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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 30630/2022

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uente SENTENZA sul ricorso 14605-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2156 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 186/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/04/2016 R.G.N. 690/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Direzione territoriale del Lavoro di Udine era ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento in solido della somma di 307.120,00 euro a titolo di sanzione, determinata in applicazione dell'art. 18 bis d.

Igs. n. 66/2003, per violazioni consistenti: a) ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.

Igs n. 66/2003, nel non aver concesso a sessantadue lavoratori un giorno di riposo di ventiquattro ore da cumularsi alle undici ore di riposo giornaliero, ogni sette giorni; b) ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.

Igs. cit. nel non avere concesso ai detti lavoratori un riposo consecutivo di undici ore ogni ventiquattr'ore.

2. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento dell'opposizione, rideterminava la sanzione in complessivi 175.245,00 euro.

3. La Corte di appello di Trieste, pronunziando sull'appello degli originari opponenti, esclusa la violazione relativa al mancato rispetto del riposo settimanale di ventiquattr'ore ogni sette giorni, da cumularsi alle undici ore di riposo giornaliero, ha nel resto confermato la sentenza di primo grado, sia quanto all'accertamento della violazione connessa al mancato rispetto delle ore di riposo giornaliero ex art. 7, comma 1, d.

Igs. n. 66/2003, sia quanto all'entità della sanzione, quantificata nella misura di 81.900,00 euro.

3.1. La statuizione di conferma relativa a quest'ultimo illecito, l'unica ancora rilevante, è stata fondata sulla considerazione che la violazione ascritta - materialmente esistente, poiché tra la fine del lavoro nel 2° giorno del turno (alle ore 22 e l'inizio del lavoro nel giorno successivo ( alle ore 6.00) intercorrevano meno di undici ore - non poteva ritenersi legittima sulla base del disposto dell'art. 17, comma 1, d.

Igs. n. 66/2003 il quale nel testo all'epoca vigente attribuiva la i potestà derogatoria della regolamentazione di legge «solo ai contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro oppure conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione»; nello specifico alcuna previsione derogatoria era rinvenibile nel contratto collettivo all'epoca applicabile non potendo utilmente invocarsi a riguardo il disposto dell'art. 26 c.c.n.l. richiamato dagli appellanti; né la riduzione dell'orario di riposo giornaliero trovava legittimazione nell'accordo aziendale del 1990 in quanto il riferimento operato dall'art. 17 d.

Igs. n. 66/2003 alla necessità, per il contratto di secondo livello derogatorio, che esso fosse stipulato «in conformità delle regole fissate nelle medesime intese stipulate dalle parti collettive», implicava che detto contratto dovesse essere necessariamente successivo alla entrata in vigore della disciplina di cui al d.

Igs. n. 66/2003, condizione insussistente nella fattispecie; il difetto di un valido accordo collettivo derogatorio rendeva ininfluente la deduzione relativa al consenso implicitamente prestato dai lavoratori alla modifica delle ore minime di riposo giornaliero consecutivo.

4. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di otto motivi; il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione territoriale del lavoro di Udine non ha depositato controricorso ma si è costituito tardivamente.

5. Parte ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod.proc. civ.

6. Il PG ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla misura della sanzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d.

Igs. n. 66/2003 e dell'art. 26 c.c.n.l.

Legno e Arredamento, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la esistenza di una valida deroga collettiva alla previsione dell'art. 7 d.

Igs. n. 66/2003 che prescrive in relazione al riposo giornaliero il rispetto della durata minima di undici ore consecutive.

2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare violazione dell'art. 136, comma 1, Cost. e dell'art. 30, comma 3, legge n. 87/1953, censurando la sentenza impugnata per avere applicato l'art. 18 bis d.

Igs. n. 66/2003, nel testo dichiarato incostituzionale con sentenza n. 153/2014, intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado.

Secondo parte ricorrente, la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18 bis d.

Igs. n. 66/2003, esclusa la reviviscenza delle disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 19 d.

Igs. cit. nella materia disciplinata dall'art. 18 bis d.

Igs. cit., aveva determinato un vuoto normativo circa il trattamento sanzionatorio da riservare alla violazione accertata potendo, al più, trovare applicazione il più favorevole regime dettato dalla legge n. 183/2010.

3. Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., nullità parziale della sentenza di appello per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e omessa pronunzia sulla questione connessa alla declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 18 bis d.

Igs. n. 66/2003 così come introdotto dal d.

Igs. n. 213/2004; censura, in sintesi, la decisione per non avere pronunziato sulla domanda spiegata dai ricorrenti e precisata nell'Allegato al verbale di udienza del 18.2.2015 con la quale l'odierna parte ricorrente aveva chiesto, in conformità dell'art. 49 della Carta di Nizza, l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole.

4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare violazione dell'art. 49 della Carta di Nizza e dell'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, censurando la sentenza impugnata per non avere applicato il principio di retroattività in mitius della pena, principio che alla stregua della giurisprudenza della CEDU era destinato a trovare applicazione non soltanto in presenza di illeciti formalmente qualificati dai singoli Stati europei come di natura penale ma anche in presenza di una norma sanzionatoria connotata da determinate caratteristiche, quali l'essere rivolta alla generalità dei consociati, il perseguire uno scopo preventivo, repressivo e punitivo, e non meramente risarcitorio e/o il comportare per il trasgressore un significativo sacrificio, anche di natura meramente economica, non consistente nella privazione della libertà personale.

5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., parziale nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., vizio di omessa pronunzia sull'applicabilità del principio del favor rei alla luce delle disposizioni comunitarie e costituzionali; la sentenza di appello è censurata per non essersi pronunziata sulla domanda espressamente esplicitata nel l'Allegato al verbale di udienza del 18.2.2015 con la quale era chiesta l'applicabilità del principio di retroattività della disciplina sanzionatoria amministrativa più favorevole.

6. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell'art. 18 bis, comma 4, d.

Igs., n. 66/2003 censurando la sentenza impugnata per avere interpretato la norma in questione nel senso che la sanzione contemplata dovesse essere applicata per ciascun periodo di riposo giornaliero non goduto e per ciascun lavoratore; ciò in contrasto con il principio, desumibile dall'ordinamento, che richiedeva a tal fine la espressa previsione del criterio "moltiplicatore" concretamente applicato dalla Corte di merito.

7. Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare violazione dell'art. 8, comma 1, legge n. 689/1981, censurando la sentenza impugnata per non avere, nel determinare la sanzione applicabile, utilizzato il criterio del cumulo giuridico previsto dalla norma citata.

8. Con l'ottavo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità parziale della sentenza per omessa pronunzia sull'applicabilità nello specifico dell'istituto del cumulo giuridico. 9.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

9.1. In fatto è pacifico che l'articolazione dell'orario di lavoro adottata dalla società BIPAN comportava, in violazione del precetto dettato dall'art. 7 d.

Igs. n. 66/2003 in tema di durata minima dei riposi giornalieri, la fruizione di un riposo giornaliero inferiore alle undici ore continuative.

Tale riduzione, secondo quanto anche ritenuto dalla sentenza impugnata, non era sorretta da legittima deroga alle previsioni di legge.

9.2. Nel testo all'epoca vigente, infatti, per la parte che quiinteressa, l'art. 17, comma 1, d.

Igs. n. 66/2003 stabiliva che «Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione».

La previsione è chiara nel consentire solo all'accordo delle parti collettive la individuazione delle ipotesi e dei limiti in cui è possibile derogare alla regolamentazione di legge.

Nello specifico, a differenza di quanto sostengono i ricorrenti, non è dato rinvenire nel contratto collettivo nazionale applicabile (c.c.n.l.

Legno e Arredamenti 2004) alcuna previsione che direttamente consenta la deroga della disciplina legale in tema di riposo giornaliero o autorizzi a tanto la contrattazione di secondo livello.

9.3. In particolare è da escludere che sia in tal senso concludente il disposto dell'art. 26 c.c.n.l. 2004 secondo il quale «nel caso di lavorazioni a ciclo continuo la distribuzione dell'orario di lavoro e dei relativi riposi costituiranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e R.S.U.».

L'assunto propugnato dai ricorrenti circa la possibilità, sulla base di tale previsione, di legittima modifica in peius della disciplina legale in tema di riposo giornaliero non è, innanzitutto, sorretto dal dato testuale della norma in esame che si riferisce genericamente alla distribuzione dell'orario di lavoro e dei relativi riposi senza specificamente menzionare la materia dei riposi giornalieri e senza operare alcun riferimento alla potestà derogatoria prevista dall'art. 17, comma 1, d.

Igs n. 66/2003 come invece sarebbe stato plausibile ed opportuno onde escludere ogni equivoco e perplessità circa la volontà delle parti collettive di introdurre un trattamento peggiorativo per i lavoratori rispetto alla regola del riposo giornaliero di undici ore consecutive sancita dalla legge; in secondo luogo, anche ove intesa in tal senso, la disposizione in esame non sarebbe conforme alla stringente indicazione legislativa in quanto l'art. 17 , comma 1 d.

Igs. cit. esige espressamente che la deroga alla regola del riposo giornaliero di undici ore consecutive - evidentemente in ragione della delicatezza della materia e della rilevanza dell'interesse sul quale la eventuale modifica peggiorativa è destinata ad incidere (interesse attinente alla garanzia dell'adeguato recupero psico fisico del lavoratore) - sia frutto di specifico accordo tra le parti collettive e quindi rappresenti il punto di mediazione raggiunto da soggetti qualificati nella regolazione degli opposti interessi, del datore di lavoro e dei lavoratori; a tale accordo non può essere in alcun modo equiparato l'esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U. prefigurato dalla norma collettiva, esame che, ove riferito al tema dei riposi giornalieri, finirebbe per vanificare, in senso meno garantista per i lavoratori, la disciplina legale rimettendo la determinazione della misura del riposo giornaliero, in definitiva, alla volontà dell'azienda, che sarebbe legittimata ad introdurre deroghe una volta assolto all'onere formale dell'esame della questione con la R.S.U. .

9.4. Quanto agli Accordi del 1990 e del 1997, pacificamente applicati nel periodo in controversia, gli stessi, in quanto anteriori alla entrata in vigore del d.

Igs. n. 66/2003, non possono essere considerati espressione del legittimo esercizio della facoltà di deroga riconosciuta alla contrattazione di secondo livello dall'art. 17, d.

Igs cit., il quale, laddove richiede che la contrattazione di secondo livello ( al cui ambito devono ricondursi gli accordi richiamati) si svolga secondo la regolamentazione dettata dal contratto collettivo nazionale, implica la necessità di una negoziazione di tali accordi in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo in questione e dello stesso contratto collettivo nazionale.

10. Il secondo motivo di ricorso è fondato.10.1.

La Corte di merito è incorsa in errore di diritto nel sanzionare la violazione accertata facendo applicazione del disposto dell'art. 18 bis d.

Igs. n. 66/2003, nel testo attinto dalla sentenza che ne aveva dichiarato la illegittimità costituzionale (per eccesso di delega); in presenza di un rapporto ancora sub iudice trova, infatti, piena operatività l'effetto ex tunc connesso alle pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale- indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione (Cass. n. 20381/2012, Cass. n. 6450/2006).

10.2. I riflessi sul trattamento sanzionatorio concretamente applicabile alla violazione in oggetto, connessi alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18 bis d.

Igs., devono essere decisi in conformità del condivisibile indirizzo espresso da Cass. n. 12659/2019, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale: <<In tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd. cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della

I. n. 689 del 1981 contempla il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p.; ai fini della individuazione delle sanzioni da cumulare, a seguito della caducazione dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, per opera della sentenza della Corte cost. 4 giugno 2014 n. 153, va applicata, per il principio della cd. reviviscenza normativa, la precedente disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923 e 27 della

I. n. 370 del 1934, benché abrogate dalla disposizione dichiarata incostituzionale, privata fin dall'origine di efficacia e quindi anche degli effetti abrogativi che produceva.>>.10.3.

Alla stregua della richiamata giurisprudenza il trattamento sanzionatorio applicabile in relazione alla violazione accertata è quindi quello stabilito dall'art. 9 r.d.l. n. 692/1923.

11. In conclusione, in base alle considerazioni in fatto ed in diritto che precedono, la sentenza deve essere cassata in parte qua con rinvio alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, per il riesame della fattispecie alla luce del principio affermato da Cass. n. 12659/2019 ed in particolare per la determinazione del trattamento sanzionatorio in base alla disciplina dettata dall'art. 9 r.d.l. n. 692/1923.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, dovendo la questione connessa all'invocata applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, fondata sui richiamati principi internazionali e sovranazionali, essere verificata dalla Corte di merito in relazione agli esiti connessi alla concreta applicazione della disciplina di riferimento, come sopra individuata.

12. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso 14605-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2156 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 186/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/04/2016 R.G.N. 690/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- Direzione territoriale del Lavoro di Udine era ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento in solido della somma di 307.120,00 euro a titolo di sanzione, determinata in applicazione dell'art. 18 bis d. Igs. n. 66/2003, per violazioni consistenti: a) ai sensi dell'art. 9, comma 1, d. Igs n. 66/2003, nel non aver concesso a sessantadue lavoratori un giorno di riposo di ventiquattro ore da cumularsi alle undici ore di riposo giornaliero, ogni sette giorni; b) ai sensi dell'art. 7, comma 1, d. Igs. cit. nel non avere concesso ai detti lavoratori un riposo consecutivo di undici ore ogni ventiquattr'ore. 2. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento dell'opposizione, rideterminava la sanzione in complessivi 175.245,00 euro. 3. La Corte di appello di Trieste, pronunziando sull'appello degli originari opponenti, esclusa la violazione relativa al mancato rispetto del riposo settimanale di ventiquattr'ore ogni sette giorni, da cumularsi alle undici ore di riposo giornaliero, ha nel resto confermato la sentenza di primo grado, sia quanto all'accertamento della violazione connessa al mancato rispetto delle ore di riposo giornaliero ex art. 7, comma 1, d. Igs. n. 66/2003, sia quanto all'entità della sanzione, quantificata nella misura di 81.900,00 euro. 3.1. La statuizione di conferma relativa a quest'ultimo illecito, l'unica ancora rilevante, è stata fondata sulla considerazione che la violazione ascritta - materialmente esistente, poiché tra la fine del lavoro nel 2° giorno del turno (alle ore 22 e l'inizio del lavoro nel giorno successivo ( alle ore 6.00) intercorrevano meno di undici ore - non poteva ritenersi legittima sulla base del disposto dell'art. 17, comma 1, d. Igs. n. 66/2003 il quale nel testo all'epoca vigente attribuiva la i potestà derogatoria della regolamentazione di legge «solo ai contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro oppure conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione»; nello specifico alcuna previsione derogatoria era rinvenibile nel contratto collettivo all'epoca applicabile non potendo utilmente invocarsi a riguardo il disposto dell'art. 26 c.c.n.l. richiamato dagli appellanti; né la riduzione dell'orario di riposo giornaliero trovava legittimazione nell'accordo aziendale del 1990 in quanto il riferimento operato dall'art. 17 d. Igs. n. 66/2003 alla necessità, per il contratto di secondo livello derogatorio, che esso fosse stipulato «in conformità delle regole fissate nelle medesime intese stipulate dalle parti collettive», implicava che detto contratto dovesse essere necessariamente successivo alla entrata in vigore della disciplina di cui al d. Igs. n. 66/2003, condizione insussistente nella fattispecie; il difetto di un valido accordo collettivo derogatorio rendeva ininfluente la deduzione relativa al consenso implicitamente prestato dai lavoratori alla modifica delle ore minime di riposo giornaliero consecutivo. 4. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di otto motivi; il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione territoriale del lavoro di Udine non ha depositato controricorso ma si è costituito tardivamente. 5. Parte ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod.proc. civ. 6. Il PG ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla misura della sanzione. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 17 d. Igs. n. 66/2003 e dell'art. 26 c.c.n.l. Legno e Arredamento, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la esistenza di una valida deroga collettiva alla previsione dell'art. 7 d. Igs. n. 66/2003 che prescrive in relazione al riposo giornaliero il rispetto della durata minima di undici ore consecutive. 2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare violazione dell'art. 136, comma 1, Cost. e dell'art. 30, comma 3, legge n. 87/1953, censurando la sentenza impugnata per avere applicato l'art. 18 bis d. Igs. n. 66/2003, nel testo dichiarato incostituzionale con sentenza n. 153/2014, intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado. Secondo parte ricorrente, la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18 bis d. Igs. n. 66/2003, esclusa la reviviscenza delle disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 19 d. Igs. cit. nella materia disciplinata dall'art. 18 bis d. Igs. cit., aveva determinato un vuoto normativo circa il trattamento sanzionatorio da riservare alla violazione accertata potendo, al più, trovare applicazione il più favorevole regime dettato dalla legge n. 183/2010. 3. Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., nullità parziale della sentenza di appello per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e omessa pronunzia sulla questione connessa alla declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 18 bis d. Igs. n. 66/2003 così come introdotto dal d. Igs. n. 213/2004; censura, in sintesi, la decisione per non avere pronunziato sulla domanda spiegata dai ricorrenti e precisata nell'Allegato al verbale di udienza del 18.2.2015 con la quale l'odierna parte ricorrente aveva chiesto, in conformità dell'art. 49 della Carta di Nizza, l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole. 4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare violazione dell'art. 49 della Carta di Nizza e dell'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, censurando la sentenza impugnata per non avere applicato il principio di retroattività in mitius della pena, principio che alla stregua della giurisprudenza della CEDU era destinato a trovare applicazione non soltanto in presenza di illeciti formalmente qualificati dai singoli Stati europei come di natura penale ma anche in presenza di una norma sanzionatoria connotata da determinate caratteristiche, quali l'essere rivolta alla generalità dei consociati, il perseguire uno scopo preventivo, repressivo e punitivo, e non meramente risarcitorio e/o il comportare per il trasgressore un significativo sacrificio, anche di natura meramente economica, non consistente nella privazione della libertà personale. 5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., parziale nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., vizio di omessa pronunzia sull'applicabilità del principio del favor rei alla luce delle disposizioni comunitarie e costituzionali; la sentenza di appello è censurata per non essersi pronunziata sulla domanda espressamente esplicitata nel l'Allegato al verbale di udienza del 18.2.2015 con la quale era chiesta l'applicabilità del principio di retroattività della disciplina sanzionatoria amministrativa più favorevole. 6. Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell'art. 18 bis, comma 4, d. Igs., n. 66/2003 censurando la sentenza impugnata per avere interpretato la norma in questione nel senso che la sanzione contemplata dovesse essere applicata per ciascun periodo di riposo giornaliero non goduto e per ciascun lavoratore; ciò in contrasto con il principio, desumibile dall'ordinamento, che richiedeva a tal fine la espressa previsione del criterio "moltiplicatore" concretamente applicato dalla Corte di merito. 7. Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare violazione dell'art. 8, comma 1, legge n. 689/1981, censurando la sentenza impugnata per non avere, nel determinare la sanzione applicabile, utilizzato il criterio del cumulo giuridico previsto dalla norma citata. 8. Con l'ottavo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità parziale della sentenza per omessa pronunzia sull'applicabilità nello specifico dell'istituto del cumulo giuridico. 9. Il primo motivo di ricorso è infondato. 9.1. In fatto è pacifico che l'articolazione dell'orario di lavoro adottata dalla società BIPAN comportava, in violazione del precetto dettato dall'art. 7 d. Igs. n. 66/2003 in tema di durata minima dei riposi giornalieri, la fruizione di un riposo giornaliero inferiore alle undici ore continuative. Tale riduzione, secondo quanto anche ritenuto dalla sentenza impugnata, non era sorretta da legittima deroga alle previsioni di legge. 9.2. Nel testo all'epoca vigente, infatti, per la parte che quiinteressa, l'art. 17, comma 1, d. Igs. n. 66/2003 stabiliva che «Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione». La previsione è chiara nel consentire solo all'accordo delle parti collettive la individuazione delle ipotesi e dei limiti in cui è possibile derogare alla regolamentazione di legge. Nello specifico, a differenza di quanto sostengono i ricorrenti, non è dato rinvenire nel contratto collettivo nazionale applicabile (c.c.n.l. Legno e Arredamenti 2004) alcuna previsione che direttamente consenta la deroga della disciplina legale in tema di riposo giornaliero o autorizzi a tanto la contrattazione di secondo livello. 9.3. In particolare è da escludere che sia in tal senso concludente il disposto dell'art. 26 c.c.n.l. 2004 secondo il quale «nel caso di lavorazioni a ciclo continuo la distribuzione dell'orario di lavoro e dei relativi riposi costituiranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e R.S.U.». L'assunto propugnato dai ricorrenti circa la possibilità, sulla base di tale previsione, di legittima modifica in peius della disciplina legale in tema di riposo giornaliero non è, innanzitutto, sorretto dal dato testuale della norma in esame che si riferisce genericamente alla distribuzione dell'orario di lavoro e dei relativi riposi senza specificamente menzionare la materia dei riposi giornalieri e senza operare alcun riferimento alla potestà derogatoria prevista dall'art. 17, comma 1, d. Igs n. 66/2003 come invece sarebbe stato plausibile ed opportuno onde escludere ogni equivoco e perplessità circa la volontà delle parti collettive di introdurre un trattamento peggiorativo per i lavoratori rispetto alla regola del riposo giornaliero di undici ore consecutive sancita dalla legge; in secondo luogo, anche ove intesa in tal senso, la disposizione in esame non sarebbe conforme alla stringente indicazione legislativa in quanto l'art. 17 , comma 1 d. Igs. cit. esige espressamente che la deroga alla regola del riposo giornaliero di undici ore consecutive - evidentemente in ragione della delicatezza della materia e della rilevanza dell'interesse sul quale la eventuale modifica peggiorativa è destinata ad incidere (interesse attinente alla garanzia dell'adeguato recupero psico fisico del lavoratore) - sia frutto di specifico accordo tra le parti collettive e quindi rappresenti il punto di mediazione raggiunto da soggetti qualificati nella regolazione degli opposti interessi, del datore di lavoro e dei lavoratori; a tale accordo non può essere in alcun modo equiparato l'esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U. prefigurato dalla norma collettiva, esame che, ove riferito al tema dei riposi giornalieri, finirebbe per vanificare, in senso meno garantista per i lavoratori, la disciplina legale rimettendo la determinazione della misura del riposo giornaliero, in definitiva, alla volontà dell'azienda, che sarebbe legittimata ad introdurre deroghe una volta assolto all'onere formale dell'esame della questione con la R.S.U. . 9.4. Quanto agli Accordi del 1990 e del 1997, pacificamente applicati nel periodo in controversia, gli stessi, in quanto anteriori alla entrata in vigore del d. Igs. n. 66/2003, non possono essere considerati espressione del legittimo esercizio della facoltà di deroga riconosciuta alla contrattazione di secondo livello dall'art. 17, d. Igs cit., il quale, laddove richiede che la contrattazione di secondo livello ( al cui ambito devono ricondursi gli accordi richiamati) si svolga secondo la regolamentazione dettata dal contratto collettivo nazionale, implica la necessità di una negoziazione di tali accordi in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo in questione e dello stesso contratto collettivo nazionale. 10. Il secondo motivo di ricorso è fondato.10.1. La Corte di merito è incorsa in errore di diritto nel sanzionare la violazione accertata facendo applicazione del disposto dell'art. 18 bis d. Igs. n. 66/2003, nel testo attinto dalla sentenza che ne aveva dichiarato la illegittimità costituzionale (per eccesso di delega); in presenza di un rapporto ancora sub iudice trova, infatti, piena operatività l'effetto ex tunc connesso alle pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale- indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione (Cass. n. 20381/2012, Cass. n. 6450/2006). 10.2. I riflessi sul trattamento sanzionatorio concretamente applicabile alla violazione in oggetto, connessi alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 18 bis d. Igs., devono essere decisi in conformità del condivisibile indirizzo espresso da Cass. n. 12659/2019, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale: <<In tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd. cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della I. n. 689 del 1981 contempla il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p.; ai fini della individuazione delle sanzioni da cumulare, a seguito della caducazione dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, per opera della sentenza della Corte cost. 4 giugno 2014 n. 153, va applicata, per il principio della cd. reviviscenza normativa, la precedente disciplina sanzionatoria, di cui agli artt. 9 del r.d.l. n. 692 del 1923 e 27 della I. n. 370 del 1934, benché abrogate dalla disposizione dichiarata incostituzionale, privata fin dall'origine di efficacia e quindi anche degli effetti abrogativi che produceva.>>.10.3. Alla stregua della richiamata giurisprudenza il trattamento sanzionatorio applicabile in relazione alla violazione accertata è quindi quello stabilito dall'art. 9 r.d.l. n. 692/1923. 11. In conclusione, in base alle considerazioni in fatto ed in diritto che precedono, la sentenza deve essere cassata in parte qua con rinvio alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, per il riesame della fattispecie alla luce del principio affermato da Cass. n. 12659/2019 ed in particolare per la determinazione del trattamento sanzionatorio in base alla disciplina dettata dall'art. 9 r.d.l. n. 692/1923. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, dovendo la questione connessa all'invocata applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole, fondata sui richiamati principi internazionali e sovranazionali, essere verificata dalla Corte di merito in relazione agli esiti connessi alla concreta applicazione della disciplina di riferimento, come sopra individuata. 12. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anc
Sentenza Cassazione n. 30630/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris