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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19767/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Considerato che l'imputato assume che erroneamente è stato ritenuto configurato il predetto reato non ricorrendone gli elementi costitutivi, avendo egli effettuato una mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non equiparabile ad un atto pubblico; Ritenuta la censura inammissibile perché inedita, essendo stati dedotti in appello solo i differenti profili di un assunto bis in idem e dell'eccessività del trattamento sanzionatorio;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Considerato che l'imputato assume che erroneamente è stato ritenuto configurato il predetto reato non ricorrendone gli elementi costitutivi, avendo egli effettuato una mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non equiparabile ad un atto pubblico; Ritenuta la censura inammissibile perché inedita, essendo stati dedotti in appello solo i differenti profili di un assunto bis in idem e dell'eccessività del trattamento sanzionatorio;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19767/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris