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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 28834/2021

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seguente ORDINANZA ov 2b sul ricorso iscritto al n. 7502/2020 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede legittima del defunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Savona, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 12 novembre 2018 n. 1524/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 giugno 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede legittima del defunto [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 12 novembre 2018 n. 1524/03/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per l'ICI relativa all'anno 2008, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Imperia avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Imperia il 5 gennaio 2017 n. 2/03/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il fabbricato non potesse usufruire dell'esenzione da ICI per carenza del requisito della ruralità.

Il Comune di Imperia è rimasto intimato.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso il giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la lamentata violazione dell'art. 7, comma 2 -bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, in ordine alla presentazione ed alla annotazione negli atti catastali della domanda di variazione per il riconoscimento della ruralità al fabbricato assoggettato ad ICI con efficacia dal quinto anno antecedente. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il motivo è fondato. 1.1 Invero, è pacifico che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez.

Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6^-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 6^-1, 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16761; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8680, 8682 e 8683). 1.2 Nella specie, la sentenza impugnata ha contravvenuto al principio enunciato con il rigetto dell'appello sul mero rilievo del classamento del fabbricato del defunto contribuente in categoria urbana, avendo omesso di esaminare lo specifico motivo di appello sul riconoscimento della ruralità (la cui testuale formulazione è stata fedelmente riprodotta e trascritta, in ossequio al canone di autosufficienza, alle pagine 6,7 e 8 del ricorso per cassazione) ai fini dell'esenzione da ICI per l'anno 2008, in forza della presentazione e della annotazione negli atti catastali della domanda di variazione ex art. 7, comma 2 -bis e comma 2 -ter, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, nella Legge 12 luglio 2011 n. 106, con decorrenza dal quinto anno antecedente la presentazione della domanda in questione (30 settembre 2011), e quindi con estensione anche all'anno 2008, in ossequio alla previsione dell'art. 2, comma 5 -ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013 n. 124 (a tenore del quale: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»).

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nell'adunanza camerale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA ov 2b sul ricorso iscritto al n. 7502/2020 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede legittima del defunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Savona, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Imperia, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 12 novembre 2018 n. 1524/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 giugno 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede legittima del defunto [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 12 novembre 2018 n. 1524/03/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per l'ICI relativa all'anno 2008, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Imperia avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Imperia il 5 gennaio 2017 n. 2/03/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il fabbricato non potesse usufruire dell'esenzione da ICI per carenza del requisito della ruralità. Il Comune di Imperia è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso il giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la lamentata violazione dell'art. 7, comma 2 -bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, in ordine alla presentazione ed alla annotazione negli atti catastali della domanda di variazione per il riconoscimento della ruralità al fabbricato assoggettato ad ICI con efficacia dal quinto anno antecedente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è fondato. 1.1 Invero, è pacifico che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6^-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 6^-1, 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16761; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8680, 8682 e 8683). 1.2 Nella specie, la sentenza impugnata ha contravvenuto al principio enunciato con il rigetto dell'appello sul mero rilievo del classamento del fabbricato del defunto contribuente in categoria urbana, avendo omesso di esaminare lo specifico motivo di appello sul riconoscimento della ruralità (la cui testuale formulazione è stata fedelmente riprodotta e trascritta, in ossequio al canone di autosufficienza, alle pagine 6,7 e 8 del ricorso per cassazione) ai fini dell'esenzione da ICI per l'anno 2008, in forza della presentazione e della annotazione negli atti catastali della domanda di variazione ex art. 7, comma 2 -bis e comma 2 -ter, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, nella Legge 12 luglio 2011 n. 106, con decorrenza dal quinto anno antecedente la presentazione della domanda in questione (30 settembre 2011), e quindi con estensione anche all'anno 2008, in ossequio alla previsione dell'art. 2, comma 5 -ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013 n. 124 (a tenore del quale: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»). 2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nell'adunanza camerale
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