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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 22758/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21620/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] I ERO (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; –intimata – e contro [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEelettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Procura Generale della Corte di Cassazione (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –intimato – avverso la sentenza n. 64/2024 della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura depositatail 29/07/2024; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] TRONCONE, che ha chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In esito all’azione disciplinare esercitata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura c on sentenza n. 64 /202 4 del 16 gennaio 2024 ha dichiarato la responsabilità del dott. , magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura, per l’illecito disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109,per fatti commessi dallo stess o nella qualità di sindaco del comune di , e gli ha inflitto la sanzione della perdita dell’anzianità di servizio di anni uno e mesi sei.

1.1. È stato contestato al magistrato di avere, in violazione dei doveri di correttezza, indipendenza ed imparzialità, commesso atti W.X.

W.X.

Luogo_2 idonei ad integrare violazione di specifici precetti penali – in relazione agli artt. 56, 81 cpv., 110, 323, secondo comma, c.p., tali da ledere la propria immagine di magistrato e arrecando indebiti vantaggi all’avv. , ed ingiusti danni al comune di , nell’esercizio delle sue funzioni di sindaco di quel comune.

1.2. Il procedimento disciplinare scaturiva dal procedimento penale promosso nei confronti del magistrato , quale sindaco del predetto comune campano, per il delitto di cui agli artt. 110 e 323, secondo comma, c.p., per avere, in concorso con l’avv. , conferito a quest’ultimo, con il quale aveva stretti rapporti di amicizia, illegittimamente, in violazione di norme primarie e di regolamenti, tra cui quello per l’organizzazione ed il funzionamento della Cabina di Regia “per il coordinamento e la promozione dell’azione di governo della città di ”, in realtà mai istituita e resa operativa, l’incarico di coordinatore tecnico dell’organo collegiale suindicato (la cd.

Cabina di Regia), intenzionalmente procurandogli un indebito quanto cospicuo vantaggio patrimoniale, pari a 168.153,96 euro, a danno del predetto ente comunale.

1.3. Il procedimento penale si concluse con la sentenza di questa Corte n. 28402/2022, che annullò senza rinvio la sentenza d’appello, che aveva dichiarato prescritto il reato di abuso d’ufficio contestato all’imputato, in quanto la condotta a questi ascritta non era più prevista dalla legge come reato per effetto della modifica dell'art. 323 c.p. ad opera dell’art. 23 del d.l. n. 76 del 2020 , convertito nella legge n. 120 del 2020.

2. A fondamento della decisione impugnata in questa sede, la Sezione disciplinare ha affermatoche: -il magistrato aveva tenuto una condotta che integrava il delitto di abuso d’ufficio, con carattere di rilevante gravità, come esistente al tempo dei fatti in valutazione; -la gravità del fatto posto in essere e l’intrinseca valenza offensiva P.Z.

Luogo_2 P.Z.

Luogo_2 dello stesso, che aveva avuto clamore mediatico e diffusività estesa e nazionale, aveva leso il prestigio sociale e professionale dell’incolpato, essendo al riguardo del tutto irrilevante la circostanza che lo stesso fosse stato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura; - l’intervenuta depenalizzazione del reato di abuso d’ufficio non incideva sulla sussistenza dell’illecito disciplinare non operando in materia disciplinare, in quanto non rinvenibile nella disciplina di cui al d.lgs. n. 109 del 2006, il principio del favor reidi cui all’art. 2 c.p., bensì il diverso principio del tempus regit actum , con conseguente irretroattività della norma penale più favorevole; -sanzione proporzionata alla rilevata gravità, sotto molteplici profili e nella sua valenza globale, della condotta tenuta nel caso di specie dal magistrato, doveva ritenersi quella della perdita di anzianità di anni uno e mesi sei, così determinata anche in considerazione dell’intensità del dolo, chiaramente intenzionale, e della personalità dell’incolpato, già attinto da diverse precedenti condanne disciplinari.

3. Avverso tale statuizione il magistrato propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. Non si è costituitoil Ministero della Giustizia.

5. In prossimità dell’udienza pubblica, il Procuratore generale ha depositato memoria chiedendo respingersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., «la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 109 del 2006, art. 4 lettera D) nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p. comma 1 lettera B) ed E)».

1.1. Con il motivo in esame il ricorrentechiede annullarsi la sentenza impugnata stante l’intervenuta abrogazione del reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b),della legge n. 114del 2024.

1.2. Sostiene, al riguardo, che l’abrogazione della norma incriminatrice, che «rende consentito, in termini di condotta, ciò che prima non lo era», non rientra nella casistica di cui all’illecito disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, contestatogli, che « sottomette il magistrato incolpato al giudizio della Sezione disciplinare, anche se il reato a se[‘] riferentesi è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può più essere iniziata o proseguita».

1.3. Censura la statuizione impugnata in quanto ancorata ad una giurisprudenza superata, secondo la quale la legge successiva più favorevole al reo non si applicherebbe alle sanzioni amministrative, in generale e a quelle in danno dei magistrati, attesa la natura non rieducativa e non punitiva di queste, evidenziando al riguardo che il principio di irretroattività della lex mitior in materia di illeciti amministrativi, quantomeno di quelli punitivi, quali quelli commessi dai magistrati, era stata abbandonata sia dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 149 del 2022, 68 del 2021 e n. 63, 88 e 112 del 2019, sia dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 35457 del 2021.

2. Pare opportuno premettere che la questione posta nel motivo, pur se nuova rispetto alla statuizione impugnata, in quanto l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, contestato al magistrato nell’originario procedimento penale promosso a suo carico, è intervenuta a seguito dell’entrata in vigore, in data 25/08/2024, dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 114 del 2024, cionondimeno dev’essere scrutinata da queste Sezioni unite proprio perché detta abrogazione è successiva al deposito, in data 29/07/2024, della sentenza disciplinare.

3. Deve, altresì, premettersi che nessuna censura viene mossa con il ricorso alla ricostruzione dei fatti così come operata dalla Sezione disciplinare nella sentenza impugnata, che deve, pertanto, ritenersi intangibile.

Invero, nel ricorso, considerato nel suo complesso e, quindi, non solo con riferimento al motivo in esame ma anche agli altridi cui si dirà in prosieguo, il ricorrente nulla ha dedotto o argomentato per contrastare l’articolata e dettagliata «ricostruzione della vicenda di cui al capo di incolpazione» effettuata dalla sentenza impugnata (in ben 22 pagine di cui al p. 2.1, da pag. 5 a pag. 27) , essendosi limitato a censurare, con il primo motivo, l’applicazione della sanzione disciplinare nonostante l’intervenuta abrogazione del reato originariamente contestatogli, quindi, con il secondo motivo, la ritenuta irrilevanza della sua posizione di magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura nonché, con il terzo motivo,la sproporzione della sanzione applicatagli.

4. Passando, quindi, all’esame della questione posta con il primo motivo, questa Corte ritiene che lo stesso sia infondato e vada, pertanto, rigettato.

4.1. Il motivo ripropone la questione dell’applicabilità al procedimento disciplinare dei magistrati del principio del "favor rei", di cui all'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio "tempus regit actum", l’intervenuta "abolitio criminis" (nella specie, del reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.) opera retroattivamente.

4.2. La tesi sostenut a dal ricorrente muove dal presupposto – erroneo, per come si dirà in prosieguo - che gli illeciti disciplinari dei magistratisiano inquadrabili tra quelli amministrativi cd. punitivi, sicché si estenderebbe ad essi il principio di retroattività della legge più favorevole prevista dall’art. 2 c.p. e che l’abrogazione del reato non è compresa tra le ipotesi previste dall’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006.

4.3. Contrasta con tali assunt i la costante giurisprudenza di quest e Sezioni unite che, anche di recente, hanno negato sia la natura penale degli illeciti disciplinari sia l’invocata estensione , evidenziando, al riguardo, che né le pronunce emesse in materia dalla Corte EDU né le sentenze della Corte costituzionale, tra cui quelle citate dal ricorrente, consentono di pervenire alle tesi sostenute nel ricorso.

