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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16708/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 05/04/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr.

Domenico A.R.

Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Caltanissetta, che al termine del suo intervento ha chiesto l'accoglimento del ricorso.udito, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Caltanissetta, intervenuto in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso. udito, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Caltanissetta, intervenuto in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Caltanissetta del 09/09/2022, che aveva condannato gli odierni ricorrenti in ordine agli artt. 73 e 74, comma 6, d.P.R. 309/1990: - riduceva la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come concordata in appello; - riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sei e mesi dieci di reclusione; - rimodulava le pene accessorie; - confermava nel resto.

2. Avverso il provvedimento gli imputati propongono, tramite i rispettivi difensori, ricorso per cassazione.

2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 74 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, per non avere, la sentenza impugnata, considerato l'effettiva attività svolta dal Ragusa.

Si contesta in particolare la ritenuta contraddizione del provvedimento impugnato laddove evidenzia il perseguimento di distinti interessi personali da parte del Ragusa e del Fiume e, tuttavia, li ritiene sodali, liquidando la censura proposta con i motivi di appello sulla base dell'affermazione - tutt'altro che appagante, secondo cui la loro distinta attività era relativa alla "spicciola" attività di spaccio, che i due esercitavano separatamente, ma non quella a monte.

La Corte territoriale ha inoltre omesso di considerare il reale contenuto di alcune intercettazioni, da cui ha apoditticamente ritenuto il ruolo direttivo del Ragusa (segue indicazione delle conversazioni), laddove emergeva pacificamente che i due fossero "concorrenti" nella cessione.

La sentenza non ha poi indicato quale sarebbe stato il contributo offerto al sodalizio dal ricorrente, limitandosi a richiamare la sentenza del GUP, senza alcun riferimento ai passaggi logici contenuti nell'atto di appello.

2.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa motivazione in relazione alla richiesta del minimo della pena e della concessione delle circostanze attenuanti generiche.E' vero che in caso di conclusioni conformi le due sentenze si integrano a vicenda, ma per costante giurisprudenza è nulla la sentenza di appello che ometta di motivare a fronte di precise doglianze sollevate con l'atto di appello, limitandosi a formule stereotipate e apodittiche.

2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta una violazione del divieto di reformatio in peius stabilito dall'articolo 597, comma 3, cod. proc. pen..

Ed infatti la corte nissena, avendo dichiarato estinto il reato di furto di cui al Capo 4), ritenuto il più grave dal giudice di prima cura e sul quale era stata calcolata la pena base, pur riducendo nel complesso la pena (da anni 1 mesi 9 di reclusione ed euro 2.500 di multa ad anni 1 mesi 8 ed euro 2.000) ha applicato per il reato di cui al Capo 3) una pena più alta del giudice di primo grado.

2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta difetto assoluto di motivazione in ordine alla recidiva reiterata infraquinquennale, applicata dai giudici di appello senza motivazione alcuna, in palese violazione della giurisprudenza consolidata della Corte.

2.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, in riferimento al principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", avendo la Corte di appello valorizzato dei labili indizi emergenti dalle intercettazioni, resi di ancor più difficile comprensione in quanto le conversazioni captate sono tutte in stretto dialetto nisseno.

Inoltre, non è certa neppure l'identificazione del ricorrente in alcuno dei conversanti: in alcune conversazioni si parla di tale "Diego di Canicattì", ma il nome Diego è molto diffuso a Canicattì, posto che "Diego" è il nome del patrono della città.

Manca, infine, ogni "specifica", come il sequestro di stupefacente, denaro, bilance o altro, trattandosi di mera "droga parlata", mal interpretata nella decrittazione del linguaggio convenzionale utilizzato dai conversanti (ad es., la droga chiamata "magliette", "volantini", "biglietti da visita", "fatture").

2.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'eccessività della pena inflitta.

I giudici di appello non avrebbero tenuto in considerazione la condotta processuale, la personalità e il ruolo marginale nella vicenda dell'imputato.

2.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con l'unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta mancanza di motivazione e violazione dell'articolo 111 Cost., da ritenersi applicabile anche all'ipotesi di concordato in appello.

