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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40147/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale sì deduce la violazione di legge per tardività della querela proposta, è meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata), dovendo gli stessi considerarsi soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di appropriazione indebita contestato, è altresì privo di specificità poiché ripropone le stesse ragioni, puntualmente discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pagina 4 e, pertanto, non specifiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale sì deduce la violazione di legge per tardività della querela proposta, è meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata), dovendo gli stessi considerarsi soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di appropriazione indebita contestato, è altresì privo di specificità poiché ripropone le stesse ragioni, puntualmente discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame a pagina 4 e, pertanto, non specifiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40147/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris