Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:164
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
22 maggio 2008
Causa T‑250/06 P
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione – Impugnazione incidentale – Ricevibilità – Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2004 – Attribuzione dei punti di priorità – Disposizioni generali di esecuzione dell’art. 45 dello Statuto – Eccezione di illegittimità – Sostituzione di motivazione – Impugnazione in parte infondata e in parte fondata – Causa matura per la decisione – Rigetto del ricorso»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione)
30 giugno 2006, causa F‑87/05, Ott e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑73 e II‑A‑1‑263). Impugnazione incidentale proposta
dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza impugnata.
Decisione:
L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 giugno 2006, causa F‑87/05, Ott e a./[OSCURATO:PERSONA], è
annullata nella parte in cui tale giudice respinge il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto, l’impugnazione
è respinta. L’impugnazione incidentale è respinta. Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica con il
numero di ruolo F‑87/05 è respinto in quanto proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. I sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese relative alla presente causa nonché i quattro quinti di quelle sostenute dalla
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quinto delle proprie spese relative alla presente causa. Il sig. [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese relative alla causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
Massime
1.
Impugnazione – Oggetto – Domanda di annullamento di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella parte in cui
dichiara non necessario statuire su un’eccezione di irricevibilità opposta ad un ricorso respinto in quanto infondato – Rigetto
(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9)
2.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione
pubblica – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario effettuata da tale
Tribunale – Ricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 138,
n. 1)
3.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Utilizzazione di nuovi argomenti – Ricevibilità – Limiti
(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 138,
n. 1)
4.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
(Statuto dei funzionari, art. 45)
5.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
(Statuto dei funzionari, art. 45)
1.
Spetta al Tribunale della funzione pubblica valutare se una buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel
merito di un ricorso senza statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto, decisione che non può essere
considerata come arrecante pregiudizio a quest’ultimo. Pertanto, l’impugnazione di tale decisione dev’essere respinta.
(v. punti 75 e 76)
Riferimento: Corte 22 novembre 2007, causa C‑6/06 P, Cofradía de pescadores «[OSCURATO:PERSONA]» de Bermeo e a./Consiglio (Racc. pag.
I-164*, punto 21)
2.
Un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché
gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti l’impugnazione che,
senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza
impugnata, si limiti a ribadire o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già dedotti in primo grado.
Per contro, ove un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario ad opera, nel caso di specie,
del Tribunale della funzione pubblica, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso
del procedimento di impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare così l’impugnazione su motivi e argomenti già
utilizzati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il detto procedimento sarebbe privato di una parte del suo significato.
(v. punti 81 e 82)
Riferimento: Corte 6 marzo 2003, causa C‑41/00 P, Interporc/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2125, punto 17); Corte 26 ottobre 2006,
causa C‑68/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10367, punto 54, e giurisprudenza ivi citata, nonché
punto 55)
3.
Nell’ambito di un’impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, un ricorrente può validamente sollevare un argomento per
la prima volta, quand’anche non abbia formato oggetto di discussione in primo grado, purché esso non modifichi minimamente
l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
(v. punto 88)
Riferimento: Corte 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I‑439, punti 66 e 67)
4.
Nell’ambito del sistema di promozione istituito da una normativa interna della [OSCURATO:PERSONA], basato sulla quantificazione dei
meriti e caratterizzato dall’attribuzione annuale ai funzionari di diversi tipi di punti, spetta all’autorità che ha il potere
di nomina provvedere, a titolo transitorio, al cambiamento delle norme relative alla promozione tenendo conto dei vincoli
inerenti al passaggio da un sistema di gestione all’altro, che possono imporle di discostarsi temporaneamente, ed entro certi
limiti, dall’applicazione rigorosa delle regole e dei principi di valore permanente che si applicano ordinariamente alle fattispecie
in esame. Tuttavia, questi scostamenti devono essere giustificati da un’esigenza imperativa connessa alla transizione e non
possono eccedere, sotto il profilo della durata o della portata, quanto è indispensabile per garantire un passaggio ordinato
da un regime all’altro. Al riguardo, per tener conto dei meriti accumulati nel loro grado dai funzionari in servizio al momento
dell’entrata in vigore del detto sistema, le modalità di transizione ricomprendono la concessione di vari punti di transizione
a tali funzionari.
Per quanto riguarda i punti di priorità transitori attribuiti d’ufficio ai funzionari per anno di anzianità nel grado, sino
ad un determinato limite, l’attribuzione di tali punti rivela una presa in considerazione dell’anzianità nel grado contraria
alle norme che disciplinano normalmente le procedure di promozione. Tuttavia, l’adozione di un sistema caratterizzato da una
quantificazione dei meriti e dalla necessità di raggiungere una determinata soglia, corrispondente ad un quantitativo cumulato
di punti di priorità e di merito, per poter essere promossi implica la presa in considerazione dei meriti accumulati dai funzionari
successivamente alla loro ultima promozione, sotto forma di concessione di un determinato punteggio e secondo un metodo che
rispetti il principio di parità di trattamento. La misura consistente nell’attribuzione automatica di punti di priorità in
base all’anzianità nel grado risponde a tale esigenza imperativa connessa alla transizione, e le disposizioni che ne limitano
la portata, come la sua limitazione al primo esercizio di promozione dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema, il peso molto
limitato di questi punti sul totale dei punti attribuiti, nonché la subordinazione di una promozione alla condizione che il
funzionario abbia totalizzato un certo numero di altri punti nel suo ultimo rapporto di evoluzione della carriera, permettono
di concludere che l’autorità che ha il potere di nomina non ha ecceduto quanto era indispensabile per garantire un passaggio
ordinato da un regime all’altro.
Ciò si verifica altresì, a fortiori, nel caso dei punti di priorità di transizione che non sono attribuiti automaticamente
in base soltanto all’anzianità, ma dopo che sono stati presi in considerazione anche i meriti del funzionario interessato,
poiché il loro numero può variare in relazione al punteggio di quest’ultimo e non sono concessi quando tale punteggio è particolarmente
basso.
Per quanto riguarda i punti di priorità transitori che possono essere attribuiti dall’autorità che ha il potere di nomina
su proposta dei comitati di promozione, essi sono stati istituiti al fine di risolvere, in via equitativa, problemi specifici
connessi alla transizione tra il vecchio e il nuovo sistema. Tale obiettivo particolare rientra necessariamente nell’ambito
dell’obiettivo di tutti i punti di transizione di cui essi fanno parte, cioè la presa in considerazione dei meriti accumulati
da un funzionario successivamente alla sua ultima promozione, di modo che la disposizione che prevede la loro concessione
non viola, di per se, l’art. 45 dello Statuto. Il fatto che una tale concessione possa condurre a promozioni arbitrarie deriverebbe
da singole applicazioni di tale disposizione e non dalla sua illegittimità intrinseca.
Per quanto riguarda i punti di priorità transitori che possono essere concessi ai funzionari proposti per una promozione durante
l’esercizio precedente, ma non promossi, neppure essi sono contrari all’art. 45 dello Statuto. Infatti, l’autorità che ha
il potere di nomina ha, in linea di principio, il diritto di prendere in considerazione, nell’ambito della valutazione comparativa
dei meriti, la circostanza che un funzionario sia già stato oggetto di una proposta di promozione nell’ambito di un esercizio
precedente a condizione che non vi sia demerito e che i suoi meriti vengano valutati in relazione a quelli degli altri candidati
alla promozione, il che si verifica nelle modalità di transizione introdotte dalla [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 109-117)
Riferimento: Tribunale 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑4137, punti 207, 210, 211,
212, 213, e giurisprudenza ivi citata, e punti 214-219 e 222)
5.
Non viola l’art. 45 dello Statuto il sistema di promozione istituito da una normativa interna della [OSCURATO:PERSONA], basato sulla
quantificazione dei meriti e caratterizzato dall’attribuzione annuale ai funzionari di vari tipi di punti, di cui alcuni –
«punti di merito» – risultanti dalla trasformazione del giudizio ricevuto dal funzionario in occasione della sua valutazione
periodica ai sensi dell’art. 43 dello Statuto, altri – «punti di priorità» – concessi a integrazione e non determinanti, da
soli, ai fini della promozione, che sono diretti a ricompensare i funzionari che abbiano superato i loro obiettivi individuali
o che abbiano svolto, con successo, compiti supplementari nell’interesse dell’istituzione, in quanto questi due tipi di punti
hanno lo scopo di compensare il merito e la loro attribuzione deve sempre essere giustificata da considerazioni imperniate
sul merito.
Lo stesso vale per quanto riguarda i punti di priorità supplementari, la cui concessione non incide sul contingente di punti
di priorità previsto per ogni direzione generale, che possono essere attribuiti su proposta del comitato di promozione a seguito
di un ricorso amministrativo del funzionario che ritenga che avrebbe dovuto beneficiare di un numero più elevato di punti
di priorità, qualora tale ricorso sia considerato fondato, dato che essi sono attribuiti secondo gli stessi criteri dei punti
di priorità attribuiti in seno a ciascuna direzione generale, ossia sulla base dei meriti dei funzionari interessati.
(v. punti 119-124)
Riferimento: [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. (punti 136‑138, 305 e 306)