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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2025

Cassazione n. 20635/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34721/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e dife si dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1544/2019depositata il 18/07/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la madre [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA] per lo scioglimento della comunione ereditaria del padre [OSCURATO:PERSONA], e per la divisione del patrimonio ereditario oltre che per ottenere dalla Gaiulli il rendimento del conto dell’amministrazione dei beni relitti.

I convenuti aderivano alla divisione, ma contestavano la ricostruzione della massa effettuata dall’attore. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi l’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore di alcuni beni mobili (armi, un orologio, un anello) in origine del de cuius.

Analoga domanda era avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad un altro orologio.

Il Tribunale dichiarava aperta la successione , accertava la consistenza della massa ereditaria, rigettava le domande di usucapionee scioglieva la comunione ereditaria secondo il progetto divisionale predisposto dalCTU assegnando alcuni beni all’attore ed altri ai convenuti “quali condividenti pro indiviso”, disponeva i conguagli, e condannava Umberto, Marco e [OSCURATO:PERSONA] a pagare€. 1 . 250,00 ciascuno alla Gaiulli.

Decidendo sull’appello principale ( dei convenuti ) e incidentale (dell’attore), la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n.1544 del 2019, statuiva, per quanto ancora interessa, che: la doglianza della Gaiulli e di Marco e [OSCURATO:PERSONA] con cui si censurava il Tribunale per non avere tenuto conto del diritto di abitazione spettante all’ ex - coniuge del de cuius , sull’immobile già destinato a casa familiare (c.d.

“immobile 1” del progetto di divisione recepito dal Tribunale) era inammissibile perché era stata formulata solo in appello mentre avrebbe dovuto essere formulata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della CTU; la doglianza della Gaiulli e di Marco e [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel recepire il progetto divisionale del CTU malgrado che questi avesse individuato un valore erroneo della massa, era infondata avendo il CTU dato conto del metodo comparativo usato per determinare il valore in contestazione e della “convenienza a vendere un bene”; la doglianza della Gaiulli e di Marco e [OSCURATO:PERSONA] per cui il Tribunale non avrebbe indicato le somme che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rimborsare per spese di manutenzione dei beni comuni era infondata essendo emerso dall’istruttoria che le spese erano state sostenute dalla Gaiulli “con utili della massa”; era invece fondata la doglianza sulla erronea ripartizione in parti uguali dei frutti dei beni della comunione ereditaria dovendosi invece procedere alla attribuzione per due terzi alla Gaiulli, moglie del de cuis, e per due noni ciascuno ad Umberto, Melania e [OSCURATO:PERSONA]; la doglianza della Gaiulli e di [OSCURATO:PERSONA] per cui il Tribunale avrebbe errato nel rigettare le loro domande di acquisto per usucapione era infondata non essendo, tali domande, “state in alcun modo provate”.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], Marco e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione con cinque motivi contrastati da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Leparti hanno depositato memorie.

Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n .3, n. 4 e n. 5 c.p.c., violazione degli artt. 111 Cost., 540, comma 2, 581 e 582 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto inammissibile, in quanto formulata in appello e non con la prima istanza o difesa successiva al deposito della CTU, la richiesta della Gaiulli di riconoscimento del diritto di abitazione a lei spettante come ex coniuge del de cuius sull’immobile già destinato a casa familiare (c.d.

“immobile 1”), malgrado che tale richiesta fosse in realtà già stata formulata nell’originario atto di costituzione in primo grado per essere poi riproposta come motivo di appello e malgrado che, prima ancora, tale richiesta non fosse neppure necessaria dovendo comunque il giudice della causa di scioglimento della comunione ereditaria attribuire all’ex coniuge il diritto di abitazione e di uso ai sensi dell’art. 540 c.c.

Il motivo è fondato.

La Corte di Appello non ha tenuto conto del principio di diritto secondo cui il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la concreta attribuzione di tale diritto non è subordinata alladomanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto - nell'ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta (così Cass. n.18534del 31/07/2013; n.8400del 26/03/2019).

La Corte di Appello avrebbe pertanto dovuto riconoscere alla Gaiulli, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., ed avrebbe dovuto detrarre il valore capitale di tali diritti dall'asse, prima di procedere alla divisione dello stesso (v.

