CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00658/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] riformava parzialmente - quanto alla riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla conseguente rideterminazione della pena - la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 febbraio 2021, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva 7 / condannato alla pena ritenuta di giustizia gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel trasporto su una autovettura di 225 grammi di marijuana destinata ad uso non personale. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunciando, a mezzo di difensore e con atti separati, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 350 cod. proc. pen. La Corte di appello ha erroneamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, aventi portata decisiva. Le suddette dichiarazioni non risultavano sottoscritte ed erano state rese, subito dopo il suo arresto, senza i preliminari avvisi di cui all'art. 386, lett. b) e d) cod. proc. pen. Quanto a tale ultimo profilo, la Corte di appello ha ritenuto preclusa l'eccezione dalla scelta del rito abbreviato, ma non ha colto la questione sollevata dal ricorrente, ovvero che le dichiarazioni non erano spontanee e comunque erano state rese nel momento in cui l'indagato era in evidente stato di soggezione psicologica, privo di contatto con un difensore. 2.1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta detenzione di stupefacente per illecite finalità. La Corte di appello ha basato il suo ragionamento probatorio sulle dichiarazioni rese dal ricorrente, delle quali si è contestata l'utilizzabilità, e sul dato ponderale, non considerando i rilievi difensivi in ordine alla qualità drogante della sostanza, nella specie non dimostrata (essendo insufficiente il mero narcotest). 2.2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 63, 350, 191 e vizio di motivazione. Le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] alla polizia giudiziaria, allorquando era già in stato di arresto, in assenza del difensore e senza le garanzie difensive (solo successivamente era stato avvisato del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere) sono state ritenute erroneamente utilizzabili con il rito abbreviato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 40 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 192 e 530 cod. proc. pen. Una volta espunte le dichiarazioni rese dal coimputato - in ogni caso prive di riscontri (come eccepito con l'appello) - sulla consapevolezza della detenzione dello stupefacente, la prova del concorso nel reato risulta basata su dati neutri.Residua, infatti, la sola presenza del ricorrente sull'autovettura in compagnia dell'amico [OSCURATO:PERSONA] che nulla provava in termini di concorso materiale o morale. Con l'appello la difesa aveva sostenuto come la versione del [OSCURATO:PERSONA] (secondo cui, era il [OSCURATO:PERSONA] il venditore dello stupefacente) non aveva trovato alcun riscontro, mentre la decisione del ricorrente di accompagnare l'amico nasceva dalla circostanza che quest'ultimo era privo di patente. Risultava inoltre irrituale la versione accusatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono complessivamente da rigettare in quanto risultato infondati, lambendo anche a tratti anche l'inammissibilità. 2. Preliminarmente va ritenuta manifestamente infondata la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto, in assenza del difensore e senza gli avvisi di garanzia e risultanti da un verbale non sottoscritto dal dichiarante. 2.1. Costituisce indirizzo ermeneutico assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale sono utilizzabili nella fase procedinnentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse (tra tante, Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, Rv. 283409). L'art. 350, comma 7 cod. proc. pen. consente alla polizia giudiziaria, sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza la presenza del difensore di assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata o fermata, notizie o indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini, notizie e indicazioni da cui è vietata ogni documentazione, mentre può ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l'utilizzazione nel "dibattimento". Pertanto, da tale inciso discende l'utilizzabilità della stesse negli incidenti cautelari e nei giudizi a forma contratta (Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, Correnti). Deve trattarsi di dichiarazioni rese dall'indagato "spontanee" e non "sollecitate" nell'immediatezza dei fatti (queste ultime, se rese in assenza di garanzie, non sono in alcun modo utilizzabili). La Corte di appello ha reso una motivazione non censurabile in questa sede sulla "spontaneità" delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto con ragionamento non manifestamente illogico da un lato ha evidenziato gli elementi dimostrativi della loro spontaneità (si trattava di dichiarazioni estremamente articolate e dettagliate in tutte le fasi dell'acquisto effettuato prima del controllo di polizia giudiziaria) e dall'altro ha rilevato che non emergevano elementi che potessero dare soltanto il sospetto di qualche forma di induzione o sollecitazione da parte delle forze dell'ordine. 2.2. Quanto poi all'altro profilo di censura, relativo alla mancata sottoscrizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle suddette dichiarazioni, va osservato che la questione, pur controversa nella giurisprudenza di legittimità, sulla utilizzabilità di siffatte dichiarazioni (da ultimo, sul tema, Sez. 1, n. 37676 del 03/05/2022, Rv. 283740) non è nella specie rilevante. Infatti, dall'esame del fascicolo processuale, alla quale questa Corte può accedere in presenza della denuncia di un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che oltre alla copia, allegata al ricorso, delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] (segnatamente la versione priva di firme trasmessa informaticamente dalla polizia giudiziaria), è presente e debitamente fascicolata anche la versione originale sottoscritta dal predetto. In ordine alla presenza di tale atto i ricorsi sono del tutto silenti. 3. Relativamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva inoltre quanto segue. 3.1. Quanto rilevato al paragrafo che precede consente di ritenere infondato il secondo motivo proposto dal ricorrente in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato contestato. La Corte di appello ha basato il suo ragionamento probatorio sulle dichiarazioni confessorie rese dal predetto in ordine all'attività di spaccio che intendeva realizzare e per la quale si era rivolto al [OSCURATO:PERSONA] per trovare i giusti contatti, all'acquisto di marijuana quindi effettuato il giorno dell'arresto, nonché sui riscontri eseguiti dalla polizia giudiziaria per verificare le circostanze indicate dal ricorrente (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Quanto alla natura della sostanza sequestrata, la confessione, unitamente al dato ponderale e al narcotest, dimostravano che si era in presenza di sostanza drogante (Corte di appello ha derubricato la contestazione originaria nell'ipotesi meno grave prevista dall'art.73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990 posto che non risultava accertata la quantità di principio attivo). Va a tal riguardo rammentato e. giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui, per accertare la natura di stupefacente di una sostanza, non è necessaria la perizia o un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui all'art. 360 cod. proc. pen., essendo all'uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell'imputat , l'indagine con narcotest et similia (tra tante, Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013, Rv. 257462; Sez. 4, n. 4817 del 20/11/2003, dep. 2004, Rv. 229364). Anche l'orientamento di legittimità più rigoroso, che non ritiene sufficiente l'accertamento della natura stupefacente con il solo narcotest, si riferisce comunque a quei casi in cui si è al cospetto del sequestro di modestissime quantità di sostanze stupefacenti. In tali situazioni, in cui vi è una obiettiva incertezza sulla offensività concreta della condotta, si è ritenuto necessario accertare i livelli di principio attivo idonei a produrre concreti effetti stupefacenti e alterazioni dell'organismo (Sez. 3, n. 44420 del 26/09/2013, Dattilo, Rv. 257596). Negli altri casi la prevalente giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può, con rigorosa motivazione, attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova acquisite agli atti (ex multis, Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968; Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Rv. 259157). Del resto, in un sistema ispirato al principio del diritto alla prova a cui corrisponde il rischio della mancata prova, le parti hanno il diritto di fare esaminare la sostanza sequestrata da propri consulenti e di chiedere una perizia nell'incidente probatorio o nel dibattimento (Sez. 6, n. 3392 del 29/09/1992, Rv. 192311) o di condizionare l'accesso al rito abbreviato, all'espletamento di una perizia chimico- tossicologica diretta ad accertare la quantità di principio attivo contenuta nella sostanza stupefacente in sequestro. A ciò va aggiunto che la pratica giudiziaria conosce casi, neppure infrequenti, nei quali la sostanza stupefacente non cade sotto sequestro e, sebbene ciò comporti un onere motivazionale particolarmente rigoroso, tanto la natura stupefacente della sostanza quanto l'efficacia drogante di essa può essere' desunta, sulla base del principio del libero convincimento, da altre fonti di prova, diverse dalla perizia o dall'accertamento tecnico, se ed in quanto idonee a fornire elementi di certezza al riguardo. 4. Relativamente al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si avanzano le seguenti osservazioni. 4.1. Una volta superata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], per quanto si è già detto in precedenza, le censure versate nel secondo motivo si rivelano prive di fondamento. La Corte di appello ha basato la prova del concorso nel reato del ricorrente sulla base della chiamata effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato il [OSCURATO:PERSONA] - che al momento dell'arresto era alla guida dell'autovettura sulla quale viaggiava il [OSCURATO:PERSONA] e nella quale, sotto il sedile del viaggiatore, era celato lo stupefacente/ - come colui che doveva metterlo in contatto con lo spacciatore e che quindi - ricevuta risposta positiva dallo spacciatore - lo aveva accompagnato presso quest'ultimo per completare l'acquisto con la consegna della marijuana (acquistata con la promessa di consegnare il danaro convenuto il giorno dopo). Quindi correttamente la Corte territoriale ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] concorrente nel reato, stante il ruolo rivestito prima nel fungere da intermediario per l'acquisto e poi nell'accompagnare il [OSCURATO:PERSONA] nella fase della consegna. Quanto ai riscontri delle propalazioni del coimputato, come ha rilevato il primo giudice, [OSCURATO:PERSONA] con le sue dichiarazioni mirava a "sollevare" l'amico dalla responsabilità in ordine alla detenzione dello stupefacente, relegando il suo contributo ad una attività di presa di contatti e di accompagnamento, ruolo che risultava riscontrato dalle circostanze emerse in sede di intervento di polizia giudiziaria che avevano colto il [OSCURATO:PERSONA] alla guida dell'autovettura nella fase di "rientro" dalla spedizione per l'acquisto dello stupefacente, come dimostrava il controllo effettuato presso il fornitore (il fusto di plastica indicato dal [OSCURATO:PERSONA] dove era stato prelevato lo stupefacente emanava ancora un forte odore di marijuana). A tal riguardo va rammentato il principio di diritto, secondo cui, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (tra tante, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744). Le critiche del ricorrente sulla logicità di tale ricostruzione non evidenziano salti logici o contraddizioni rilevanti in questa sede. 5. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condan