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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 23899/2023

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el. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 13509/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), con sede in Imola (BO), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in persona del suo legale rappresentante ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procur a speciale allegata a l ricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, al la via Cassiodoro n. 1/a, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinaridott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arpe. intimata avverso il decreto, n. cron. 578 / 2020 , del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il 14 febbraio2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M.in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardecchia, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito, per laricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con domanda tardiva presentata il 10 novembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale - quale esercente del servizio cd. di salvaguardia in varie aree territoriali, sia per gli anni 2011-2013 che per quelli 2014-2016 (servizio erogato, tramite la rete nazionale di distribuzione, nella specie gestita da Enel ed Acea, consegnando l’energia presso appositi siti, cd.

Point of Delivery -POD, intestati ai singoli soggetti “salvaguardati/somministrati”) -chiese l'ammissione al passivo della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria (per il prosieguo, breviter, P.I.C.F.I.C.) dei seguenti crediti, di cui forniva prova scritta: i ) € 3.010.808,70, in prededuzione, ai sensi degli artt. 20 e 51, del d.lgs. n. 270/99, per prestazioni erogate a quest’ultima anteriormente alla sua sottoposizione ad amministrazione straordinaria; ii ) € 2.9 17.128,92, in prededuzione, quale credito di procedura.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] delegato, con provvedimento del 23 maggio 2016, dichiarò esecutivo lo stato passivo della suddetta procedura, ivi ammettendo, in chirografo, il credito maturato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per prestazioni erogate prima dell'apertura della procedura medesima e,in prededuzione , quello dalla stessa invocato per il periodo successivo all’apertura di quest’ultima.

2. Il Tribunale di Roma, poi adito da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con tempestivo ricorso in opposizione, al fine di ottenere il riconoscimento della prededuzione anche rispetto al credito maturato ante sottoposizione della P.I.C.F.I.C. ad amministrazione straordinaria, respinse tale impugnazione con decreto del 14 febbraio 2020.2.1.

Quel giudice - ricostruiti i fatti di causa e premettendo che doveva negarsi la possibilità di subentro del [OSCURATO:PERSONA], per facta concludentia, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica -rilevò che: i ) nel caso di specie, non vi era stata alcuna dichiarazione espressa di subentro da parte dei [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la comunicazione dell’8 luglio 2014 era stata inviata nonda loro bensì dalla Direttrice Amministrativa; ii) la successiva comunicazione dei Commissari del 17 luglio 2014 (avente ad oggetto la "Richiesta di essere incluso negli elenchi dei clienti finali non disalimentabili”) non esprimeva «alcuna specifica volontà di subentrare nei contratti e di proseguirne l'attuazione»; iii) l'obbligo per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di continuare comunque a somministrare l'energia elettrica era irrilevante, ai fini dell'eventuale subentro, derivando da un «fatto oggettivo, distinto dalla scelta negoziale espressa dall'organo della procedura, che,nel manifestare la volontà di subentrare nel contratto, intende dare continuità al programma contrattuale».

3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., in cui è stata invocata la trattazione in pubblica udienza del presente procedimento attesa la mancanza di specifici precedenti sulla questione controversa e la chiara valenza nomofilattica dell’adottanda decisione.

La P.I.C.F.I.C. in amministrazione straordinaria è rimasta solo intimata.

3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 7/13 ottobre 2022, n. 30180, valutatala questione prospettata nei motivi secondo e terzo, la sua rilevanza e la carenza di precedenti specifici, nella giurisprudenza di legittimità, sugli aspetti rimarcati nelle doglianze suddette, ha ritenuto opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, rinviando, pertanto, la causa a nuovo ruolo.

La ricorrente, infine, ha depositato ulterio re memoria exart. 378 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi prospettano, rispettivamente:I) «Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50 del d.lgs. 270/1999 e dell'art. 1-bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27.10.2008, n. 166)».

Si ascrive al tribunale di aver errato nel ritenere che i [OSCURATO:PERSONA] di P.I.C.F.I.C., inviando l’elenco dei contratti “che non possono essere disalimentati” da [OSCURATO:PERSONA], non fossero validamente subentrati, ex art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999, negli stessi rapporti pendenti; II) «Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270/1999, nonché degli artt. 74 e 111 l.fall., in relazione all'art. 3 Cost., all'art. 29 del T.I.V. ed agli artt. 1 e 23 del T.I.M.O.E., in ragione del regime di fornitura di energia elettrica in essere tra le parti (regime di salvaguardia), e della non disalimentabilità dell’utenza».

Si assume che il decreto impugnato è comunque errato nella parte in cui ha ritenuto che la “non disalimentabilità” delle utenze intestate a P.I.C.F.I.C. fosse un «fatto oggettivo, distinto dalla scelta negoziale espressa dall'organo della procedura»; III) «Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270/1999, nonché degli artt. 74 e 111 l.fall.».

Si sostiene che «…l'errata ricostruzione fattuale adottata dal Tribunale -ritenere la non disalimentabilità dell'utenza un mero "fatto oggettivo" che prescinde dalla scelta negoziale della Procedura […] -ha condotto, in concreto, all'illegittima ed immotivata applicazione di un regime giuridico terzo rispetto a quello previsto dalla stessa disciplina concorsuale, tramite gli artt. 50-51 del d.lgs. n. 270/1999: un regime giuridico in cui il contratto di fornitura può proseguire a tempo indeterminato -nonostante l'intimazione ex art. 50 cit., ed in ragione del mancato utilizzo della formula sacramentale "subentro" da parte dei Commissari entro i termini di legge - in forza del fatto che il somministrante può venire obbligato dal somministrato a proseguire nel rapporto semplicemente avvalendosi della disciplina speciale delle utenze non disalimentabili (chiedendo l'inclusione nel relativo elenco, ovvero ancora, se già iscritte nell'elenco, omettendo di rispondere alla diffida ex art. 50 e di rivolgersi ad un nuovo fornitore sul libero mercato).

Tutto ciò, negando al fornitore la prededuzione per i crediti maturati ante procedura e facendo così ricorso - per usare le parole già utilizzate da questa stessa Corte in passato -"ad un artificio che non corrispond(e)a ad un effettivo e concreto interesse gestionale e che persegu(e)a il solo fine di non riconoscere la prededuzione dalla legge concessa al somministrante per il credito pregresso" (Cass. civ., 27.5.1989, n. 2572; Cass. n. 5002/1991)…».

Un siffatto regime, però, conclude la ricorrente, «non esiste nel nostro ordinamento.

In nessuna parte della legge fallimentare o della disciplina dell’amministrazione straordinaria, viene previsto un simile modo di pagare i creditori».

2. Le appena descritte doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.

2.1. È opportuno ricordare che, per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, gli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 sottendono un meccanismo regolatorio dei contratti pendenti parzialmente diverso rispetto a quello del fallimento.

2.1.1. In base all’art. 50 (come risultante dal d.l. n. 134 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 166 del 2008), fatte salve le regole peculiari per i contratti di lavoro e per le locazioni immobiliari nelle quali sia posto in amministrazione straordinaria il locatore, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria; fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto semplicemente continua ad avere esecuzione.

Ne segue che,dall’apertura dell’amministrazione straordinaria, i contratti pendenti, ancora inseguiti o parzialmente eseguiti da entrambe le parti, non sono soggetti a sospensione ma proseguono regolarmente, ai sensi dell’art. 50, e questo perché la finalità dell’amministrazione straordinaria è prevalentemente conservativa (art. 1 del d.lgs. n. 270 del 1999), tanto ove esista un programma di risanamento aziendale, quanto ove si assuma essenziale la cessione dei complessi aziendali.

2.2. Sebbene la norma citata disciplini la facoltà del commissario straordinario di sciogliersi dal contratto (in qualsiasi momento), la dichiarazione di subentro non è però indifferente, neppure nell’amministrazione straordinaria.

Non lo è in quanto la dichiarazione implica la stabilizzazione del rapporto, così come d’altronde si desume dall’art. 1-bisdella legge n. 166 del 2008, il quale chiarisce, con interpretazione autentica, che il secondo comma dell’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 va inteso nel senso per cui l’esecuzione del contratto, o la richiesta di sua esecuzione da parte del commissario, non precludono a quest’ultimo la facoltà di scioglimento, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario stesso, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti dall’art. 51, commi 1 e 2, in caso di subingresso da parte dell’ufficio commissariale ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass, n. 19146 del 2022; Cass. n. 16650 del 2022; Cass.n. 1195 del 2018; Cass, n. 3193 del 2016).

Fermo restando, peraltro, che, come opportunamente puntualizzato da Cass. n. 28797 del 2018, «Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretato dall'art. 1-bis del d.l. n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008, dispone la prosecuzione"ope legis" dei contratti in corso in funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura, sicché, da un lato, i detti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall'altro, i crediti maturati dal contraente "in bonis" dopo l'apertura della procedura devono essere ammessi al passivo in prededuzione, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresaex art. 52 del d.lgs. n. 270 del 1999 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso in prededuzione il credito per la rata del premio relativo ad un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile pendente all'apertura della procedura, maturato tra quest'ultima data e la dichiarazione del commissario di scioglimento dal detto contratto)».

2.3. Ora, riprendendo il discorso che più interessa ai fini concreti, può osservarsi che nell’art. 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 è posta la regola di rinvio alle norme della legge fallimentare: i diritti dell'altro contraente, sia nel caso di scioglimento sia in quello di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, “sono regolati dalle disposizioni della sezione 7 IV del capo III del titolo II della legge fallimentare”.

Discende da questo l’applicabilità, tra gli altri, dell’art. 74 l.fall..

2.3.1. Questa Corte, in rapporto al vecchio testo dell’art. 74 legge fall., ha stabilito che tale norma non costituisce attuazione concreta di un principio generale attinente alla natura del contratto, ma detta una disciplina di carattere eccezionale, che non può trovare applicazione nei casi di continuazione del rapporto, nel corso di procedure concorsuali, cui tale disciplina non sia espressamente estesa (cfr. Cass. n. 22274 del 2017).

2.3.2. Tenuto conto dell’attuale versione del ripetuto art. 74, ad una simile affermazione - richiamata da altri prec edenti (per esempio Cass. n. 25737 del 2021, in tema di locazione) -non può (più) annettersi una rilevanza sistematica tale da presupporre un coordinamento di disciplina sempre fondato sull’estensione espressa.

2.3.3. La generalizzazione della regola complessivamente desumibile dagli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 sta a significare che, nell’amministrazione straordinaria, per un verso, nessun contratto si scioglie automaticamente, ma, per altro verso, in ciascun contratto, una volta stabilizzatosi l’effetto con la dichiarazione di subentro del commissario straordinario, i diritti dell’altro contraente vanno sempre parametrati alle norme richiamate della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare.

E, tra queste, anche e proprio all’art. 74, che, nel testo che rileva, non è più confinabile all’interno di singole tipologie, ma allude a tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica (quale deve innegabilmente configurarsi quello di somministrazione di energia elettrica fondante il credito della [OSCURATO:PERSONA] di cui oggi si discute), compresi quelli involgenti prestazioni di fare (cfr. Cass. n. 16650 del 2022).

2.4. La giurisprudenza di questa Corte, poi, -come si è già anticipato - è ferma nel ritenere che la prosecuzione di una precedente somministrazione dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza deve essere accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario (cfr. Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 1195 del 2018; Cass. n. 3193 del 2016. [OSCURATO:PERSONA]. n. 5249 del 2019, peraltro, «è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1-bis del d.l. n. 134 del 2008, come convertito dalla l.n. 166 del 2008, che ha fornito l'interpretazione autentica del disposto di cui all'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, nella parte in cui prevede che, nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la stabilizzazione dei rapporti contrattuali in corso consegue solo alla positiva manifestazione di volontà del commissario straordinario di subentrare in tali rapporti, perché la norma ha positivizzato un principio già implicitamente contenuto nella norma interpretata, trattandosi di una delle possibili letture del testo originario, idonea ad assicurare tutela alla certezza del diritto ed all'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, principi di preminente interesse costituzionale»).

2.5. In definitiva, quindi, l'elemento decisivo dal quale dipende il riconoscimento della prededuzione riguardo al credito nascente dalle somministrazioni già precedentemente effettuate (giusta il rinvio operato dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 270 del 1999 alle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II

I. fall. e dunque, per quanto qui interessa, all'art. 74 l.fall.) è costituito dalla espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, come del resto si desume dalla stessa interpretazione autentica contenuta nel già citato art. 1-bisdel d.l. n. 134 del 2008.

2.6. La Suprema Corte, tuttavia, ha opportunamente puntualizzato che, «a tal fine, è sufficiente una manifestazione di volontà del commissario diretta in modo non equivoco a profittare del medesimo programma negoziale già pendente tra le parti, desumibile anche dal rinvio, operato dal commissario, alle condizioni contrattuali contenute in un accordo tra le parti anteriore all'apertura della procedura, risultando con ciò integrata la condizione dalla quale la legge fa dipendere il riconoscimento della prededuzione in ordine alle prestazioni già eseguite» (cfr. Cass. n. 3948 del 2018).

2.6.1. Si tratta, allora, di verificare la rilevanza che, rispetto al delineato quadro normativo, assumono le dichiarazioni rese dai commissari straordinari e dall’impresa fornitrice del servizio di energia elettrica dopo l’avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

2.6.2. Naturalmente non si tratta, in tale prospettiva, di verificare l'esistenza di un fenomeno equivalente alla dichiarazione espressa di subingresso (che, in quanto specificamente ritenuta indispensabile dal legislatore, non ammette forme equipollenti); occorre, piuttosto, accertare se le dichiarazioni rese dai commissari straordinari siano, di per sé, significative di un’espressa volontà di subingresso, a nulla rilevando il contesto nell'ambito del quale esse sono state rese, né la forma alla quale si sia fatto ricorso per esternarla.

Come precisato dalla già menzionata Cass. n. 3948 del 2018, «la dichiarazione di subingresso, alla quale la normativa richiamata fa riferimento, costituisce,infatti, una dichiarazione negoziale recettizia volta a rendere edotta la controparte della volontà di imputare alla procedura concorsuale gli effetti del programma negoziale in essere tra le parti, sicché è proprio da tale manifestazione di volontà (a prescindere dal tenore letterale delle parole adoperate, indipendentemente, cioè, dal fatto che il commissario abbia adoperato il termine “subentro” o “subingresso”), che la legge fa dipendere il riconoscimento della prededuzione in ordine alle prestazioni eseguite in precedenza.

In quanto viene in rilievo, dal punto di vista strutturale, una manifestazione di volontà recettizia, la legge considera irrilevante il consenso del contraente in bonis, trattandosi quindi di una fattispecie di natura potestativa idonea a produrre i propri effetti indipendentemente dal consenso della controparte (il quale, se presente in quanto integrato in un atto comunque denominato contratto, sarebbe di per sé del tutto irrilevante).

Ciò che appare semmai decisivo, al fine di verificare la ricorrenza della fattispecie del subingresso, è che tale manifestazione della volontà sia diretta in modo non equivoco a profittare del medesimo programma negoziale già pendente tra le parti, solo in tal modo potendosi spiegare la non necessità diuna rinnovazione del consenso della controparte: in caso di variazioni quantitative o qualitative incidenti in modo reale e significativo sul precedente programma negoziale, la struttura contrattuale tornerà a prendere il sopravvento, a maggior ragione ove si consideri che la stipulazione di un nuovo contratto preclude la possibilità da parte del contraente in bonis di invocare la prededuzione in relazione alle prestazioni già eseguite».

2.6.3. Nella fattispecie in esame, sicuramente il subentro nel contratto di somministrazione di energia elettrica non è stato esplicitamente manifestato dai commissari straordinari, risultando, al contrario, che questi ultimi avevano espressamente dichiarato la contraria volontà di sciogliersi dal vincolo negoziale.

Tanto emerge proprio dal provvedimento oggi impugnato, in cui, alla pag. 7, si legge, tra l’altro, che, «in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] […], i Commissari della procedura, formalmente interpellati con missiva del 14 ottobre 2013 […] in merito alla sorte dei contratti attivi con la società in regime di salvaguardia, comunicavano "formale disdetta al contratto tra Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'[OSCURATO:PERSONA] in A.S., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a far data dall’1 aprile 2014.

Pertanto, con lo spirare del giorno31 marzo 2014, il contratto di cui all'oggetto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti”».

2.6.4. Il medesimo provvedimento, tuttavia, dà atto che, «con successiva missiva del giorno 11.4.2014 […], la [OSCURATO:PERSONA], premesso che la anzidetta comunicazione non consentiva l'individuazione di quale dei contratti attivi esistenti a nome della P.I.C.F.I.C.fosse da ritenere oggetto di disdetta, attesa la sussistenza di n. 10 contratti di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia, taluni dei quali "non disalimentabili", con la impossibilità dì procedere alla sospensione, trasmetteva richiesta di comunicazione relativa ai punti "disalimentabili" intestati all'ente per i quali dovesse cessarsi la fornitura; che, con nuova missiva del 26 maggio 2014 […], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. trasmetteva a mezzo P.E.C., formale intimazione alla Procedura, ai sensi dell'articolo 50, III comma, del D.Lgs. n. 270/1999, per far conoscere le determinazioni in merito alla volontà di prosecuzione o meno dei contratti specificamente indicati nella nota; che, con atto dell’8 luglio 2014 sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] della P.I.C.F.I.C. […], veniva inviato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'elenco dei contratti che non potevano essere disalimentati; che analoga comunicazione faceva seguito, in data 17 luglio 2014 […], da parte dei [OSCURATO:PERSONA] della Procedura».

2.6.5. Muovendo, dunque, da tali premesse fattuali, rimaste incontroverse, il tribunale ha negato che da esse potesse trarsi la dimostrazione dell’avvenuto subentro dei commissari straordinari nei contratti di somministrazione de quibus, posto che, pure volendosi prescindere dagli effetti derivanti dalla menzionata dichiarazione di disdetta del 24 marzo 2014, in ogni caso, una volta spirato il termine di trenta giorni dall'intimazione del contraente di cui alla specifica nota del 26 maggio 2014, riferita a tutte le forniture attive, senza alcuna risposta da parte dei [OSCURATO:PERSONA], i contratti dovevano intendersi ormai sciolti con riguardo a tutte le utenze ed a ciascuno dei rapporti con la società erogante.

Conclusione, quest’ultima, che il Collegio oggi condivide perché pienamente coerente con il disposto di cui all’art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 270 del 1999 (a tenore del quale “Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto”).

2.6.6. Né, in contrario, assumono valore decisivo le successive comunicazione, dicui si è detto, dell’8 luglio e del 17 luglio 2014, posto che, - come ancora una volta condivisibilmente rimarcato dal tribunale -«la prima di esse risulta sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] della PICFIC e non dai Commissari della procedura», restando, così, priva di ogni rilevanza ai fini che qui interessano; la seconda, invece, reca la mera indicazione dei contratti che, in ragione dell'essenzialità delle relative prestazioni rese in favore di strutture ospedaliere, non avrebbero potuto essere disalimentati: essa, dunque, in ragione della sua non univocità, risulta inidonea, come tale, ad esprimere una specifica volontà di subentrare nei contratti medesimi e di proseguirne l'attuazione in forza di una precisa scelta negoziale volta a dare continuità al medesimo programma contrattuale, imputandone gli effetti alla procedura.

2.7. L’insistere, da parte della società ricorrente, sull’assunto per cui i commissari straordinari di P .

I .

C .

F .

I .

C . , per effetto della descritta loro comunicazione del 17 luglio 2014, sarebbero subentrati in tutti i contratti di fornitura- p rospettiva , questa, che p resuppone, logicamente, la pendenza, f ino a quel momento, dei contratti in corso - evidenz i a come l a stess a non si confronti affatto con la ratio decidendi del tribunale secondo cui, come si è riferito, il decorso del termine di trenta giorni dall’intimazione (risalente al 26 maggio 2014) del contraente in bonis ex art. 50 , comma 3 , del d . l gs. n. 270/1999, aveva comportato l’automatico scioglimento di quei contratti giusta il chiaro ed inequivoco tenore, già precedentemente riportato, dell’appena citata disposizione. 2.7.1., In altri termini, come osservato anche dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, «a prescindere dall’interpretazione che si voglia dare alla richiesta dei Commissari di inclusione di tutti i contratti pendenti nell’elenco delleutenze non disalimentabili (da intendersi, secondo la ricorrente, come manifestazione di volontà “che l’erogazione di energia elettrica proseguisse regolarmente a tempo indeterminato anche in capo alla procedura”.Cfr. pagina 13 del ricorso) tale comunicazione non avrebbe potuto determinare il subentro in tutti i contratti difornitura perché gli stessi erano a quella data oramai sciolti.La successiva richiesta dei Commissari non poteva determinare la reviviscenza di un rapporto contrattuale che si era già estinto.

Né appare convincente il richiamo ai principi affermati da alcune non recenti decisioni della Corte (Cass. 25.72/1989; Cass. 3319/1989; Cass. 5002/1991).

Le richiamate decisioni della Corte affermarono che la prosecuzione in corso di procedura dei rapporti di fornitura di energia elettrica era da considerare come inequivoca manifestazione, per fatti concludenti, della volontà di subentrare nel contrasto da parte del Commissario.

Sempre secondo quell’orientamento la condotta del commissario della procedura di amministrazione straordinaria, che autorizzato alla prosecuzione dell'impresa, pur senza dichiarare, ancorché di fronte all'interpello dell'ente somministrante, di voler subentrare nel contratto di somministrazione di energia elettrica necessaria per l'attività dell'azienda (rimasto sospeso ai sensi dell'art. 74, comma 1, l.fall., in relazione al precedente art. 72, comma 2), prosegua di fatto nell'utilizzazione dell'energia elettrica, senza chiedere di stipulare un nuovo contratto a condizioni diverse, comporta la sua successione nel detto contratto, e non il suo scioglimento, con la conseguente prededucibilità per i crediti del somministrante maturati anteriormente alla procedura, costituendo il suo comportamento manifestazione tacita della volontà univocamente diretta alla esclusione della sospensione del contratto ed alla successione nello stesso (Cass. 2572/1989).

Orientamento non più attuale atteso che, come detto, nel regime giuridico applicabile,ratione temporis, al caso di specie, la continuazione di fatto del rapporto non implica, di per sé stessa la stabilizzazione del rapporto in assenza della dichiarazione di subentro».

2.8. Miglior sorte nemmeno merita il tentativo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cfr. pag. 17 del ricorso) di considerare la già descritta condotta concretamente tenuta dai commissari straordinar i come volta ad eludere, mediante un «artificio»(ravvisato, sostanzialmente, nella mancata dichiarazione espressa di voler subentrare nei contratti in questione, pure invocandone, tuttavia, la loro prosecuzione per effetto della non disalimentabilità delle utenze ad essi corrispondenti), un «vero e proprio diritto del somministrante»(quello, cioè, ad ottenere il riconoscimento della prededuzione anche per i crediti maturati anteriormente all’apertura della procedura concorsuale , « come conseguenza necessaria del subentro nel rapporto di somministrazione ed espressione necessaria della unitarietà del rapporto»).

2.8.1. Assume la menzionata società ( cfr. amplius , pag. 23 del ricorso) che, in fattispecie riguardanti utenze non disalimentabili intestate a soggetto poi sottoposto ad amministrazione straordinaria,il commissario , qua lora voglia sciogliersi dal rapporto, non può limitarsi a rimanere inerte, ma de ve porr e in esserel’atto richiesto dalla legge per liberare l’altra parte contraente (nel caso di specie, scegliere un altro fornitore sul libero mercato).

2.8.2. Rileva il Collegio, tuttavia, che, nell’odierna vicenda, -stante quanto si è già detto circa il verificatosi scioglimento dei contratti automaticamente prodottodal decorso del termine di trenta giorni dall’intimazione (risalente al 26 maggio 2014) del contraente in bonis ex art. 50 , comma 3 , del d . l gs. n. 270/1999- l a mancata sussistenza di tale presupposto (cioè la scelta di altro fornitore, sul libero mercato, da parte dei commissari) dovrebbe comportare, peraltro secondo modalità e termini rimasti del tutto im precisati, una sorta di invalidità o inefficacia giuridica degli effetti giuridici (lo scioglimento del contratto, appunto) collegati all’inerzia tenuta dai commissari medesimi a seguito dell’interpello previsto dall’art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 270 del 1999.

2.8.3. Ora, - come pure rimarcato, affatto condivisibilmente, dal sostituto procuratore generale -«per quanto sia naturalmente vero che il commissario è responsabile di quanto fa in tale veste, non risulta peraltro che il sistema vigente abbia caricato il comportamento del commissario dai contratti di fornitura pendente di un simile, peculiare onere.

Né, tanto meno, risulta assegnare al contraente in bonis una posizione di tutela negoziale rispetto all'onere così preteso.

Nessuna norma del sistema vigente, invero, viene a secondare una simile lettura.

Né essa può essere desunta dal particolare regime del settore energia».2.9.

Neppure può opinarsi, infine, che l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di continuare l’erogazione di energia elettrica, determinato prosecuzione meramente fattuale di rapporti già scioltisi e dalla comunicazione dei commissari sull’inclusione di tutte le forniture nell’elenco dei POD non disalimentabili,comporti la violazione del canone di buona fede oggettiva da parte degli organi della procedura.

2.9.1. Una siffatta conclusione, invero,trascura, in realtà, il peso e valore necessariamente da attribuirsi ad una componente essenziale della fattispecie concretamente in esame: vale a dire, come sottolineato pure dal sostituto procuratore generale, «che l'obbligo predetto non si è tramutato nell'obbligo di esporsi ad erogazioni destinate a rimanere senza corrispettivo.La posizione del contraente in bonis obbligato a proseguire le forniture risulta, in effetti, adeguatamente tutelata, dalla prededuzione, che assiste tutte le prestazioni compiute nel corso della procedura, sia antecedentemente che successivamente a tale comunicazione.Perché entrambe assistite dalla copertura dell’art. 20 del d.lgs. 270/1999.

Quelle precedenti al decorso del termine collegato all'interpello previsto dall’art. 50, comma 3, perché, continuando il rapporto anche dopo l'apertura della procedura, gli effetti dello scioglimento del contratto non possono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli artt. 1378, 1373 e 1460 c.c., sulle prestazioni già eseguite di un contratto ad esecuzione periodica o continuata.

Mentre , per quelle successive , la comunicazione dei commissari integrava il requisito della funzionalità all'esercizio dell'impresa del servizio, in quanto essenziale per la conservazione dell'integrità aziendale».

2.9.2. Riconoscere, invece, nella specie, al contraente in bonis la prededuzione anche per le prestazioni anteriori all'avvio della procedura , malgrado il sopravvenuto scioglimento de i relativ i contratti, determinerebbe chiaramente un vulnus grav e al principio della par condicio creditorum , nemmeno giustificabile, peraltro, con la peculiarità propria del regime delle utenze non disalimentabili.

3. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della [OSCURATO:PERSONA], in amministrazione straordinaria , rimasta solo intimata, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesim a ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] LaCorte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 13509/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), con sede in Imola (BO), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, in persona del suo legale rappresentante ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procur a speciale allegata a l ricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, al la via Cassiodoro n. 1/a, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinaridott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ed Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arpe. intimata avverso il decreto, n. cron. 578 / 2020 , del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il 14 febbraio2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M.in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardecchia, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito, per laricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con domanda tardiva presentata il 10 novembre 2015, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale - quale esercente del servizio cd. di salvaguardia in varie aree territoriali, sia per gli anni 2011-2013 che per quelli 2014-2016 (servizio erogato, tramite la rete nazionale di distribuzione, nella specie gestita da Enel ed Acea, consegnando l’energia presso appositi siti, cd. Point of Delivery -POD, intestati ai singoli soggetti “salvaguardati/somministrati”) -chiese l'ammissione al passivo della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria (per il prosieguo, breviter, P.I.C.F.I.C.) dei seguenti crediti, di cui forniva prova scritta: i ) € 3.010.808,70, in prededuzione, ai sensi degli artt. 20 e 51, del d.lgs. n. 270/99, per prestazioni erogate a quest’ultima anteriormente alla sua sottoposizione ad amministrazione straordinaria; ii ) € 2.9 17.128,92, in prededuzione, quale credito di procedura. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] delegato, con provvedimento del 23 maggio 2016, dichiarò esecutivo lo stato passivo della suddetta procedura, ivi ammettendo, in chirografo, il credito maturato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per prestazioni erogate prima dell'apertura della procedura medesima e,in prededuzione , quello dalla stessa invocato per il periodo successivo all’apertura di quest’ultima. 2. Il Tribunale di Roma, poi adito da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con tempestivo ricorso in opposizione, al fine di ottenere il riconoscimento della prededuzione anche rispetto al credito maturato ante sottoposizione della P.I.C.F.I.C. ad amministrazione straordinaria, respinse tale impugnazione con decreto del 14 febbraio 2020.2.1. Quel giudice - ricostruiti i fatti di causa e premettendo che doveva negarsi la possibilità di subentro del [OSCURATO:PERSONA], per facta concludentia, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica -rilevò che: i ) nel caso di specie, non vi era stata alcuna dichiarazione espressa di subentro da parte dei [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la comunicazione dell’8 luglio 2014 era stata inviata nonda loro bensì dalla Direttrice Amministrativa; ii) la successiva comunicazione dei Commissari del 17 luglio 2014 (avente ad oggetto la "Richiesta di essere incluso negli elenchi dei clienti finali non disalimentabili”) non esprimeva «alcuna specifica volontà di subentrare nei contratti e di proseguirne l'attuazione»; iii) l'obbligo per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di continuare comunque a somministrare l'energia elettrica era irrilevante, ai fini dell'eventuale subentro, derivando da un «fatto oggettivo, distinto dalla scelta negoziale espressa dall'organo della procedura, che,nel manifestare la volontà di subentrare nel contratto, intende dare continuità al programma contrattuale». 3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., in cui è stata invocata la trattazione in pubblica udienza del presente procedimento attesa la mancanza di specifici precedenti sulla questione controversa e la chiara valenza nomofilattica dell’adottanda decisione. La P.I.C.F.I.C. in amministrazione straordinaria è rimasta solo intimata. 3.1. La Prima Sezione civile di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 7/13 ottobre 2022, n. 30180, valutatala questione prospettata nei motivi secondo e terzo, la sua rilevanza e la carenza di precedenti specifici, nella giurisprudenza di legittimità, sugli aspetti rimarcati nelle doglianze suddette, ha ritenuto opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza, rinviando, pertanto, la causa a nuovo ruolo. La ricorrente, infine, ha depositato ulterio re memoria exart. 378 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi prospettano, rispettivamente:I) «Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50 del d.lgs. 270/1999 e dell'art. 1-bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27.10.2008, n. 166)». Si ascrive al tribunale di aver errato nel ritenere che i [OSCURATO:PERSONA] di P.I.C.F.I.C., inviando l’elenco dei contratti “che non possono essere disalimentati” da [OSCURATO:PERSONA], non fossero validamente subentrati, ex art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999, negli stessi rapporti pendenti; II) «Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270/1999, nonché degli artt. 74 e 111 l.fall., in relazione all'art. 3 Cost., all'art. 29 del T.I.V. ed agli artt. 1 e 23 del T.I.M.O.E., in ragione del regime di fornitura di energia elettrica in essere tra le parti (regime di salvaguardia), e della non disalimentabilità dell’utenza». Si assume che il decreto impugnato è comunque errato nella parte in cui ha ritenuto che la “non disalimentabilità” delle utenze intestate a P.I.C.F.I.C. fosse un «fatto oggettivo, distinto dalla scelta negoziale espressa dall'organo della procedura»; III) «Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270/1999, nonché degli artt. 74 e 111 l.fall.». Si sostiene che «…l'errata ricostruzione fattuale adottata dal Tribunale -ritenere la non disalimentabilità dell'utenza un mero "fatto oggettivo" che prescinde dalla scelta negoziale della Procedura […] -ha condotto, in concreto, all'illegittima ed immotivata applicazione di un regime giuridico terzo rispetto a quello previsto dalla stessa disciplina concorsuale, tramite gli artt. 50-51 del d.lgs. n. 270/1999: un regime giuridico in cui il contratto di fornitura può proseguire a tempo indeterminato -nonostante l'intimazione ex art. 50 cit., ed in ragione del mancato utilizzo della formula sacramentale "subentro" da parte dei Commissari entro i termini di legge - in forza del fatto che il somministrante può venire obbligato dal somministrato a proseguire nel rapporto semplicemente avvalendosi della disciplina speciale delle utenze non disalimentabili (chiedendo l'inclusione nel relativo elenco, ovvero ancora, se già iscritte nell'elenco, omettendo di rispondere alla diffida ex art. 50 e di rivolgersi ad un nuovo fornitore sul libero mercato). Tutto ciò, negando al fornitore la prededuzione per i crediti maturati ante procedura e facendo così ricorso - per usare le parole già utilizzate da questa stessa Corte in passato -"ad un artificio che non corrispond(e)a ad un effettivo e concreto interesse gestionale e che persegu(e)a il solo fine di non riconoscere la prededuzione dalla legge concessa al somministrante per il credito pregresso" (Cass. civ., 27.5.1989, n. 2572; Cass. n. 5002/1991)…». Un siffatto regime, però, conclude la ricorrente, «non esiste nel nostro ordinamento. In nessuna parte della legge fallimentare o della disciplina dell’amministrazione straordinaria, viene previsto un simile modo di pagare i creditori». 