CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06854/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10291/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale chied e di voler ricevere le comunicazioni alproprio indirizz o di posta elettronica certificata indicat o . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore. 2RG n. 10291/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1 481 /20 20 , depositata in data 7/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La società ECOTER con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. , notificato il 28/7/2015, conveniva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in relazione al contratto d’appalto stipulato il 16/9/2002, per la realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso per lo strato di usura, chiedendo il pagamento di euro 75.167,39. Veniva, dunque, richiesta la somma di euro 67.439,20 per compenso contrattuale, oltre alla somma di euro 7728,19, quale rata di saldo dovuta all’impresa e certificata nello stato finale dei lavori. In subordine, la società chiedeva il pagamento, a titolo di ingiustificato arricchimento, ex art.2041 c.p.c. 2. Lo [OSCURATO:PERSONA] si costituiva ed eccepiva, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del credito. 2. A seguito dell’espletamento di CTU il tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1658/2017, depositata il 6/11/2017, accoglieva la domanda di ECOTER, ritenendo che, con riferimento alla somma di euro 7728,19, quale rata di saldo relative lavori eseguiti, il credito era certificato eprovato dalla documentazione prodotta. Con riferimento alle somme relative alle opere di pavimentazione in conglomerato bituminoso, il tribunale accertava l’effettiva realizzazione delle opere, riconoscendo, ai sensi dell’art.2041 c.c., la somma di euro 73.345,38. 3RG n. 10291/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 3. Avverso la sentenza proponeva appello l’[OSCURATO:PERSONA] eccependo, tra l’altro, la prescrizione del credito, esclusivamente nei confronti della condanna al pagamento della somma di euro 73.345,38, non impugnando il capo di condanna relativo al pagamento dell’importo di euro 7728,19, quale saldo del prezzo pattuito. 4. La Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 1481/ 2020, depositata il 7/10/2020, accoglieva l’appello, rigettando la domanda formulata ex art.2041 c.p.c., eliminando, per l’effetto, la condanna dello [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 73.345,38. Dagli atti -ad avviso della Corte territoriale - non emergeva che la società avesse proposto domanda di ingiustificato arricchimento in relazione ai lavori oggetto di controversia, relativi alla perizia di variante, non approvata, del 18/4/2005, avendo la ECOTER preteso, in quel giudizio, il compenso contrattuale dovuto per le opere realizzate nell’ambito del contratto d’appalto del 16/9/2002. Poiché il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato il 28/7/2015 e, «non essendovi prova che le opere in questione fossero state ultimate nell’arco di 10 anni antecedenti la data di introduzione del presente giudizio», il diritto vantato era prescritto. Di qui, il rigetto della domanda di cui all’art.2041 c.c. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società ECOTER, depositando anche memoria scritta. 6. È rimasto intimato lo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.». Per la ricorrente la Corted’appello avrebbe omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di 4RG n. 10291/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio discussione tra le parti, ovvero «l’avvenuta risoluzione del relativo contratto». La Corte di merito ha dunque individuato il dies a quo per il computo della prescrizione dalla data in cui lavori «furono ultimati». Nella specie, però le opere non erano state mai ultimate, come emergeva anche dalla CTU espletata, in quanto «il relativo contratto di appalto venne risolto dall’Ente appaltante in ragione di informativa antimafia esitata dalla Prefettura di Agrigento». Tale circostanza, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in una evidente omissione facendo decorrere il termine di prescrizione dell’ultimazione dei lavori, mai avvenuta nella specie, in ragione della intervenuta risoluzione contrattuale. Il dies a quoper il computo della prescrizione dovrebbe essere invece rinvenuto nella data di risoluzione del contratto, avvenuta il 23/12/2005. Il termine decennale sarebbe maturato, in assenza di atti interruttivi, il successivo 23/12/2015. Il diverso termine di prescrizione, rispetto a quello asseritamente ritenuto dallo [OSCURATO:PERSONA], è stato dedotto e più volte ribadito da ECOTER nei propri scritti difensivi. 2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». La Corte territoriale avrebbe anche violato l’ art. 2697 c.c., in tema di ripartizione dell’onere della prova. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato prescritto il diritto della società, in quanto ritenuto non esservi alcuna prova che le opere oggetto del 5RG n. 10291/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contendere fossero state ultimate nell’arco di 10 anni antecedenti all’introduzione del giudizio. Pur dovendosi premettere che, nella specie, la prescrizione decorreva dalla data di risoluzione del contratto, ad ogni modo, «una eventuale prova in tal senso avrebbe dovuto essere fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, che ha sollevato la relativa eccezione». 3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo. 3.1. La Corte d’appello ha ritenuto maturata la prescrizione decennale, con riferimento alla domanda presentata ex art. 2041 c.c. dalla appaltatrice in quanto il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato il 28/7/2015 «ma non essendovi prova che le opere in questione fossero state ultimate nell’arco dei dieci anni antecedenti la data di introduzione del presente giudizio». 3.2. La Corte territoriale ha, però, omesso di prendere in considerazione il fatto storico dell’avvenutarisoluzione d e l contratto intervenuto il 23/12/2005 a seguito di informativa antimafia della Prefettura di Agrigento e, soprattutto, delle prestazioni effettuate dalla società appaltatrice sino a tale data. 4. Ed infatti, anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, laprescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimentodel beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte(Cass., sez. 3, 7/4/2025, n. 9135; Cass., sez. 1, 16/3/2007, n. 6292; Cass., sez. 1, 19/11/1993, n. 11439; Cass., sez. 3, 9/12/1988, n. 6685). Il dies a quoper la determinazione del termine di prescrizione è, dunque, costituito dalla locupletazione che, pur rendendo indifferente la sorte del contratto, tuttavia deve essere collegata alle 6RG n. 10291/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio prestazioni rese –e di cui la stazione appaltante ha beneficiato - sino a tale data. Pertanto, poiché la domanda giudiziale è stata presentata il 28/7/2015, mentre la risoluzione, a seguito di informativa antimafia, è intervenuta il 23/12/2005, sicché le prestazioni da parte dell’appaltatrice si sono protratte sino a tale data, il decennio maturava il 23/12/2015. 5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corted’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo motivo di impugnazione; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in di