il trattamento sanzionatorio,lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensionecondizionale della pena. Deduce che la Corte di appello si sia limitata a richiamarein modo astratto la gravità del reato, senza valutare in concreto gli elementifavorevoli allegati dalla difesa, e segnatamente l’incensuratezza, il rilevantedistacco temporale tra i fatti e la dichiarazione di fallimento, l’insussistenza deldanno, in ragione dell’ipoteca gravante sull’immobile per euro 1.400.000,00,nonché il rilievo secondo cui la ricorrente avrebbe svolto negli anni attivitàimprenditoriale senza precedenti contestazioni.4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti quattro motivi.4.1. Con il primo la ricorrente denuncia vizi di violazione di legge e dimotivazione in ordine alla ritenuta natura distrattiva della compravenditaimmobiliare e alla prova del mancato pagamento del prezzo. Deduce che la Corteterritoriale abbia illegittimamente degradato la quietanza contenuta nell’attonotarile del 14 giugno 2006, reputandola mera dichiarazione non dimostrativadell’effettivo incasso, in violazione delle regole sull’efficacia probatoria dell’attopubblico e con indebita inversione dell’onere della prova. Sostiene, inoltre, che ilmancato pagamento sia stato desunto dalla sola assenza di movimentazioni sualcuni rapporti bancari, senza approfondire modalità alternative di pagamento esenza verificare in modo completo gli ulteriori rapporti intrattenuti dall’acquirente,tra cui quelli con UBI [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali, secondo ladifesa, non sarebbe stato richiesto specifico decreto di acquisizione degli estratticonto, nonché i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali laverifica sarebbe mancata o comunque rimasta infruttuosa. Deduce, altresì, chenon poteva trarsi argomento decisivo dalla mancata produzione delladocumentazione contabile, una volta decorso il termine decennale diconservazione.4.2. Con il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] censura la conferma dellaqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 216 legge fall., nonchéil rigetto della richiesta di riqualificazione ai sensi dell’art. 232, comma 3, n. 2,legge fall. (quale ricettazione prefallimentare). Deduce che la Corte di appelloabbia postulato in via automatica il dolo del concorrente estraneo, desumendolodal solo elemento materiale della presunta mancata corresponsione del prezzo,senza indicare concreti elementi dai quali inferire la consapevolezza, in capoall’acquirente, di arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori dellaSiderplast [OSCURATO:SOCIETA], in particolare, la distanza di dieci anni tra il rogito e ilfallimento, l’assenza di prova di uno stato di insolvenza della venditrice nel 2006,la presenza di ipoteca di importo superiore al valore dell’immobile e la mancatadimostrazione di un accordo illecito con l’amministratrice della fallita, assumendoche, in difetto di tali elementi, la condotta potrebbe, al più, integrare la menograve ipotesi di ricettazione prefallimentare.4.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Assumeche la motivazione sia meramente apparente, fondata su clausole di stile e privadi reale confronto con gli elementi dedotti dalla difesa, quali l’assenza di precedentipenali, il ruolo rivestito nella vicenda, la condotta successiva, nonché la circostanzache il bene ceduto fosse gravato da ipoteca di euro 1.400.000,00, con conseguenteasserita insussistenza di un grave vantaggio per l’imputata e di un grave dannoper la massa creditoria. Deduce, altresì, una contraddittorietà interna dellamotivazione, poiché la Corte ha reputato la gravità della condotta e l’entità deldanno ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche e, nello stesso tempo,ha utilizzato i medesimi parametri per ridurre in modo significativo le peneaccessorie, portandole da sette anni ad anni due e mesi quattro.4.4. Con il quarto motivo la [OSCURATO:PERSONA] censura, infine, la determinazionedella pena principale, denunciando ancora la contraddizione tra la sua conferma ela contestuale riduzione delle pene accessorie sulla base dei medesimi indici di cuiall’art. 133 cod. pen. Deduce, inoltre, che la motivazione, al riguardo, sarebbemeramente apparente in quanto pedissequa riproduzione di quella redatta per laLancione, senza alcuna personalizzazione, nonostante la ricorrente fosseconcorrente estranea nel reato proprio dell’amministratrice della fallita.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono nel complesso infondati e, per taluni profili, inammissibili.2. Il primo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] non meritaaccoglimento.2.1. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire l'orientamento, ormai consolidato, secondocui le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942 possonoconsistere nel sistematico e consapevole inadempimento delle obbligazioni fiscalie previdenziali, frutto di una deliberata scelta gestionale da parte degliamministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della suaesposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n.24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337-01; Sez. 5, n. 12617 del10/03/2025, Giavardi, Rv. 287977-01; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep.2017, Bottiglieri, Rv. 270046-01). Il sistematico inadempimento delle obbligazionitributarie, ove frutto di una consapevole scelta gestoria e non di meraoccasionalità, si risolve o in una forma di illecito finanziamento o, comunque, inun indebito risparmio di spesa, idoneo ad aggravare prevedibilmente l’esposizionedebitoria della società (in ragione degli accessori – sanzioni, interessi e spese – edegli ulteriori debiti che maturano), specie quando l’amministratore, pur a frontedell’accumulo del debito fiscale e dell’inoperatività dell’impresa, ometta di adottarele iniziative doverose di liquidazione o cessazione ordinata dell’attività. In altritermini, la norma sanziona la sistematica elusione dei doveri imposti dalla leggeall'organo amministrativo per aver omesso di attivarsi nei termini previsti a seguitodell'azzeramento del capitale sociale, continuando illecitamente l'attività d'impresacon correlato incremento dell'esposizione debitoria (Sez. 5, n. 43562 del11/06/2019, Vigna, Rv. 277125-01).Inoltre, per quanto costantemente affermato, ai fini della configurabilità delreato di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942,non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e il dissesto né lapreesistenza di una causa in sé efficiente a determinarlo, valendo la disciplina delconcorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa inquestione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto,poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lodichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica edimplica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu,Rv. 262189-01; Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, dep. 2014, Besurga, Rv. 259051-01).Sul piano dell'elemento soggettivo, la giurisprudenza ha precisato che, ai finidella configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non ènecessario il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma basta quellogenerico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere un'operazioneintrinsecamente pericolosa per la salute economico-finanziaria della società e laprevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5,n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349-01, proprio in un caso di sistematicoe protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di unaconsapevole scelta gestionale; in tal senso pure Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015,Lubrina, Rv. 265510-01).2.2. La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi.Essa, infatti, non ha affatto desunto la responsabilità dalla sola esistenza deldebito tributario in una logica di responsabilità oggettiva, ma ha valorizzato uncomplesso convergente di dati: l’omissione sistematica del pagamento dei tributiper un lungo arco temporale; l’entità dell’esposizione verso l’Erario, pari a euro1.371.086,09, corrispondente a oltre la metà dell’intero passivo accertato;l’inattività della società già dal 2007; la mancata messa in liquidazione; l’assenzadi attivo; lo svuotamento della struttura imprenditoriale. In tale quadro, il rilevanteiato temporale fra le omissioni e la sentenza dichiarativa di fallimento non assumevalenza decisiva, posto che, secondo il diritto vivente, fallimento e dissesto noncoincidono e l’operazione dolosa rileva anche quando contribuisca a consolidareuna situazione patologica che sfocia solo successivamente nella declaratoriagiudiziale di fallimento.Né coglie nel segno la doglianza relativa alla mancata verifica della“destinazione” delle somme non versate. In proposito, questa Corte hacoerentemente chiarito che la fattispecie de qua ricorra pure nel caso in cuil’intento non sia quello di apprendere risorse risparmiate evadendo gli oneri fiscalie contributivi, bensì – come detto – quello di "autofinanziamento" o, comunque,di un risparmio momentaneo di spesa, che descrive gli effetti di breve periodo,senza per questo far venir meno quelli di medio-lungo periodo, in ragione dellacrescita esponenziale del debito erariale (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrinae altri, Rv. 265510-01 e Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv.261684-01, entrambe in motivazione).Ed allora, l’accertamento su un dato che non rappresenta un presuppostoindefettibile della fattispecie può, certamente, costituire elemento utile laddovel’inadempimento sia di breve durata, ma non allorché la condotta omissiva, persistematicità, durata e consistenza, risulti già di per sé rivelatrice di una sceltagestoria antidoverosa, produttiva di prevedibile aggravamento del dissesto. Sottotale profilo, il motivo tende, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del meritonon consentita in sede di legittimità.3. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e il primo ed il secondo motivo delricorso [OSCURATO:PERSONA], in quanto convergono sul capo di bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione, possono essere esaminati congiuntamente; essi sonoinfondati, e, quanto al dedotto travisamento, altresì inammissibili.3.1. Va anzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza delle SezioniUnite, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nonè necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivofallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamentodell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, attesoche le distrazioni, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumonorilievo in qualsiasi momento siano state commesse e, quindi, anche se la condottasi è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza(Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804-01).Correlativamente, per la sussistenza del dolo di bancarotta patrimoniale, ènecessaria la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità dellacondotta, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanziapatrimoniale e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessicreditori (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550-02), inciò, per l'appunto, consistendo la fraudolenza: non è, dunque, richiesto il finespecifico di arrecare una lesione della garanzia patrimoniale. In altri termini (comerilevato, ad esempio, da Sez. 5, n. 31702 del 17/5/2023, non massimata), èsufficiente che l'agente, pur non perseguendo direttamente il danno dei creditori,sia in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo, anche remoto (neltempo), ma concreto (nella sostanza): essendo, dunque, irrilevante che, almomento della consumazione, egli non avesse consapevolezza dello statod'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato (Sez. 5, n.44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214-01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017,Palitta, Rv. 269562-01, in motivazione).Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha desunto il dolo dalla solasuccessiva dichiarazione di fallimento, ma da indici fattuali apprezzati ex ante: lacessione di un cespite rilevante ai fini produttivi a soggetto societario collegatoalla vicenda imprenditoriale, l’assenza di riscontri bancari e contabili delpagamento, la simulata rappresentazione dell’incasso nei bilanci, l’omessaconsegna della documentazione contabile e il successivo svuotamentopatrimoniale della società. Tali elementi sono idonei a sorreggere la valutazione diconcreta pericolosità dell’atto per la garanzia patrimoniale dei creditori.In pari tempo, per il concorrente estraneo nel reato propriodell’amministratore, il dolo consiste nella volontarietà del contributo apportatoall’azione dell’intraneus, con la consapevolezza che esso determina undepauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, mentre non ènecessaria la specifica conoscenza del dissesto, che può assumere soltanto rilievoindiziario (Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281555-01;Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123-01; Sez. 5, n. 4710 del14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156-02).3.2. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha reputato giuridicamenteirrilevante, ai fini dell’integrazione della fattispecie, l’argomento difensivoincentrato sulla risalenza, rispetto al fallimento, dell’operazione e sulla mancanzadi prova di uno stato di insolvenza già attuale nel giugno 2006. Nel reato in esame,infatti, ciò che rileva è la sottrazione del bene o del suo controvalore alla funzionedi garanzia dei creditori, e non già la coeva esistenza di una decozioneformalmente emersa.Né l’esistenza di ipoteca sul cespite vale, di per sé, a escludere la naturadistrattiva dell’operazione, giacché la giurisprudenza ha più volte affermato cheintegra bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca senzacorrispettivo, ma solo mediante accollo cumulativo da parte dell'acquirente delmutuo concesso per l'acquisto degli stessi, accollo che non libera il debitore, cheresta, dunque, obbligato nei riguardi del creditore ipotecario, senza avere neppurepiù i beni con cui farvi fronte e godere del loro utilizzo (Sez. 5, n. 20807 del05/03/2018, Esposito, Rv. 273032-01). Il precedente è richiamato non perché lafattispecie concreta coincida integralmente con quella qui scrutinata, ma per ilprincipio, pienamente pertinente, secondo cui il vincolo ipotecario gravante sulbene non neutralizza la natura distrattiva dell’operazione quando il patrimoniosociale perda il cespite senza ricevere una controprestazione effettiva e tracciabile.Nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato un compendio indiziariotutt’altro che apparente: l’acquisto dell’opificio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. nelsettembre 2005 per euro 958.334,00 oltre IVA; la sua rivendita, dopo pochi mesi,al medesimo prezzo; l’assenza di qualunque accredito del corrispettivo sui contidella società venditrice; l’assenza, sui conti e nel bilancio dell’acquirente, di uscitecoerenti con il pagamento; la mancanza, nel rogito, dell’indicazione delle modalitàdi versamento; l’incapacità della [OSCURATO:PERSONA] di indicare il metodo di pagamento; ladistruzione dei documenti che lo avrebbero potuto comprovare; la concomitantefalsificazione dei dati di bilancio 2005-2006 per far apparire come incassato unprezzo che, secondo l’accertamento di merito, non lo era stato. Da tali elementi lasentenza impugnata ha desunto, con motivazione congrua, che il bene era uscitodal patrimonio della fallita senza effettiva contropartita.Non è decisivo, in senso contrario, il richiamo difensivo alla quietanzacontenuta nel rogito notarile. Invero, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., l’attopubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documentodal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e dei fatti che il pubblicoufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non della intrinseca veridicità delledette dichiarazioni negoziali, da accertare in base al compendio probatorio. Laquietanza contenuta nel rogito prova, fino a querela di falso, che quelladichiarazione fu resa dinanzi al notaio; non prova, invece, l’effettivo precedentetrasferimento della provvista, trattandosi di circostanza estrinseca alla percezionediretta del pubblico ufficiale e suscettibile di essere smentita da elementi probatoricontrari.Radicalmente inammissibile è il rilievo circa la mancata acquisizione diulteriori rapporti bancari facenti capo alla società acquirente. La censura, sottol’apparente veste del travisamento, non individua un dato probatorio decisivo,immediatamente dimostrativo del pagamento, ma prospetta una mera ipotesialternativa, volta a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio in basea dati meramente eventuali. E, d’altra parte, a fronte di una doppia conformeaffermazione di responsabilità, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc.pen., il motivo fondato sul travisamento della prova che sia stato dedotto per laprima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso verrebbesottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti deldevolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità(Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01; v. anche inmotivazione Sez. 5, n. 24725 del 18/02/2025, Bonino, Rv. 288368-01). Nonavendo la parte introdotto tale specifica censura nel giudizio di appello e nonessendosi dedotto che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per laprima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione delprovvedimento di secondo grado, la questione è oggi preclusa (Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01).Con specifico riguardo alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnataha inoltre congruamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo concorsualedell’extraneus. La ricorrente non era un terzo occasionale, ma l’amministratricedella società acquirente, già amministratrice della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. per unprecedente periodo, oltre che sua dipendente; l’operazione si collocava in uncontesto di rapporti societari e personali stretti; il cespite veniva acquisito dallasocietà da lei amministrata senza prova di pagamento del prezzo; nessunaplausibile giustificazione alternativa è stata fornita. In tale contesto, i giudici dimerito hanno ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse compartecipe, con la [OSCURATO:PERSONA], econsapevole del depauperamento del patrimonio della venditrice in modo noncongetturale, bensì sulla base di dati fattuali precisi e convergenti.Ne deriva anche l’infondatezza della richiesta di riqualificazione ai sensidell’art. 232, comma 3, n. 2, r.d. n. 267/1942, giacché la condotta ritenuta insentenza non si esaurisce nella mera e consapevole ricezione di beni sottratti allagaranzia patrimoniale dei creditori dell’imprenditore poi fallito, bensì nellapartecipazione causale concorsuale al meccanismo distrattivo in accordo conl’amministratrice della società poi dichiarata fallita: ciò che, per pacificagiurisprudenza, distingue la ricettazione prefallimentare dalla bancarottafraudolenta distrattiva (Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757-01,Sez. 5, n. 16062 del 22/02/2012, Buondestino, Rv. 252485-01, tra le tante).4. Anche il terzo motivo proposto nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Invero, la mera inattività di fatto della società non fa venir meno, di per sé,l’obbligo di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, che permanefino alla cancellazione dal registro delle imprese, non essendo altrimenti dispostodall’ordinamento.Ora, se è parimenti esatto che, in materia di bancarotta documentale, il dolonon può essere automaticamente inferito dal solo dato dell’irregolarità o mancanzadelle scritture, essendo invece necessario ricostruirlo, con metodo logico-inferenziale, dalle concrete modalità della condotta, in modo da escludere che sisia trattato di mera negligenza o superficialità, e che, pertanto, l'occultamento,l’omessa tenuta o la distruzione della contabilità richiedono il fine di recarepregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (Sez. 5, n.10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione; Sez. 5, n. 2900 del02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01), è anche vero che la sentenza impugnata,letta unitamente a quella conforme di primo grado, soddisfa tali requisitimotivazionali. Essa non si arresta al rilievo, di per sé insufficiente, della mancanzadelle scritture, ma evidenzia: la totale mancata consegna delle scritture al curatorenonostante reiterate richieste; l’oggettiva impossibilità di ricostruire patrimonio emovimento degli affari; la protrazione dell’omissione fino al fallimento; nonché,quale indice esterno del fine di occultamento e non quale autonoma condotta tipicadi bancarotta documentale, quanto accertato dai giudici di merito in ordine allarappresentazione, nei bilanci 2005 e 2006, di dati funzionali a occultare il debitoda mutuo e a far apparire come incassato il prezzo della cessione dell’opificio;soprattutto, il collegamento funzionale fra l’oscuramento contabile, l’omessoversamento dei tributi e l’operazione immobiliare ritenuta distrattiva.In un simile contesto, il giudizio di fraudolenza non riposa su uninammissibile “trascinamento” automatico da altri reati, ma su un quadro unitariodi condotte convergenti, idonee a dimostrare che la mancata tenuta e consegnadelle scritture non fu il frutto di mera trascuratezza, bensì strumento dioccultamento delle vicende patrimoniali rilevanti.5. I motivi concernenti il trattamento sanzionatorio sono infondati.Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quellidi cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566del 16/02/2017, Rv. 270986-01) e, in generale, sulla determinazione della pena,specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv.276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; peranalogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018,Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi comesemplicemente “adeguata” al caso la decisione presa.In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche è congruamente motivato con l'assenza di elementi di segno positivo(tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezzadell'imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4,n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01) ovvero sulla base di singoleragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice del merito, non sindacabili insede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sialo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicatinell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01; cosìpure Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275509-03, in motivazione).Nel caso di specie, la Corte di appello ha indicato, con motivazione nonapparente, gli elementi reputati ostativi: la gravità complessiva delle condotte,l’entità del danno economico arrecato e l’assenza di condotte processuali oextraprocessuali di segno realmente favorevole. I dati favorevoli indicati dallericorrenti sono stati, dunque, implicitamente ritenuti recessivi rispetto a quelliostativi, secondo una valutazione di merito non sindacabile in questa sede se nonnei limiti della manifesta illogicità, qui insussistente.Il diniego della sospensione condizionale della pena, poi, è, per entrambe leimputate, comunque conforme a legge, giacché le pene detentive inflitte eccedonoil limite ordinario di concedibilità previsto dall’art. 163 cod. pen. per imputate chenon rientrano nelle categorie soggettive cui la legge accorda una soglia più elevata.Né sussiste la dedotta contraddizione tra il mancato riconoscimento delleterritoriale. Si tratta, infatti, di giudizi diversi, ancorché entrambi ispirati ai criteridi cui all’art. 133 cod. pen.: il primo attiene alla presenza di elementi meritevoli dispeciale mitigazione della pena principale; il secondo concerne lapersonalizzazione della durata delle pene accessorie secondo il paradigmatracciato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità successiva a Cortecost. n. 222 del 2018. Non è, dunque, logicamente incompatibile che il giudicereputi non meritate le circostanze attenuanti generiche e, al contempo, rideterminila durata delle pene accessorie in misura corrispondente a quella della penaprincipale.Quanto, infine, al profilo oggi dedotto – dal ricorso [OSCURATO:PERSONA] – in termini dimotivazione pedissequa e non personalizzata, lo stesso, pur censurando unassunto vizio insito già nella sentenza di primo grado, non risulta devoluto inappello in tali specifici termini; in ogni caso, la Corte territoriale ha richiamatoelementi riferibili anche alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] – quali il ruolo diamministratrice della società acquirente, la natura dell’operazione immobiliare el’entità del pregiudizio patrimoniale – palesando di aver considerato le specificheposizioni delle due ricorrenti.6. Ne consegue il rigetto di entrambi i ricorsi, con le statuizioniconsequenziali in ordine alle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]