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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 21807/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21646-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] rapporto pubblico impiego R.G.N. 21646/2018 Cron.

Rep.

Ud. 05/07/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8670/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/02/2018 R.G.N. 9428/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d’appello di Napoli, adita dall’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud (di seguito Asl), confermava la sentenza del Trib unale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare il diritto di costei a essere assunta con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di “ collaboratore sanitario”, profilo infermieristico, in applicazione delle norme sulla stabilizzazione, con conseguente ordine alla Asl di immediata immissione in servizio della lavoratrice;

2. il giudice del gravame premetteva che le norme che disciplinavano l’istituto della stabilizzazione non facevano sorgere per i possibili destinatari un diritto soggettivo all’assunzione; l’art. 81 della legge reg.

Campania n. 5 del 2008, volto ‒ nel quadro della legislazione nazionale (legge n. 296/2006 e legge n. 244/2007) ‒ al riassetto del fenomeno del precariato, costituiva, infatti, una previsione programmatica da attuarsi attraverso i vari stadi del procedimento di stabilizzazione; senonché, nella specie, la ricorrente «aveva prestato servizio con più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato», sicché, a seguito della delibera regionale n. 722 del 10.6.2000 di approvazione della graduatoria per la stabilizzazione e del successivo “nulla osta” del 7.7.2010 della Giunta regionale, doveva ritenersi «illegittima l’esclusione» dalla procedura di stabilizzazione perché adottata in violazione dell’art. 1 legge reg.

Campania n. 1/2008, come modificato dall’art. 1 della legge reg.

Campania n. 5/2008;

3. la Corte d’appello osservava che, dopo la sentenza di primo grado del 4 settembre 2012, l’Asl aveva disposto ‒ con atto deliberativo n. 602 del 2.10.2012 ‒ l’immissione in servizio della lavoratrice, la quale ultima, in data 15.11.2012, aveva sottoscritto un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo di collaboratore professionale sanitario, profilo di infermiere professionale; sempre dopo il deposito dell’appello della Asl, [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì conseguito dinanzi al Tribu nale di [OSCURATO:PERSONA] (con sentenza n. 1207/2014, divenuta res iudicata) il ristoro del danno da ritardo nel compimento della procedura di stabilizzazionee, ancora, con successiva sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 787/2016 erano riconosciuti alla stessa , ai fini dell’anzianità di servizio, i periodi pregressi prestati quali lavoratrice a termine; al che conseguiva, dunque, la reiezione del gravame della Asl;

4. proponeva ricorso per cassazione la Asl, articolandolo in cinque motivi.

Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti depositavano memorieillustrative.[OSCURATO:PERSONA]:

1. il primo motivo, rubricato «error in procedendo e iudicando sulla nullità del ricorso introduttivo», lamenta che il primo e il secondo giudice avrebbero erroneamente disatteso l’eccezione di nullità del ricorso per carenza dei requisiti di cui all’art. 414 cod. proc. civ.; mancava, infatti, nel ricorso introduttivo l’indicazione di una “norma cogente”a supporto delle ragioni dell’istante; 1.1 il motivo è inammissibile, perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.; il primo giudice, avendo pronunziato nel merito, aveva ritenuto superato ogni profilo attinente alla conformità del ricorso introduttivo al modello legale delineato dall'art. 414 cod. proc. civ., e, quindi, anche in relazione alla questione della compiuta enunciazione degli elementi di diritto alla base della pretesa azionata, la cui determinazione avrebbe potuto (beninteso) giovarsi del principio iura novit curia; l'omesso rilievo della nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414, n. 4, cod. proc. civ., attiene all'interpretazione dell'atto introduttivo e del suo contenuto, compiuta dal giudice di primo grado, ed è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto (Cass. n. 12746 del 2008), oppure, ove parte vincitrice, di riproporre la relativa eccezione ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (Cass. n. 24124 del 2016); parte ricorrente non ha allegato, prima ancora che dimostrato mediante la trascrizione oppure l'esposizione per riassunto del relativo contenuto, di avere, nell’atto d’appello, reiterato tale eccezione (di cui non v’è peraltro menzione nella sentenza impugnata) e tanto esclude la ammissibilità della censura incentrata sulla violazione dell'art. 414 cod. proc. civ., come formulata con il motivo in esame (Cass. n. 5040 del 2020);