5. Muovendo da queste ultime, il Collegio osserva che già con la sentenza n. 193/2016 la Corte costituzionale aveva “ rilevato come la giurisprudenza di Strasburgo non abbia «mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche “punitive” alla luce dell’ordinamento convenzionale»” (così in Corte cost. n. 63/2019).

5.1. Pertanto, nelle pronunce citate dal ricorrente la Corte costituzionale ha molto chiaramente confermato la validità di quell’orientamento in base al quale l’attribuibilità della natura sostanzialmente penale a “sanzioni” non formalmente tali, come quelle amministrative, deve essere effettuata di volta in volta sulla base dei noti criteri convenzionali (cd.

“criteri Engel” di cui alla sentenza della CEDU dell’8 giugno 1976, Engel e altri c. [OSCURATO:PERSONA]) e, solo una volta accertata la natura sostanzialmente punitiva della sanzione amministrativa, a questa può essere estes o « larga parte dello “statuto costituzionale” sostanziale delle sanzioni penali: sia quello basato sull’art. 25 Cost. –irretroattività della norma sfavorevole (sentenze n. 96 del 2020, n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017; nonché, a livello argomentativo, sentenze n. 112 del 2019 e n. 121 del 2018; ordinanza n. 117 del 2019), determinatezza dell’illecito e delle sanzioni (sentenze n. 134 del 2019 e n. 121 del 2018) –sia quello basato su altri parametri, e in particolare sull’art. 3 Cost. –retroattività della lex mitior (sentenza n. 63 del 2019), proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto (sentenza n. 112 del 2019)» (Corte sot. n. 68/2021).

5.2. In tale prospettiva , la Corte costituzionale ha esteso l’applicabilità delle « garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale»(Corte cost. n. 63/2019) soltanto alle sanzioni amministrative “convenzionalmente penali”, secondo i noti criteri indicati dalla Corte EDU nella sentenza dell’8 giugno 1976, Engel e altri c. [OSCURATO:PERSONA].

5.3. Ciò ha fatto, ad esempio, con la sentenza n. 63/2019, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in via consequenziale (ai sensi della legge n. 87 del 1953, art. 27) del d.l gs. n. 72 del 2015, art. 6, comma 2, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dallo stesso art. 6, comma 3 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di manipolazione del mercato di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, art. 187-ter, ritenendo che tali sanzioni hanno natura e funzione “punitiva”.

5.4. Analogamente ha fatto con la sentenza n. 149/2022 con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge.

5.4.1. In tale pronuncia la Corte, sulla base dei noti criteri Engel, ha accertato la natura sostanzialmente «punitiva» della predetta sanzione amministrativa,idonea a far ritenere applicabile il principio del ne bis in ideme nella specie anche integrata la relativa violazione.

6. La Corte costituzionale ha, invece, reiteratamente escluso che l’apparato sanzionatorio disciplinare dei magistratiabbia natura penale, e ciò in ragione del fatto che si tratta di sanzioni che riguardano non la generalità dei consociati, ma una ristretta e qualificata categoria professionale; che, in quanto tali, si connotano per l’intento di tutelare la credibilità e l’affidabilità della funzione giurisdizionale, allontanando (nel caso della massima sanzione della rimozione) quelli tra essi che tali obiettivi hanno più gravemente inficiato; che sono prive di uno scopo rieducativo che deve invece essere proprio di quelle penali(in tal senso, Cass., Sez.

U, n. 4974/2025).

6.1. Invero, nella sentenza n. 197/2018 la Corte costituzionale, decidendo in ordine all’automatismo sanzionatorio della rimozione del magistrato previsto dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 20 06, ha osservato che, «Benché le sanzioni disciplinari attengano in senso lato al diritto sanzionatorio-punitivo, e proprio per tale ragione attraggano su di sé alcune delle garanzie che la Costituzione e le carte internazionali dei diritti riservano alla pena, esse conservano tuttavia una propria specificità, anche dal punto di vista del loro statuto costituzionale, non essendo - ad esempio - soggette al principio della necessaria funzione rieducativa della pena, che questa Corte ha sempre ritenuto essere connotato esclusivo delle pene in senso stretto (nel senso dell'inapplicabilità di tale principio alle sanzioni amministrative, sentenza n. 281 del 2013 e ordinanza n. 169 del 2013)».

Ha, quindi, aggiunto la Corte che «Tale specificità comporta dunque che alcune almeno delle garanzie che, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, circondano la pena in senso stretto non si applicano, o si applicano con un maggior grado di flessibilità, alla sfera delle sanzioni disciplinari.

Oltre che a logiche punitive e deterrenti comuni alle pene, tali sanzioni possono legittimamente rispondere, quanto meno nei casi concernenti pubblici funzionari cui sono affidati compiti essenziali a garanzia dello Stato di diritto, anche alla finalità di assicurare la definitiva cessazione dal servizio di persone dimostratesi non idonee, o non più idonee, all'assolvimento dei propri doveri.

E ciò anche sulla base di automatismi sanzionatori, come quello incorporato nella disposizione ora scrutinata, i quali potranno eccezionalmente superare il vaglio di non manifesta irragionevolezza proprio e soltanto in quanto funzionali all'applicazione di una mera sanzione disciplinare, ma che resteranno invece, in linea di principio, inaccettabili nell'ambito delle pene in senso stretto, dove le esigenze di rigorosa individualizzazione del trattamento sanzionatorio si impongono in maniera assai più stringente, anche in considerazione della ben più drammatica incidenza della pena sui diritti fondamentali della persona».

6.2. Principi che la Corte costituzionale ha riaffermato nella recentissima sentenza n. 51/2024 in cui è tornata ad occuparsi della legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, ma questa volta con riferimento all’ipotesi di applicazione della sanzione della rimozione del magistrato nel caso in cui questi incorra «in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso Codice».

6.2.1. In tale sentenza la Corte costituzionale, richiamando la precedente pronuncia n. 197/2018 e citandone alla lettera i principi, ha precisato che essi andavano ritenuti «fermi» in quanto «costituiscono lo sfondo sul quale deve essere decisa anche la questione ora all’esame di questa Corte».

6.3. Al riguardo pare opportuno segnalare che la Corte costituzionale già nella sentenza n. 133 del 20 19 , p ronunciandosi in materia di responsabilità professionale dei notai, «ma sulla base di considerazioni estensibili anche alla materia in oggetto » (come correttamente ritiene Cass., Sez.

U, n. 36356/2023 cit.), ha osservato che le sanzioni disciplinari ben possono « essere orientate, oltre che agli scopi di prevenzione generale e speciale, insiti in ogni tipo di sanzione, anche all'obiettivo di preservare l'integrità etica e l'onorabilità della professione, nonché a quello di assicurare la rimozione dalle funzioni di persone dimostratesi non idonee, o non più idonee, all'assolvimento dei propri doveri (sentenze n. 197 del 2018 e n. 161 del 2018), senza dover essere necessariamente finalizzate anche alla "rieducazione" della persona colpita dalla sanzione»,in modo tale che « i principi sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di proporzionalità e individualizzazione della pena non possono essere sic et simpliciter traslati alla materia delle sanzioni disciplinari, ma devono essere adattati alle peculiarità di un sistema sanzionatorio che persegue obiettivi diversi rispetto a quelli cui il diritto penale è orientato, restando fermo, peraltro, il principio generale che sanzioni manifestamente sproporzionate alla gravità dell'illecito violano l'art. 3 Cost. (nonché i diritti fondamentali su cui tali sanzioni di volta in volta incidono), in quanto eccedenti gli scopi legittimi che le giustificano».