Cass, Sez.U, Sentenza n.4847 del 27/02/2013).

Riguardo al valore suddetto la Corte di Appello avrebbe dovuto seguire la precisazione fatta da questa Corte di Cassazione, secondo cui “nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, la stima deldiritto di abitazione spettante al coniuge superstite può essere determinata attraverso i criteri relativi aldiritto di usufrutto, nonostante talidiritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'abitatore” (Cass. Sez.6 - 2, ordinanza n.14406 del 05/06/2018).

L’errore di diritto è palese.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n .3 e n. 4 c.p.c., violazione dell’artt. 540, comma 2, “per omesso riconoscimento e computo del diritto di uso e di abitazione”, dell’art. 984 c.c.

“per omessa esclusione del computo dei frutti sul bene gravato dai diritti di uso e abitazione”, dell’art. 1021 c.c. e 726 c.c. per “erronea stima dei beni oggetto della massa ereditaria” e degli artt. 111 Cost., 112, 113 e 132 c.p.c., avere la Corte di Appello errato nel calcolo del valore della massa ereditaria.

Anche questo motivo è fondato.

Dalla accertata violazione dell’art. 540 c.c. consegue la fondatezza delle altre censure concernenti il calcolo dei frutti della massa ereditaria includendo nel calcolo i frutti dell’immobile già destinato a casa familiare senza tener conto del fatto che tale immobile era gravato dal diritto di abitazione della Gaiulli ed era improduttivo di frutti.

La sentenza impugnata va pertanto cassata.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e n.4 c.p.c., violazione degli artt. 111 Cost., 112, 113, 115 e 132, comma 2, n.4 c.p.c., per avere la Corte di Appello escluso l’obbligo, per [OSCURATO:PERSONA] , di “versare alla massa ereditaria la somma di €. 10.849,39 quali spese di manutenzione sostenute dalla massa ereditaria sui beni oggetto di causa”, malgrado che “dette spese sono state riconosciute già in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA], così come dalla memoria di replica ex art.184 c.p.c.” (pagina 19 del ricorso).

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte (Sez.2 - ,ordinanza n.18548 del 08/06/2022) ha precisato che “il coerede che, dopo la morte del "de cuius", utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte dellacomunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti "pro quota") e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione "ipso iure") tratti dal bene goduto; peraltro, il convenuto può chiedere, per la prima volta nel giudizio di appello, ilrimborso delle spese, necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del benecomune, anticipate, implicando la domanda di rendimento del conto la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti, senza che siano necessarie eccezioni o domande riconvenzionali, per ricavarne, quale conseguenza, l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, oggetto della conseguente statuizione di condanna”.

Nel caso di specie, a fronte della domanda di rendimento dei conti avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima aveva chiesto ilrimborso delle spese anticipate per la “manutenzione” dei benicomuni.

La Corte di Appello ha tuttavia accertato l’inesistenza del diritto della convenuta, avendo essa provveduto alle spese non con mezzi propri ma “con utili della massa”.

I ricorrenti sostengono che il giudice di appello avrebbe dovuto astenersi dall’accertamento suddetto per essere state le spese “riconosciute da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. del 28 febbraio 2004”.

I ricorrenti, però, non riportano il contenutodell’atto processuale su cui si fonda il motivo, cioè l a memoria , e ciò comporta l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità (art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.) e quindi l’insindacabilità dell’accertamento della Corte di merito.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, n. 4 e n. 5 c.p.c., violazione degli artt. 720 c.c., 111 Cost., 112, 113 e 132 c.p.c.

Si deduce che essi ricorrenti avevano chiesto, costituendosi in primo grado, di sciogliere la comunione rispetto all’originario attore, “mantenendola in essere” tra essi convenuti; che il Tribunale pur avendo, nella motivazione della sentenza, stabilito che “lo scioglimento della comunione deve essere disposto solo nei confronti dell’attore” aveva poi approvato un progetto divisionale in forza del quale alcuni beni erano stati attribuiti in comune alla Gaiulli e a [OSCURATO:PERSONA], un bene era stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] in via esclusiva, e non aveva provveduto sulla richiesta dei ricorrenti di attribuzione per intero, in proprio favore, ai sensi dell’art. 720 c.p.c., dei beni indivisibili di cui al lotti1, 2, 2bis, 3 e 5 del progetto divisionale, rispetto ai quali essi vantavano un diritto largamente maggioritario tenuto conto anche del fatto che la quota di un mezzo dei beni di cui ai lotti 2, 2 bis e 5 era di proprietà della Gaiulli trattandosi di beni acquistati in costanza di matrimonio in regime di comunione.

Questo motivo resta logicamente assorbito dall’ accoglimento dei primi due motivi di ricorso, che comportano la ridetermina zione del valore della massa al netto del valore del diritto di abitazione.

5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, n. 4 c.p.c., violazione degli artt.714, 1164 c.c., 111 Cost., 112, 113, 115 e 132 c.p.c. per avere la Corte di Appello negato, per difetto di prova, il riconoscimento, a favore della Gaiulli e di [OSCURATO:PERSONA], della proprietà dei beni mobili da ciascuno di essi reclamata in forza di acquisto per usucapione.I ricorrenti deducono che non vi sarebbe stato bisogno di prova in quanto, dal passaggio motivazionale della sentenza di primo grado in cui era affermato che sui beni mobili in questione “non vi è stata neanche da parte attrice alcuna specifica domanda e conseguente istruttoria”, emergeva che l’originario attore, [OSCURATO:PERSONA], non aveva contestato i fatti posti a fondamento delle loro domande.

Il motivo è infondato.

Esso, infatti, muove da un presupposto non condivisibile perché lacircostanza che una parte non avanzi domande rispetto ai beni rivendicati dall’altra per avvenuta usucapione non è in alcun modo equiparabile alla non contestazione del possesso ad usucapionem.

Si sottrae pertanto a censura la decisione della Corte di Appello laddove ha ravvisato il difetto di prova delle domande di acquisto per usucapione.

In relazione aidue motivi accolti la sentenza impugnata deve essere rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizioneper nuovo esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34721/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e dife si dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1544/2019depositata il 18/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la madre [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA] e la sorella [OSCURATO:PERSONA] per lo scioglimento della comunione ereditaria del padre [OSCURATO:PERSONA], e per la divisione del patrimonio ereditario oltre che per ottenere dalla Gaiulli il rendimento del conto dell’amministrazione dei beni relitti. I convenuti aderivano alla divisione, ma contestavano la ricostruzione della massa effettuata dall’attore. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva dichiararsi l’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore di alcuni beni mobili (armi, un orologio, un anello) in origine del de cuius. Analoga domanda era avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad un altro orologio. Il Tribunale dichiarava aperta la successione , accertava la consistenza della massa ereditaria, rigettava le domande di usucapionee scioglieva la comunione ereditaria secondo il progetto divisionale predisposto dalCTU assegnando alcuni beni all’attore ed altri ai convenuti “quali condividenti pro indiviso”, disponeva i conguagli, e condannava Umberto, Marco e [OSCURATO:PERSONA] a pagare€. 1 . 250,00 ciascuno alla Gaiulli. Decidendo sull’appello principale ( dei convenuti ) e incidentale (dell’attore), la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n.1544 del 2019, statuiva, per quanto ancora interessa, che: la doglianza della Gaiulli e di Marco e [OSCURATO:PERSONA] con cui si censurava il Tribunale per non avere tenuto conto del diritto di abitazione spettante all’ ex - coniuge del de cuius , sull’immobile già destinato a casa familiare (c.d. “immobile 1” del progetto di divisione recepito dal Tribunale) era inammissibile perché era stata formulata solo in appello mentre avrebbe dovuto essere formulata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della CTU; la doglianza della Gaiulli e di Marco e [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel recepire il progetto divisionale del CTU malgrado che questi avesse individuato un valore erroneo della massa, era infondata avendo il CTU dato conto del metodo comparativo usato per determinare il valore in contestazione e della “convenienza a vendere un bene”; la doglianza della Gaiulli e di Marco e [OSCURATO:PERSONA] per cui il Tribunale non avrebbe indicato le somme che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rimborsare per spese di manutenzione dei beni comuni era infondata essendo emerso dall’istruttoria che le spese erano state sostenute dalla Gaiulli “con utili della massa”; era invece fondata la doglianza sulla erronea ripartizione in parti uguali dei frutti dei beni della comunione ereditaria dovendosi invece procedere alla attribuzione per due terzi alla Gaiulli, moglie del de cuis, e per due noni ciascuno ad Umberto, Melania e [OSCURATO:PERSONA]; la doglianza della Gaiulli e di [OSCURATO:PERSONA] per cui il Tribunale avrebbe errato nel rigettare le loro domande di acquisto per usucapione era infondata non essendo, tali domande, “state in alcun modo provate”. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], Marco e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione con cinque motivi contrastati da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Leparti hanno depositato memorie. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n .3, n. 4 e n. 5 c.p.c., violazione degli artt. 111 Cost., 540, comma 2, 581 e 582 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto inammissibile, in quanto formulata in appello e non con la prima istanza o difesa successiva al deposito della CTU, la richiesta della Gaiulli di riconoscimento del diritto di abitazione a lei spettante come ex coniuge del de cuius sull’immobile già destinato a casa familiare (c.d. “immobile 1”), malgrado che tale richiesta fosse in realtà già stata formulata nell’originario atto di costituzione in primo grado per essere poi riproposta come motivo di appello e malgrado che, prima ancora, tale richiesta non fosse neppure necessaria dovendo comunque il giudice della causa di scioglimento della comunione ereditaria attribuire all’ex coniuge il diritto di abitazione e di uso ai sensi dell’art. 540 c.c. Il motivo è fondato. La Corte di Appello non ha tenuto conto del principio di diritto secondo cui il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la concreta attribuzione di tale diritto non è subordinata alladomanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto - nell'ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta (così Cass. n.18534del 31/07/2013; n.8400del 26/03/2019). La Corte di Appello avrebbe pertanto dovuto riconoscere alla Gaiulli, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., ed avrebbe dovuto detrarre il valore capitale di tali diritti dall'asse, prima di procedere alla divisione dello stesso (v. Cass, Sez.U, Sentenza n.4847 del 27/02/2013). Riguardo al valore suddetto la Corte di Appello avrebbe dovuto seguire la precisazione fatta da questa Corte di Cassazione, secondo cui “nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, la stima deldiritto di abitazione spettante al coniuge superstite può essere determinata attraverso i criteri relativi aldiritto di usufrutto, nonostante talidiritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'abitatore” (Cass. Sez.6 - 2, ordinanza n.14406 del 05/06/2018). L’errore di diritto è palese. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n .3 e n. 4 c.p.c., violazione dell’artt. 540, comma 2, “per omesso riconoscimento e computo del diritto di uso e di abitazione”, dell’art. 984 c.c. “per omessa esclusione del computo dei frutti sul bene gravato dai diritti di uso e abitazione”, dell’art. 1021 c.c. e 726 c.c. per “erronea stima dei beni oggetto della massa ereditaria” e degli artt. 111 Cost., 112, 113 e 132 c.p.c., avere la Corte di Appello errato nel calcolo del valore della massa ereditaria. Anche questo motivo è fondato. Dalla accertata violazione dell’art. 540 c.c. consegue la fondatezza delle altre censure concernenti il calcolo dei frutti della massa ereditaria includendo nel calcolo i frutti dell’immobile già destinato a casa familiare senza tener conto del fatto che tale immobile era gravato dal diritto di abitazione della Gaiulli ed era improduttivo di frutti. La sentenza impugnata va pertanto cassata. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e n.4 c.p.c., violazione degli artt. 111 Cost., 112, 113, 115 e 132, comma 2, n.4 c.p.c., per avere la Corte di Appello escluso l’obbligo, per [OSCURATO:PERSONA] , di “versare alla massa ereditaria la somma di €. 10.849,39 quali spese di manutenzione sostenute dalla massa ereditaria sui beni oggetto di causa”, malgrado che “dette spese sono state riconosciute già in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA], così come dalla memoria di replica ex art.184 c.p.c.” (pagina 19 del ricorso). Il motivo è inammissibile. Questa Corte (Sez.2 - ,ordinanza n.18548 del 08/06/2022) ha precisato che “il coerede che, dopo la morte del "de cuius", utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte dellacomunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti "pro quota") e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione "ipso iure") tratti dal bene goduto; peraltro, il convenuto può chiedere, per la prima volta nel giudizio di appello, ilrimborso delle spese, necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del benecomune, anticipate, implicando la domanda di rendimento del conto la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti, senza che siano necessarie eccezioni o domande riconvenzionali, per ricavarne, quale conseguenza, l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, oggetto della conseguente statuizione di condanna”. Nel caso di specie, a fronte della domanda di rendimento dei conti avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima aveva chiesto ilrimborso delle spese anticipate per la “manutenzione” dei benicomuni. La Corte di Appello ha tuttavia accertato l’inesistenza del diritto della convenuta, avendo essa provveduto alle spese non con mezzi propri ma “con utili della massa”. I ricorrenti sostengono che il giudice di appello avrebbe dovuto astenersi dall’accertamento suddetto per essere state le spese “riconosciute da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. del 28 febbraio 2004”. I ricorrenti, però, non riportano il contenutodell’atto processuale su cui si fonda il motivo, cioè l a memoria , e ciò comporta l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità (art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.) e quindi l’insindacabilità dell’accertamento della Corte di merito. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, n. 4 e n. 5 c.p.c., violazione degli artt. 720 c.c., 111 Cost., 112, 113 e 132 c.p.c. Si deduce che essi ricorrenti avevano chiesto, costituendosi in primo grado, di sciogliere la comunione rispetto all’originario attore, “mantenendola in essere” tra essi convenuti; che il Tribunale pur avendo, nella motivazione della sentenza, stabilito che “lo scioglimento della comunione deve essere disposto solo nei confronti dell’attore” aveva poi approvato un progetto divisionale in forza del quale alcuni beni erano stati attribuiti in comune alla Gaiulli e a [OSCURATO:PERSONA], un bene era stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] in via esclusiva, e non aveva provveduto sulla richiesta dei ricorrenti di attribuzione per intero, in proprio favore, ai sensi dell’art. 720 c.p.c., dei beni indivisibili di cui al lotti1, 2, 2bis, 3 e 5 del progetto divisionale, rispetto ai quali essi vantavano un diritto largamente maggioritario tenuto conto anche del fatto che la quota di un mezzo dei beni di cui ai lotti 2, 2 bis e 5 era di proprietà della Gaiulli trattandosi di beni acquistati in costanza di matrimonio in regime di comunione. Questo motivo resta logicamente assorbito dall’ accoglimento dei primi due motivi di ricorso, che comportano la ridetermina zione del valore della massa al netto del valore del diritto di abitazione. 5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, n. 4 c.p.c., violazione degli artt.714, 1164 c.c., 111 Cost., 112, 113, 115 e 132 c.p.c. per avere la Corte di Appello negato, per difetto di prova, il riconoscimento, a favore della Gaiulli e di [OSCURATO:PERSONA], della proprietà dei beni mobili da ciascuno di essi reclamata in forza di acquisto per usucapione.I ricorrenti deducono che non vi sarebbe stato bisogno di prova in quanto, dal passaggio motivazionale della sentenza di primo grado in cui era affermato che sui beni mobili in questione “non vi è stata neanche da parte attrice alcuna specifica domanda e conseguente istruttoria”, emergeva che l’originario attore, [OSCURATO:PERSONA], non aveva contestato i fatti posti a fondamento delle loro domande. Il motivo è infondato. Esso, infatti, muove da un presupposto non condivisibile perché lacircostanza che una parte non avanzi domande rispetto ai beni rivendicati dall’altra per avvenuta usucapione non è in alcun modo equiparabile alla non contestazione del possesso ad usucapionem. Si sottrae pertanto a censura la decisione della Corte di Appello laddove ha ravvisato il difetto di prova delle domande di acquisto per usucapione. In relazione aidue motivi accolti la sentenza impugnata deve essere rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizioneper nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito
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