2. con il secondo motivo si denuncia «error in procedendo e iudicando sul difetto di giurisdizione» per non essersi avveduta la Corte d’appello che la natura della pretesa ex adversoazionata si concretizzava «in un sostanziale interesse legittimo», sicché la giurisdizione spettava al giudice amministrativo e non al giudice ordinario; 2.1 preliminarmente occorre sottolineare, a riguardo, che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018, in quanto la questione stessa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra quelle indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte; 2.2 tanto premesso, il motivo non è fondato; invero, la generale devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie di lavoro pubblico contrattualizzato ha una deroga nel quarto comma dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001: restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Quella del comma 519 (o anche del comma 565) dell'art. 1 cit. è certamente una procedura di assunzione, ma ci si è chiesto se potesse, o no, dirsi anche che fosse "concorsuale".

A questo quesito ‒ che inizialmente ha anche visto alcuni giudici amministrativi affermare la propria giurisdizione e finanche sollevare questione di legittimità costituzionale (Corte cost. n. 303 del 2010) ‒ hanno dato risposta le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. n. 6077; 4 febbraio 2014, n. 2399) affermando che deve escludersi che operi la deroga del quarto comma dell'art. 63 cit. perché «la regolamentazione legislativa, sottraendo le procedure di "stabilizzazione" all'ambito di quelle concorsuali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, [...] colloca le controversie inerenti a tali procedure nell'area del "diritto all'assunzione di cui all'art. 63, comma 1", con conseguente appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario» (Cass., Sez L, n. 20098 del 7 ottobre 2015).

A questa giurisprudenza deve darsi continuità, e ciò può fare anche la sezione semplice trattandosi di questione di giurisdizione risolta univocamente, appunto,dalle Sezioni Unite.

Ed infatti, l’articolo 374 cod. p roc . c iv . deve interpretarsi nel senso che, salvi i casi di impugnazione di decisioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, i ricorsi che propongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici se in ordine al relativo riparto della giurisdizione si sono già pronunciate le Sezioni Unite stesse, o anche se il motivo è formulato in modo tale da renderlo inammissibile (da ultimo, Cass.,sez. un., 19 gennaio 2022 n. 1599) ;

3. con il terzo mezzo si fa valere «error in procedendo e iudicando sulla carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud e sulla mancata perfezione del contraddittorio», per avere il giudice d’appello ritenuto erroneamente legittimata passivamente l’Asl, quantunque la stabilizzazione non fosse qui avvenuta per le «disposizioni in materia espresse dalla regione Campania» che non aveva rilasciato le autorizzazioni necessarieper portare a termine l’iter procedimentale; 3.1 anche tale motivo è infondato, avendo correttamentela Corte d’appello effettuato la verifica della coincidenza della ricorrente e dell’Asl convenuta con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio (art. 81, comma 2, legge reg. n.1/2008), sono gli effettivi destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 29505 del 2020);

4. con il quarto mezzo si deduce «error in iudicando, infondata, errata e insufficiente motivazione della sentenza ‒ violazione di legge‒ contraddittorietà e ingiustizia manifesta»; si sostiene, richiamando ampi stralci di sentenze non conferenti rispetto al caso in esame ‒ tra cui alcune concernenti rapporti di collaborazione autonoma e perfino l’istituto della proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici‒, che non solo era stata «trascurata la completezza del contraddittorio processuale», ma che non esisterebbe «alcun obbligo di assumere», posto che la Asl, una volta mutato il quadro normativo, aveva sospeso il procedimento di stabilizzazione e revocato la delibera n. 722/2010 che includeva l’Esposito nella graduatoria, ciò in osservanza della disciplina sul “blocco del turn over” varata a livello nazionale e delle determinazioni della regione; nessun rapporto a tempo indeterminato era, dunque, sorto in difetto di formale sottoscrizione del contratto di lavoro con la ricorrente; 4.1 i l motivo promiscuamente formulato è radicalmente inammissibile, perché, in unico contesto, denuncia violazioni di legge, anche processuale, e difetto di motivazione (art icolo 360 , nn. 3-4 e 5, cod. proc. civ.) , e la consolidata giurisprudenza di questa Corte in più occasioni ha evidenziato «la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da tale, irredimibile eterogeneità» ( cfr : Cass.

