CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21292/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 1653/2026Numero sezionale 624/2026Numero di raccolta generale 21292/2026Data pubblicazione 23/06/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 1653/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 744,00(settecentoquarantaquattro) per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 11.06.2026IL CONSIGLIERE DELEGATODario Cavallari