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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 43808/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Castellammare di Stabia avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che applicava al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a due condotte di cessione di sostanza stupefacente, in concorso con altri.

In particolare, al capo C) viene contestata la cessione di un quantitativo non meglio precisato di cocaina, al prezzo di quarantacinque euro al grammo, dietro corresponsione di una somma pari a euro 1.000,00; al capo D) viene contestata la cessione verosimilmente di marijuana in quantità non precisata.

Il compendio investigativo è costituito dalle conversazioni intercettate all'interno della autovettura, ove si trovavano le acquirenti della sostanza venduta dall'indagato, riscontrate dalle dichiarazioni rese da una delle stesse, e cioè [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalle attività di polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto uno dei fornitori dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 facente capo a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti detenuto, il quale, tramite la compagna, [OSCURATO:PERSONA], continuava a impartire direttive all'associazione in relazione al traffico di stupefacenti.

2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo D).

La chiamante in correità riferisce di essere andata una volta sola dall'indagato per acquistare cocaina.

Di ciò il Tribunale del riesame non ha tenuto conto.

Il 27 maggio 2021, la Breglia e la Ortu si recavano a Gragnano, ma, come emerge dalla cartina di [OSCURATO:PERSONA], vi sono quasi quattro chilometri di distanza dall'abitazione dell' indagato e il luogo in cui si trovavano le donne.

Ciò esclude che vi sia stata cessione di stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che: - l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (tra tante, Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400); -allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475).

Pertanto, il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 3.La prova delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 può bene essere tratta dai soli esiti del monitoraggio delle conversazioni.

Ed invero, per un verso, costituisce regula iuris ormai pacifica quella secondo la quale la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie (quali, come nel caso di specie, il contenuto di intercettazioni) (v. da ultimo Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota e altri, Rv. 26354401; Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014 - dep. 2015, Carrara, i, Rv. 26304301).

Per altro verso, è altrettanto pacifico che le risultanze delle intercettazioni non richiedono di riscontri esterni allorché siano connotate da un linguaggio chiaro ed inequivoco (Sez. 6, n. 3882, del 4/11/2011 — dep. 2012, Annunziata, Rv. 251527).

4. Nel caso in esame, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, richiamando le intercettazioni più rilevanti, dal significato univoco, nel corso delle quali la Breglia si reca nei pressi dell'abitazione dell'indagato e acquista pacificamente da lui la sostanza stupefacente di cui al capo D)

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Castellammare di Stabia avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che applicava al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a due condotte di cessione di sostanza stupefacente, in concorso con altri. In particolare, al capo C) viene contestata la cessione di un quantitativo non meglio precisato di cocaina, al prezzo di quarantacinque euro al grammo, dietro corresponsione di una somma pari a euro 1.000,00; al capo D) viene contestata la cessione verosimilmente di marijuana in quantità non precisata. Il compendio investigativo è costituito dalle conversazioni intercettate all'interno della autovettura, ove si trovavano le acquirenti della sostanza venduta dall'indagato, riscontrate dalle dichiarazioni rese da una delle stesse, e cioè [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalle attività di polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto uno dei fornitori dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 facente capo a [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti detenuto, il quale, tramite la compagna, [OSCURATO:PERSONA], continuava a impartire direttive all'associazione in relazione al traffico di stupefacenti. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo D). La chiamante in correità riferisce di essere andata una volta sola dall'indagato per acquistare cocaina. Di ciò il Tribunale del riesame non ha tenuto conto. Il 27 maggio 2021, la Breglia e la Ortu si recavano a Gragnano, ma, come emerge dalla cartina di [OSCURATO:PERSONA], vi sono quasi quattro chilometri di distanza dall'abitazione dell' indagato e il luogo in cui si trovavano le donne. Ciò esclude che vi sia stata cessione di stupefacente da parte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che: - l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (tra tante, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400); -allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475). Pertanto, il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 3.La prova delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 può bene essere tratta dai soli esiti del monitoraggio delle conversazioni. Ed invero, per un verso, costituisce regula iuris ormai pacifica quella secondo la quale la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie (quali, come nel caso di specie, il contenuto di intercettazioni) (v. da ultimo Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota e altri, Rv. 26354401; Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014 - dep. 2015, Carrara, i, Rv. 26304301). Per altro verso, è altrettanto pacifico che le risultanze delle intercettazioni non richiedono di riscontri esterni allorché siano connotate da un linguaggio chiaro ed inequivoco (Sez. 6, n. 3882, del 4/11/2011 — dep. 2012, Annunziata, Rv. 251527). 4. Nel caso in esame, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, richiamando le intercettazioni più rilevanti, dal significato univoco, nel corso delle quali la Breglia si reca nei pressi dell'abitazione dell'indagato e acquista pacificamente da lui la sostanza stupefacente di cui al capo D) 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così
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