SS.UU. n. 26242 del 2014e successive); 4.2 inoltre, il motivo non si confronta a ben vedere con il decisum della Corte partenopea che parla, sia pur in termini rafforzativi dell’impianto argomentativo , d ell’avvenuta sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a completamento dell’iter di stabilizzazione, evidenziando altresì come fosse intervenuta, nel corso della fase di gravame, l ’ulteriore sentenza n. 1207/2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], divenuta res iudicata, che aveva riconosciuto il danno da ritardo nel compimento della detta procedura di assunzione; orbene, le censure dell’Asl non chiaris co no se la stipula del contratto di lavoro individuale fosse , o meno , da int endersi come adeguamento della parte alle statuizioni del provvedimento esecutivo di primo grado, e si limitano a fare generico riferimento a lla “sospensione della procedura di stabilizzazione” e ai “contratti di lavoro a tempo indeterminato non sottoscritti”, appalesandosi in tal guisa come del tutto aspecifiche, perché non prendono posizione sui profili sopra enunciati sorvolando su l l’ulteriore passaggio della sentenza che fa ri chiamo a un diritto all’assunzione implicitamente riconosciuto dalla successiva pronuncia , passat a in giudicato , del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva condannato l’Asl al ristoro del danno derivante, appunto, da ritardo nella costituzione del rapporto di lavoroin contestazione;

5. con il quinto mezzo si denuncia «error in giudicando sull’errata attribuzione delle spese di lite nella sentenza di primo grado»; secondo l’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud «in ogni caso , la riforma della sentenza impugnata deve giustamente travolgere anche la pronuncia di primo grado in merito al disposto relativo alle spese legali» che erano state erroneamente “caricate”, pur nell’accoglimento parziale del ricorso, sulla sola resistente [OSCURATO:PERSONA]; 5.1 com’è agevole constatare, non si tratta di una vera e propria censura, venendo piuttosto evocato, da parte della Asl ricorrente , il c.d. effetto espansivo interno per l’ipotesi, qui non avveratasi, della cassazione del provvedimento impugnato (art. 336 comma 1 cod. proc. civ.);6. conclusivamente, per le ragioni già indicate, il ricorso deve nel suo complesso essere rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; l’istanza di distrazione merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 200,00 per esborsi ed €. 5.000 ,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], distrattario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21646-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] rapporto pubblico impiego R.G.N. 21646/2018 Cron. Rep. Ud. 05/07/2023 CC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8670/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/02/2018 R.G.N. 9428/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d’appello di Napoli, adita dall’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud (di seguito Asl), confermava la sentenza del Trib unale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare il diritto di costei a essere assunta con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di “ collaboratore sanitario”, profilo infermieristico, in applicazione delle norme sulla stabilizzazione, con conseguente ordine alla Asl di immediata immissione in servizio della lavoratrice; 2. il giudice del gravame premetteva che le norme che disciplinavano l’istituto della stabilizzazione non facevano sorgere per i possibili destinatari un diritto soggettivo all’assunzione; l’art. 81 della legge reg. Campania n. 5 del 2008, volto ‒ nel quadro della legislazione nazionale (legge n. 296/2006 e legge n. 244/2007) ‒ al riassetto del fenomeno del precariato, costituiva, infatti, una previsione programmatica da attuarsi attraverso i vari stadi del procedimento di stabilizzazione; senonché, nella specie, la ricorrente «aveva prestato servizio con più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato», sicché, a seguito della delibera regionale n. 722 del 10.6.2000 di approvazione della graduatoria per la stabilizzazione e del successivo “nulla osta” del 7.7.2010 della Giunta regionale, doveva ritenersi «illegittima l’esclusione» dalla procedura di stabilizzazione perché adottata in violazione dell’art. 1 legge reg. Campania n. 1/2008, come modificato dall’art. 1 della legge reg. Campania n. 5/2008; 3. la Corte d’appello osservava che, dopo la sentenza di primo grado del 4 settembre 2012, l’Asl aveva disposto ‒ con atto deliberativo n. 602 del 2.10.2012 ‒ l’immissione in servizio della lavoratrice, la quale ultima, in data 15.11.2012, aveva sottoscritto un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo di collaboratore professionale sanitario, profilo di infermiere professionale; sempre dopo il deposito dell’appello della Asl, [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì conseguito dinanzi al Tribu nale di [OSCURATO:PERSONA] (con sentenza n. 1207/2014, divenuta res iudicata) il ristoro del danno da ritardo nel compimento della procedura di stabilizzazionee, ancora, con successiva sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 787/2016 erano riconosciuti alla stessa , ai fini dell’anzianità di servizio, i periodi pregressi prestati quali lavoratrice a termine; al che conseguiva, dunque, la reiezione del gravame della Asl; 4. proponeva ricorso per cassazione la Asl, articolandolo in cinque motivi. Resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti depositavano memorieillustrative.[OSCURATO:PERSONA]: 1. il primo motivo, rubricato «error in procedendo e iudicando sulla nullità del ricorso introduttivo», lamenta che il primo e il secondo giudice avrebbero erroneamente disatteso l’eccezione di nullità del ricorso per carenza dei requisiti di cui all’art. 414 cod. proc. civ.; mancava, infatti, nel ricorso introduttivo l’indicazione di una “norma cogente”a supporto delle ragioni dell’istante; 1.1 il motivo è inammissibile, perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.; il primo giudice, avendo pronunziato nel merito, aveva ritenuto superato ogni profilo attinente alla conformità del ricorso introduttivo al modello legale delineato dall'art. 414 cod. proc. civ., e, quindi, anche in relazione alla questione della compiuta enunciazione degli elementi di diritto alla base della pretesa azionata, la cui determinazione avrebbe potuto (beninteso) giovarsi del principio iura novit curia; l'omesso rilievo della nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414, n. 4, cod. proc. civ., attiene all'interpretazione dell'atto introduttivo e del suo contenuto, compiuta dal giudice di primo grado, ed è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell'atto (Cass. n. 12746 del 2008), oppure, ove parte vincitrice, di riproporre la relativa eccezione ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (Cass. n. 24124 del 2016); parte ricorrente non ha allegato, prima ancora che dimostrato mediante la trascrizione oppure l'esposizione per riassunto del relativo contenuto, di avere, nell’atto d’appello, reiterato tale eccezione (di cui non v’è peraltro menzione nella sentenza impugnata) e tanto esclude la ammissibilità della censura incentrata sulla violazione dell'art. 414 cod. proc. civ., come formulata con il motivo in esame (Cass. n. 5040 del 2020); 2. con il secondo motivo si denuncia «error in procedendo e iudicando sul difetto di giurisdizione» per non essersi avveduta la Corte d’appello che la natura della pretesa ex adversoazionata si concretizzava «in un sostanziale interesse legittimo», sicché la giurisdizione spettava al giudice amministrativo e non al giudice ordinario; 2.1 preliminarmente occorre sottolineare, a riguardo, che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018, in quanto la questione stessa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra quelle indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte; 2.2 tanto premesso, il motivo non è fondato; invero, la generale devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie di lavoro pubblico contrattualizzato ha una deroga nel quarto