2. Le appena descritte doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 2.1. È opportuno ricordare che, per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, gli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 sottendono un meccanismo regolatorio dei contratti pendenti parzialmente diverso rispetto a quello del fallimento. 2.1.1. In base all’art. 50 (come risultante dal d.l. n. 134 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 166 del 2008), fatte salve le regole peculiari per i contratti di lavoro e per le locazioni immobiliari nelle quali sia posto in amministrazione straordinaria il locatore, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria; fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto semplicemente continua ad avere esecuzione. Ne segue che,dall’apertura dell’amministrazione straordinaria, i contratti pendenti, ancora inseguiti o parzialmente eseguiti da entrambe le parti, non sono soggetti a sospensione ma proseguono regolarmente, ai sensi dell’art. 50, e questo perché la finalità dell’amministrazione straordinaria è prevalentemente conservativa (art. 1 del d.lgs. n. 270 del 1999), tanto ove esista un programma di risanamento aziendale, quanto ove si assuma essenziale la cessione dei complessi aziendali. 2.2. Sebbene la norma citata disciplini la facoltà del commissario straordinario di sciogliersi dal contratto (in qualsiasi momento), la dichiarazione di subentro non è però indifferente, neppure nell’amministrazione straordinaria. Non lo è in quanto la dichiarazione implica la stabilizzazione del rapporto, così come d’altronde si desume dall’art. 1-bisdella legge n. 166 del 2008, il quale chiarisce, con interpretazione autentica, che il secondo comma dell’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 va inteso nel senso per cui l’esecuzione del contratto, o la richiesta di sua esecuzione da parte del commissario, non precludono a quest’ultimo la facoltà di scioglimento, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario stesso, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti dall’art. 51, commi 1 e 2, in caso di subingresso da parte dell’ufficio commissariale ( cfr ., anche nelle rispettive motivazioni, Cass, n. 19146 del 2022; Cass. n. 16650 del 2022; Cass.n. 1195 del 2018; Cass, n. 3193 del 2016). Fermo restando, peraltro, che, come opportunamente puntualizzato da Cass. n. 28797 del 2018, «Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretato dall'art. 1-bis del d.l. n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008, dispone la prosecuzione"ope legis" dei contratti in corso in funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura, sicché, da un lato, i detti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall'altro, i crediti maturati dal contraente "in bonis" dopo l'apertura della procedura devono essere ammessi al passivo in prededuzione, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresaex art. 52 del d.lgs. n. 270 del 1999 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso in prededuzione il credito per la rata del premio relativo ad un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile pendente all'apertura della procedura, maturato tra quest'ultima data e la dichiarazione del commissario di scioglimento dal detto contratto)». 2.3. Ora, riprendendo il discorso che più interessa ai fini concreti, può osservarsi che nell’art. 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 è posta la regola di rinvio alle norme della legge fallimentare: i diritti dell'altro contraente, sia nel caso di scioglimento sia in quello di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, “sono regolati dalle disposizioni della sezione 7 IV del capo III del titolo II della legge fallimentare”. Discende da questo l’applicabilità, tra gli altri, dell’art. 74 l.fall.. 2.3.1. Questa Corte, in rapporto al vecchio testo dell’art. 74 legge fall., ha stabilito che tale norma non costituisce attuazione concreta di un principio generale attinente alla natura del contratto, ma detta una disciplina di carattere eccezionale, che non può trovare applicazione nei casi di continuazione del rapporto, nel corso di procedure concorsuali, cui tale disciplina non sia espressamente estesa (cfr. Cass. n. 22274 del 2017). 2.3.2. Tenuto conto dell’attuale versione del ripetuto art. 74, ad una simile affermazione - richiamata da altri prec edenti (per esempio Cass. n. 25737 del 2021, in tema di locazione) -non può (più) annettersi una rilevanza sistematica tale da presupporre un coordinamento di disciplina sempre fondato sull’estensione espressa. 2.3.3. La generalizzazione della regola complessivamente desumibile dagli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 sta a significare che, nell’amministrazione straordinaria, per un verso, nessun contratto si scioglie automaticamente, ma, per altro verso, in ciascun contratto, una volta stabilizzatosi l’effetto con la dichiarazione di subentro del commissario straordinario, i diritti dell’altro contraente vanno sempre parametrati alle norme richiamate della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare. E, tra queste, anche e proprio all’art. 74, che, nel testo che rileva, non è più confinabile all’interno di singole tipologie, ma allude a tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica (quale deve innegabilmente configurarsi quello di somministrazione di energia elettrica fondante il credito della [OSCURATO:PERSONA] di cui oggi si discute), compresi quelli involgenti prestazioni di fare (cfr. Cass. n. 16650 del 2022). 2.4. La giurisprudenza di questa Corte, poi, -come si è già anticipato - è ferma nel ritenere che la prosecuzione di una precedente somministrazione dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza deve essere accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario (cfr. Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 1195 del 2018; Cass. n. 3193 del 2016. [OSCURATO:PERSONA]. n. 5249 del 2019, peraltro, «è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1-bis del d.l. n. 134 del 2008, come convertito dalla l.n. 166 del 2008, che ha fornito l'interpretazione autentica del disposto di cui all'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, nella parte in cui prevede che, nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la stabilizzazione dei rapporti contrattuali in corso consegue solo alla positiva manifestazione di volontà del commissario straordinario di subentrare in tali rapporti, perché la norma ha positivizzato un principio già implicitamente contenuto nella norma interpretata, trattandosi di una delle possibili letture del testo originario, idonea ad assicurare tutela alla certezza del diritto ed all'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, principi di preminente interesse costituzionale»). 2.5. In definitiva, quindi, l'elemento decisivo dal quale dipende il riconoscimento della prededuzione riguardo al credito nascente dalle somministrazioni già precedentemente effettuate (giusta il rinvio operato dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 270 del 1999 alle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II I. fall. e dunque, per quanto qui interessa, all'art. 74 l.fall.) è costituito dalla espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, come del resto si desume dalla stessa interpretazione autentica contenuta nel già citato art. 1-bisdel d.l. n. 134 del 2008. 2.6. La Suprema Corte, tuttavia, ha opportunamente puntualizzato che, «a tal fine, è sufficiente una manifestazione di volontà del commissario diretta in modo non equivoco a profittare del medesimo programma negoziale già pendente tra le parti, desumibile anche dal rinvio, operato dal commissario, alle condizioni contrattuali contenute in un accordo tra le parti anteriore all'apertura della procedura, risultando con ciò integrata la condizione dalla quale la legge fa dipendere il riconoscimento della prededuzione in ordine alle prestazioni già eseguite» (cfr. Cass. n. 3948 del 2018). 2.6.1. Si tratta, allora, di verificare la rilevanza che, rispetto al delineato quadro normativo, assumono le dichiarazioni rese dai commissari straordinari e dall’impresa fornitrice del servizio di energia elettrica dopo l’avvio della procedura di amministrazione straordinaria. 2.6.2. Naturalmente non si tratta, in tale prospettiva, di verificare l'esistenza di un fenomeno equivalente alla dichiarazione espressa di subingresso (che, in quanto specificamente ritenuta indispensabile dal legislatore, non ammette forme equipollenti); occorre, piuttosto, accertare se le dichiarazioni rese dai commissari straordinari siano, di per sé, significative di un’espressa volontà di subingresso, a nulla rilevando il contesto nell'ambito del quale esse sono state rese, né la forma alla quale si sia fatto ricorso per esternarla. Come precisato dalla già menzionata Cass. n. 3948 del 2018, «la dichiarazione di subingresso, alla quale la normativa richiamata fa riferimento, costituisce,infatti, una dichiarazione negoziale recettizia volta a rendere edotta la controparte della volontà di imputare alla procedura concorsuale gli effetti del programma negoziale in essere tra le parti, sicché è proprio da tale manifestazione di volontà (a prescindere dal tenore letterale delle parole adoperate, indipendentemente, cioè, dal fatto che il commissario abbia adoperato il termine “subentro” o “subingresso”), che la legge fa dipendere il riconoscimento della prededuzione in ordine alle prestazioni eseguite in precedenza. In quanto viene in rilievo, dal punto di vista strutturale, una manifestazione di volontà recettizia, la legge considera irrilevante il consenso del contraente in bonis, trattandosi quindi di una fattispecie di natura potestativa idonea a produrre i propri effetti indipendentemente dal consenso della controparte (il quale, se presente in quanto integrato in un atto comunque denominato contratto, sarebbe di per sé del tutto irrilevante). Ciò che appare semmai decisivo, al fine di verificare la ricorrenza della fattispecie del subingresso, è che tale manifestazione della volontà sia diretta in modo non equivoco a profittare del medesimo programma negoziale già pendente tra le parti, solo in tal modo potendosi spiegare la non necessità diuna rinnovazione del consenso della controparte: in caso di variazioni quantitative o qualitative incidenti in modo reale e significativo sul precedente programma negoziale, la struttura contrattuale tornerà a prendere il sopravvento, a maggior ragione ove si consideri che la stipulazione di un nuovo contratto preclude la possibilità da parte del contraente in bonis di invocare la prededuzione in relazione alle prestazioni già eseguite». 2.6.3. Nella fattispecie in esame, sicuramente il subentro nel contratto di somministrazione di energia elettrica non è stato esplicitamente manifestato dai commissari straordinari, risultando, al contrario, che questi ultimi avevano espressamente dichiarato la contraria volontà di sciogliersi dal vincolo negoziale. Tanto emerge proprio dal provvedimento oggi impugnato, in cui, alla pag. 7, si legge, tra l’altro, che, «in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] […], i Commissari della procedura, formalmente interpellati con missiva del 14 ottobre 2013 […] in merito alla sorte dei contratti attivi con la società in regime di salvaguardia, comunicavano "formale disdetta al contratto tra Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'[OSCURATO:PERSONA] in A.S., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a far data dall’1 aprile 2014. Pertanto, con lo spirare del giorno31 marzo 2014, il contratto di cui all'oggetto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti”». 2.6.4. Il medesimo provvedimento, tuttavia, dà atto che, «con successiva missiva del giorno 11.4.2014 […], la [OSCURATO:PERSONA], premesso che la anzidetta comunicazione non consentiva l'individuazione di quale dei contratti attivi esistenti a nome della P.I.C.F.I.C.fosse da ritenere oggetto di disdetta, attesa la sussistenza di n. 10 contratti di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia, taluni dei quali "non disalimentabili", con la impossibilità dì procedere alla sospensione, trasmetteva richiesta di comunicazione relativa ai punti "disalimentabili" intestati all'ente per i quali dovesse cessarsi la fornitura; che, con nuova missiva del 26 maggio 2014 […], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. trasmetteva a mezzo P.E.C., formale intimazione alla Procedura, ai sensi dell'articolo 50, III comma, del D.Lgs. n. 270/1999, per far conoscere le determinazioni in merito alla volontà di prosecuzione o meno dei contratti specificamente indicati nella nota; che, con atto dell’8 luglio 2014 sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] della P.I.C.F.I.C. […], veniva inviato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'elenco dei contratti che non potevano essere disalimentati; che analoga comunicazione faceva seguito, in data 17 luglio 2014 […], da parte dei [OSCURATO:PERSONA] della Procedura». 2.6.5. Muovendo, dunque, da tali premesse fattuali, rimaste incontroverse, il tribunale ha negato che da esse potesse trarsi la dimostrazione dell’avvenuto subentro dei commissari straordinari nei contratti di somministrazione de quibus, posto che, pure volendosi prescindere dagli effetti derivanti dalla menzionata dichiarazione di disdetta del 24 marzo 2014, in ogni caso, una volta spirato il termine di trenta giorni dall'intimazione del contraente di cui alla specifica nota del 26 maggio 2014, riferita a tutte le forniture attive, senza alcuna risposta da parte dei [OSCURATO:PERSONA], i contratti dovevano intendersi ormai sciolti con riguardo a tutte le utenze ed a ciascuno dei rapporti con la società erogante. Conclusione, quest’ultima, che il Collegio oggi condivide perché pienamente coerente con il disposto di cui all’art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 270 del 1999 (a tenore del quale “Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto”). 2.6.6. Né, in contrario, assumono valore decisivo le successive comunicazione, dicui si è detto, dell’8 luglio e del 17 luglio 2014, posto che, - come ancora una volta condivisibilmente rimarcato dal tribunale -«la prima di esse risulta sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] della PICFIC e non dai Commissari della procedura», restando, così, priva di ogni rilevanza ai fini che qui interessano; la seconda, invece, reca la mera indicazione dei contratti che, in ragione dell'essenzialità delle relative prestazioni rese in favore di strutture ospedaliere, non avrebbero potuto essere disalimentati: essa, dunque, in ragione della sua non univocità, risulta inidonea, come tale, ad esprimere una specifica volontà di subentrare nei contratti medesimi e di proseguirne l'attuazione in forza di una precisa scelta negoziale volta a dare continuità al medesimo programma contrattuale, imputandone gli effetti alla procedura. 2.7. L’insistere, da parte della società ricorrente, sull’assunto per cui i commissari straordinari di P . I . C . F . I . C . , per effetto della descritta loro comunicazione del 17 luglio 2014, sarebbero subentrati in tutti i contratti di fornitura- p rospettiva , questa, che p resuppone, logicamente, la pendenza, f ino a quel momento, dei contratti in corso - evidenz i a come l a stess a non si confronti affatto con la ratio decidendi del tribunale secondo cui, come si è riferito, il decorso del termine di trenta giorni dall’intimazione (risalente al 26 maggio 2014) del contraente in bonis ex art. 50 , comma 3 , del d . l gs. n. 270/1999, aveva comportato l’automatico scioglimento di quei contratti giusta il chiaro ed inequivoco tenore, già precedentemente riportato, dell’appena citata disposizione. 