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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38252/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14875-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1297/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 14875/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 21 novembre 2019, la Corte d'appello di Catanzaro rigettava il ricorso in revocazione di [OSCURATO:PERSONA] della sentenza della stessa Corte n. 1345 del 26 novembre 2015, che ne aveva respinto l'appello avverso la sentenza di primo grado, di negazione del suo diritto all'incentivo previsto dall'art. 18

I. 109/94 per attività di progettazione svolta in favore della datrice Regione [OSCURATO:PERSONA];

2. essa escludeva la ricorrenza dell'errore di fatto denunciato, individuato dal lavoratore nella mancata rilevazione dalla Corte territoriale della produzione del regolamento (nel quale dovevano essere trasfuse le determinazioni raggiunte nella contrattazione decentrata), che addirittura ne aveva negato l'emanazione e comunque constatato l'assenza di alcuna allegazione del lavoratore sul punto, ma neppure di riferimenti nella deliberazione in questione alla contrattazione decentrata, presupposto per l'incentivo richiesto;

3. la Corte territoriale riteneva poi dirimente, il mancato conferimento in appalto nel caso di specie dell'opera oggetto di progettazione, in quanto presupposto di erogazione dell'incentivo;

4. con atto notificato il 25 maggio 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; la Regione [OSCURATO:PERSONA] intimata non svolgeva attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 51, primo comma, n. 4 c.p.c. e 111 Cost., per la partecipazione al collegio decidente di Consigliere (dott. [OSCURATO:PERSONA]) già dichiarato incompatibile (siccome estensore della sentenza d'appello oggetto di revocazione) dalla medesima Corte, che ne aveva disposto la sostituzione con altro Consigliere all'udienza del 22 ottobre 2019 (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. secondo principio di diritto consolidato di questa Corte, meritevole di continuità, in difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte RG 14875/2020 del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché l'art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione; né detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto delle parti alla imparzialità del giudice, dovendosi quindi escludere un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost. (Cass. 4 giugno 2008, n. 14807; Cass. 11 settembre 2017, n. 21094);

3.1. nel caso di specie, il ricorrente non ha formulato la ricusazione ora dedotta come vizio di nullità della sentenza impugnata, essendone irrilevante la ragione, posto che essa costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo eserciti entro il termine fissato dall'art. 52 c.p.c., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice: con la conseguenza che, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (Cass. 12 dicembre 2014, n. 26223);

4. il ricorrente deduce poi la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 395 n. 4 c.p.c., errore nell'esame e valutazione dei documenti di causa ed omesso o errato esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, contraddittorietà della sentenza, in riferimento al Regolamento approvato quale allegato B) dalla Delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 379/2004 ("Adempimenti procedurali in ordine all'applicazione dell'art. 18

I. 109/94"), da porre a base della contrattazione decentrata, avendo la Corte territoriale constatato l'assenza di allegazione in RG 14875/2020 proposito, contraddittoriamente rispetto alla precedente attestazione della dichiarazione di parte appellata della presenza del regolamento in atti (secondo motivo);

5. esso è inammissibile;

6. il motivo difetta di specificità, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige l'illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845): esso non ha, infatti, confutato l'argomentazione della Corte territoriale di mancato conferimento in appalto dell'opera oggetto di progettazione, quale imprescindibile requisito della maturazione del diritto all'incentivo previsto dall'art. 18

I. 109/94 (al terz'ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), assorbente ogni altro profilo di giustificazione della reiezione dell'appello dalla prima sentenza della Corte territoriale revocanda (penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza);

6.1. la mancata confutazione riverbera indiscutibili effetti sulla decisività, evidentemente da escludere, del supposto errore di fatto, potendo una sentenza essere oggetto di revocazione solo quando ne sia l'effetto; e pertanto unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione: sicché, tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (Cass. s.u. 23 gennaio 2009, n. 1666; per la decisività dell'errore, nel senso di essenzialità quale fattore determinante della pronuncia impugnata: Cass. 14 novembre 2014, n. 24334; Cass. 23 aprile 2020, n. 8051);

7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese di giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva e con RG 14875/2020 raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14875-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1297/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 14875/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 21 novembre 2019, la Corte d'appello di Catanzaro rigettava il ricorso in revocazione di [OSCURATO:PERSONA] della sentenza della stessa Corte n. 1345 del 26 novembre 2015, che ne aveva respinto l'appello avverso la sentenza di primo grado, di negazione del suo diritto all'incentivo previsto dall'art. 18 I. 109/94 per attività di progettazione svolta in favore della datrice Regione [OSCURATO:PERSONA]; 2. essa escludeva la ricorrenza dell'errore di fatto denunciato, individuato dal lavoratore nella mancata rilevazione dalla Corte territoriale della produzione del regolamento (nel quale dovevano essere trasfuse le determinazioni raggiunte nella contrattazione decentrata), che addirittura ne aveva negato l'emanazione e comunque constatato l'assenza di alcuna allegazione del lavoratore sul punto, ma neppure di riferimenti nella deliberazione in questione alla contrattazione decentrata, presupposto per l'incentivo richiesto; 3. la Corte territoriale riteneva poi dirimente, il mancato conferimento in appalto nel caso di specie dell'opera oggetto di progettazione, in quanto presupposto di erogazione dell'incentivo; 4. con atto notificato il 25 maggio 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; la Regione [OSCURATO:PERSONA] intimata non svolgeva attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 51, primo comma, n. 4 c.p.c. e 111 Cost., per la partecipazione al collegio decidente di Consigliere (dott. [OSCURATO:PERSONA]) già dichiarato incompatibile (siccome estensore della sentenza d'appello oggetto di revocazione) dalla medesima Corte, che ne aveva disposto la sostituzione con altro Consigliere all'udienza del 22 ottobre 2019 (primo motivo); 2. esso è infondato; 3. secondo principio di diritto consolidato di questa Corte, meritevole di continuità, in difetto di ricusazione, la violazione dell'obbligo di astenersi da parte RG 14875/2020 del giudice non è deducibile in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza da lui emessa, giacché l'art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l'imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina e, in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti, non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire, nell'ipotesi anzidetta, l'imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell'astensione e della ricusazione; né detti istituti, cui si aggiunge quello dell'impugnazione della decisione nel caso di mancato accoglimento della ricusazione, possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il diritto delle parti alla imparzialità del giudice, dovendosi quindi escludere un contrasto con la norma recata dall'art. 6 della Convenzione EDU, che, sotto l'ulteriore profilo dei contenuti di cui si permea il valore dell'imparzialità del giudice, nulla aggiunge rispetto a quanto già previsto dal citato art. 111 Cost. (Cass. 4 giugno 2008, n. 14807; Cass. 11 settembre 2017, n. 21094); 3.1. nel caso di specie, il ricorrente non ha formulato la ricusazione ora dedotta come vizio di nullità della sentenza impugnata, essendone irrilevante la ragione, posto che essa costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo eserciti entro il termine fissato dall'art. 52 c.p.c., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice: con la conseguenza che, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza (Cass. 12 dicembre 2014, n. 26223); 4. il ricorrente deduce poi la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 395 n. 4 c.p.c., errore nell'esame e valutazione dei documenti di causa ed omesso o errato esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, contraddittorietà della sentenza, in riferimento al Regolamento approvato quale allegato B) dalla Delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 379/2004 ("Adempimenti procedurali in ordine all'applicazione dell'art. 18 I. 109/94"), da porre a base della contrattazione decentrata, avendo la Corte territoriale constatato l'assenza di allegazione in RG 14875/2020 proposito, contraddittoriamente rispetto alla precedente attestazione della dichiarazione di parte appellata della presenza del regolamento in atti (secondo motivo); 5. esso è inammissibile; 6. il motivo difetta di specificità, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che ne esige l'illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845): esso non ha, infatti, confutato l'argomentazione della Corte territoriale di mancato conferimento in appalto dell'opera oggetto di progettazione, quale imprescindibile requisito della maturazione del diritto all'incentivo previsto dall'art. 18 I. 109/94 (al terz'ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), assorbente ogni altro profilo di giustificazione della reiezione dell'appello dalla prima sentenza della Corte territoriale revocanda (penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza); 6.1. la mancata confutazione riverbera indiscutibili effetti sulla decisività, evidentemente da escludere, del supposto errore di fatto, potendo una sentenza essere oggetto di revocazione solo quando ne sia l'effetto; e pertanto unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione: sicché, tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (Cass. s.u. 23 gennaio 2009, n. 1666; per la decisività dell'errore, nel senso di essenzialità quale fattore determinante della pronuncia impugnata: Cass. 14 novembre 2014, n. 24334; Cass. 23 aprile 2020, n. 8051); 7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese di giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva e con RG 14875/2020 raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci
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