comma dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001: restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Quella del comma 519 (o anche del comma 565) dell'art. 1 cit. è certamente una procedura di assunzione, ma ci si è chiesto se potesse, o no, dirsi anche che fosse "concorsuale". A questo quesito ‒ che inizialmente ha anche visto alcuni giudici amministrativi affermare la propria giurisdizione e finanche sollevare questione di legittimità costituzionale (Corte cost. n. 303 del 2010) ‒ hanno dato risposta le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. n. 6077; 4 febbraio 2014, n. 2399) affermando che deve escludersi che operi la deroga del quarto comma dell'art. 63 cit. perché «la regolamentazione legislativa, sottraendo le procedure di "stabilizzazione" all'ambito di quelle concorsuali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, [...] colloca le controversie inerenti a tali procedure nell'area del "diritto all'assunzione di cui all'art. 63, comma 1", con conseguente appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario» (Cass., Sez L, n. 20098 del 7 ottobre 2015). A questa giurisprudenza deve darsi continuità, e ciò può fare anche la sezione semplice trattandosi di questione di giurisdizione risolta univocamente, appunto,dalle Sezioni Unite. Ed infatti, l’articolo 374 cod. p roc . c iv . deve interpretarsi nel senso che, salvi i casi di impugnazione di decisioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, i ricorsi che propongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici se in ordine al relativo riparto della giurisdizione si sono già pronunciate le Sezioni Unite stesse, o anche se il motivo è formulato in modo tale da renderlo inammissibile (da ultimo, Cass.,sez. un., 19 gennaio 2022 n. 1599) ; 3. con il terzo mezzo si fa valere «error in procedendo e iudicando sulla carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] 3 Sud e sulla mancata perfezione del contraddittorio», per avere il giudice d’appello ritenuto erroneamente legittimata passivamente l’Asl, quantunque la stabilizzazione non fosse qui avvenuta per le «disposizioni in materia espresse dalla regione Campania» che non aveva rilasciato le autorizzazioni necessarieper portare a termine l’iter procedimentale; 3.1 anche tale motivo è infondato, avendo correttamentela Corte d’appello effettuato la verifica della coincidenza della ricorrente e dell’Asl convenuta con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio (art. 81, comma 2, legge reg. n.1/2008), sono gli effettivi destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 29505 del 2020); 4. con il quarto mezzo si deduce «error in iudicando, infondata, errata e insufficiente motivazione della sentenza ‒ violazione di legge‒ contraddittorietà e ingiustizia manifesta»; si sostiene, richiamando ampi stralci di sentenze non conferenti rispetto al caso in esame ‒ tra cui alcune concernenti rapporti di collaborazione autonoma e perfino l’istituto della proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici‒, che non solo era stata «trascurata la completezza del contraddittorio processuale», ma che non esisterebbe «alcun obbligo di assumere», posto che la Asl, una volta mutato il quadro normativo, aveva sospeso il procedimento di stabilizzazione e revocato la delibera n. 722/2010 che includeva l’Esposito nella graduatoria, ciò in osservanza della disciplina sul “blocco del turn over” varata a livello nazionale e delle determinazioni della regione; nessun rapporto a tempo indeterminato era, dunque, sorto in difetto di formale sottoscrizione del contratto di lavoro con la ricorrente; 4.1 i l motivo promiscuamente formulato è radicalmente inammissibile, perché, in unico contesto, denuncia violazioni di legge, anche processuale, e difetto di motivazione (art icolo 360 , nn. 3-4 e 5, cod. proc. civ.) , e la consolidata giurisprudenza di questa Corte in più occasioni ha evidenziato «la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da tale, irredimibile eterogeneità» ( cfr : Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014e successive); 4.2 inoltre, il motivo non si confronta a ben vedere con il decisum della Corte partenopea che parla, sia pur in termini rafforzativi dell’impianto argomentativo , d ell’avvenuta sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a completamento dell’iter di stabilizzazione, evidenziando altresì come fosse intervenuta, nel corso della fase di gravame, l ’ulteriore sentenza n. 1207/2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], divenuta res iudicata, che aveva riconosciuto il danno da ritardo nel compimento della detta procedura di assunzione; orbene, le censure dell’Asl non chiaris co no se la stipula del contratto di lavoro individuale fosse , o meno , da int endersi come adeguamento della parte alle statuizioni del provvedimento esecutivo di primo grado, e si limitano a fare generico riferimento a lla “sospensione della procedura di stabilizzazione” e ai “contratti di lavoro a tempo indeterminato non sottoscritti”, appalesandosi in tal guisa come del tutto aspecifiche, perché non prendono posizione sui profili sopra enunciati sorvolando su l l’ulteriore passaggio della sentenza che fa ri chiamo a un diritto all’assunzione implicitamente riconosciuto dalla successiva pronuncia , passat a in giudicato , del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva condannato l’Asl al ristoro del danno derivante, appunto, da ritardo nella costituzione del rapporto di lavoroin contestazione; 5. con il quinto mezzo si denuncia «error in giudicando sull’errata attribuzione delle spese di lite nella sentenza di primo grado»; secondo l’[OSCURATO:PERSONA] 3 Sud «in ogni caso , la riforma della sentenza impugnata deve giustamente travolgere anche la pronuncia di primo grado in merito al disposto relativo alle spese legali» che erano state erroneamente “caricate”, pur nell’accoglimento parziale del ricorso, sulla sola resistente [OSCURATO:PERSONA]; 5.1 com’è agevole constatare, non si tratta di una vera e propria censura, venendo piuttosto evocato, da parte della Asl ricorrente , il c.d. effetto espansivo interno per l’ipotesi, qui non avveratasi, della cassazione del provvedimento impugnato (art. 336 comma 1 cod. proc. civ.);6. conclusivamente, per le ragioni già indicate, il ricorso deve nel suo complesso essere rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; l’istanza di distrazione merita accoglimento. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 200,00 per esborsi ed €. 5.000 ,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], distrattario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore
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