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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 34922/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10209/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 2070/2021 , depositata il 7/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania dichiarò improcedibile (siccome tardiva rispetto al termine di cui all’art. 641 c.p.c.) l’opposizione proposta in data 1°/3/2012 da [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo notificatogli exart. 140 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Corte d’appello etnea confermò la decisione di primo grado, sul presupposto che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, al momento del ricevimento della cd. raccomandata informativa ovvero, comunque, decorsi dieci giorni dalla data della sua spedizione (nel caso di specie, avvenuta il 30/12/2011). [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso di cassazione, affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA](già costituitasi in secondo grado quale erede di [OSCURATO:PERSONA])è rimasta intimata.

Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 140 c.p.c., in ordine al momento di perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo opposto.

Deduce il ricorrente la nullità della suddetta notificazione , siccome effettuata presso la “vecchia residenza sita in Mascali via A. Vespucci n. 6, invece il Sig. [OSCURATO:PERSONA] era residente e dimorante dal 14.11.2011 a [OSCURATO:PERSONA]Adda via Fossa n. 10” (pag. 8 del ricorso per cassazione).

Il termine di cui all’art.641 c.p.c. si sarebbe dovuto computare, pertanto, dal 13/2/2012, data in cui lo [OSCURATO:PERSONA], fatto rientro a Mascali, aveva materialmente provveduto a ritirare la raccomandata dall’ufficio postale presso cui si trovava in giacenza.

Il motivo è destituito di fondamento.

Come esattamente notato dalla sentenza d’appello, il ricorrente non deduce la nullità della notificazione, ma pretende di differirne il perfezionamento alla data nella qualeebbe materialmente a ritirare la raccomandata dall’ufficio postale, in patente contrasto con il consolidato orientamento venutosi a formare, nella giurisprudenza di legittimità, all’indomani de lla sentenza della Corte cost., n. 3/2010, la quale, nel caso di mancata ricezione della raccomandata informativa, identifica il momento del perfezionamento della notificazione con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della stessa(Cass., n. 6089/2020; Cass., n. 19772/2015; Cass.).

Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, essendo rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], Rosaria, Nunzio e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10209/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 2070/2021 , depositata il 7/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania dichiarò improcedibile (siccome tardiva rispetto al termine di cui all’art. 641 c.p.c.) l’opposizione proposta in data 1°/3/2012 da [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo notificatogli exart. 140 c.p.c. da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte d’appello etnea confermò la decisione di primo grado, sul presupposto che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, al momento del ricevimento della cd. raccomandata informativa ovvero, comunque, decorsi dieci giorni dalla data della sua spedizione (nel caso di specie, avvenuta il 30/12/2011). [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso di cassazione, affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA](già costituitasi in secondo grado quale erede di [OSCURATO:PERSONA])è rimasta intimata. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 140 c.p.c., in ordine al momento di perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo opposto. Deduce il ricorrente la nullità della suddetta notificazione , siccome effettuata presso la “vecchia residenza sita in Mascali via A. Vespucci n. 6, invece il Sig. [OSCURATO:PERSONA] era residente e dimorante dal 14.11.2011 a [OSCURATO:PERSONA]Adda via Fossa n. 10” (pag. 8 del ricorso per cassazione). Il termine di cui all’art.641 c.p.c. si sarebbe dovuto computare, pertanto, dal 13/2/2012, data in cui lo [OSCURATO:PERSONA], fatto rientro a Mascali, aveva materialmente provveduto a ritirare la raccomandata dall’ufficio postale presso cui si trovava in giacenza. Il motivo è destituito di fondamento. Come esattamente notato dalla sentenza d’appello, il ricorrente non deduce la nullità della notificazione, ma pretende di differirne il perfezionamento alla data nella qualeebbe materialmente a ritirare la raccomandata dall’ufficio postale, in patente contrasto con il consolidato orientamento venutosi a formare, nella giurisprudenza di legittimità, all’indomani de lla sentenza della Corte cost., n. 3/2010, la quale, nel caso di mancata ricezione della raccomandata informativa, identifica il momento del perfezionamento della notificazione con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della stessa(Cass., n. 6089/2020; Cass., n. 19772/2015; Cass.). Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, essendo rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], Rosaria, Nunzio e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in R
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