CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 giugno 1986
Cassazione n. 11538/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modi?. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - le conclusioni presentate ai sensi della stessa norma: • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, al pagamento di una provvisionale e alla rifusione delle spese di assistenza come da nota spese; • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, nel corpo della propria memoria con motivi nuovi ha contestato quanto rappresentato dal Procuratore generale ed ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 ottobre 2020 (dep. il 26 gennaio 2021) il Tribunale di Lecce, a seguito del gravame interposto nell'interesse della parte civile Fernando GRECO, ha condannato Cristian MAGGIOTTO - che era stato assolto con sentenza del Giudice di pace di Lecce del 10 luglio 2018 dall'imputazione di lesioni personali in danno del GRECO - al risarcimento del danno (liquidato in euro mille) derivante dal detto reato, oltre al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (ammessa al patrocinio a spese dello Stato). 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), nel corpo del quale sono stati denunciati la violazione di una norma processuale (indicata nell'art. 533 cod. proc. pen.), la violazione della legge penale (indicata nell'art. 582 cod. pen.) e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.), in particolare a cagione della mancata escussione nel giudizio di appello di Mirella ZAPPA. La difesa ha dedotto che la sentenza assolutoria di primo grado sarebbe stata riformata senza l'esame diretto della medesima testimone, in violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità (segnatamente da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01, e Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in ragione della sua manifesta infondatezza, rappresentando che: le sommarie informazioni rese da Mirella ZAPPA non risultavano fare parte degli atti utilizzabili per la decisione e, pertanto, in ordine a esse non vi erano i presupposti per una rinnovazione dell'istruttoria in applicazione del principio posto da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 - 01; e che il Tribunale ha altresì escluso, motivando, la sussistenza dei presupposti per disporne l'esame testimoniale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. 4. Con la propria memoria di replica, contenente motivi nuovi, il ricorrente ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale, ribadendo quanto esposto con il ricorso e rappresentando altresì che la sentenza di secondo grado: - non avrebbe compiutamente motivato il diniego della richiesta, avanzata dalla difesa dell'imputato, di esaminare Mirella ZAPPA ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; - erroneamente avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per le lesioni denunciate dalla persona offesa, alla luce di quanto riportato nella documentazione in atti (e segnatamente nel referto del pronto soccorso); e sul punto non avrebbe argomentato sulla sussistenza del nesso di causalità tra l'aggressione che avrebbe posto in essere l'imputato e la ferita riscontrata sulla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il ricorrente si è, anzitutto, doluto della mancata escussione nel giudizio di secondo grado di Mirella ZAPPA. In particolare, ha censurato la pronuncia di appello, rappresentando che: - il Tribunale ha erroneamente ritenuto che, innanzi al Giudice di pace, siano state acquisite col consenso soltanto la querela sporta dal GRECO (il 3 gennaio 2015) e i relativi certificati medici e non anche l'integrazione alla querela (del 18 febbraio 2015) nella quale veniva indicata come persona informata dei fatti Mirella ZAPPA nonché le sommarie informazioni rese da quest'ultima, su cui correttamente il Giudice di pace ha basato la propria decisione (richiamando sia la querela sia la documentazione depositata all'udienza del 14 novembre 2017, tanto che lo stesso Giudice ne ha avuto contezza); - inoltre, non è stata accolta la richiesta difensiva - avanzata alla prima udienza del giudizio di appello - di rinnovazione integrale dell'istruttoria, rinnovazione che è stata disposta solo con riferimento all'esame della persona offesa e non anche della detta testimone; così si sarebbe pervenuti alla riforma della sentenza assolutoria senza l'esame diretto della ZAPPA in violazione del disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e dei princìpi posti dalle Sezioni Unite di questa Corte, da applicarsi anche nel caso in cui nel primo grado, come nella specie, non si sia proceduto all'esame testimoniale (atteso che i princìpi in discorso valgono anche in caso di giudizio abbreviato); - la ZAPPA aveva dichiarato di non essere in grado di riferire nulla sull'accaduto, ma di esserne al corrente per averlo appreso dallo stesso Fernando GRECO la mattina successiva al fatto; dalla documentazione in atti non emergeva con quale oggetto era stato colpito il GRECO; e il primo Giudice aveva pronunciato assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen. ritenendo che non vi fosse alcuna prova della commissione del fatto da parte dell'imputato poiché non era stata fornita la possibilità di una verifica della credibilità soggettiva del dichiarante (né dati utili a tal fine sarebbero emersi dalla querela) «smentit[o] circa la presenza del testimone oculare». 1.1. Questa Corte ha già chiarito: - che «il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103», in quanto in tale ipotesi la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come assolutamente necessaria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.(Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787 - 01); - e che, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme che il Collegio condivide e intende qui ribadire, «costituisce violazione di legge ed è, di conseguenza, deducibile, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. con ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio» (Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278140 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 - 01). Occorre, tuttavia, compiutamente delimitare l'ambito entro il quale deve operare tale rinnovazione. Al riguardo, sia pure in relazione a un'ipotesi di appello del pubblico ministero (disciplinata dalla specifica ed eccezionale previsione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., sulla cui genesi e sui cui limiti di operatività qui basti il rimando a quanto da ultimo chiarito e ribadito da Sez. U, n. 22065/2021, cit.), condivisibilmente si è rilevato che «il quadro normativo - risultante dai numerosi innesti operati per effetto della legge n. 103 del 2017 [...] non impone affatto [...] di ritenere che il giudice di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura» da parte dell'appellante «attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario" lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.» (così Sez. 1, n. 43693 del 09/07/2021, Sanz, Rv. 282221 - 02); in altri termini «l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che porterebbe ad un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati nella sentenza Dasgupta» (ivi; cfr. pure Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018 - dep. 2019, P., Rv. 276318 - 01; Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, P., Rv. 275997 - 01). Nello stesso ordine di idee occorre porsi nel caso di appello della parte civile (per cui operano, come esposto, i poteri officiosi ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.), tanto che in giurisprudenza si è già rilevato, proprio allorché si è affermata la sussistenza dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in tali ipotesi, che esso opera «ove l'appello della parte civile indichi puntualmente le ragioni, in diritto ed in fatto, per le quali le prove,- dichiarative poste a fondamento della impugnata assoluzione siano da diversamente valutare in funzione della condanna dell'imputato, sia pure ai soli effetti civili» e il giudice di appello «le ritenga decisive» (Sez. 5, n. 3224/2020, cit.; Sez. 5, n.12811 del 20/02/2019, Atzeni, n.m.). D'altra parte, le Sezioni Unite hanno a chiare lettere affermato che, sotto l'aspetto in discorso, «non appare influente la circostanza che l'impugnazione sia stata proposta dal pubblico ministero piuttosto che dalla parte civile, posto che "il nostro sistema processuale non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e civile, nel contesto unitario del processo penale, non potendo, sotto il profilo del diritto di difesa, diversamente declinarsi le regole poste a presidio dello stesso, a seconda se vengano in rilievo profili penali o esclusivamente civili. Tale conclusione non è, infatti, in alcun modo desumibile dai principi della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come sviluppati dall'interpretazione della Corte comunitaria e recepita nella Carta costituzionale all'art. 111, nonché dalla prospettiva posta a fondamento dell'elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte" (conf. Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000)» (Sez. U, n. 22065/2021, cit.). 1.2. Tanto premesso, dall'esame degli atti, come correttamente rilevato dal Tribunale, risulta che: - nel giudizio di primo grado, all'udienza del 14 novembre 2017 (nella quale le parti hanno avanzato le rispettive richieste di prova) il Pubblico ministero ha offerto in produzione la «querela ai fini della procedibilità con allegati certificati» (chiedendo l'esame dei testi indicati nella propria lista), senza che abbia avuto luogo alcun accordo sull'acquisizione di atti a fini probatori; - alla successiva udienza del giorno 8 maggio 2018, invece, le parti hanno concordato sull'acquisizione a fini di prova della querela («con domande a chiarimento», che non sono per vero state formulate); - dunque, le sommarie informazioni rese da Mirella ZAPPA non sono mai state acquisite col consenso delle parti e non facevano parte delle prove utilizzabili al fine di decidere nel giudizio dibattimentale. Nel giudizio di appello, instaurato dal gravame della parte civile: - all'udienza del 30 settembre 2019, all'esito della discussione - nel corso della quale il Procuratore generale distrettuale e la parte civile hanno chiesto l'accoglimento dell'appello, la difesa dell'imputato ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e, in via subordinata, «l'ascolto dei testi» - il Tribunale ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria con l'ascolto della persona offesa Fernando GRECO; - all'udienza del 28 ottobre 2021, dopo l'esame testimoniale del GRECO, la difesa dell'imputato ha chiesto l'esame della teste Mirella ZAPPA e il Tribunale ha rigettato la richiesta non ritenendo la prova «assolutamente necessaria ai fini del decidere ex art. 603 cpp»; dunque, all'esito della discussione, è stata pronunciata la sentenza impugnata.È utile osservare che l'appello della parte civile aveva censurato la sentenza di primo grado per aver negato l'attendibilità del GRECO, chiedendo pertanto al Tribunale un diverso apprezzamento del suo narrato, limitandosi poi a denunciare - alla luce di quanto esposto, correttamente - che le dichiarazioni di Mirella ZAPPA non erano state acquisite al compendio istruttorio e, dunque, erano inutilizzabili al fine di decidere (senza argomentare sull'apprezzamento da parte del primo Giudice del contenuto di esse). Dunque, il Tribunale ha correttamente disposto la rinnovazione dell'istruttoria in relazione (per quel che attiene agli elementi dichiarativi) alle sole dichiarazioni ritualmente acquisite in dibattimento (per l'appunto quelle del GRECO), al fine di apprezzare con immediatezza il narrato del soggetto che le aveva rese; mentre nel caso in esame non sussisteva un obbligo di procedere all'escussione di un soggetto (Mirella ZAPPA) le cui dichiarazioni non hanno fatto parte delle prove ritualmente acquisite e rispetto alle quali la parte civile aveva soltanto dedotto l'inutilizzabilità. Sotto tale profilo, pertanto, non ricorre la denunciata violazione di legge e il ricorso è in parte qua infondato. Ciò posto, deve poi rilevarsi che, oltre il limite entro il quale occorre disporre - nei termini predetti - la rinnovazione, il mancato esercizio del potere officioso di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (nella specie, con riguardo alla testimonianza di Mirella ZAPPA, che il Tribunale avrebbe potuto disporre qualora ne avesse ravvisato l'assoluta necessità) può essere oggetto di ricorso per cassazione solo sub specie del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01), che tuttavia non può essere ritualmente denunciato nei casi, come il presente, di sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274), ragion per cui sotto tale profilo doglianze difensive sono inammissibili. Per tale dirimente ragione sono inammissibili in parte anche i motivi nuovi, che per l'appunto - oltre a ribadire le deduzioni esposte con il ricorso, come esposto infondate - hanno prospettato nel resto un vizio di motivazione. Non occorre, allora, immorare al riguardo. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Non deve liquidarsi alcuna somma in favore della parte civile per le spese di assistenza sostenute nel presente giudizio di legittimità, poiché essa non ha in effetti svolto alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01): difatti, in questa sede nulla ha argomentato (segnatamente in relazione ai motivi di impugnazione) ma si è limitata ad avanzare (oltre per l'appunto alla richiesta di condanna alla rifusione delle spese) in maniera irrituale nel presente giudizio di legittimità la sola richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci