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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05639/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12458-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95 INT. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonchè contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in FRATTAMAGGIORE (NA) presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla via MISENO, 1, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1720/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28.042016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.06.2022 dal ConsigliereCRISTINA AMATO.

Ric. 2017 n. 12458 sez.

S2 -ud. 28-06-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con atto notificato il 2 novembre 1993, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] convenivainnanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per chiedere la cessazione del passaggio del convenuto, proprietario di fondo limitrofo, nonché il risarcimento del danno.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] e, con domanda riconvenzionale, chiedeva: l’accertamento della servitù di passaggio sul fondo asseritamente serv ente acquisita per usucapione; l’ampliamento della strada (allo stato attuale, un viottolo lungo mt 27,40 e largo mt 2,50 delimitato da termini lapidei) per consentire il transito di veicoli a trazione meccanica funzionali alla coltivazione del fondo.

Proponeva, altresì, ricorso exart. 1168 cod. civ. lamentando lo spoglio della servitù da parte del D’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva effettuato lavori di araturafacendo così scomparire il viottolo, e aveva chiuso l’accesso per mezzo di una catasta di legna.

1.1. A séguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il processo si interrompeva, e veniva poi riassunto dall’erede [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 273/2003, rigettava la domanda attorea, accoglievail ricorso possessorio interposto dal [OSCURATO:PERSONA], confermando il provvedimento ammesso in via cautelare per la reintegrazione nel predetto possesso; rigettava le domande riconvenzionali perché aventi natura petitoria ma proposte nell’ambito di un giudizio possessorio qual è quello formulato dal D’[OSCURATO:PERSONA], inviolazione dell’art. 705 cod. proc. civ.

2. Avverso la pronuncia del giudice di prime cure interponeva appello presso la Corte d’Appello di Campobasso il sig. [OSCURATO:PERSONA] contestando la natura possessoria dell’azione del D’[OSCURATO:PERSONA] e affermandonela natura di azione negatoria servitutis ex art. 949 cod. civ.

Censurava l’appellante anche la negazione del richiesto Ric. 2017 n. 12458 sez.

S2 -ud. 28-06-2022 - 3 - ampliamento del viottolo, nonché del risarcimento del danno per lo spossessamentosubìto, in quanto si tratterebbe di danno in re ipsa.

2.1. La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza n. 93/06, rigettaval’appello e confermava in toto quanto deciso dal Tribunale di Larino.

2.2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte per la cassazione della pronuncia d’appello censurando la sentenza, con un unico motivo di gravame, nella parte in cui aveva escluso la natura petitoria dell’azione originariamente proposta dal D’[OSCURATO:PERSONA].

In accoglimento della doglianza, questa Corte, con sentenza n. 17128 del 09.08.2011,aveva rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli per nuovoesame.

2.3. Il processo veniva, quindi, riassunto dal [OSCURATO:PERSONA] ex art. 392 cod. proc. civ.nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento dell’acquisto per usucapione del viottolo di cui è causa e che se ne disponesse ampliamento previa nomina di C.T.U., se del caso; si costituivaunicamente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] tra gli eredi. 3.Con sentenza n. 1720/2017 qui impugnata il giudice del rinvio, per quanto interessa, delimitavala causa petendi del giudizio di rinvio alla sola questione riguardante la natura possessoria o peti toria dell’originaria domanda promossa da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] , peraltro rigettata nel merito: ciò ai soli fini dell’eventuale ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dal [OSCURATO:PERSONA] e del loro esame nel merito.

Ciò precisato, il giudice del rinvio riconosceva natura petitoria alla domanda del D’[OSCURATO:PERSONA]; rigettava nel merito le domande riconvenzionali formulate dal [OSCURATO:PERSONA]; condannava l’appellante a rifondere all’appellato le spese di entrambi i giudizi d’appello.

A sostegno della sua decisione osservava la Corte che: -con riguardo alla natura dell’azione originariamente proposta in primo grado, ad avviso della Corte di rinvio, essa doveva qualificarsi Ric. 2017 n. 12458 sez.

S2 -ud. 28-06-2022 - 4 - come petitori a, cioè negatoria servitutis ex art. 949 cod. civ., sia perché l’attore aveva chiesto la cessazione dell’attraversamento del suo fondo non avendone il convenuto alcun titolo; sia perché l o stesso aveva introdotto l’azione con atto di citazione innanz i al Tribunale e mediante ricorso innanzi al Pretore (competente all’epoca per le azioni possessorie).

Né dovevatrarre in inganno il riferimento alle molestie e turbative nell’atto introduttivo del giudizio, posto chealla cessazione delle stesse fa riferimento anche l’art. 949, comma 2 , cod. civ .

Tanto rilevato, non era precluso dall’art. 705 cod. proc. civ. l’esame delladomanda riconvenzionale di usucapione e di ampliamento della servitù formulata dall’allora convenuto; - benché l’asserita esistenza di una servitù di passaggio a vantaggio del fondo del [OSCURATO:PERSONA] sia stata confermata da molte testimonianze attinenti al possesso continuato, pacif ico, ininterrotto e pubblico, non risulta provato il requisito dell’apparenzadi essa ex art. 1061 cod. civ. , nelle caratteristiche della visibilità e permanenza come precisate dalla giurisprudenza della Corte di legittimità. -la non apparenza della servitù doveva , inoltre, desumersi da una scrittura privata del 14.04.1986, anteriore all’acquisto del fondo asseritamente servente da parte del D’[OSCURATO:PERSONA], nella quale la precedente proprietaria del fondo poi da quest’ultimo acquistato e il proprietario del fondo confinante [OSCURATO:PERSONA], si accordavano per l’ampliamento del viottolo e la realizzazione di un’opera «permanente nel tempo»; -non avendo il Collegio riconosciuto l’ acquisto per usucap ione della servitù di passaggio, resta va assorbita la richies ta di ampliamento della strada.

Ric. 2017 n. 12458 sez.

S2 -ud. 28-06-2022 - 5 -

4. Avverso la predetta pronuncia il. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

Restano intimati i sigg.ri D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello negato l’esistenza del requisito dell’apparenza nella servitù.

Il ricorrente lamenta la deduzione arbitraria ed inconferente operata dalla Corte d’Appello rispetto alla corretta applicazione dell’art. 1061 cod. civ.

Nella prospettazione del ricorrente, la servitù di passaggio esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] è apparente perché visibile, poiché la sua forma ben definita era chiaramente distinguibile, come dimostrato dalle testimonianze e da una corretta interpretazione della scrittura privata del 14.04.1986 che parla di «ampliamento», non di «creazione», evidentemente riferendosi ad un’opera già esistente e,quindi, visibile.

1.1. Il motivo è infondato.

Premesso che il vizio di violazione di legge implica l’erronea ricognizione di fattispecie astratta (tra le tante, cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1 - , Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017), nel caso in esame, si è senz’altro fuori da tale vizio perché la critica è tutta incentrata sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie e dello stato di fatto (natura del vialetto), che spetta al giudice di merito e che è stato svolto adeguatamente dalla Corte d’Appello in linea con la giurisprudenza di legittimità sull’apparenza nel caso di acquisto per usucapione della servitù di passaggio (v. tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021; Sez. 6 - 2, Ric. 2017 n. 12458 sez.

S2 -ud. 28-06-2022 - 6 - Ordinanza n.7004 del 17/03/2017; Sez. 2 - , Sentenza n. 25355 del 25/10/2017; cass. 6488/2011).

2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi del n. 4) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., in quanto il suo contenuto è in evidente contrasto con un precedente giudicato interno rappresentato dalla originaria sentenza del Tribunale di Larino (n. 273/2003).Nel rigettare l’actio negatoria servitutis del D’[OSCURATO:PERSONA] , immettendo nel possesso della servitù di passaggio il [OSCURATO:PERSONA], i l Trib unale di Larino aveva esplicitamente conclamato - con decisione sulla quale si è formato giudicato interno- che il [OSCURATO:PERSONA] è titolare della servitù di passaggio sul viottolo in questione.Diversamente argomentando, vi sarebbe contraddizione giuridica non potendosi riconoscere, da un lato, che il [OSCURATO:PERSONA] è titolare della servitù di passaggio, avendo il Tribunale di Larino rigettato l’actio negatoria servitutis del D’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, con la sentenza che qui si impugna disconoscergli questo stesso diritto rigettando la domanda di usucapione.

2.1. Il motivo è infondato , anche se si rende opportuno correggerein parte la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 ultimo comma cpc essendo il dispositivo conforme al diritto.

Innanzitutto, se già nel 2003 fosse intervenuto un giudicato interno, lo avrebbe senz’altro rilevato – anche di ufficio – questa Corte con la sentenza n. 17128/2011, il che evidentemente non risulta, anzi è escluso.

Ed infatti, partendoproprio dalla lettura della citata sentenza 17128/2011 di questa Corte (che– si badi bene - aveva rilevato il vizio di motivazione proprio sulla qualificazione della domanda principale proposta dall’attore), non si vede come possa oggi Ric. 2017 n. 12458 sez.

S2 -ud. 28-06-2022 - 7 - predicarsila definitività sul “ rigetto della domanda proposta dall’attore in primo grado”.

In ogni caso – e in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata -l’accertamento della natura dell’azione proposta e il suo inquadramento nello schema della actio negatoria(art. 949 cc ) non poteva essere, per così dire, frazionato dalla Corte d’Appello, ma a tale inquadramento doveva essere data una portata ampia, estesa cioè a tutta la causa.

A questo punto, così corretta la motivazione della Corte d’Appello, nel senso della natura petitoria della domanda dell’attore (negatoria servitutis), non è qui censurabile l’apprezzamento di fatto sulla mancanza dell’apparenza della servitùin linea, come si è detto, con la giurisprudenza e quindi sul rigetto della relativa riconven zionale proposta dal convenuto

3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, ma senza spese, in assenza di controricorrente.

Sussistono le condizioni per il doppio contributo, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12458-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95 INT. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonchè contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in FRATTAMAGGIORE (NA) presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla via MISENO, 1, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1720/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28.042016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.06.2022 dal ConsigliereCRISTINA AMATO. Ric. 2017 n. 12458 sez. S2 -ud. 28-06-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con atto notificato il 2 novembre 1993, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] convenivainnanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per chiedere la cessazione del passaggio del convenuto, proprietario di fondo limitrofo, nonché il risarcimento del danno. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] e, con domanda riconvenzionale, chiedeva: l’accertamento della servitù di passaggio sul fondo asseritamente serv ente acquisita per usucapione; l’ampliamento della strada (allo stato attuale, un viottolo lungo mt 27,40 e largo mt 2,50 delimitato da termini lapidei) per consentire il transito di veicoli a trazione meccanica funzionali alla coltivazione del fondo. Proponeva, altresì, ricorso exart. 1168 cod. civ. lamentando lo spoglio della servitù da parte del D’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva effettuato lavori di araturafacendo così scomparire il viottolo, e aveva chiuso l’accesso per mezzo di una catasta di legna. 1.1. A séguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il processo si interrompeva, e veniva poi riassunto dall’erede [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 273/2003, rigettava la domanda attorea, accoglievail ricorso possessorio interposto dal [OSCURATO:PERSONA], confermando il provvedimento ammesso in via cautelare per la reintegrazione nel predetto possesso; rigettava le domande riconvenzionali perché aventi natura petitoria ma proposte nell’ambito di un giudizio possessorio qual è quello formulato dal D’[OSCURATO:PERSONA], inviolazione dell’art. 705 cod. proc. civ. 2. Avverso la pronuncia del giudice di prime cure interponeva appello presso la Corte d’Appello di Campobasso il sig. [OSCURATO:PERSONA] contestando la natura possessoria dell’azione del D’[OSCURATO:PERSONA] e affermandonela natura di azione negatoria servitutis ex art. 949 cod. civ. Censurava l’appellante anche la negazione del richiesto Ric. 2017 n. 12458 sez. S2 -ud. 28-06-2022 - 3 - ampliamento del viottolo, nonché del risarcimento del danno per lo spossessamentosubìto, in quanto si tratterebbe di danno in re ipsa. 2.1. La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza n. 93/06, rigettaval’appello e confermava in toto quanto deciso dal Tribunale di Larino. 2.2. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte per la cassazione della pronuncia d’appello censurando la sentenza, con un unico motivo di gravame, nella parte in cui aveva escluso la natura petitoria dell’azione originariamente proposta dal D’[OSCURATO:PERSONA]. In accoglimento della doglianza, questa Corte, con sentenza n. 17128 del 09.08.2011,aveva rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli per nuovoesame. 2.3. Il processo veniva, quindi, riassunto dal [OSCURATO:PERSONA] ex art. 392 cod. proc. civ.nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’accertamento dell’acquisto per usucapione del viottolo di cui è causa e che se ne disponesse ampliamento previa nomina di C.T.U., se del caso; si costituivaunicamente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] tra gli eredi. 3.Con sentenza n. 1720/2017 qui impugnata il giudice del rinvio, per quanto interessa, delimitavala causa petendi del giudizio di rinvio alla sola questione riguardante la natura possessoria o peti toria dell’originaria domanda promossa da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] , peraltro rigettata nel merito: ciò ai soli fini dell’eventuale ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dal [OSCURATO:PERSONA] e del loro esame nel merito. Ciò precisato, il giudice del rinvio riconosceva natura petitoria alla domanda del D’[OSCURATO:PERSONA]; rigettava nel merito le domande riconvenzionali formulate dal [OSCURATO:PERSONA]; condannava l’appellante a rifondere all’appellato le spese di entrambi i giudizi d’appello. A sostegno della sua decisione osservava la Corte che: -con riguardo alla natura dell’azione originariamente proposta in primo grado, ad avviso della Corte di rinvio, essa doveva qualificarsi Ric. 2017 n. 12458 sez. S2 -ud. 28-06-2022 - 4 - come petitori a, cioè negatoria servitutis ex art. 949 cod. civ., sia perché l’attore aveva chiesto la cessazione dell’attraversamento del suo fondo non avendone il convenuto alcun titolo; sia perché l o stesso aveva introdotto l’azione con atto di citazione innanz i al Tribunale e mediante ricorso innanzi al Pretore (competente all’epoca per le azioni possessorie). Né dovevatrarre in inganno il riferimento alle molestie e turbative nell’atto introduttivo del giudizio, posto chealla cessazione delle stesse fa riferimento anche l’art. 949, comma 2 , cod. civ . Tanto rilevato, non era precluso dall’art. 705 cod. proc. civ. l’esame delladomanda riconvenzionale di usucapione e di ampliamento della servitù formulata dall’allora convenuto; - benché l’asserita esistenza di una servitù di passaggio a vantaggio del fondo del [OSCURATO:PERSONA] sia stata confermata da molte testimonianze attinenti al possesso continuato, pacif ico, ininterrotto e pubblico, non risulta provato il requisito dell’apparenzadi essa ex art. 1061 cod. civ. , nelle caratteristiche della visibilità e permanenza come precisate dalla giurisprudenza della Corte di legittimità. -la non apparenza della servitù doveva , inoltre, desumersi da una scrittura privata del 14.04.1986, anteriore all’acquisto del fondo asseritamente servente da parte del D’[OSCURATO:PERSONA], nella quale la precedente proprietaria del fondo poi da quest’ultimo acquistato e il proprietario del fondo confinante [OSCURATO:PERSONA], si accordavano per l’ampliamento del viottolo e la realizzazione di un’opera «permanente nel tempo»; -non avendo il Collegio riconosciuto l’ acquisto per usucap ione della servitù di passaggio, resta va assorbita la richies ta di ampliamento della strada. Ric. 2017 n. 12458 sez. S2 -ud. 28-06-2022 - 5 - 4. Avverso la predetta pronuncia il. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Restano intimati i sigg.ri D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello negato l’esistenza del requisito dell’apparenza nella servitù. Il ricorrente lamenta la deduzione arbitraria ed inconferente operata dalla Corte d’Appello rispetto alla corretta applicazione dell’art. 1061 cod. civ. Nella prospettazione del ricorrente, la servitù di passaggio esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] è apparente perché visibile, poiché la sua forma ben definita era chiaramente distinguibile, come dimostrato dalle testimonianze e da una corretta interpretazione della scrittura privata del 14.04.1986 che parla di «ampliamento», non di «creazione», evidentemente riferendosi ad un’opera già esistente e,quindi, visibile. 1.1. Il motivo è infondato. Premesso che il vizio di violazione di legge implica l’erronea ricognizione di fattispecie astratta (tra le tante, cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1 - , Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017), nel caso in esame, si è senz’altro fuori da tale vizio perché la critica è tutta incentrata sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie e dello stato di fatto (natura del vialetto), che spetta al giudice di merito e che è stato svolto adeguatamente dalla Corte d’Appello in linea con la giurisprudenza di legittimità sull’apparenza nel caso di acquisto per usucapione della servitù di passaggio (v. tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021; Sez. 6 - 2, Ric. 2017 n. 12458 sez. S2 -ud. 28-06-2022 - 6 - Ordinanza n.7004 del 17/03/2017; Sez. 2 - , Sentenza n. 25355 del 25/10/2017; cass. 6488/2011). 2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi del n. 4) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., in quanto il suo contenuto è in evidente contrasto con un precedente giudicato interno rappresentato dalla originaria sentenza del Tribunale di Larino (n. 273/2003).Nel rigettare l’actio negatoria servitutis del D’[OSCURATO:PERSONA] , immettendo nel possesso della servitù di passaggio il [OSCURATO:PERSONA], i l Trib unale di Larino aveva esplicitamente conclamato - con decisione sulla quale si è formato giudicato interno- che il [OSCURATO:PERSONA] è titolare della servitù di passaggio sul viottolo in questione.Diversamente argomentando, vi sarebbe contraddizione giuridica non potendosi riconoscere, da un lato, che il [OSCURATO:PERSONA] è titolare della servitù di passaggio, avendo il Tribunale di Larino rigettato l’actio negatoria servitutis del D’[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, con la sentenza che qui si impugna disconoscergli questo stesso diritto rigettando la domanda di usucapione. 2.1. Il motivo è infondato , anche se si rende opportuno correggerein parte la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 ultimo comma cpc essendo il dispositivo conforme al diritto. Innanzitutto, se già nel 2003 fosse intervenuto un giudicato interno, lo avrebbe senz’altro rilevato – anche di ufficio – questa Corte con la sentenza n. 17128/2011, il che evidentemente non risulta, anzi è escluso. Ed infatti, partendoproprio dalla lettura della citata sentenza 17128/2011 di questa Corte (che– si badi bene - aveva rilevato il vizio di motivazione proprio sulla qualificazione della domanda principale proposta dall’attore), non si vede come possa oggi Ric. 2017 n. 12458 sez. S2 -ud. 28-06-2022 - 7 - predicarsila definitività sul “ rigetto della domanda proposta dall’attore in primo grado”. In ogni caso – e in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata -l’accertamento della natura dell’azione proposta e il suo inquadramento nello schema della actio negatoria(art. 949 cc ) non poteva essere, per così dire, frazionato dalla Corte d’Appello, ma a tale inquadramento doveva essere data una portata ampia, estesa cioè a tutta la causa. A questo punto, così corretta la motivazione della Corte d’Appello, nel senso della natura petitoria della domanda dell’attore (negatoria servitutis), non è qui censurabile l’apprezzamento di fatto sulla mancanza dell’apparenza della servitùin linea, come si è detto, con la giurisprudenza e quindi sul rigetto della relativa riconven zionale proposta dal convenuto 3. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, ma senza spese, in assenza di controricorrente. Sussistono le condizioni per il doppio contributo, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorr
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