2.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.5.1.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente dell'articolo 129 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione, in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato in ordine al reato associativo.

2.5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente dell'articolo 129 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione, in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato in ordine ai reati-fine.

2.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con l'unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica della fattispecie associativa contestata, da sussumersi invece nell'articolo 73 d.P.R. 309/1990, stante l'episodicità dell'attività di spaccio.

Manca, in altri termini, la prova della sussistenza di elementi di fatto sintomatici di uno stabile, duraturo, permanente coinvolgimento del ricorrente nella societas sceleris. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente, in quanto i tre imputati hanno definito la loro posizione con il concordato in appello.

Essi sono inammissibili.

2.1. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], il Collegio rammenta che, a seguito della novella del codice di rito, l'articolo 599-bis cod. proc. pen. ha previsto il c.d.

«concordato» a seguito di rinuncia ai motivi di appello che ripropone, in sostanza, la situazione processuale e quindi l'applicabilità della vecchia giurisprudenza in tema di c.d.

«patteggiamento in appello», secondo la quale il Giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'articolo 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Di talchè, la doglianza in ordine alla eventuale sussistenza di eventuali vizi di motivazione rimane preclusa dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato avesse rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del Giudice doveva limitarsi ai motivi non rinunciati (Sez. 5, n. 18299 del 19/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).

2.2. Quanto al Tringali, costituisce ius receptum che, a seguito della reintroduzione del cd.

«patteggiannento in appello» ad opera dell'art. 1, comma 56, della

I. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così -Sez. 3, n. 30190 dell'8 marzo 2018, Hoxha e altro, Rv. 273755).

2.3. Quanto al Puglisi, il ricorso censura un errore di qualificazione giuridica, sviluppando la doglianza in riferimento alla sussistenza, in luogo della partecipazione al reato associativo, del mero concorso nei singoli episodi di spaccio, in ragione della episodicità della sua attività.

Questa Corte ritiene (v.

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01) che sia inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

I ricorsi sono pertanto inammissibili.

3. Passando agli altri ricorrenti, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, che lamenta una violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato.

Ed infatti, questa Corte ritiene che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk, Rv. 282279 - 01; Sez. 2, n. 37092 del 08/07/2021, Reginato, Rv. 282127 - 01; Sez. 2, n. 2867 del 26/11/2021, Monti, Rv. 282518 - 02), circostanze non ricorrenti nel caso di specie.

3.2. Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta difetto assoluto di motivazione in ordine alla recidiva reiterata infraquinquennale, è inammissibile ex articolo 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non era stato dedotto con i motivi di appello, così come riepilogati a pag. 14-15 (e confutati a pag. 34-35) della sentenza impugnata.

Ed infatti, il ricorrente ha il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez.

II, n. 9028 del 5 novembre 2013, Carrieri, CED Cass. n. 259066); posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438).

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in riferimento al principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", avendo la Corte di appello valorizzato dei labili indizi emergenti dalle intercettazioni, resi di ancor più difficile comprensione in quanto le conversazioni captate sono tutte in stretto dialetto nisseno, e avanza dubbi sulla stessa identificazione dello stesso quale "Diego da Canicattì", è manifestamente infondato.

4.1.1. In primo luogo, a pagina 30 della sentenza di appello vengono chiarite in modo esaustivo le ragioni per cui il "Diego da Canicattì" deve identificarsi nell'odierno imputato (evidenziando, tra le altre cose, che i Carabinieri ascoltanti avevano chiaramente riconosciuto la voce del medesimo, già in passato oggetto di investigazioni, e che in una conversazione si parlava dell'arresto della di lui sorella, Morena, circostanza riscontrata dagli operanti).

Risulta peraltro conforme alla giurisprudenza di questa Corte l'assunto, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica in caso di contestazione della identificazione delle persone colloquianti, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900-01).

Il giudice, in altre parole, può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 02).

4.1.2. Né appare conferente il richiamo al principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio".

Esso, infatti, non si riferisce alla necessità di considerare ovvero di confutare ogni possibile e diversa ricostruzione fornita dalle parti (Sez. 2, Sentenza n. 28957 del 03/04/2017, Sandra, Rv. 270108).

Il citato criterio di valutazione, infatti, impone al giudice di procedere ad una valutazione complessiva nella quale siano considerate in modo coerente e logico tutte le risultanze processuali e siano state considerate, anche implicitamente, solo le ipotesi che non siano frutto di ragionamenti congetturarli (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014 dep. 2015, Rv 262280).In tale contesto, pertanto, la violazione dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» è configurabile esclusivamente quando il giudice, ancorando la decisione ad elementi privi di riscontro nelle emergenze processuali, non tenga in alcun conto della diversa e più coerente (in quanto fondata su elementi concreti, emersi ed acquisiti nel processo) ricostruzione alternativa, solo così idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole.

Non può, al contrario, tale principio essere dedotto in sede di legittimità invocando una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero un'attività esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità, ma solo evidenzio vizi logici manifesti e decisivi del tessuto motivazionale, dato che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) delle prove, ma la tenuta logica della sentenza di condanna.

Non ogni «dubbio», infatti, sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce in una «illogicità manifesta», essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrini in modo severo la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura logica non solo manifesta, ma anche decisiva, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giudiziale giustificativo della condanna.

Si ritiene, cioè, che il parametro di valutazione indicato nell'art. 533 cod. proc. pen., che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni «dubbio ragionevole», opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove; diversamente, in sede di legittimità, tale regola rileva solo nella misura in cui la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità del tessuto motivazionale (Sez. 2, n. 18313 del 09/01/2020, Curca, n.m.).

Infatti può essere sottoposta al giudizio di cassazione solo la tenuta logica della motivazione, ma non la capacità dimostrativa delle prove, ove le stesse siano state legittimamente assunte; l'apprezzamento della capacità dimostrativa delle singole prove, come anche dei complessi indiziari è attività tipica ed esclusiva della giurisdizione di merito e non può essere in alcun modo devoluta alla giurisdizione di legittimità se non nei limitati casi in cui si deduca, e si alleghi, un travisamento.

Diversamente, in sede di legittimità la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente, del criterio indicato dall'art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando precipiti in una illogicità manifesta del percorso argomentativo.

In sintesi: la "regola B.A.R.D." (acronimo anglosassone per «beyond any reasonable doubt») in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione «precipita» in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l'unico ad essere sottoposto al vaglio di un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova.

La nuova o diversa valutazione delle prove può, invece, essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criterio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» non incontra il limite funzionale che caratterizza il giudizio di cassazione (Cass. Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108).

In conclusione, la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., non può essere dedotta con ricorso per Cassazione né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia esclusivamente ove la sua violazione si traduca nell'illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017).

E' quindi inammissibile il ricorso che censuri un vizio della motivazione ma si risolva in un'inammissibile sollecitazione alla rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio, delle quali la ricorrente propone una lettura alternativa (Sez. 6, n. 44148 del 10/10/2023, Cusenza, n.m.), come occorso nel caso in esame, in cui il ricorrente sollecita alla Corte una diversa interpretazione delle intercettazioni telefoniche.

4.2. Il secondo motivo è inammissibile.

4.2.1. La sentenza impugnata, a pagina 30-31, motiva congruamente in ordine allo scostamento sensibile della pena base inflitta dal primo giudice, ritenendola congrua in ragione del ruolo del Milazzo, principale fonte di approvvigionamento dello stupefacente al gruppo capeggiato dal Fiume, che riforniva con cadenza pressoché quotidiana, con modalità ampiamente rodate e mediante l'utilizzo di un linguaggio convenzionale.

Tale motivazione non appare manifestamente illogica.

Ed infatti, la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01).

Si è quindi affermato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), circostanza che, in tutta evidenza, non ricorre nel caso di specie.

4.2.2. Gli elementi negativi dianzi evidenziati hanno consentito al secondo giudice di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

A tal proposito, la Corte (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) ritiene che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez.

VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»).

Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, )».

Ancora, «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016).La sentenza impugnata, pertanto, non può essere tacciata di manifesta illogicità, né di violazione di legge, essendo conforme ai dicta di questa Corte.

Il motivo di ricorso, che propone una lettura delle norme antitetica alla sedimentata giurisprudenza della Corte, è pertanto manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 74 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, per non avere, la sentenza impugnata, considerato l'effettiva attività svolta dal Ragusa.

Il motivo è inammissibile per genericità.

5.1.1. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la sentenza non si limita a svolgere generiche considerazioni sulla irrilevanza del perseguimento di distinti interessi personali da parte del Ragusa e del Fiume, liquidando la censura proposta con i motivi di appello sulla base dell'affermazione che la loro distinta attività era relativa alla "spicciola" attività di spaccio che i due esercitavano separatamente.

La Corte territoriale, a pag. 21-22 indica il modo preciso le (numerose) conversazioni, ed il relativo contenuto, da cui si evince in modo chiaro il ruolo svolto dal Ragusa nel sodalizio, elementi che il ricorrente tralascia completamente nello svolgimento della doglianza.

5.1.2. La censura secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe indicato quale sarebbe stato il contributo offerto al sodalizio dal ricorrente, limitandosi a richiamare la prima sentenza del GUP, poi, è manifestamente infondata, essendo chiarito il ruolo del Ragusa a pag. 22 della sentenza, in relazione alla gestione dei rapporti con i fornitori catanesi del gruppo capeggiato dal Fiume (v. le numerose conversazioni ivi richiamate), da cui si desume il ruolo di procacciatore (ben 23 forniture nell'arco dei pochi mesi attenzionati) e detentore delle partite di droga e di referente dei fornitori catanesi, i quali, in ragione della inaffidabilità del Fiume, avevano preferito intrattenere rapporti direttamente con il Ragusa.

5.1.3. Quanto alla deduzione secondo cui il ricorrente e il Fiume sarebbero stati "concorrenti", essa non coglie nel segno.

Ed infatti, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, l'esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite. (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018 - dep. 20/05/2019, Morabito, Rv. 276068 - 02; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - deo. 03/02/2016, Rv. 265945 - 01).

L'affermazione del ricorrente, pertanto, avulsa dal contesto associativo, non assume alcuna valenza dimostrativa in senso assolutorio.5.1.4.

Quanto alla censura relativa al "reale" contenuto di alcune intercettazioni, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è 'motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724).

È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile ((Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994).

Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, nè ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023).

5.2. Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta omessa motivazione in relazione alla richiesta del minimo della pena e della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

Nel richiamare quanto affermato al par. 4.2, in relazione ai profili generali di applicazione degli articoli 133 e 62-bis cod. pen., il Collegio evidenzia come, a pagina 24, la sentenza precisi che non sussistono elementi di positiva valutazione per la concessione delle circostanze atipiche, militando invece in senso negativo il ruolo primario del Ragusa nell'approvvigionamento di droga "pesante" e la diuturna attività di spaccio registrata.

Né, a giudizio della Corte nissena, è positivamente apprezzabile la "confessione" resa dall'imputato, posto che la stessa è solo parziale e relativa a fatti incontestabili.

In proposito, il Collegio evidenzia come la Corte territoriale ha vagliato la doglianza difensiva proposta coi motivi di appello, dando alla confessione una lettura diversa da quella invocata, non rinvenendovi elementi positivi tali da superare il negativo quadro descritto.

Si tratta di valutazioni che, essendo non manifestamente illogiche o contraddittorie, non possono formare oggetto di sindacato in questa sede, posto che esse realizzano una corretta applicazione del disposto dell'art. 62-bis cod. pen. ed assolvono all'obbligo motivazionale prescritto al giudice (in ordine alla legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ipotesi di confessione dell'imputato cfr., ex multis: Sez. 4, n. 40546 del 15/09/2021, Attanasio, n.m.; Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Rv. 252229; Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454).Del resto, va ribadito il principio secondo cui l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un semplice fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (v, Sez.

VI n. 3018 del 11.10.1990, rv 186592; Sez.

VI n. 11732 del 27.1.2012, rv 252229), circostanza esclusa nel caso di specie.