6.4. Ed infine, nella sentenza n. 149/2022 la Corte costituzionale ha ricordato che «la Corte EDU ha negato la natura punitiva delle sanzioni già irrogate in sede di procedimento disciplinare», nella specie « nei confronti di un medico (decisione 29 settembre 2020, Faller e Steinmetz contro [OSCURATO:PERSONA])»

7. Deve, quindi, ribadirsi, alla stregua di come condivisibilmente hanno fatto queste Sezioni unite nella sentenza n. 36356/2023, che l’orientamento costituzionale emergente dai citati pronunciamenti «si pone in linea con la giurisprudenza Cedu in materia di autonomia e indipendenza dei corpi giudiziari, là dove si è affermata la natura ‘civile’ ovvero ‘disciplinare’, ma non ‘penale’ ex artt. 6-7 Cedu, delle sanzioni previste per gli operatori legali ed in particolare per gli stessi giudici, proprio perché applicate da un organo di autogoverno, indirizzate ad una ben determinata e qualificata categoria professionale, aventi lo scopo precipuo di tutelare in primo luogo la funzione pubblica (v.Reczkowicz c/ Polonia, 22 luglio 2021, con ulteriori richiami: Philis c/ Grecia, 27 giugno 1997, § 45; [OSCURATO:PERSONA] e altri c/ Finlandia n. 63235/00; Baka c/ Ungheria n. 20261/12, §§ 104-105, 23 giugno 2016; Polyakh e altri c/ Ucraina, n. 58812/15, 17 ottobre 2019; Malek c/ Austria, n. 60553/00, § 39, 12 giugno 2003; [OSCURATO:PERSONA] c/ Austria, n. 33060/10, § 60, 5 aprile 2016)», (ma anche [OSCURATO:PERSONA] c/Ucraina, 9 gennaio 2013 e [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho c/Portogallo, 6 novembre 2018).

8. Come ben si intende da quanto fin qui detto, quello della Corte EDU, così come quello della Corte costituzionale, è un orientamento consolidato nell’escludere, sulla base dei noti “criteri Engel”, la natura penale delle sanzioni disciplinari dei magistrati, e tale orientamento è condiviso e fatto proprio da queste Sezioni unite che lo ha reiteratamente affermato in numerose pronunce (cfr., ex multis, oltre alle già citate sentenze n. 36356/2023, n. 4974/2025, anche Cass., Sez.

U, n. 22407/2018, n. 24309/2023, e n. 1653/2025)e a cui il Collegio intende dare continuità.

9. Una volta esclusa, quindi, l’ascrivibilità delle sanzioni disciplinari dei magistrati all'ambito “ sostanzialmente penale ” viene conseguentemente ad escludersi l’applicabilità in tale materia «delle garanzie che la Costituzione ed il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale» (Corte cost. n. 63/2019, cit.), tra cui il principio di irretroattività della legge più favorevole.

10. In tale direzione muove, ad esempio, la citata sentenza n. 63del 2019, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) «dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di manipolazione del mercato di cui all'art. 187 ter del d.lgs. n. 58 del 1998.

Il quadro sanzionatorio è identico all'abuso di informazioni privilegiate, previsto dall'art. 187 bis, censurato dalla Corte d'appello di Milano e rispondente esso pure a un'evidente logica punitiva; nemmeno in tal caso, pertanto, la deroga al principio della retroattività della lex mitior supera il vaglio positivo di ragionevolezza».

11. Richiamando quanto si legge nella citata sentenza n. 35356/2023 di quest e Sezioni unite , «I l ragionamento della Corte Costituzionale –reso, come si è detto, in fattispecie di market abuse e, quindi, in materia del tutto avulsa da quella disciplinare dei magistrati – muove, per quanto qui rileva, dai seguenti passaggi fondamentali: - la giurisprudenza costituzionale assegna al principio della retroattività della lex mitiorin materia penale un duplice, e concorrente, fondamento: “l'uno -di matrice domestica - riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; l'altro -di origine internazionale, avente ora ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'art. 117, primo comma, Cost. - riconducib ile all'art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo” (C.

Cost. n. 236 del 2011, n. 215 del 2008, n. 72 del 2008, n. 394 del 2006, n. 393 del 2006 e n. 15 del 1996); - il diverso problema della estensione, anche alla luce della Cedu, del principio della retroattività della lex mitior all’ambito delle sanzioni amministrative globalmente considerate, è questione già esaminata dalla sentenza C.Cost. n. 193 del 2016, nella quale si è osservato “come la giurisprudenza di Strasburgo non abbia «mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche "punitive" alla luce dell'ordinamento convenzionale»; - posto che non esiste alcun « vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative», la sentenza n. 193 del 2016 cit. ha giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge n. 689/81, norma della quale il giudice a quo sospettava il contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, proprio nella parte in cui non prevedeva una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi: “regola generale la cui introduzione, secondo la valutazione di questa Corte, avrebbe finito «per disattendere la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione (qualificata "amministrativa" dal diritto interno) come "convenzionalmente penale", alla luce dei cosiddetti criteri Engel»; -l'estensione del principio di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative non è dunque affatto generalizzata, bensì limitata a quelle sanzioni formalmente amministrative ma aventi natura e funzione sostanzialmente "punitiva", il che si spiega con il fatto che “laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura "punitiva", di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare nei confronti (dell’autore) tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento”, e ciò sempre che non sussistano “ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius nella materiapenale”; - in effetti, il principio di retroattività della lex mitior doveva senz’altro valere per la responsabilità colà esaminata, posto che (con richiamo altresì a C.Cost. nn. 223/18 e 68/17): “Non v'è dubbio, infatti, che la sanzione amministrativa prevista dal citato art. 187 bis - la cui elevatissima carica afflittiva si spiega in funzione di deterrenza, o prevenzione generale negativa, certamente comune anche alle pene in senso stretto - abbi a natura punitiva, e soggiaccia, pertanto, alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa la garanzia in esame, non potendo la stessa essere considerata una misura meramente ripristinatoria dello status quo ante, né semplicemente mirante alla prevenzione di nuovi illeciti”».

11.1. In buona sostanza, «la invocata sentenza n.63/19 richiede (in accordo con i criteri Cedu) che l'applicazione del principio ‘penalistico’ della lex mitioralle sanzioni amministrative non sia effettuata in modo generalizzato ed indistinto, ma avendo riguardo alla natura delle eterogenee discipline sanzionatorie via via applicabili e, segnatamente, in ragione della natura sostanzialmente penale ad esse partitamente attribuibile nell’applicazione dei noti criteri Engel», che però la giurisprudenza ha costantemente escluso per le sanzioni disciplinari dei magistrati.

11.2. Pertanto, sulla scorta della natura non punitiva delle sanzioni disciplinari applicabili ai magistrati, già nella sentenza n. 15314/2010 queste Sezioni unite hanno affermato il principio secondo cui «In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al "genus" degli illeciti amministrativi, non trova applicazione il principio del "favor rei", così come sancito dall'art. 2 cod. pen., in forza del quale, in deroga al principio "tempus regit actum", l'eventuale "abolitio criminis" opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32-bis, secondo comma, del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 cod. pen., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 cit., l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 "se più favorevoli"».

11.3. Principio ribadito da Cass., Sez.

U, n. 22407/18 che ha stabilito che: "in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al "genus" di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del "favor rei", di cui all'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio "tempus regit actum", l'eventuale "abolitio criminis" opera retroattivamente.

Tale principio non è neppure desumibile dalla norma transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 32 bis, comma 2, che non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo cit., l'applicazione delle disposizioni di cui al R.D.L. n. 511 del 1946, art. 18 "se più favorevoli"" (in quella fattispecie vennero esclusi i presupposti della revoca, ex art. 673 c.p.p., della condanna disciplinare pur a fronte della depenalizzazione del reato posto a base della stessa)».

In senso analogo la più recente pronuncia di questo Supremo consesso n. 1653 del 23/01/2025(Rv. 673432 - 01) .

11.4. Più recentemente Cass., Sez.

U, n. 4974/2025, richiamando espressamente le citate pronunce, ne ha condiviso i principi osservando che «non esiste […] alcun "vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative”non penali, come la giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità ritengono essere quelle in esame.

12. Dal complesso delle argomentazioni svolte discende, quindi, che nella fattispecie concreta sulla condanna disciplinare riportata dal magistrato per condotte riconducibili al reato di abuso d’ufficio vigente all’epoca dei fatti oggetto di incolpazione, nessun effetto (retroattivo e favorevole) spiega l’abrogazione di tale reato ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b),della legge n. 114 del 2024.

12.1. Da ciò e dal rilievo che la contestazione è stata mossa al magistrato quando il processo penale per il reato di abuso d’ufficio era già stato promosso nei suoi confronti ed era pendente nella fase di istruttoria dibattimentale (così a pag. 2 della sentenza impugnata)e che la sentenza disciplinare è stata emessa in epoca antecedente all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio,emerge l’infondatezza del la questione, pure posta dal ricorrente nel motivo in esame , c on riferimento all’illecito disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, contestatogli, che, nel prevedere che costituisce illecito disciplinare«qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immaginedel magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita», secondo la prospettazione difensiva non includerebbe tra queste specifiche ipotesi anche l’abrogazione della norma penale.

In realtà, diversamente da quanto deduce il ricorrente, l’incolpazione è stata elevata - come peraltro si legge a pag. 7, primo capoversodella sentenza impugnata - con esclusivo riferimento alla prima parte della citata disposizione (in base al quale, come detto, costituisce illecito disciplinare conseguente al reato, «qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato […]»), e non poteva essere diversamente posto che, all’epoca della contestazione mossa al magistrato, il reato di abuso d’ufficio non era stato ancora abrogato e, quindi, la fattispecie non poteva ricadere nell’ambito di applicazione della seconda parte della disposizione in esame.

13. Di qui il complessivo rigetto del primo motivo di ricorso.

14. Con il secondo motivo di ricorsosi deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 n. 5, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 4 lettera d) nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)».

14.1. Il ricorrente sostiene che «La sentenza impugnata articola il suo sviluppo motivazionale, a fondamento della sanzione irrogata, superando la circostanza che il dott. fosse fuori ruolo al tempo del commesso delitto, in quanto , che la Sezione disciplinare si richiama ad un orientamento, anch’esso superato ed ancor più superabile, secondo il quale sia possibile parificare il ruolo del magistrato che svolga funzioni tecniche o amministrative (vedi applicazione ai ministeri) con quello di un Magistrato fuori ruolo che non eserciti funzioni giurisdizionali, in senso W.X.

O.P. lato», senza considerare che esso ricorrente, « al tempo dei fatti contestati, svolgeva carica politica elettiva che, di per sé, implica la possibilità di ricorrere ad un ambito di discrezionalità che il ruolo consente, al fine di evitare l’immobilismo dell’Amministrazione, che si governa».

14.2. Sostiene, inoltre, il ricorrente che in punto di risonanza mediatica del processo che lo aveva coinvolto la Sezione disciplinare «si è limitata a generici e non dimostrati riferimenti circa la eco mediatica in seno alla città […] », trascurando, però, « ogni approfondimento » in merito, come invece avrebbe dovuto fare atteso che tale aspetto della vicenda sottoposto a criteri di valutazione «ben più rigorosi», tenendo conto anche del fatto che l’inchiesta penale era successiva al mandato amministrativo conferito al magistrato e ciò aveva «“raffreddato” l’attenzione mediatica, ridimensionandone le implicazioni».

15. Il motivo, che incorre nel vizio di inammissibilità per intrinseca contraddittorietà della censura di mancanza di motivazione e quella, pure prospettata nel motivo, di illogicitàe contraddittorietà, è comunque infondatoin entrambe le sue articolazioni censorie.

16. Quanto al profilo della parificazione, a fini disciplinari, del magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura ed il magistrato che, invece, esercita le funzioni giurisdizionali, il Collegio osserva che la sentenza impugnata se ne occupa ampiamente al paragrafo 3.3, e precisamente da pag. 62 a pag. 65,ove risulta forn ita al riguardo una motivazione completa, esaustiva, articolata in una serie di considerazioni logicamente sviluppate, peraltro perfettamente aderente all’orientamento giurisprudenziale non solo di queste Sezioni unite (cfr. Cass., Sez.

U, n. 25754 del 04/09/2023, Rv. 668996 – 02 , pronunciata con riguardo a magistrato che ricopriva un incarico politico; Sez.

U, n. 6910 del 02/03/2022, Rv. 664406 –02; Sez.

U, n. 1653 del 23/01/2025, Rv. 673432 –01, citata, in cui si afferma che la posizione di magistrato collocato fuori ruolo «non attenua in alcun modo l’obbligo di osservare i doveri propri del magistrato») ma anche della Corte costituzionale, la cui sentenza n. 224/2009 il giudice disciplinare ha richiamato espressamente.

16.1. In tale sentenza la Corte costituzionale ha affermato che «le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale (sentenza n. 100 del 1981)».

Ha affermatoche «Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel titolo IV della parte II (artt. 101 e ss.): questa disciplina, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri», il cui adempimento «grava sul magistrato coinvolgendo anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico».

16.2. Orbene, il riferimento all’espletamento di un «compito tecnico» non è di certo preclusivo dell’estensione di quei doveri al magistrato chiamato a svolgere un compito «politico», non essendovi ragione logica di distinguere, come propone il ricorrente, tra magistrato fuori ruolo che svolga funzioni tecniche o ammnistrative e magistrato che ricopr e una carica politica elettiva , atteso che non è nemmeno ipotizzabile che l’«ambito di discrezionalità che il ruolo consente, al fine di evitare l’immobilismo dell’Amministrazione, che si governa», come sostiene il ricorrente, possa consentire al magistrato che ricopra una carica politica, di trasgredire impunemente quegli «speciali doveri» (Corte cost. cit.) che gravano sui magistrati.

Si osserva, inoltre, che il magistrato con incarico politico non cessa la sua appartenenza all’ordine giudiziario e, pertanto, anche in tale veste concorre al prestigio e alla credibilità dello stesso Ordine.

17. Anche sulla questione della risonanza mediatica del processo che ha coinvolto il magistrato, la motivazione fornita dalla Sezione disciplinare è completa, esaustiva, coerente e logica e, pertanto, non può essere oggetto di riesame in fatto da parte di questa Corte, trattandosi di tipico giudizio di merito di competenza esclusiva del giudice disciplinare, come tale sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo, nella specie –come detto - del tutto insussistente, della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (Cass., Sez.

U . , n. 1653/2025, n. 18302 / 2020 , n. 23677 / 2014 , n. 8615/2009).

17.1. Al riguardo è appena il caso di osservare che la sentenza ha accertato che la vicenda in esame aveva avuto un «eclatante strepitus, con diffusione mediatica nazionale e redazione di articoli (anche) su siti informatici», che il ricorrente, anziché contestare, ha sostanzialmente confermato là dove, contraddicendo quanto dedotto in merito alla genericità dell’accertamento compiuto sul punto dal giudice disciplinare, ha affermato che la circostanza che «l’inchiesta penale [ fosse ] intervenuta in epoca successiva al mandato amministrativo» aveva «”raffreddato”» quel l’attenzione mediatica che dunque vi era stata (ricorso, pag. 4).

18. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2006, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

19. Il motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, che ne deduce la «inusitata sproporzione», è inammissibile perché la motivazione fornita al riguardo dalla Sezione disciplinare è congrua ed immune da vizi logico - giuridici ; pertanto non può essere oggetto di riesame in fatto da parte di questa Corte, trattandosi di tipico giudizio di merito di competenza esclusiva del giudice disciplinare, come tale sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo, nella specie – come detto - del tutto insussistente, della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (Cass., Sez.

U . , n. 1653/2025, n. 18302/2020, n. 22427/2018, n. 23677/2014, n. 8615/2009).

