CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 27621/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23570-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - Oggetto CTD altro R.G.N. 23570/2018 Cron. Rep. Ud. 12/09/2023 CC contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 76/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/02/2018 R.G.N. 919/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza del 8.2.2018, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto al primo contratto intercorso, per il periodo dal 1.7.2008 al 31.12.2008, tra [OSCURATO:PERSONA] e d [OSCURATO:PERSONA] spa, rilevando che la società non aveva dimostrato che il lavoratore fosse stato coinvolto o avesse svolto attività collegata «all'eccezionale carico di lavoro legato alla gestione degli apparati informatici ed al corretto funzionamento di tutti i programmi necessari all’espletamento delle procedure» (causale del contratto), non mancando di osservare altresì che era emersa , quale circostanza non contestata ex adverso , che «a fronte dell’esubero di n. 23 dipendenti a tempo indeterminato, in data 30.6.2008 la stessa ne aveva assunti (in sostituzione, nde) n. 23 a tempo determinato”; la società appellata non aveva neppure comprovato «che l’eccezionale carico di lavoro conseguente alla dedotta incorporazione avesse in effetti e in concreto riguardato l’ufficio cui è stato addetto lo Spaziani»; 2. all'accertata nullità del termine edalla conversione del rapporto a tempo indeterminato seguiva la condanna della appellata al pagamento di un'indennità omnicomprensiva pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori; 3. di tale pronuncia Agenzia delle Entrate Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] spa e prima ancora [OSCURATO:PERSONA]) ha chiesto la cassazione, affidando l’"impugnazione ad unico motivo, al quale ha opposto difese lo Spaziani con controricorso. Considerato che: 1. con l’unico motivo viene denunziata violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro edomesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti; assume la ricorrente che non rileva, ai fini considerati, l'eccezionalità dell'esigenza posta a fondamento dell'assunzione a termine, posto che, con la modifica legislativa dell'art. 1 del d.lgs. 368/2001, come recata dall'art. 21 comma 1 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 112, conv. con modificazioni dalla legge n. 133/2008, è stato previsto che le ragioni giustificative del termine possano riferirsi anche all'ordinaria attività deldatore di lavoro e che, in ogni caso, le difese erano state correlate alla documentazione in atti, comprovante l’incremento al 33% dei volumi di riscossione, per il 2008, stabiliti nel piano industriale Equitalia, che prevedeva la fusione tra [OSCURATO:PERSONA] edEquitalia Gerit, nonché alle conseguenze del varo del d.l. n. 112/2008 il quale, consentendo agli agenti di riscossione di concedere dilazioni di pagamento, avrebbe determinato «un’ingente risposta dei contribuenti»; il ricorrente riporta ampi stralci della sentenza di primo grado sostenendo che essa, e non quella d’appello, è in realtà la sola conforme a diritto; 2. va premesso che, in base alla legge istitutiva, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione è un ente pubblico economico (art. 1 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), sottoposto all’indirizzo operativo e al controllo dell’Agenzia delle Entrate, sicché, non essendo equiparabile ad un’amministrazione dello Stato, non trova ad essa applicazione il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato ex art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001; 3. ciò posto, ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso, dovendo richiamarsi, anche ex art. 118 att. cod. proc. civ., le argomentazioni già svolte da questa Corte in vicenda sovrapponibile (vd. Cass., Sez. L, 15 novembre 2017n. 27010); 3.1 infatti, l’interpretazione della normativa in materia porta a escludere che sussista una sostanziale fungibilità fra il contratto a termine ed il contratto a tempo indeterminato e che il contenuto dello stesso si esaurisca nella dimostrazione di una ragione né arbitraria, néillecita, che, comunque, renda preferibile l'assunzione con contratto a termine, indipendentemente dalla puntuale specificazione di circostanze precise e concrete che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze imprenditoriali, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione di lavoro a tempo determinato; 3.2 invero, è principio consolidato presso questa Suprema Corte (Cass.,Sez. L, n. 1552/2017; n. 1931/2011; n. 10033/2010) che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore ha imposto, con l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, un onere di specificazione delle ragioni giustificatrici "di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo"del termine finale, che debbono essere sufficientemente particolareggiate, così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività, dovendosi ritenere tale scelta in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE, come interpretatadalla Corte di Giustizia, la cui disciplina non è limitata al solo fenomeno della reiterazione dei contratti a termine ma si estende a tutti i lavoratori subordinati con rapporto a termine indipendentemente dal numero di contratti stipulati dagli stessi, rispetto ai quali la clausola 8 n. 3 (cosiddetta clausola di non regresso) dell'accordo quadro prevede ‒ allo scopo di impedire ingiustificati arretramenti di tutela nella ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di armonizzazione dei sistemi sociali nazionali, flessibilità del rapporto di lavoro e sicurezza per i lavoratori ‒ che l'applicazione della direttiva "non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori dell'ambito coperto dall'accordo”; 3.3 a diverse conclusioni non è possibile pervenire a seguito dell'integrazione apportata all'originario testo del d.lgs. n. 368, art. 1, dalla legge n. 133 del 2008, art. 21, con la precisazione che la clausola di durata è apponibile anche quando le ragioni che ne costituiscono il fondamento sono "riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro", dal momento che la norma vale ad escludere che l'apposizione del termine sia consentita solo in presenza di circostanze connotate da eccezionalità ed imprevedibilità, e non anche di ragioni riferibili all'ordinaria e fisiologica attività dell'impresa, ferma restando la necessità che queste ultime evidenzino esigenze aziendali, puntualmente specificate nel contratto di assunzione, che possono essere soddisfatte, sulla base di criteri di normalità tecnico- organizzativa, con il ricorso alla clausola di durata, piuttosto che con l'ordinario contratto di lavoro;3.4 in tal contesto, rilievo centrale assume l'obbligo della motivazione dell'assunzione a termine, che, a differenza di quanto avveniva con la disciplina previgente, si estende anche all'individuazione ed espressa enunciazione delle relative ragioni giustificatrici, con la previsione di un onere probatorio a carico del datore di lavoro, che, per essere funzionale ad assicurare la trasparenza e veridicità dell'opzione contrattuale, non può risolversi in formule pleonastiche o puramente ripetitive degli enunciati legali e contrattuali; 4. orbene, la decisione impugnata, nel riaffermare tali principi, si sviluppa essenzialmente sulla ritenuta mancata dimostrazione dell’adibizione in concreto dello Spaziani al lavoro presso ufficio caratterizzato dall’eccezionale carico conseguente all’incorporazione e/o comunque interessato daeccezionale carico di lavoro legato alla gestione degli apparati informatici che era stato posto a fondamento dell'assunzione a termine; e lo stesso Spaziani, insistendo nel suo ricorso esclusivamente su i profili legati a ll a formale previsione delleragio ni giustificatrici del termine, articola una censura carente dei requisiti di specificità perché mostra di non cogliere l’esatta portata del decisum che è incentra to (invero) sull’assenza di prova dell’effettiva adibizione del lavoratore a mansioni corrispondenti alla “causale”del contratto; 5. della assenza di una prova di tale (necessaria) correlazione è stato correttamente dato atto nella decisione impugnata, che, pertanto, si pone in linea con i principi enunciati e non si espone ai rilievi formulati nel ricorso per cassazione dalla società; 6. non è possibile , infatti , riesaminare il compendio documentale in sede di legittimità : criticando il complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, parte ricorrente finisce per opporre, inammissibilmente , una diversa valutazione in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, (terzo) grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e la giurisprudenza ivi richiamata); 7.inammissibile è, infine, la denuncia dell’omesso esame circa un punto decisivo della controversia in quanto non corrisponde al paradigma di cui al novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; invero,non costituiscono ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (così Cass., 21 ottobre 2015, n. 21439); 8. quanto poi agli ampi stralci della statuizione del Tribunale che il ricorrente scrupolosamente ripropone , operando in tal guisa un raffronto con la motivazione , a suo avviso erronea, della Corte territoriale, l’operazione è del tutto inconferente: come noto, la sentenza di appello, sia essa confermativa o di riforma, si sostituisce integralmente a quella di primo grado (cfr. fra le più recenti Cass. n. 352/2017 e Cass. n. 1323/2018), sicché nel giudizio di cassazione, nel quale rileva solo la correttezza o meno della soluzione adottata dal giudice d'appello, il ricorrente non ha alcun interesse a operare il raffronto tra quest'ultima e la decisionedel Tribunale, perché ciò che conta è accertare se siano conformi a diritto le conclusioni alle quali il giudice dell'impugnazione è pervenuto rispetto alla questione controversa (Cass. 27.10.2021, n. 30326; Cass. 10.10.2022, n. 30817);9. in conclusione, il ricorso (per le ragioni già indicate ) va rigettato; le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente ; rimane infatti esclusa l’applicazione dell’art. 158 d.P.R. 115/2002 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione,con conseguente obbligo per la stessa di corrispondere le spese connesse all’instaurazione di un giudizio civile, se a suo carico in qualità di parte del giudizio; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può essere equiparata, come si è visto, all'amministrazione dello Stato, atteso che per l'inquadramento tra le altre amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico occorre un previo intervento legislativo (al pari di quanto è accaduto per le Agenzie fiscali con il citatoD.L. n. 16 del 2012), nel caso di specie mancante. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 5 .000 ,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15 %. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, de