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 05/04/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Caltanissetta, che al termine del suo intervento ha chiesto l'accoglimento del ricorso.udito, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Caltanissetta, intervenuto in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso. udito, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Caltanissetta, intervenuto in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Caltanissetta del 09/09/2022, che aveva condannato gli odierni ricorrenti in ordine agli artt. 73 e 74, comma 6, d.P.R. 309/1990: - riduceva la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come concordata in appello; - riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni sei e mesi dieci di reclusione; - rimodulava le pene accessorie; - confermava nel resto. 2. Avverso il provvedimento gli imputati propongono, tramite i rispettivi difensori, ricorso per cassazione. 2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 74 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, per non avere, la sentenza impugnata, considerato l'effettiva attività svolta dal Ragusa. Si contesta in particolare la ritenuta contraddizione del provvedimento impugnato laddove evidenzia il perseguimento di distinti interessi personali da parte del Ragusa e del Fiume e, tuttavia, li ritiene sodali, liquidando la censura proposta con i motivi di appello sulla base dell'affermazione - tutt'altro che appagante, secondo cui la loro distinta attività era relativa alla "spicciola" attività di spaccio, che i due esercitavano separatamente, ma non quella a monte. La Corte territoriale ha inoltre omesso di considerare il reale contenuto di alcune intercettazioni, da cui ha apoditticamente ritenuto il ruolo direttivo del Ragusa (segue indicazione delle conversazioni), laddove emergeva pacificamente che i due fossero "concorrenti" nella cessione. La sentenza non ha poi indicato quale sarebbe stato il contributo offerto al sodalizio dal ricorrente, limitandosi a richiamare la sentenza del GUP, senza alcun riferimento ai passaggi logici contenuti nell'atto di appello. 2.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa motivazione in relazione alla richiesta del minimo della pena e della concessione delle circostanze attenuanti generiche.E' vero che in caso di conclusioni conformi le due sentenze si integrano a vicenda, ma per costante giurisprudenza è nulla la sentenza di appello che ometta di motivare a fronte di precise doglianze sollevate con l'atto di appello, limitandosi a formule stereotipate e apodittiche. 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta una violazione del divieto di reformatio in peius stabilito dall'articolo 597, comma 3, cod. proc. pen.. Ed infatti la corte nissena, avendo dichiarato estinto il reato di furto di cui al Capo 4), ritenuto il più grave dal giudice di prima cura e sul quale era stata calcolata la pena base, pur riducendo nel complesso la pena (da anni 1 mesi 9 di reclusione ed euro 2.500 di multa ad anni 1 mesi 8 ed euro 2.000) ha applicato per il reato di cui al Capo 3) una pena più alta del giudice di primo grado. 2.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta difetto assoluto di motivazione in ordine alla recidiva reiterata infraquinquennale, applicata dai giudici di appello senza motivazione alcuna, in palese violazione della giurisprudenza consolidata della Corte. 2.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, in riferimento al principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", avendo la Corte di appello valorizzato dei labili indizi emergenti dalle intercettazioni, resi di ancor più difficile comprensione in quanto le conversazioni captate sono tutte in stretto dialetto nisseno. Inoltre, non è certa neppure l'identificazione del ricorrente in alcuno dei conversanti: in alcune conversazioni si parla di tale "Diego di Canicattì", ma il nome Diego è molto diffuso a Canicattì, posto che "Diego" è il nome del patrono della città. Manca, infine, ogni "specifica", come il sequestro di stupefacente, denaro, bilance o altro, trattandosi di mera "droga parlata", mal interpretata nella decrittazione del linguaggio convenzionale utilizzato dai conversanti (ad es., la droga chiamata "magliette", "volantini", "biglietti da visita", "fatture"). 2.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'eccessività della pena inflitta. I giudici di appello non avrebbero tenuto in considerazione la condotta processuale, la personalità e il ruolo marginale nella vicenda dell'imputato. 2.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta mancanza di motivazione e violazione dell'articolo 111 Cost., da ritenersi applicabile anche all'ipotesi di concordato in appello. 2.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.5.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente dell'articolo 129 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione, in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato in ordine al reato associativo. 2.5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente dell'articolo 129 cod. proc. pen., nonché mancanza di motivazione, in relazione all'omesso proscioglimento dell'imputato in ordine ai reati-fine. 2.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta violazione di legge in riferimento alla qualificazione giuridica della fattispecie associativa contestata, da sussumersi invece nell'articolo 73 d.P.R. 309/1990, stante l'episodicità dell'attività di spaccio. Manca, in altri termini, la prova della sussistenza di elementi di fatto sintomatici di uno stabile, duraturo, permanente coinvolgimento del ricorrente nella societas sceleris. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente, in quanto i tre imputati hanno definito la loro posizione con il concordato in appello. Essi sono inammissibili. 2.1. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], il Collegio rammenta che, a seguito della novella del codice di rito, l'articolo 599-bis cod. proc. pen. ha previsto il c.d. «concordato» a seguito di rinuncia ai motivi di appello che ripropone, in sostanza, la situazione processuale e quindi l'applicabilità della vecchia giurisprudenza in tema di c.d. «patteggiamento in appello», secondo la quale il Giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'articolo 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Di talchè, la doglianza in ordine alla eventuale sussistenza di eventuali vizi di motivazione rimane preclusa dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato avesse rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del Giudice doveva limitarsi ai motivi non rinunciati (Sez. 5, n. 18299 del 19/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). 2.2. Quanto al Tringali, costituisce ius receptum che, a seguito della reintroduzione del cd. «patteggiannento in appello» ad opera dell'art. 1, comma 56, della I. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così -Sez. 3, n. 30190 dell'8 marzo 2018, Hoxha e altro, Rv. 273755). 2.3. Quanto al Puglisi, il ricorso censura un errore di qualificazione giuridica, sviluppando la doglianza in riferimento alla sussistenza, in luogo della partecipazione al reato associativo, del mero concorso nei singoli episodi di spaccio, in ragione della episodicità della sua attività. Questa Corte ritiene (v. Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01) che sia inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. I ricorsi sono pertanto inammissibili. 3. Passando agli altri ricorrenti, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, che lamenta una violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato. Ed infatti, questa Corte ritiene che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Tabeyk, Rv. 282279 - 01; Sez. 2, n. 37092 del 08/07/2021, Reginato, Rv. 282127 - 01; Sez. 2, n. 2867 del 26/11/2021, Monti, Rv. 282518 - 02), circostanze non ricorrenti nel caso di specie. 3.2. Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta difetto assoluto di motivazione in ordine alla recidiva reiterata infraquinquennale, è inammissibile ex articolo 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non era stato dedotto con i motivi di appello, così come riepilogati a pag. 14-15 (e confutati a pag. 34-35) della sentenza impugnata. Ed infatti, il ricorrente ha il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, Carrieri, CED Cass. n. 259066); posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in riferimento al principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", avendo la Corte di appello valorizzato dei labili indizi emergenti dalle intercettazioni, resi di ancor più difficile comprensione in quanto le conversazioni captate sono tutte in stretto dialetto nisseno, e avanza dubbi sulla stessa identificazione dello stesso quale "Diego da Canicattì", è manifestamente infondato. 4.1.1. In primo luogo, a pagina 30 della sentenza di appello vengono chiarite in modo esaustivo le ragioni per cui il "Diego da Canicattì" deve identificarsi nell'odierno imputato (evidenziando, tra le altre cose, che i Carabinieri ascoltanti avevano chiaramente riconosciuto la voce del medesimo, già in passato oggetto di investigazioni, e che in una conversazione si parlava dell'arresto della di lui sorella, Morena, circostanza riscontrata dagli operanti). Risulta peraltro conforme alla giurisprudenza di questa Corte l'assunto, contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica in caso di contestazione della identificazione delle persone colloquianti, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900-01). Il giudice, in altre parole, può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 02). 