Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:260
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995C0380 - IT Avviso legale importante | 61995C0380 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 27 giugno 1996. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/414/CEE - Mancato recepimento. - [OSCURATO:PERSONA]380/95. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-04837 Conclusioni dell avvocato generale ++++ 1 Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione sostiene che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato e dalla suddetta direttiva.

Essa chiede altresì che il governo ellenico sia condannato alle spese. 2 All'art. 23 la direttiva prevede che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle sue disposizioni entro il 25 luglio 1993 e informarne immediatamente la Commissione. 3 Il 5 ottobre 1993, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal governo ellenico, la Commissione, con lettera di diffida, ha promosso il procedimento per inadempimento.

Dato che la lettera di diffida è rimasta senza esito, la Commissione, in data 21 settembre 1994, ha emesso un parere motivato.

Il governo ellenico non ha risposto al parere motivato né ha adottato i provvedimenti necessari per recepire nell'ordinamento interno la direttiva 91/414.

Quindi la Commissione ha deciso di proporre, il 27 novembre 1995, il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 5 dicembre successivo. 4 Il governo ellenico, nel controricorso, non contesta l'inadempimento che gli viene addebitato.

Esso si limita a far sapere che un progetto di decreto presidenziale destinato a conformare la legislazione nazionale con le disposizioni della direttiva 91/414 è già stato elaborato dalla direzione competente e, dopo la sua definitiva messa a punto, sarà sottoposto al Consiglio di Stato, indi alla firma del presidente della Repubblica.

Esso spera che il decreto presidenziale in questione potrà essere varato al più presto. 5 E' provato che, alla scadenza del termine fissato dalla direttiva, la sua completa trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale era ancora carente. 6 Si deve di conseguenza accogliere il ricorso della Commissione in quanto esso riguarda il mancato recepimento entro il termine impartito. 7 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. 8 Vi propongo quindi di: 1) dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 23 della stessa; 2) condannare la Repubblica ellenica alle spese. (1) - GU L 230, pag. 1.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995C0380 - IT Avviso legale importante | 61995C0380 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 27 giugno 1996. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/414/CEE - Mancato recepimento. - [OSCURATO:PERSONA]380/95. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-04837 Conclusioni dell avvocato generale ++++ 1 Con il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione sostiene che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato e dalla suddetta direttiva. Essa chiede altresì che il governo ellenico sia condannato alle spese. 2 All'art. 23 la direttiva prevede che gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle sue disposizioni entro il 25 luglio 1993 e informarne immediatamente la Commissione. 3 Il 5 ottobre 1993, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal governo ellenico, la Commissione, con lettera di diffida, ha promosso il procedimento per inadempimento. Dato che la lettera di diffida è rimasta senza esito, la Commissione, in data 21 settembre 1994, ha emesso un parere motivato. Il governo ellenico non ha risposto al parere motivato né ha adottato i provvedimenti necessari per recepire nell'ordinamento interno la direttiva 91/414. Quindi la Commissione ha deciso di proporre, il 27 novembre 1995, il presente ricorso, registrato nella cancelleria della Corte il 5 dicembre successivo. 4 Il governo ellenico, nel controricorso, non contesta l'inadempimento che gli viene addebitato. Esso si limita a far sapere che un progetto di decreto presidenziale destinato a conformare la legislazione nazionale con le disposizioni della direttiva 91/414 è già stato elaborato dalla direzione competente e, dopo la sua definitiva messa a punto, sarà sottoposto al Consiglio di Stato, indi alla firma del presidente della Repubblica. Esso spera che il decreto presidenziale in questione potrà essere varato al più presto. 5 E' provato che, alla scadenza del termine fissato dalla direttiva, la sua completa trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale era ancora carente. 6 Si deve di conseguenza accogliere il ricorso della Commissione in quanto esso riguarda il mancato recepimento entro il termine impartito. 7 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. 8 Vi propongo quindi di: 1) dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 23 della stessa; 2) condannare la Repubblica ellenica alle spese. (1) - GU L 230, pag. 1.
Sentenza Corte di giustizia UE/1996 — Fons Iuris — Fons Iuris