19.1. In ogni caso, la sentenza si sottrae alle censure formulate nel motivo in esame in punto di rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità, in quanto, come emerge dalla motivazione, il giudice disciplinare, che ha dedicato alla questione l’intero paragrafo 4, ha esteso la sua valutazione a tutti i criteri rilevanti e oggettivi di valutazione dell’illecito, tenendo conto della gravità dei fatti, delle modalità della condotta (conferimento di incarico in palese violazione di norme di legge e di regolamento, fondato su una procedura “artatamente preordinata”a fornire un “simulacro di legalità” rispetto ad una nomina invece assunta ad personam, per ragioni amicali e professionali risalenti; l’intenzionalità della nomina per far conseguire al nominato un elevato ingiusto vantaggio economico, a danno di un Comune in dissesto e a fronte di un incarico di “impalpabileconsistenza”, privo di effettive ricadute sull’azione dell’ente comunale), dell’elemento soggettivo (avendo l’incolpato agito con dolo i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21620/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] I ERO (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; –intimata – e contro [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEelettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Procura Generale della Corte di Cassazione (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –intimato – avverso la sentenza n. 64/2024 della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura depositatail 29/07/2024; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] TRONCONE, che ha chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In esito all’azione disciplinare esercitata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura c on sentenza n. 64 /202 4 del 16 gennaio 2024 ha dichiarato la responsabilità del dott. , magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura, per l’illecito disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109,per fatti commessi dallo stess o nella qualità di sindaco del comune di , e gli ha inflitto la sanzione della perdita dell’anzianità di servizio di anni uno e mesi sei. 1.1. È stato contestato al magistrato di avere, in violazione dei doveri di correttezza, indipendenza ed imparzialità, commesso atti W.X. W.X. Luogo_2 idonei ad integrare violazione di specifici precetti penali – in relazione agli artt. 56, 81 cpv., 110, 323, secondo comma, c.p., tali da ledere la propria immagine di magistrato e arrecando indebiti vantaggi all’avv. , ed ingiusti danni al comune di , nell’esercizio delle sue funzioni di sindaco di quel comune. 1.2. Il procedimento disciplinare scaturiva dal procedimento penale promosso nei confronti del magistrato , quale sindaco del predetto comune campano, per il delitto di cui agli artt. 110 e 323, secondo comma, c.p., per avere, in concorso con l’avv. , conferito a quest’ultimo, con il quale aveva stretti rapporti di amicizia, illegittimamente, in violazione di norme primarie e di regolamenti, tra cui quello per l’organizzazione ed il funzionamento della Cabina di Regia “per il coordinamento e la promozione dell’azione di governo della città di ”, in realtà mai istituita e resa operativa, l’incarico di coordinatore tecnico dell’organo collegiale suindicato (la cd. Cabina di Regia), intenzionalmente procurandogli un indebito quanto cospicuo vantaggio patrimoniale, pari a 168.153,96 euro, a danno del predetto ente comunale. 1.3. Il procedimento penale si concluse con la sentenza di questa Corte n. 28402/2022, che annullò senza rinvio la sentenza d’appello, che aveva dichiarato prescritto il reato di abuso d’ufficio contestato all’imputato, in quanto la condotta a questi ascritta non era più prevista dalla legge come reato per effetto della modifica dell'art. 323 c.p. ad opera dell’art. 23 del d.l. n. 76 del 2020 , convertito nella legge n. 120 del 2020. 2. A fondamento della decisione impugnata in questa sede, la Sezione disciplinare ha affermatoche: -il magistrato aveva tenuto una condotta che integrava il delitto di abuso d’ufficio, con carattere di rilevante gravità, come esistente al tempo dei fatti in valutazione; -la gravità del fatto posto in essere e l’intrinseca valenza offensiva P.Z. Luogo_2 P.Z. Luogo_2 dello stesso, che aveva avuto clamore mediatico e diffusività estesa e nazionale, aveva leso il prestigio sociale e professionale dell’incolpato, essendo al riguardo del tutto irrilevante la circostanza che lo stesso fosse stato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura; - l’intervenuta depenalizzazione del reato di abuso d’ufficio non incideva sulla sussistenza dell’illecito disciplinare non operando in materia disciplinare, in quanto non rinvenibile nella disciplina di cui al d.lgs. n. 109 del 2006, il principio del favor reidi cui all’art. 2 c.p., bensì il diverso principio del tempus regit actum , con conseguente irretroattività della norma penale più favorevole; -sanzione proporzionata alla rilevata gravità, sotto molteplici profili e nella sua valenza globale, della condotta tenuta nel caso di specie dal magistrato, doveva ritenersi quella della perdita di anzianità di anni uno e mesi sei, così determinata anche in considerazione dell’intensità del dolo, chiaramente intenzionale, e della personalità dell’incolpato, già attinto da diverse precedenti condanne disciplinari. 3. Avverso tale statuizione il magistrato propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 4. Non si è costituitoil Ministero della Giustizia. 5. In prossimità dell’udienza pubblica, il Procuratore generale ha depositato memoria chiedendo respingersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., «la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 109 del 2006, art. 4 lettera D) nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p. comma 1 lettera B) ed E)». 1.1. Con il motivo in esame il ricorrentechiede annullarsi la sentenza impugnata stante l’intervenuta abrogazione del reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b),della legge n. 114del 2024. 1.2. Sostiene, al riguardo, che l’abrogazione della norma incriminatrice, che «rende consentito, in termini di condotta, ciò che prima non lo era», non rientra nella casistica di cui all’illecito disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, contestatogli, che « sottomette il magistrato incolpato al giudizio della Sezione disciplinare, anche se il reato a se[‘] riferentesi è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può più essere iniziata o proseguita». 1.3. Censura la statuizione impugnata in quanto ancorata ad una giurisprudenza superata, secondo la quale la legge successiva più favorevole al reo non si applicherebbe alle sanzioni amministrative, in generale e a quelle in danno dei magistrati, attesa la natura non rieducativa e non punitiva di queste, evidenziando al riguardo che il principio di irretroattività della lex mitior in materia di illeciti amministrativi, quantomeno di quelli punitivi, quali quelli commessi dai magistrati, era stata abbandonata sia dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 149 del 2022, 68 del 2021 e n. 63, 88 e 112 del 2019, sia dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 35457 del 2021. 2. Pare opportuno premettere che la questione posta nel motivo, pur se nuova rispetto alla statuizione impugnata, in quanto l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, contestato al magistrato nell’originario procedimento penale promosso a suo carico, è intervenuta a seguito dell’entrata in vigore, in data 25/08/2024, dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 114 del 2024, cionondimeno dev’essere scrutinata da queste Sezioni unite proprio perché detta abrogazione è successiva al deposito, in data 29/07/2024, della sentenza disciplinare. 3. Deve, altresì, premettersi che nessuna censura viene mossa con il ricorso alla ricostruzione dei fatti così come operata dalla Sezione disciplinare nella sentenza impugnata, che deve, pertanto, ritenersi intangibile. Invero, nel ricorso, considerato nel suo complesso e, quindi, non solo con riferimento al motivo in esame ma anche agli altridi cui si dirà in prosieguo, il ricorrente nulla ha dedotto o argomentato per contrastare l’articolata e dettagliata «ricostruzione della vicenda di cui al capo di incolpazione» effettuata dalla sentenza impugnata (in ben 22 pagine di cui al p. 2.1, da pag. 5 a pag. 27) , essendosi limitato a censurare, con il primo motivo, l’applicazione della sanzione disciplinare nonostante l’intervenuta abrogazione del reato originariamente contestatogli, quindi, con il secondo motivo, la ritenuta irrilevanza della sua posizione di magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura nonché, con il terzo motivo,la sproporzione della sanzione applicatagli. 4. Passando, quindi, all’esame della questione posta con il primo motivo, questa Corte ritiene che lo stesso sia infondato e vada, pertanto, rigettato. 4.1. Il motivo ripropone la questione dell’applicabilità al procedimento disciplinare dei magistrati del principio del "favor rei", di cui all'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio "tempus regit actum", l’intervenuta "abolitio criminis" (nella specie, del reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.) opera retroattivamente. 4.2. La tesi sostenut a dal ricorrente muove dal presupposto – erroneo, per come si dirà in prosieguo - che gli illeciti disciplinari dei magistratisiano inquadrabili tra quelli amministrativi cd. punitivi, sicché si estenderebbe ad essi il principio di retroattività della legge più favorevole prevista dall’art. 2 c.p. e che l’abrogazione del reato non è compresa tra le ipotesi previste dall’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006. 4.3. Contrasta con tali assunt i la costante giurisprudenza di quest e Sezioni unite che, anche di recente, hanno negato sia la natura penale degli illeciti disciplinari sia l’invocata estensione , evidenziando, al riguardo, che né le pronunce emesse in materia dalla Corte EDU né le sentenze della Corte costituzionale, tra cui quelle citate dal ricorrente, consentono di pervenire alle tesi sostenute nel ricorso. 5. Muovendo da queste ultime, il Collegio osserva che già con la sentenza n. 193/2016 la Corte costituzionale aveva “ rilevato come la giurisprudenza di Strasburgo non abbia «mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche “punitive” alla luce dell’ordinamento convenzionale»” (così in Corte cost. n. 63/2019). 5.1. Pertanto, nelle pronunce citate dal ricorrente la Corte costituzionale ha molto chiaramente confermato la validità di quell’orientamento in base al quale l’attribuibilità della natura sostanzialmente penale a “sanzioni” non formalmente tali, come quelle amministrative, deve essere effettuata di volta in volta sulla base dei noti criteri convenzionali (cd. “criteri Engel” di cui alla sentenza della CEDU dell’8 giugno 1976, Engel e altri c. [OSCURATO:PERSONA]) e, solo una volta accertata la natura sostanzialmente punitiva della sanzione amministrativa, a questa può essere estes o « larga parte dello “statuto costituzionale” sostanziale delle sanzioni penali: sia quello basato sull’art. 25 Cost. –irretroattività della norma sfavorevole (sentenze n. 96 del 2020, n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017; nonché, a livello argomentativo, sentenze n. 112 del 2019 e n. 121 del 2018; ordinanza n. 117 del 2019), determinatezza dell’illecito e delle sanzioni (sentenze n. 134 del 2019 e n. 121 del 2018) –sia quello basato su altri parametri, e in particolare sull’art. 3 Cost. –retroattività della lex mitior (sentenza n. 63 del 2019), proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto (sentenza n. 112 del 2019)» (Corte sot. n. 68/2021). 5.2. In tale prospettiva , la Corte costituzionale ha esteso l’applicabilità delle « garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale»(Corte cost. n. 63/2019) soltanto alle sanzioni amministrative “convenzionalmente penali”, secondo i noti criteri indicati dalla Corte EDU nella sentenza dell’8 giugno 1976, Engel e altri c. [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Ciò ha fatto, ad esempio, con la sentenza n. 63/2019, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in via consequenziale (ai sensi della legge n. 87 del 1953, art. 27) del d.l gs. n. 72 del 2015, art. 6, comma 2, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dallo stesso art. 6, comma 3 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di manipolazione del mercato di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, art. 187-ter, ritenendo che tali sanzioni hanno natura e funzione “punitiva”. 5.4. Analogamente ha fatto con la sentenza n. 149/2022 con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge. 5.4.1. In tale pronuncia la Corte, sulla base dei noti criteri Engel, ha accertato la natura sostanzialmente «punitiva» della predetta sanzione amministrativa,idonea a far ritenere applicabile il principio del ne bis in ideme nella specie anche integrata la relativa violazione. 6. La Corte costituzionale ha, invece, reiteratamente escluso che l’apparato sanzionatorio disciplinare dei magistratiabbia natura penale, e ciò in ragione del fatto che si tratta di sanzioni che riguardano non la generalità dei consociati, ma una ristretta e qualificata categoria professionale; che, in quanto tali, si connotano per l’intento di tutelare la credibilità e l’affidabilità della funzione giurisdizionale, allontanando (nel caso della massima sanzione della rimozione) quelli tra essi che tali obiettivi hanno più gravemente inficiato; che sono prive di uno scopo rieducativo che deve invece essere proprio di quelle penali(in tal senso, Cass., Sez. U, n. 4974/2025). 6.1. Invero, nella sentenza n. 197/2018 la Corte costituzionale, decidendo in ordine all’automatismo sanzionatorio della rimozione del magistrato previsto dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 20 06, ha osservato che, «Benché le sanzioni disciplinari attengano in senso lato al diritto sanzionatorio-punitivo, e proprio per tale ragione attraggano su di sé alcune delle garanzie che la Costituzione e le carte internazionali dei diritti riservano alla pena, esse conservano tuttavia una propria specificità, anche dal punto di vista del loro statuto costituzionale, non essendo - ad esempio - soggette al principio della necessaria funzione rieducativa della pena, che questa Corte ha sempre ritenuto essere connotato esclusivo delle pene in senso stretto (nel senso dell'inapplicabilità di tale principio alle sanzioni amministrative, sentenza n. 281 del 2013 e ordinanza n. 169 del 2013)». Ha, quindi, aggiunto la Corte che «Tale specificità comporta dunque che alcune almeno delle garanzie che, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, circondano la pena in senso stretto non si applicano, o si applicano con un maggior grado di flessibilità, alla sfera delle sanzioni disciplinari. Oltre che a logiche punitive e deterrenti comuni alle pene, tali sanzioni possono legittimamente rispondere, quanto meno nei casi concernenti pubblici funzionari cui sono affidati compiti essenziali a garanzia dello Stato di diritto, anche alla finalità di assicurare la definitiva cessazione dal servizio di persone dimostratesi non idonee, o non più idonee, all'assolvimento dei propri doveri. E ciò anche sulla base di automatismi sanzionatori, come quello incorporato nella disposizione ora scrutinata, i quali potranno eccezionalmente superare il vaglio di non manifesta irragionevolezza proprio e soltanto in quanto funzionali all'applicazione di una mera sanzione disciplinare, ma che resteranno invece, in linea di principio, inaccettabili nell'ambito delle pene in senso stretto, dove le esigenze di rigorosa individualizzazione del trattamento sanzionatorio si impongono in maniera assai più stringente, anche in considerazione della ben più drammatica incidenza della pena sui diritti fondamentali della persona». 6.2. Principi che la Corte costituzionale ha riaffermato nella recentissima sentenza n. 51/2024 in cui è tornata ad occuparsi della legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, ma questa volta con riferimento all’ipotesi di applicazione della sanzione della rimozione del magistrato nel caso in cui questi incorra «in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso Codice». 6.2.1. In tale sentenza la Corte costituzionale, richiamando la precedente pronuncia n. 197/2018 e citandone alla lettera i principi, ha precisato che essi andavano ritenuti «fermi» in quanto «costituiscono lo sfondo sul quale deve essere decisa anche la questione ora all’esame di questa Corte». 6.3. Al riguardo pare opportuno segnalare che la Corte costituzionale già nella sentenza n. 133 del 20 19 , p ronunciandosi in materia di responsabilità professionale dei notai, «ma sulla base di considerazioni estensibili anche alla materia in oggetto » (come correttamente ritiene Cass., Sez. U, n. 36356/2023 cit.), ha osservato che le sanzioni disciplinari ben possono « essere orientate, oltre che agli scopi di prevenzione generale e speciale, insiti in ogni tipo di sanzione, anche all'obiettivo di preservare l'integrità etica e l'onorabilità della professione, nonché a quello di assicurare la rimozione dalle funzioni di persone dimostratesi non idonee, o non più idonee, all'assolvimento dei propri doveri (sentenze n. 197 del 2018 e n. 161 del 2018), senza dover essere necessariamente finalizzate anche alla "rieducazione" della persona colpita dalla sanzione»,in modo tale che « i principi sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di proporzionalità e individualizzazione della pena non possono essere sic et simpliciter traslati alla materia delle sanzioni disciplinari, ma devono essere adattati alle peculiarità di un sistema sanzionatorio che persegue obiettivi diversi rispetto a quelli cui il diritto penale è orientato, restando fermo, peraltro, il principio generale che sanzioni manifestamente sproporzionate alla gravità dell'illecito violano l'art. 3 Cost. (nonché i diritti fondamentali su cui tali sanzioni di volta in volta incidono), in quanto eccedenti gli scopi legittimi che le giustificano». 6.4. Ed infine, nella sentenza n. 149/2022 la Corte costituzionale ha ricordato che «la Corte EDU ha negato la natura punitiva delle sanzioni già irrogate in sede di procedimento disciplinare», nella specie « nei confronti di un medico (decisione 29 settembre 2020, Faller e Steinmetz contro [OSCURATO:PERSONA])» 7. Deve, quindi, ribadirsi, alla stregua di come condivisibilmente hanno fatto queste Sezioni unite nella sentenza n. 36356/2023, che l’orientamento costituzionale emergente dai citati pronunciamenti «si pone in linea con la giurisprudenza Cedu in materia di autonomia e indipendenza dei corpi giudiziari, là dove si è affermata la natura ‘civile’ ovvero ‘disciplinare’, ma non ‘penale’ ex artt. 6-7 Cedu, delle sanzioni previste per gli operatori legali ed in particolare per gli stessi giudici, proprio perché applicate da un organo di autogoverno, indirizzate ad una ben determinata e qualificata categoria professionale, aventi lo scopo precipuo di tutelare in primo luogo la funzione pubblica (v.Reczkowicz c/ Polonia, 22 luglio 2021, con ulteriori richiami: Philis c/ Grecia, 27 giugno 1997, § 45; [OSCURATO:PERSONA] e altri c/ Finlandia n. 63235/00; Baka c/ Ungheria n. 20261/12, §§ 104-105, 23 giugno 2016; Polyakh e altri c/ Ucraina, n. 58812/15, 17 ottobre 2019; Malek c/ Austria, n. 60553/00, § 39, 12 giugno 2003; [OSCURATO:PERSONA] c/ Austria, n. 33060/10, § 60, 5 aprile 2016)», (ma anche [OSCURATO:PERSONA] c/Ucraina, 9 gennaio 2013 e [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho c/Portogallo, 6 novembre 2018). 8. Come ben si intende da quanto fin qui detto, quello della Corte EDU, così come quello della Corte costituzionale, è un orientamento consolidato nell’escludere, sulla base dei noti “criteri Engel”, la natura penale delle sanzioni disciplinari dei magistrati, e tale orientamento è condiviso e fatto proprio da queste Sezioni unite che lo ha reiteratamente affermato in numerose pronunce (cfr., ex multis, oltre alle già citate sentenze n. 36356/2023, n. 4974/2025, anche Cass., Sez. U, n. 22407/2018, n. 24309/2023, e n. 1653/2025)e a cui il Collegio intende dare continuità. 9. Una volta esclusa, quindi, l’ascrivibilità delle sanzioni disciplinari dei magistrati all'ambito “ sostanzialmente penale ” viene conseguentemente ad escludersi l’applicabilità in tale materia «delle garanzie che la Costituzione ed il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale» (Corte cost. n. 63/2019, cit.), tra cui il principio di irretroattività della legge più favorevole. 10. In tale direzione muove, ad esempio, la citata sentenza n. 63del 2019, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) «dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di manipolazione del mercato di cui all'art. 187 ter del d.lgs. n. 58 del 1998. Il quadro sanzionatorio è identico all'abuso di informazioni privilegiate, previsto dall'art. 187 bis, censurato dalla Corte d'appello di Milano e rispondente esso pure a un'evidente logica punitiva; nemmeno in tal caso, pertanto, la deroga al principio della retroattività della lex mitior supera il vaglio positivo di ragionevolezza». 11. Richiamando quanto si legge nella citata sentenza n. 35356/2023 di quest e Sezioni unite , «I l ragionamento della Corte Costituzionale –reso, come si è detto, in fattispecie di market abuse e, quindi, in materia del tutto avulsa da quella disciplinare dei magistrati – muove, per quanto qui rileva, dai seguenti passaggi fondamentali: - la giurisprudenza costituzionale assegna al principio della retroattività della lex mitiorin materia penale un duplice, e concorrente, fondamento: “l'uno -di matrice domestica - riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; l'altro -di origine internazionale, avente ora ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'art. 117, primo comma, Cost. - riconducib ile all'art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo” (C. Cost. n. 236 del 2011, n. 215 del 2008, n. 72 del 2008, n. 394 del 2006, n. 393 del 2006 e n. 15 del 1996); - il diverso problema della estensione, anche alla luce della Cedu, del principio della retroattività della lex mitior all’ambito delle sanzioni amministrative globalmente considerate, è questione già esaminata dalla sentenza C.Cost. n. 193 del 2016, nella quale si è osservato “come la giurisprudenza di Strasburgo non abbia «mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche "punitive" alla luce dell'ordinamento convenzionale»; - posto che non esiste alcun « vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative», la sentenza n. 193 del 2016 cit. ha giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge n. 689/81, norma della quale il giudice a quo sospettava il contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, proprio nella parte in cui non prevedeva una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi: “regola generale la cui introduzione, secondo la valutazione di questa Corte, avrebbe finito «per disattendere la necessità della preventiva valutazione della singola sanzione (qualificata "amministrativa" dal diritto interno) come "convenzionalmente penale", alla luce dei cosiddetti criteri Engel»; -l'estensione del principio di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative non è dunque affatto generalizzata, bensì limitata a quelle sanzioni formalmente amministrative ma aventi natura e funzione sostanzialmente "punitiva", il che si spiega con il fatto che “laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura "punitiva", di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare nei confronti (dell’autore) tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento”, e ciò sempre che non sussistano “ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius nella materiapenale”; - in effetti, il principio di retroattività della lex mitior doveva senz’altro valere per la responsabilità colà esaminata, posto che (con richiamo altresì a C.Cost. nn. 223/18 e 68/17): “Non v'è dubbio, infatti, che la sanzione amministrativa prevista dal citato art. 187 bis - la cui elevatissima carica afflittiva si spiega in funzione di deterrenza, o prevenzione generale negativa, certamente comune anche alle pene in senso stretto - abbi a natura punitiva, e soggiaccia, pertanto, alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa la garanzia in esame, non potendo la stessa essere considerata una misura meramente ripristinatoria dello status quo ante, né semplicemente mirante alla prevenzione di nuovi illeciti”». 11.1. In buona sostanza, «la invocata sentenza n.63/19 richiede (in accordo con i criteri Cedu) che l'applicazione del principio ‘penalistico’ della lex mitioralle sanzioni amministrative non sia effettuata in modo generalizzato ed indistinto, ma avendo riguardo alla natura delle eterogenee discipline sanzionatorie via via applicabili e, segnatamente, in ragione della natura sostanzialmente penale ad esse partitamente attribuibile nell’applicazione dei noti criteri Engel», che però la giurisprudenza ha costantemente escluso per le sanzioni disciplinari dei magistrati. 11.2. Pertanto, sulla scorta della natura non punitiva delle sanzioni disciplinari applicabili ai magistrati, già nella sentenza n. 15314/2010 queste Sezioni unite hanno affermato il principio secondo cui «In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al "genus" degli illeciti amministrativi, non trova applicazione il principio del "favor rei", così come sancito dall'art. 2 cod. pen., in forza del quale, in deroga al principio "tempus regit actum", l'eventuale "abolitio criminis" opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32-bis, secondo comma, del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 cod. pen., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 cit., l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 "se più favorevoli"». 11.3. Principio ribadito da Cass., Sez. U, n. 22407/18 che ha stabilito che: "in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al "genus" di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del "favor rei", di cui all'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio "tempus regit actum", l'eventuale "abolitio criminis" opera retroattivamente. Tale principio non è neppure desumibile dalla norma transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 32 bis, comma 2, che non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo cit., l'applicazione delle disposizioni di cui al R.D.L. n. 511 del 1946, art. 18 "se più favorevoli"" (in quella fattispecie vennero esclusi i presupposti della revoca, ex art. 673 c.p.p., della condanna disciplinare pur a fronte della depenalizzazione del reato posto a base della stessa)». In senso analogo la più recente pronuncia di questo Supremo consesso n. 1653 del 23/01/2025(Rv. 673432 - 01) . 11.4. Più recentemente Cass., Sez. U, n. 4974/2025, richiamando espressamente le citate pronunce, ne ha condiviso i principi osservando che «non esiste […] alcun "vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative”non penali, come la giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità ritengono essere quelle in esame. 12. Dal complesso delle argomentazioni svolte discende, quindi, che nella fattispecie concreta sulla condanna disciplinare riportata dal magistrato per condotte riconducibili al reato di abuso d’ufficio vigente all’epoca dei fatti oggetto di incolpazione, nessun effetto (retroattivo e favorevole) spiega l’abrogazione di tale reato ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b),della legge n. 114 del 2024. 12.1. Da ciò e dal rilievo che la contestazione è stata mossa al magistrato quando il processo penale per il reato di abuso d’ufficio era già stato promosso nei suoi confronti ed era pendente nella fase di istruttoria dibattimentale (così a pag. 2 della sentenza impugnata)e che la sentenza disciplinare è stata emessa in epoca antecedente all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio,emerge l’infondatezza del la questione, pure posta dal ricorrente nel motivo in esame , c on riferimento all’illecito disciplinare di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, contestatogli, che, nel prevedere che costituisce illecito disciplinare«qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immaginedel magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita», secondo la prospettazione difensiva non includerebbe tra queste specifiche ipotesi anche l’abrogazione della norma penale. In realtà, diversamente da quanto deduce il ricorrente, l’incolpazione è stata elevata - come peraltro si legge a pag. 7, primo capoversodella sentenza impugnata - con esclusivo riferimento alla prima parte della citata disposizione (in base al quale, come detto, costituisce illecito disciplinare conseguente al reato, «qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato […]»), e non poteva essere diversamente posto che, all’epoca della contestazione mossa al magistrato, il reato di abuso d’ufficio non era stato ancora abrogato e, quindi, la fattispecie non poteva ricadere nell’ambito di applicazione della seconda parte della disposizione in esame. 13. Di qui il complessivo rigetto del primo motivo di ricorso. 14. Con il secondo motivo di ricorsosi deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 n. 5, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 4 lettera d) nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e)». 14.1. Il ricorrente sostiene che «La sentenza impugnata articola il suo sviluppo motivazionale, a fondamento della sanzione irrogata, superando la circostanza che il dott. fosse fuori ruolo al tempo del commesso delitto, in quanto , che la Sezione disciplinare si richiama ad un orientamento, anch’esso superato ed ancor più superabile, secondo il quale sia possibile parificare il ruolo del magistrato che svolga funzioni tecniche o amministrative (vedi applicazione ai ministeri) con quello di un Magistrato fuori ruolo che non eserciti funzioni giurisdizionali, in senso W.X. O.P. lato», senza considerare che esso ricorrente, « al tempo dei fatti contestati, svolgeva carica politica elettiva che, di per sé, implica la possibilità di ricorrere ad un ambito di discrezionalità che il ruolo consente, al fine di evitare l’immobilismo dell’Amministrazione, che si governa». 14.2. Sostiene, inoltre, il ricorrente che in punto di risonanza mediatica del processo che lo aveva coinvolto la Sezione disciplinare «si è limitata a generici e non dimostrati riferimenti circa la eco mediatica in seno alla città […] », trascurando, però, « ogni approfondimento » in merito, come invece avrebbe dovuto fare atteso che tale aspetto della vicenda sottoposto a criteri di valutazione «ben più rigorosi», tenendo conto anche del fatto che l’inchiesta penale era successiva al mandato amministrativo conferito al magistrato e ciò aveva «“raffreddato” l’attenzione mediatica, ridimensionandone le implicazioni». 15. Il motivo, che incorre nel vizio di inammissibilità per intrinseca contraddittorietà della censura di mancanza di motivazione e quella, pure prospettata nel motivo, di illogicitàe contraddittorietà, è comunque infondatoin entrambe le sue articolazioni censorie. 16. Quanto al profilo della parificazione, a fini disciplinari, del magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura ed il magistrato che, invece, esercita le funzioni giurisdizionali, il Collegio osserva che la sentenza impugnata se ne occupa ampiamente al paragrafo 3.3, e precisamente da pag. 62 a pag. 65,ove risulta forn ita al riguardo una motivazione completa, esaustiva, articolata in una serie di considerazioni logicamente sviluppate, peraltro perfettamente aderente all’orientamento giurisprudenziale non solo di queste Sezioni unite (cfr. Cass., Sez. U, n. 25754 del 04/09/2023, Rv. 668996 – 02 , pronunciata con riguardo a magistrato che ricopriva un incarico politico; Sez. U, n. 6910 del 02/03/2022, Rv. 664406 –02; Sez. U, n. 1653 del 23/01/2025, Rv. 673432 –01, citata, in cui si afferma che la posizione di magistrato collocato fuori ruolo «non attenua in alcun modo l’obbligo di osservare i doveri propri del magistrato») ma anche della Corte costituzionale, la cui sentenza n. 224/2009 il giudice disciplinare ha richiamato espressamente. 16.1. In tale sentenza la Corte costituzionale ha affermato che «le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale (sentenza n. 100 del 1981)». Ha affermatoche «Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare, contenuta nel titolo IV della parte II (artt. 101 e ss.): questa disciplina, da un lato, assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri», il cui adempimento «grava sul magistrato coinvolgendo anche il suo operare da semplice cittadino, in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico». 16.2. Orbene, il riferimento all’espletamento di un «compito tecnico» non è di certo preclusivo dell’estensione di quei doveri al magistrato chiamato a svolgere un compito «politico», non essendovi ragione logica di distinguere, come propone il ricorrente, tra magistrato fuori ruolo che svolga funzioni tecniche o ammnistrative e magistrato che ricopr e una carica politica elettiva , atteso che non è nemmeno ipotizzabile che l’«ambito di discrezionalità che il ruolo consente, al fine di evitare l’immobilismo dell’Amministrazione, che si governa», come sostiene il ricorrente, possa consentire al magistrato che ricopra una carica politica, di trasgredire impunemente quegli «speciali doveri» (Corte cost. cit.) che gravano sui magistrati. Si osserva, inoltre, che il magistrato con incarico politico non cessa la sua appartenenza all’ordine giudiziario e, pertanto, anche in tale veste concorre al prestigio e alla credibilità dello stesso Ordine. 17. Anche sulla questione della risonanza mediatica del processo che ha coinvolto il magistrato, la motivazione fornita dalla Sezione disciplinare è completa, esaustiva, coerente e logica e, pertanto, non può essere oggetto di riesame in fatto da parte di questa Corte, trattandosi di tipico giudizio di merito di competenza esclusiva del giudice disciplinare, come tale sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo, nella specie –come detto - del tutto insussistente, della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (Cass., Sez. U . , n. 1653/2025, n. 18302 / 2020 , n. 23677 / 2014 , n. 8615/2009). 17.1. Al riguardo è appena il caso di osservare che la sentenza ha accertato che la vicenda in esame aveva avuto un «eclatante strepitus, con diffusione mediatica nazionale e redazione di articoli (anche) su siti informatici», che il ricorrente, anziché contestare, ha sostanzialmente confermato là dove, contraddicendo quanto dedotto in merito alla genericità dell’accertamento compiuto sul punto dal giudice disciplinare, ha affermato che la circostanza che «l’inchiesta penale [ fosse ] intervenuta in epoca successiva al mandato amministrativo» aveva «”raffreddato”» quel l’attenzione mediatica che dunque vi era stata (ricorso, pag. 4). 18. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2006, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. 19. Il motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, che ne deduce la «inusitata sproporzione», è inammissibile perché la motivazione fornita al riguardo dalla Sezione disciplinare è congrua ed immune da vizi logico - giuridici ; pertanto non può essere oggetto di riesame in fatto da parte di questa Corte, trattandosi di tipico giudizio di merito di competenza esclusiva del giudice disciplinare, come tale sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo, nella specie – come detto - del tutto insussistente, della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (Cass., Sez. U . , n. 1653/2025, n. 18302/2020, n. 22427/2018, n. 23677/2014, n. 8615/2009). 19.1. In ogni caso, la sentenza si sottrae alle censure formulate nel motivo in esame in punto di rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità, in quanto, come emerge dalla motivazione, il giudice disciplinare, che ha dedicato alla questione l’intero paragrafo 4, ha esteso la sua valutazione a tutti i criteri rilevanti e oggettivi di valutazione dell’illecito, tenendo conto della gravità dei fatti, delle modalità della condotta (conferimento di incarico in palese violazione di norme di legge e di regolamento, fondato su una procedura “artatamente preordinata”a fornire un “simulacro di legalità” rispetto ad una nomina invece assunta ad personam, per ragioni amicali e professionali risalenti; l’intenzionalità della nomina per far conseguire al nominato un elevato ingiusto vantaggio economico, a danno di un Comune in dissesto e a fronte di un incarico di “impalpabileconsistenza”, privo di effettive ricadute sull’azione dell’ente comunale), dell’elemento soggettivo (avendo l’incolpato agito con dolo i