4.1.2. Né appare conferente il richiamo al principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio". Esso, infatti, non si riferisce alla necessità di considerare ovvero di confutare ogni possibile e diversa ricostruzione fornita dalle parti (Sez. 2, Sentenza n. 28957 del 03/04/2017, Sandra, Rv. 270108). Il citato criterio di valutazione, infatti, impone al giudice di procedere ad una valutazione complessiva nella quale siano considerate in modo coerente e logico tutte le risultanze processuali e siano state considerate, anche implicitamente, solo le ipotesi che non siano frutto di ragionamenti congetturarli (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014 dep. 2015, Rv 262280).In tale contesto, pertanto, la violazione dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» è configurabile esclusivamente quando il giudice, ancorando la decisione ad elementi privi di riscontro nelle emergenze processuali, non tenga in alcun conto della diversa e più coerente (in quanto fondata su elementi concreti, emersi ed acquisiti nel processo) ricostruzione alternativa, solo così idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole. Non può, al contrario, tale principio essere dedotto in sede di legittimità invocando una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero un'attività esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità, ma solo evidenzio vizi logici manifesti e decisivi del tessuto motivazionale, dato che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) delle prove, ma la tenuta logica della sentenza di condanna. Non ogni «dubbio», infatti, sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce in una «illogicità manifesta», essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrini in modo severo la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura logica non solo manifesta, ma anche decisiva, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giudiziale giustificativo della condanna. Si ritiene, cioè, che il parametro di valutazione indicato nell'art. 533 cod. proc. pen., che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni «dubbio ragionevole», opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove; diversamente, in sede di legittimità, tale regola rileva solo nella misura in cui la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità del tessuto motivazionale (Sez. 2, n. 18313 del 09/01/2020, Curca, n.m.). Infatti può essere sottoposta al giudizio di cassazione solo la tenuta logica della motivazione, ma non la capacità dimostrativa delle prove, ove le stesse siano state legittimamente assunte; l'apprezzamento della capacità dimostrativa delle singole prove, come anche dei complessi indiziari è attività tipica ed esclusiva della giurisdizione di merito e non può essere in alcun modo devoluta alla giurisdizione di legittimità se non nei limitati casi in cui si deduca, e si alleghi, un travisamento. Diversamente, in sede di legittimità la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente, del criterio indicato dall'art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando precipiti in una illogicità manifesta del percorso argomentativo. In sintesi: la "regola B.A.R.D." (acronimo anglosassone per «beyond any reasonable doubt») in sede di legittimità rileva solo se la sua violazione «precipita» in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l'unico ad essere sottoposto al vaglio di un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova. La nuova o diversa valutazione delle prove può, invece, essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criterio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» non incontra il limite funzionale che caratterizza il giudizio di cassazione (Cass. Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). In conclusione, la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., non può essere dedotta con ricorso per Cassazione né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia esclusivamente ove la sua violazione si traduca nell'illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017). E' quindi inammissibile il ricorso che censuri un vizio della motivazione ma si risolva in un'inammissibile sollecitazione alla rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio, delle quali la ricorrente propone una lettura alternativa (Sez. 6, n. 44148 del 10/10/2023, Cusenza, n.m.), come occorso nel caso in esame, in cui il ricorrente sollecita alla Corte una diversa interpretazione delle intercettazioni telefoniche. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile. 4.2.1. La sentenza impugnata, a pagina 30-31, motiva congruamente in ordine allo scostamento sensibile della pena base inflitta dal primo giudice, ritenendola congrua in ragione del ruolo del Milazzo, principale fonte di approvvigionamento dello stupefacente al gruppo capeggiato dal Fiume, che riforniva con cadenza pressoché quotidiana, con modalità ampiamente rodate e mediante l'utilizzo di un linguaggio convenzionale. Tale motivazione non appare manifestamente illogica. Ed infatti, la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). Si è quindi affermato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), circostanza che, in tutta evidenza, non ricorre nel caso di specie. 4.2.2. Gli elementi negativi dianzi evidenziati hanno consentito al secondo giudice di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche. A tal proposito, la Corte (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) ritiene che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»). Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, )». Ancora, «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016).La sentenza impugnata, pertanto, non può essere tacciata di manifesta illogicità, né di violazione di legge, essendo conforme ai dicta di questa Corte. Il motivo di ricorso, che propone una lettura delle norme antitetica alla sedimentata giurisprudenza della Corte, è pertanto manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'articolo 74 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, per non avere, la sentenza impugnata, considerato l'effettiva attività svolta dal Ragusa. Il motivo è inammissibile per genericità. 5.1.1. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la sentenza non si limita a svolgere generiche considerazioni sulla irrilevanza del perseguimento di distinti interessi personali da parte del Ragusa e del Fiume, liquidando la censura proposta con i motivi di appello sulla base dell'affermazione che la loro distinta attività era relativa alla "spicciola" attività di spaccio che i due esercitavano separatamente. La Corte territoriale, a pag. 21-22 indica il modo preciso le (numerose) conversazioni, ed il relativo contenuto, da cui si evince in modo chiaro il ruolo svolto dal Ragusa nel sodalizio, elementi che il ricorrente tralascia completamente nello svolgimento della doglianza. 5.1.2. La censura secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe indicato quale sarebbe stato il contributo offerto al sodalizio dal ricorrente, limitandosi a richiamare la prima sentenza del GUP, poi, è manifestamente infondata, essendo chiarito il ruolo del Ragusa a pag. 22 della sentenza, in relazione alla gestione dei rapporti con i fornitori catanesi del gruppo capeggiato dal Fiume (v. le numerose conversazioni ivi richiamate), da cui si desume il ruolo di procacciatore (ben 23 forniture nell'arco dei pochi mesi attenzionati) e detentore delle partite di droga e di referente dei fornitori catanesi, i quali, in ragione della inaffidabilità del Fiume, avevano preferito intrattenere rapporti direttamente con il Ragusa. 5.1.3. Quanto alla deduzione secondo cui il ricorrente e il Fiume sarebbero stati "concorrenti", essa non coglie nel segno. Ed infatti, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, l'esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite. (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018 - dep. 20/05/2019, Morabito, Rv. 276068 - 02; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - deo. 03/02/2016, Rv. 265945 - 01). L'affermazione del ricorrente, pertanto, avulsa dal contesto associativo, non assume alcuna valenza dimostrativa in senso assolutorio.5.1.4. Quanto alla censura relativa al "reale" contenuto di alcune intercettazioni, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è 'motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile ((Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, nè ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). 5.2. Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta omessa motivazione in relazione alla richiesta del minimo della pena e della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Nel richiamare quanto affermato al par. 4.2, in relazione ai profili generali di applicazione degli articoli 133 e 62-bis cod. pen., il Collegio evidenzia come, a pagina 24, la sentenza precisi che non sussistono elementi di positiva valutazione per la concessione delle circostanze atipiche, militando invece in senso negativo il ruolo primario del Ragusa nell'approvvigionamento di droga "pesante" e la diuturna attività di spaccio registrata. Né, a giudizio della Corte nissena, è positivamente apprezzabile la "confessione" resa dall'imputato, posto che la stessa è solo parziale e relativa a fatti incontestabili. In proposito, il Collegio evidenzia come la Corte territoriale ha vagliato la doglianza difensiva proposta coi motivi di appello, dando alla confessione una lettura diversa da quella invocata, non rinvenendovi elementi positivi tali da superare il negativo quadro descritto. Si tratta di valutazioni che, essendo non manifestamente illogiche o contraddittorie, non possono formare oggetto di sindacato in questa sede, posto che esse realizzano una corretta applicazione del disposto dell'art. 62-bis cod. pen. ed assolvono all'obbligo motivazionale prescritto al giudice (in ordine alla legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ipotesi di confessione dell'imputato cfr., ex multis: Sez. 4, n. 40546 del 15/09/2021, Attanasio, n.m.; Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Rv. 252229; Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454).Del resto, va ribadito il principio secondo cui l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sempre che - ed è questo il tema - lo stesso non sia un semplice fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso «indicatore» di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi (v, Sez. VI n. 3018 del 11.10.1990, rv 186592; Sez. VI n. 11732 del 27.1.2012, rv 252229), circostanza esclusa nel caso di specie. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere de
Sentenza Cassazione n. 16708/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris