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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38178/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2019 del TRIBUNALE di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, l'annullamento senza rinvio per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 07/06/2019 del Tribunale di Viterbo che lo ha assolto dal reato di cui agli artt. 18, comma 1, lett. g), 55, comma 5, lett. e), d.lgs. n. 81 del 2008, perché non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 129, cod. proc. pen., e 131-bis cod. pen., e osserva, al riguardo, che il giudice non può emettere sentenza pre- dibattimentale di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto in assenza di richiesta delle parti, nel caso di specie inesistente. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, posto che il Tribunale ha comunque dato atto della sostanziale correttezza della procedura di estinzione del reato ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 758 del 1994, che escludeva l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 1.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., l'omessa assunzione delle prove chieste per ottenere la propria assoluzione nel merito. 2.11 ricorso è fondato 3.0sserva il Collegio: 3.1.secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, la sentenza di proscioglimento pre-dibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio (Sez.

U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555 - 01); 3.2.nell'ipotesi, poi, di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., presuppone che l'imputato medesimo ed il PM non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale.

Il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l'imputato, in particolare, mirare all'assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) (Sez. 4, n. 25539 del 18/10/2016, dep. 2017, Rv. 270090 - 01; Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, Rv. 266493 - 01; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Rv. 265446 - 01); 3.3.nel caso di specie, la sentenza impugnata non può essere qualificata come pre-dibattimentale alla stregua dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto: a) è stata pronunciata dopo la regolare verifica della costituzione delle parti e dopo l'acquisizione della documentazione prodotta dall'imputato a sostegno della richiesta di immediato proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 758 del 1994; b) il difensore dell'imputato aveva chiesto, in alternativa, la restituzione degli atti al PM oppure, in ulteriore subordine, l'ammissione all'oblazione; c) il pubblico ministero si era a sua volta opposto all'accoglimento di tutte le richieste; 3.4.il Collegio rileva, al riguardo l'esistenza di un non sopito contrasto giurisprudenziale: secondo un primo indirizzo, la sentenza pronunciata nella fase degli atti introduttivi, dopo la costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento ha natura pre-dibattimentale e non è pertanto appellabile, ma solo ricorribile per cassazione, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (così, da ultimo, Sez. 6, n. 1571 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Rv. 280339 - 01); secondo un diverso orientamento, la sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello, qualunque sia il "nomen iuris" attribuitole dal giudice (così, da ultimo, Sez. 2, n. 32449 del 18/09/2020, Rv. 280065 - 01); 3.5.1a questione ha una limitata rilevanza nel caso di specie, sia perché, trattandosi di sentenza comunque inappellabile ai sensi dell'art. 593, u.c., cod. proc. pen. (la contravvenzione contestata è punita solo con l'ammenda), l'unico mezzo esperibile è soltanto il ricorso per cassazione, sia perché, il giudice non avrebbe potuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., senza aver prima accertato la sussistenza del reato in ogni suo aspetto, oggettivo e soggettivo; 3.6.1a sentenza impugnata, invece, dà per scontata la sussistenza del reato benché la piena innocenza dell'imputato costituisse specifico tema difensivo oggetto di richiesta di prova testimoniale e documentale; 3.7.va per completezza osservato che il meccanismo estintivo del reato delineato dagli artt. 19 e segg., d.lgs. n. 758 del 1994, scandito da termini perentori, non è disponibile dalle parti, sicché il contravventore, una volta concesso il termine per adempiere alle prescrizioni formulate ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 758 cit., ha due alternative: rispettare il termine oppure chiederne la proroga; l'adempimento tardivo, non giustificato, come nel caso di specie, da caso fortuito o causa di forza maggiore (Sez. 7, n. 10083 del 25/11/2016, Rv. 269209; Sez. 3, n. 8372 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 239279 - 01), impedisce l'applicazione del meccanismo estintivo, né il contravventore può giovarsi dell'errore nel quale possa essere incorsa l'autorità di vigilanza che, come nel caso di specie, ha ammesso l'imputato al pagamento dell'oblazione nella forma ridotta di cui all'art. 21 nonostante la tardività dell'adempimento; l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, purché ritenuto congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale.

In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 24, comma 3, d.lgs. n. 758, cit.); 3.8.nel caso di specie, dunque, poiché il ricorrente non aveva tempestivamente adempiuto alla prescrizione imposta, non si era verificato l'effetto estintivo del reato (con conseguente legittima emissione del decreto penale di condanna), ma al giudice residuava la possibilità di ammettere l'imputato all'oblazione prevista dall'art. 24, comma 3, cit., rimanendo in ogni modo preclusa la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari; 3.9.1a fondatezza del ricorso giova alla corretta instaurazione del rapporto processuale con rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza di condanna; 3.10.il reato, infatti, si è consumato il 30/09/2015; il PM aveva ricevuto notizia della tardività dell'adempimento 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché nulla giustificava l'ulteriore sospensione del procedimento (art. 23, comma 1, d.lgs. n. 758, cit.); ne consegue che, pur tenendo del periodo di sospensione della prescrizione dal 30/09/2015 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in assenza di ulteriori periodi di sospensione, il reato è ad oggi estinto per prescritto; 3.11.1a causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810 - 01; Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Rv. 274465 - 01); 3.12.nel caso di specie la prova dell'innocenza non risulta "ictu ocu/i" evidente, costituendo anzi oggetto della prova la cui esclusione il ricorrente lamenta;3.13.sotto altro profilo, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Rv. 266505 - 01; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Rv. 263885 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2019 del TRIBUNALE di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, l'annullamento senza rinvio per prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 07/06/2019 del Tribunale di Viterbo che lo ha assolto dal reato di cui agli artt. 18, comma 1, lett. g), 55, comma 5, lett. e), d.lgs. n. 81 del 2008, perché non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 129, cod. proc. pen., e 131-bis cod. pen., e osserva, al riguardo, che il giudice non può emettere sentenza pre- dibattimentale di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto in assenza di richiesta delle parti, nel caso di specie inesistente. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, posto che il Tribunale ha comunque dato atto della sostanziale correttezza della procedura di estinzione del reato ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 758 del 1994, che escludeva l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 1.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., l'omessa assunzione delle prove chieste per ottenere la propria assoluzione nel merito. 2.11 ricorso è fondato 3.0sserva il Collegio: 3.1.secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, la sentenza di proscioglimento pre-dibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere emessa solo ove ricorrano i presupposti in esso previsti (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato per il cui accertamento non occorra procedere al dibattimento) e sempre che le parti, messe in condizione di interloquire, non si siano opposte, in quanto non può trovare applicazione, in detta fase, la disposizione dell'art. 129 stesso codice che presuppone necessariamente l'instaurazione di un giudizio in senso proprio (Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555 - 01); 3.2.nell'ipotesi, poi, di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., presuppone che l'imputato medesimo ed il PM non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. Il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l'imputato, in particolare, mirare all'assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) (Sez. 4, n. 25539 del 18/10/2016, dep. 2017, Rv. 270090 - 01; Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, Rv. 266493 - 01; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Rv. 265446 - 01); 3.3.nel caso di specie, la sentenza impugnata non può essere qualificata come pre-dibattimentale alla stregua dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto: a) è stata pronunciata dopo la regolare verifica della costituzione delle parti e dopo l'acquisizione della documentazione prodotta dall'imputato a sostegno della richiesta di immediato proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 758 del 1994; b) il difensore dell'imputato aveva chiesto, in alternativa, la restituzione degli atti al PM oppure, in ulteriore subordine, l'ammissione all'oblazione; c) il pubblico ministero si era a sua volta opposto all'accoglimento di tutte le richieste; 3.4.il Collegio rileva, al riguardo l'esistenza di un non sopito contrasto giurisprudenziale: secondo un primo indirizzo, la sentenza pronunciata nella fase degli atti introduttivi, dopo la costituzione delle parti e prima dell'apertura del dibattimento ha natura pre-dibattimentale e non è pertanto appellabile, ma solo ricorribile per cassazione, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (così, da ultimo, Sez. 6, n. 1571 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Rv. 280339 - 01); secondo un diverso orientamento, la sentenza di proscioglimento pronunciata in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento va comunque considerata come sentenza dibattimentale ed è, pertanto, soggetta all'appello, qualunque sia il "nomen iuris" attribuitole dal giudice (così, da ultimo, Sez. 2, n. 32449 del 18/09/2020, Rv. 280065 - 01); 3.5.1a questione ha una limitata rilevanza nel caso di specie, sia perché, trattandosi di sentenza comunque inappellabile ai sensi dell'art. 593, u.c., cod. proc. pen. (la contravvenzione contestata è punita solo con l'ammenda), l'unico mezzo esperibile è soltanto il ricorso per cassazione, sia perché, il giudice non avrebbe potuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., senza aver prima accertato la sussistenza del reato in ogni suo aspetto, oggettivo e soggettivo; 3.6.1a sentenza impugnata, invece, dà per scontata la sussistenza del reato benché la piena innocenza dell'imputato costituisse specifico tema difensivo oggetto di richiesta di prova testimoniale e documentale; 3.7.va per completezza osservato che il meccanismo estintivo del reato delineato dagli artt. 19 e segg., d.lgs. n. 758 del 1994, scandito da termini perentori, non è disponibile dalle parti, sicché il contravventore, una volta concesso il termine per adempiere alle prescrizioni formulate ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 758 cit., ha due alternative: rispettare il termine oppure chiederne la proroga; l'adempimento tardivo, non giustificato, come nel caso di specie, da caso fortuito o causa di forza maggiore (Sez. 7, n. 10083 del 25/11/2016, Rv. 269209; Sez. 3, n. 8372 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 239279 - 01), impedisce l'applicazione del meccanismo estintivo, né il contravventore può giovarsi dell'errore nel quale possa essere incorsa l'autorità di vigilanza che, come nel caso di specie, ha ammesso l'imputato al pagamento dell'oblazione nella forma ridotta di cui all'art. 21 nonostante la tardività dell'adempimento; l'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, purché ritenuto congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 24, comma 3, d.lgs. n. 758, cit.); 3.8.nel caso di specie, dunque, poiché il ricorrente non aveva tempestivamente adempiuto alla prescrizione imposta, non si era verificato l'effetto estintivo del reato (con conseguente legittima emissione del decreto penale di condanna), ma al giudice residuava la possibilità di ammettere l'imputato all'oblazione prevista dall'art. 24, comma 3, cit., rimanendo in ogni modo preclusa la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari; 3.9.1a fondatezza del ricorso giova alla corretta instaurazione del rapporto processuale con rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza di condanna; 3.10.il reato, infatti, si è consumato il 30/09/2015; il PM aveva ricevuto notizia della tardività dell'adempimento 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché nulla giustificava l'ulteriore sospensione del procedimento (art. 23, comma 1, d.lgs. n. 758, cit.); ne consegue che, pur tenendo del periodo di sospensione della prescrizione dal 30/09/2015 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in assenza di ulteriori periodi di sospensione, il reato è ad oggi estinto per prescritto; 3.11.1a causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810 - 01; Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Rv. 274465 - 01); 3.12.nel caso di specie la prova dell'innocenza non risulta "ictu ocu/i" evidente, costituendo anzi oggetto della prova la cui esclusione il ricorrente lamenta;3.13.sotto altro profilo, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Rv. 266505 - 01; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Rv. 263885 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza
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