CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19956/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la .senten:za dei 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, i! provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minist in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso- ledendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Asti a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante dell'orario notturno [art. 186, comma 2 lett. B) e 2-sexies cod. strada]. L'imputato è stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2000;00 di ammenda; è stata altresì disposta la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione degli artt, 186, comma 2, lett. b) cod. strada ; 379, comma 8, 192 e 533 cod. proc. pen. e 27 Cost.Nei motivi di appello si era dedotta l'inaffidabilità dell'apparecchiatura utilizzata per il test alcolemico e la mancata corretta esecuzione degli accertamenti, atteso che gli agenti operanti non avevano chiesto all'imputato quale fosse stato l'orario dell'ultima ingestione di alcol e se avesse fumato prima di sottoporsi al test. Gli operanti, inoltre, non avevano rilevato la temperatura atmosferica ed il tasso di umidità presente nell'aria prima dell'esecuzione dell'accertamento e non avevano seguito alcun corso specifico inerente ai corretto utilizzo dell'apparecchiatura. In ordine ai profili riguardanti il corretto funzionamento dell'apparecchiatura per la somministrazione del test alcolemico, la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 38618/19 ha avuto modo di preclsare come costituisca onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro. In dibattimento, attraverso l'escussione del teste qualificato Pederzoli, si è accertato che l'apparecchio era stato revisionato in data 13/9/2017. Nulla è stato tuttavia accertato in ordine alla sua omologazione. Nella giurisprudenza di legittimità si sono profilati due orientamenti contrapposti in ordine alla spettanza dell'onere di dimostrare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura impiegata per l'effettuazione dell'alcoltest. Tale stato di cose giustificherebbe la rirnessione della questione controversa innanzi alle Sezioni Unite. Ad ogni modo l'orientamento espresso nella pronuncia sopra citata sarebbe maggiormente conforme ai principi costituzionali. M mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Le argomentazioni a sostegno del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità non sarebbero condivisibili. Il grado del tasso alcolemico è dato non sufficiente ad escludere l'applicazione dell'istituto per particolare tenuità dei fatto. Il comportamento oppositivo tenuto dall'imputato nell'occasione dell'episodio contestatogli è del tutto irrilevante: tale comportamento è dipeso dal contegno tenuto dagli agenti operanti che non hanno consentito al ricorrente di telefonare al proprio difensore, come confermato dal teste Valsania. L'unico precedente annoverato dal ricorrente, diversamente da guanto sostenuto in motivazione, non è idoneo a configurare il requisito dell'abitualità. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La motivazione offerta dalla Corte territoriale, diversamente da guanto sostenuto dalla difesa, non risulta meritevole di essere censurata. La sentenza, invero, offre adeguata risposta a tutte le deduzioni difensive e risulta immune dai vizi prospettati dal ricorrente. Quanto alla doglianza di cui al primo motivo, numerose, recenti pronunce di questa Corte in tema di guida in stato di ebbrezza, hanno ribadito come sia onere della difesa dimostrare l'inefficienza o il malfunzionamento dell'apparecchiatura (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patrono, R n,,, 282659 01: "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dellalcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente alromologazione e alla, taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilorneíro"; Sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937:"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento dimostrando la sussistenza di vizi o error: di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell bspirazione ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la meta allegazione della difettosità dell'apparecchio"; Sez.4, n.11679 del 15.12.2020, ibnezzayer, Rv. 280958:"Th tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro"; Sez. 4; n, 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828:"In terra di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza"). Nel caso in esame non vi è stato alcun messaggio di errore nello scontrino rilasciato dall'apparecchio, regolarmente revisionato, e non è stata fornito alcun concreto elemento atto a dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Alla luce dei precedenti richiamati può ritenersi consolidato l'orientamento interpretativo della Corte di legittimità in base al quale la contestazione in ordine al cattivo o difettoso funzionamento dell'etilometro deve essere accompagnata dalla dimostrazione da parte della difesa di vizi o errori della strumentazione impiegata. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.113 del 29 aprile 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle v olazioni dei limiti di velocità (c.d. autoveiox) fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e dell'ordinanza della Sez. 6 civile, n.1921 dei 24/01/2019, Rv. 652384, che ha esteso all'etilometro il medesimo principio (sostenendo che, in tema di violazione al codice della strada, il verbale dell'accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchiatura sia stata preventivamente sottoposta alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura, gravando tale onere, nel giudizio di opposizione, sulla P.A.), si sono registrate talune pronunce di questa Corte in contrasto con il tradizionale orientamento. Si tratta tuttavia di pronunce isolate, ampiamente superate dall'indirizzo sopra richiamato di segno contrario, di talchè non si individuano ragioni per investire le Sezioni Unite. I Giudici di appello hanno anche evidenziato come la difesa abbia omesso di sollevare una specifica eccezione relativa alla omologazione ed ai controlli periodici della strumentazione adoperata per la verifica effettuata sulla persona del ricorrente, avendo richiesto l'espletamento di una perizia volta ad accertare l'inaffidabilità della metodologia prevista nel nostro ordinamento per verificare lo stato di ebbrezza mediante la strumentazione delValcoltest. ciò sulla base di alcuni estratti di articoli scientifici di studiosi americani che dubitano della validità di tale procedura. Quanto alla possibilità che gli operanti non abbiano seguito una corretta procedura nell'espletamento della prova, i rilievi difensivi si appalesano del tutto generici. La difesa prospetta che l'accertamento può essere falsato dal fatto che il ricorrente abbia assunto sostanze alcoliche 15-20 minuti prima della prova o che abbia fumato nell'imminenza dell'accertamento senza tuttavia documentare che tali circostanze si siano realmente verificate. Allo stesso modo, pur avendo illustrato nel ricorso che talune condizioni metereologiche influiscono sulla funzionalità dell'apparecchio, non ha in alcun modo documentato che nella specie tali condizioni ricorressero. Si tratta, dunque, di argomentazioni tendenti a proporre un'alternativa ricostruzione della vicenda. La validità del risultato dell'alcoltest e la sintomatologia apprezzata dal personale di polizia, compatibile con !a condizione di ebbrezza, sono state validamente poste a fondamento del decisum. Le considerazioni svolte sui punto dalla difesa hanno carattere ipotetico e congetturale. 2. Per quanto concerne l'omessa applicazione dell'art.131-bis cod.pen., si ritiene che le argomentazioni poste a fondamento del decisurn siano immuni da censure. E' noto il principio in base al quale "La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto configurabile - in presenza dei presupposti e ne! rispetto dei /imiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie crirninosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza d; soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolernici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo" (così, in motivazione, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj). La Corte di appello ha reso una motivazione congrua in ordine ai mancato riconoscimento dell'istituto, valutando il grado di ebbrezza, prossimo al limite massimo della soglia contestata ed il comportamento oppositivo serbato dal ricorrente al momento dell'accertamento. Trattasi di elementi correttamente valutati ai fini del diniego del beneficio, in quanto indicativi di una maggiore gravità dell'illecito. La valutazione espressa, attinente a! merito„ sfugge allo scrutinio di legittimità, non essendo manifestamente arbitraria o illogica. La difesa contrappone argomentazioni fondate su dati meramente fattuali, come tali insuscettibili d'essere valutati nel giudizio di legittimità (così in relazione al comportamento serbato dal ricorrente all'atto del controllo). Quanto al precedente specifico annoverato, è pur vero che la presenza di un unico precedente specifico non consente di r tenere l'abitualità del reato. Tuttavia, la Corte territoriale dà atto nel provvedimento oggi impugnato di avere valutato il fatto in sé, ed in particolare l'elevato tasso alcolemico riscontrato nell'ambito della soglia contestata ed il negativo comportamento serbato dal ricorrente all'atto dei controllo. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite sopra richiamata, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta. 3. In relazione all'omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha valorizzato il recente precedente specifico annoverato dall'imputato, sottolineando che Blangero ha commesso il fatto per cui si procede appena un anno dopo la pronuncia di estinzione, ex art. 189, comma 9-bis, cod. strada, di altro identico reato. Ha in tal modo espresso una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dalla commissione di reati. Non è erroneo il ricorso ad una motivazione unica per esplicitare le ragioni del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche. Per costante orientamento di questa Corte, "le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato de! casellario giudiziale possono ritenersi lrriplicite nella motivazione con cui i giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla v ilutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen." (ex multis, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 05). Sempre ai fini del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non rileva che la precedente contravvenzione al codice della strada sia stata dichiarata estinta (in argomento si veda Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355:"Ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati"). In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha posto in evidenza le modalità del fatto e l'esistenza dei precedente specifico annoverato dal ricorrente. Trattasi di motivazione rispondente ai principi stabiliti in questa sede (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 -- 02:"Al fine di ritenere o escludere !e circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc, pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda