CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25403/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21481/2021Numero sezionale 5691/2026Numero di raccolta generale 25403/2026Data pubblicazione 16/09/2026CONFRUIT di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., in persona del legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], e CARBONE Francesca,rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza n. 1903/06/2021 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata il 3/6/2021.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e i suoi due sociCommissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], ciascuno condistinto ricorso, tre avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delleentrate aveva rispettivamente determinato, a carico della società,maggiori imponibili ai fini Irap e Iva in relazione all’anno d’imposta1998, e, a carico dei soci, un conseguente maggior reddito dipartecipazione a loro imputato direttamente per trasparenza.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, pronunciando tre distinte sentenze,accolse i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21481/2021Numero sezionale 5691/2026Numero di raccolta generale 25403/2026Data pubblicazione 16/09/20263. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, investita didistinti appelli dell’Agenzia delle entrate, dichiarò nulle le sentenzeappellate per difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stateosservate le regole del simultaneus processus in materia diimpugnazione di avvisi di accertamento inerenti società di persone eloro soci.4. – Rimesse le cause in primo grado, e previa loro riunione, laCommissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] accolse i ricorsiriuniti sul rilievo della mancata produzione in giudizio di elementiprobatori idonei a corroborare le ragioni poste a fondamento degli attiimpositivi.5. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, dinanzi allaquale l’Agenzia delle entrate appellò la sentenza della CTR, respinsel’appello, ritenendo che l’Ufficio fosse decaduto dal potere impositivoper aver notificato gli accertamenti oltre il termine decadenziale fissatodalla legge.6. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui la societàcontribuente e la socia [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso.7. – [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata perultrapetizione giacché, in violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte regionaleha rilevato d’ufficio la decadenza dell’amministrazione dal potereimpositivo, pur non avendo tale decadenza formato oggetto di rituale etempestiva eccezione ad opera della parte interessata.2. – Il motivo è fondato nei termini che di seguito si precisano.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21481/2021Numero sezionale 5691/2026Numero di raccolta generale 25403/2026Data pubblicazione 16/09/20262.1. – Questa Corte ha già più volte chiarito che il termine didecadenza stabilito, a carico dell’ufficio tributario ed in favore delcontribuente, per l’esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale enon appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quantotale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezionedi tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedereesposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretesedel fisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso lascelta di avvalersi o meno della relativa eccezione, che ha natura dieccezione in senso proprio e non è, quindi, rilevabile d’ufficio (Cass., n.25450/2019; v. anche Cass. n. 22549/2022, specificamente riguardanteil vizio dell’atto impositivo attinente all’inosservanza del termine dilatoriodi cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, ma recanteargomentazioni che investono anche il profilo della decadenza, in essaaffermandosi che l’inutile decorso dei relativi termini non estingue il potereimpositivo ma obbliga l’amministrazione finanziaria a non esercitarlo, conla conseguenza che tale vizio va eccepito dal contribuente).Si è anche ripetutamente affermato che la decadenzadell’amministrazione dal potere di accertamento – come detto, nonrilevabile d’ufficio siccome rimessa alla disponibilità della parte – non puòessere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motiviaggiunti, in quanto l’integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall’art.24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 soltanto in relazione allacontestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad alloranon conosciuti e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusioneprocessuale, non può essere ricollegato alcun effetto sanante alcomportamento dell’amministrazione di accettazione del contraddittorionel merito (Cass. n. 16803/2017; negli stessi termini anche Cass. n.12442/2011, nonché Cass. n. 24970/2005).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21481/2021Numero sezionale 5691/2026Numero di raccolta generale 25403/2026Data pubblicazione 16/09/20262.2. – Nel caso di specie la Corte regionale ha obliterato i riferitiprincipi giacché, pur correttamente riconoscendo che la decadenzadell’Ufficio dal potere impositivo non può «essere comunque rilevatad’ufficio dal Giudice», ha cionondimeno ritenuto di poterla dichiarareessendo stata essa «eccepita dal contribuente già nel corso dell’udienzaavanti la CTP».Ora, a prescindere dalla veridicità di tale ultima affermazione dellaCTR – per vero contestata dall’Agenzia ricorrente, che sostiene che icontribuenti avrebbero sollevato per la prima volta la questione, peraltroin termini assai vaghi ed imprecisi, solamente nell’atto di controdeduzioniin appello – si osserva che essa è comunque in contrasto con isurrichiamati approdi della giurisprudenza di legittimità, che ha precisato,in linea con la natura impugnatoria del processo tributario, che quellaragione di contestazione dell’atto impositivo fondata sull’inosservanza deltermine di decadenza per l’esercizio del relativo potere va manifestata sindal ricorso introduttivo e non può essere neppure fatta valere in sede dimotivi aggiunti, ciò che a fortiori esclude la sua proponibilità al momentodella discussione in udienza dinanzi al giudice.La vicenda controversa dovrà allora essere riesaminata in sede dirinvio alla luce dei principi dianzi chiariti.2.3. – Quanto detto rende peraltro irrilevante l’eccezione diinammissibilità del ricorso, sollevata dalle controricorrenti sull’assunto cheil primo motivo è stato formulato tramite un non consentito richiamopedissequo ad atti processuali, scansionati e riportati integralmente nelcorpo del ricorso, attinenti ai precedenti gradi di merito: la decisione delmotivo in esame, infatti, non si fonda su tali contestati atti processuali,bensì su quanto affermato nella stessa sentenza d’appello.3. – L’accoglimento del primo motivo di ricorso comportal’assorbimento del secondo, con il quale la ricorrente ha dedotto l’erroneitàdella sentenza impugnata per non avere essa considerato il disposto di cuiNumero registro generale 21481/2021Numero sezionale 5691/2026Numero di raccolta generale 25403/2026Data pubblicazione 16/09/2026all’art. 10 legge n. 289 del 2002, che ha prorogato di due anni i terminiper le notifiche degli avvisi di accertamento, ai fini delle imposte sui redditie dell’Iva, nei confronti dei contribuenti che non si siano avvalsi delcondono.4. – In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo,assorbito il secondo; va quindi cassata l’impugnata sentenza e rinviato,anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria, in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida