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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 16336/2026

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el riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] FrancescaCERONI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del riesame, conl’ordinanza del 7 gennaio 2026 in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesameproposta nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data9 settembre 2025.2.

La mattina del 29 agosto 2025, i Carabinieri del N.O.R. della [OSCURATO:PERSONA], coadiuvati dai Carabinieri della Sezione Operativa M.O.R.M. di Olbia,durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di reati inmateria di sostanze stupefacenti, intorno alle ore 10:55 circa, notavano JacopoBrigaglia che si allontanava dalla sua abitazione sita in Portisco via Poseidones.n.c. stringendo tra le mani una busta di carta che, con atteggiamento sospetto,riponeva all’interno del cofano posteriore della sua autovettura.

I militariintervenivano immediatamente e accertavano che all’interno di detta busta eraoccultata la somma di 75.740,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio.L’attività investigativa proseguiva con la perquisizione dell’abitazionedell’indagato che dava esito positivo in quanto, all’interno di un mobile postonella camera da letto, venivano rinvenuti due orologi marca Rolex modelloDaitona, aventi il valore complessivo di 91.900,00 euro, mentre nel frigoriferovenivano rinvenuti 39 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, chevenivano sottoposti a sequestro.3.

Il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del PubblicoMinistero, con decreto in data 9 settembre 2025 non convalidava il sequestropreventivo eseguito d’urgenza dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] e di Olbia per mancatorispetto del termine di 48 ore stabilito, a pena di inefficacia, dall’art. 321, comma3 ter, cod. proc. pen. e disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confiscaobbligatoria, ex artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dicui riteneva sussistere i presupposti «posto che l’indagato non è stato in grado dispiegare e/o giustificare la provenienza delle res trovate in suo possesso, tenutoconto della rilevante entità dell’importo del denaro e dell’ingente valore degliorologi che appaiono del tutto sproporzionati rispetto alle sue condizionieconomiche.

Gli accertamenti svolti presso le banche dati in uso presso le forzedi polizia hanno, infatti, evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] risulta privo di unastabile occupazione lavorativa, quantomeno dall’anno 2021 (allorquando laretribuzione a reddito ammontava a €. 1,171,00).» e posto che «Sussiste,altresì, il periculum in mora dal momento che il denaro, per sua natura, puòessere facilmente disperso e/o occultato, al pari degli orologi che certamente, incaso di restituzione, considerate le circostanze e le condizioni di vitadell’indagato, con ogni probabilità non sarebbero più materialmente confiscabili».4.

Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il riesame ritenendoche sussistessero il fumus commissi delicti e i requisiti di pertinenza,adeguatezza e proporzionalità tra l’ipotizzato reato e quanto sottoposto asequestro.

In particolare, riteneva che sussistessero i presupposti per procedereal sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, «attesa la rilevanteentità dell'importo del denaro e dell'ingente valore degli orologi che l'indagatonon ha saputo giustificare non solo al momento del sequestro, ma anche in sededi riesame, non avendo fornito prova, al dì là di mere dichiarazioni rese daprossimi congiunti, che effettivamente le res rinvenute fossero del tuttoproporzionate al tenore di vita del [OSCURATO:PERSONA], allo stato soggetto privo di attivitàlavorativa».

Rammentava, inoltre, che per effetto della modifica apportata all'art.85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023,n. 159, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,risulta oggi inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art.240 bis cod. pen.5.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore difiducia, articolando due motivi di ricorso.5.1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione dellalegge penale con riferimento ai requisiti di applicabilità della confisca persproporzione ex art. 240 bis cod. pen.In particolare, lamenta il ricorrente violazione di legge sotto tre profili.Sotto un primo profilo si duole della violazione del requisito dellaragionevolezza temporale, richiamando la sentenza della Corte costituzionalen. 33 del 2018 secondo cui l’art. 240-bis cod. pen. richiede che la presunzionerelativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato sia circoscrittain un ambito di ragionevolezza temporale, che risponde all'esigenza di evitareuna abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confiscaallargata.

Richiama, altresì, recente giurisprudenza di legittimità, per la qualel’individuazione dei beni da sottoporre a vincolo deve avvenire nel rispetto di uncriterio di ragionevolezza temporale, nel senso che deve trattarsi di elementipatrimoniali non distaccati dal reato da un lungo lasso temporale che rendairragionevole l'ablazione (Sez. 1, n. 1440 del 07/10/2025, dep. 2026, Falco, nonmass.).

Lamenta, in particolare, che il Tribunale non ha fornito alcunamotivazione sull'aspetto della ragionevolezza temporale tra l'acquisizione deibeni sequestrati (denaro e orologi) e la commissione del reato contestato(detenzione di 39 grammi di hashish del 29.08.2025).Sotto un secondo profilo il ricorrente si duole della violazione del criterio divalutazione della sproporzione, richiamando giurisprudenza di legittimità, ancherecente, per la quale i termini di raffronto dello squilibrio oggetto di rigorosoaccertamento nella stima dei valori economici in gioco devono essere fissatinel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misurarispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto alvalore dei beni di volta in volta acquisiti.

Richiama recente giurisprudenza dilegittimità (Sez. 1, n. 1440 del 07/10/2025, cit.).

Lamenta, in particolare, che ilTribunale non ha proceduto ad una valutazione individualizzata della sussistenzadei presupposti applicativi, ma a formule generiche.Sotto altro profilo il ricorrente si duole della violazione del criterio divalutazione del nucleo familiare, sostenendo che l’indagato convive con la madree richiamando recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 18449 del17/04/2024, Bruzzese, non mass.) secondo cui, nella valutazione dellasproporzione tra redditi e patrimonio acquisito, il Tribunale deve considerare iredditi dell’intero nucleo familiare del proposto nel periodo di acquisto del bene,non limitandosi ai soli redditi personali.5.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione dellalegge penale e mancanza assoluta di motivazione in ordine al presuppostocardine del sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ex art. 240 biscod. pen., ossia il c.d. reato spia.Sostiene il ricorrente che nell’ordinanza impugnata manca del tutto lamotivazione in ordine all’accertamento del c.d. reato spia, in quanto il Tribunalesi limita ad affermare che sussiste il fumus commissi delicti, senza null'altroaggiungere, neppure un accenno, in ordine allo stupefacente rinvenuto, alquantitativo esiguo o all'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA].6.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente.2.

Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza dilegittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione dilegge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U,n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez.

U., n. 25933 del29/05/2008, Malgioglio, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 –01, Mannolo, Rv. 285608 – 01).In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la Suprema Corte haprecisato che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltantopuò essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc.pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente,sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrentein ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, afornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluitàdegli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nelladenunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinviodell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285189 - 01).Va ricordato, infine, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e lamotivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di leggededucibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo inrilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio aquanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e leordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez.

U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003,Pellegrino, Rv. 224611 – 01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 -01).3.

Ciò premesso, l’ordinanza impugnata si limita ad affermare che sussiste ilfumus commissi delicti, senza null'altro aggiungere in ordine all’ipotizzato reatodi cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in tal modo incorrendonel lamentato vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione.4.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto e il provvedimento impugnato va,pertanto, annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale diTempio [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] FrancescaCERONI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del riesame, conl’ordinanza del 7 gennaio 2026 in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesameproposta nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data9 settembre 2025.2. La mattina del 29 agosto 2025, i Carabinieri del N.O.R. della [OSCURATO:PERSONA], coadiuvati dai Carabinieri della Sezione Operativa M.O.R.M. di Olbia,durante un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di reati inmateria di sostanze stupefacenti, intorno alle ore 10:55 circa, notavano JacopoBrigaglia che si allontanava dalla sua abitazione sita in Portisco via Poseidones.n.c. stringendo tra le mani una busta di carta che, con atteggiamento sospetto,riponeva all’interno del cofano posteriore della sua autovettura. I militariintervenivano immediatamente e accertavano che all’interno di detta busta eraoccultata la somma di 75.740,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio.L’attività investigativa proseguiva con la perquisizione dell’abitazionedell’indagato che dava esito positivo in quanto, all’interno di un mobile postonella camera da letto, venivano rinvenuti due orologi marca Rolex modelloDaitona, aventi il valore complessivo di 91.900,00 euro, mentre nel frigoriferovenivano rinvenuti 39 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, chevenivano sottoposti a sequestro.3. Il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del PubblicoMinistero, con decreto in data 9 settembre 2025 non convalidava il sequestropreventivo eseguito d’urgenza dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] e di Olbia per mancatorispetto del termine di 48 ore stabilito, a pena di inefficacia, dall’art. 321, comma3 ter, cod. proc. pen. e disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confiscaobbligatoria, ex artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dicui riteneva sussistere i presupposti «posto che l’indagato non è stato in grado dispiegare e/o giustificare la provenienza delle res trovate in suo possesso, tenutoconto della rilevante entità dell’importo del denaro e dell’ingente valore degliorologi che appaiono del tutto sproporzionati rispetto alle sue condizionieconomiche. Gli accertamenti svolti presso le banche dati in uso presso le forzedi polizia hanno, infatti, evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] risulta privo di unastabile occupazione lavorativa, quantomeno dall’anno 2021 (allorquando laretribuzione a reddito ammontava a €. 1,171,00).» e posto che «Sussiste,altresì, il periculum in mora dal momento che il denaro, per sua natura, puòessere facilmente disperso e/o occultato, al pari degli orologi che certamente, incaso di restituzione, considerate le circostanze e le condizioni di vitadell’indagato, con ogni probabilità non sarebbero più materialmente confiscabili».4. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il riesame ritenendoche sussistessero il fumus commissi delicti e i requisiti di pertinenza,adeguatezza e proporzionalità tra l’ipotizzato reato e quanto sottoposto asequestro. In particolare, riteneva che sussistessero i presupposti per procedereal sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, «attesa la rilevanteentità dell'importo del denaro e dell'ingente valore degli orologi che l'indagatonon ha saputo giustificare non solo al momento del sequestro, ma anche in sededi riesame, non avendo fornito prova, al dì là di mere dichiarazioni rese daprossimi congiunti, che effettivamente le res rinvenute fossero del tuttoproporzionate al tenore di vita del [OSCURATO:PERSONA], allo stato soggetto privo di attivitàlavorativa». Rammentava, inoltre, che per effetto della modifica apportata all'art.85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023,n. 159, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,risulta oggi inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art.240 bis cod. pen.5. Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore difiducia, articolando due motivi di ricorso.5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione dellalegge penale con riferimento ai requisiti di applicabilità della confisca persproporzione ex art. 240 bis cod. pen.In particolare, lamenta il ricorrente violazione di legge sotto tre profili.Sotto un primo profilo si duole della violazione del requisito dellaragionevolezza temporale, richiamando la sentenza della Corte costituzionalen. 33 del 2018 secondo cui l’art. 240-bis cod. pen. richiede che la presunzionerelativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato sia circoscrittain un ambito di ragionevolezza temporale, che risponde all'esigenza di evitareuna abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confiscaallargata. Richiama, altresì, recente giurisprudenza di legittimità, per la qualel’individuazione dei beni da sottoporre a vincolo deve avvenire nel rispetto di uncriterio di ragionevolezza temporale, nel senso che deve trattarsi di elementipatrimoniali non distaccati dal reato da un lungo lasso temporale che rendairragionevole l'ablazione (Sez. 1, n. 1440 del 07/10/2025, dep. 2026, Falco, nonmass.). Lamenta, in particolare, che il Tribunale non ha fornito alcunamotivazione sull'aspetto della ragionevolezza temporale tra l'acquisizione deibeni sequestrati (denaro e orologi) e la commissione del reato contestato(detenzione di 39 grammi di hashish del 29.08.2025).Sotto un secondo profilo il ricorrente si duole della violazione del criterio divalutazione della sproporzione, richiamando giurisprudenza di legittimità, ancherecente, per la quale i termini di raffronto dello squilibrio oggetto di rigorosoaccertamento nella stima dei valori economici in gioco devono essere fissatinel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misurarispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto alvalore dei beni di volta in volta acquisiti. Richiama recente giurisprudenza dilegittimità (Sez. 1, n. 1440 del 07/10/2025, cit.). Lamenta, in particolare, che ilTribunale non ha proceduto ad una valutazione individualizzata della sussistenzadei presupposti applicativi, ma a formule generiche.Sotto altro profilo il ricorrente si duole della violazione del criterio divalutazione del nucleo familiare, sostenendo che l’indagato convive con la madree richiamando recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 18449 del17/04/2024, Bruzzese, non mass.) secondo cui, nella valutazione dellasproporzione tra redditi e patrimonio acquisito, il Tribunale deve considerare iredditi dell’intero nucleo familiare del proposto nel periodo di acquisto del bene,non limitandosi ai soli redditi personali.5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione dellalegge penale e mancanza assoluta di motivazione in ordine al presuppostocardine del sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ex art. 240 biscod. pen., ossia il c.d. reato spia.Sostiene il ricorrente che nell’ordinanza impugnata manca del tutto lamotivazione in ordine all’accertamento del c.d. reato spia, in quanto il Tribunalesi limita ad affermare che sussiste il fumus commissi delicti, senza null'altroaggiungere, neppure un accenno, in ordine allo stupefacente rinvenuto, alquantitativo esiguo o all'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA].6. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente.2. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza dilegittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione dilegge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "inprocedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U,n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. U., n. 25933 del29/05/2008, Malgioglio, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 –01, Mannolo, Rv. 285608 – 01).In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la Suprema Corte haprecisato che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltantopuò essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc.pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente,sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrentein ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, afornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluitàdegli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nelladenunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinviodell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.285189 - 01).Va ricordato, infine, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e lamotivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di leggededucibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo inrilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio aquanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e leordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003,Pellegrino, Rv. 224611 – 01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 -01).3. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata si limita ad affermare che sussiste ilfumus commissi delicti, senza null'altro aggiungere in ordine all’ipotizzato reatodi cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in tal modo incorrendonel lamentato vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione.4. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e il provvedimento impugnato va,pertanto, annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale diTempio [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
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