2.7.1., In altri termini, come osservato anche dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, «a prescindere dall’interpretazione che si voglia dare alla richiesta dei Commissari di inclusione di tutti i contratti pendenti nell’elenco delleutenze non disalimentabili (da intendersi, secondo la ricorrente, come manifestazione di volontà “che l’erogazione di energia elettrica proseguisse regolarmente a tempo indeterminato anche in capo alla procedura”.Cfr. pagina 13 del ricorso) tale comunicazione non avrebbe potuto determinare il subentro in tutti i contratti difornitura perché gli stessi erano a quella data oramai sciolti.La successiva richiesta dei Commissari non poteva determinare la reviviscenza di un rapporto contrattuale che si era già estinto. Né appare convincente il richiamo ai principi affermati da alcune non recenti decisioni della Corte (Cass. 25.72/1989; Cass. 3319/1989; Cass. 5002/1991). Le richiamate decisioni della Corte affermarono che la prosecuzione in corso di procedura dei rapporti di fornitura di energia elettrica era da considerare come inequivoca manifestazione, per fatti concludenti, della volontà di subentrare nel contrasto da parte del Commissario. Sempre secondo quell’orientamento la condotta del commissario della procedura di amministrazione straordinaria, che autorizzato alla prosecuzione dell'impresa, pur senza dichiarare, ancorché di fronte all'interpello dell'ente somministrante, di voler subentrare nel contratto di somministrazione di energia elettrica necessaria per l'attività dell'azienda (rimasto sospeso ai sensi dell'art. 74, comma 1, l.fall., in relazione al precedente art. 72, comma 2), prosegua di fatto nell'utilizzazione dell'energia elettrica, senza chiedere di stipulare un nuovo contratto a condizioni diverse, comporta la sua successione nel detto contratto, e non il suo scioglimento, con la conseguente prededucibilità per i crediti del somministrante maturati anteriormente alla procedura, costituendo il suo comportamento manifestazione tacita della volontà univocamente diretta alla esclusione della sospensione del contratto ed alla successione nello stesso (Cass. 2572/1989). Orientamento non più attuale atteso che, come detto, nel regime giuridico applicabile,ratione temporis, al caso di specie, la continuazione di fatto del rapporto non implica, di per sé stessa la stabilizzazione del rapporto in assenza della dichiarazione di subentro». 2.8. Miglior sorte nemmeno merita il tentativo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cfr. pag. 17 del ricorso) di considerare la già descritta condotta concretamente tenuta dai commissari straordinar i come volta ad eludere, mediante un «artificio»(ravvisato, sostanzialmente, nella mancata dichiarazione espressa di voler subentrare nei contratti in questione, pure invocandone, tuttavia, la loro prosecuzione per effetto della non disalimentabilità delle utenze ad essi corrispondenti), un «vero e proprio diritto del somministrante»(quello, cioè, ad ottenere il riconoscimento della prededuzione anche per i crediti maturati anteriormente all’apertura della procedura concorsuale , « come conseguenza necessaria del subentro nel rapporto di somministrazione ed espressione necessaria della unitarietà del rapporto»). 2.8.1. Assume la menzionata società ( cfr. amplius , pag. 23 del ricorso) che, in fattispecie riguardanti utenze non disalimentabili intestate a soggetto poi sottoposto ad amministrazione straordinaria,il commissario , qua lora voglia sciogliersi dal rapporto, non può limitarsi a rimanere inerte, ma de ve porr e in esserel’atto richiesto dalla legge per liberare l’altra parte contraente (nel caso di specie, scegliere un altro fornitore sul libero mercato). 2.8.2. Rileva il Collegio, tuttavia, che, nell’odierna vicenda, -stante quanto si è già detto circa il verificatosi scioglimento dei contratti automaticamente prodottodal decorso del termine di trenta giorni dall’intimazione (risalente al 26 maggio 2014) del contraente in bonis ex art. 50 , comma 3 , del d . l gs. n. 270/1999- l a mancata sussistenza di tale presupposto (cioè la scelta di altro fornitore, sul libero mercato, da parte dei commissari) dovrebbe comportare, peraltro secondo modalità e termini rimasti del tutto im precisati, una sorta di invalidità o inefficacia giuridica degli effetti giuridici (lo scioglimento del contratto, appunto) collegati all’inerzia tenuta dai commissari medesimi a seguito dell’interpello previsto dall’art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 270 del 1999. 2.8.3. Ora, - come pure rimarcato, affatto condivisibilmente, dal sostituto procuratore generale -«per quanto sia naturalmente vero che il commissario è responsabile di quanto fa in tale veste, non risulta peraltro che il sistema vigente abbia caricato il comportamento del commissario dai contratti di fornitura pendente di un simile, peculiare onere. Né, tanto meno, risulta assegnare al contraente in bonis una posizione di tutela negoziale rispetto all'onere così preteso. Nessuna norma del sistema vigente, invero, viene a secondare una simile lettura. Né essa può essere desunta dal particolare regime del settore energia».2.9. Neppure può opinarsi, infine, che l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di continuare l’erogazione di energia elettrica, determinato prosecuzione meramente fattuale di rapporti già scioltisi e dalla comunicazione dei commissari sull’inclusione di tutte le forniture nell’elenco dei POD non disalimentabili,comporti la violazione del canone di buona fede oggettiva da parte degli organi della procedura. 2.9.1. Una siffatta conclusione, invero,trascura, in realtà, il peso e valore necessariamente da attribuirsi ad una componente essenziale della fattispecie concretamente in esame: vale a dire, come sottolineato pure dal sostituto procuratore generale, «che l'obbligo predetto non si è tramutato nell'obbligo di esporsi ad erogazioni destinate a rimanere senza corrispettivo.La posizione del contraente in bonis obbligato a proseguire le forniture risulta, in effetti, adeguatamente tutelata, dalla prededuzione, che assiste tutte le prestazioni compiute nel corso della procedura, sia antecedentemente che successivamente a tale comunicazione.Perché entrambe assistite dalla copertura dell’art. 20 del d.lgs. 270/1999. Quelle precedenti al decorso del termine collegato all'interpello previsto dall’art. 50, comma 3, perché, continuando il rapporto anche dopo l'apertura della procedura, gli effetti dello scioglimento del contratto non possono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli artt. 1378, 1373 e 1460 c.c., sulle prestazioni già eseguite di un contratto ad esecuzione periodica o continuata. Mentre , per quelle successive , la comunicazione dei commissari integrava il requisito della funzionalità all'esercizio dell'impresa del servizio, in quanto essenziale per la conservazione dell'integrità aziendale». 2.9.2. Riconoscere, invece, nella specie, al contraente in bonis la prededuzione anche per le prestazioni anteriori all'avvio della procedura , malgrado il sopravvenuto scioglimento de i relativ i contratti, determinerebbe chiaramente un vulnus grav e al principio della par condicio creditorum , nemmeno giustificabile, peraltro, con la peculiarità propria del regime delle utenze non disalimentabili. 3. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della [OSCURATO:PERSONA], in amministrazione straordinaria , rimasta solo intimata, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesim a ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il loro ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] LaCorte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto
Decreto Cassazione n. 23899/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris