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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 39967/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della Corte d'appello di Messina.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 30 gennaio 2019, confermava quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 4 gennaio 2018, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 336 cod. pen. - commesso il 10 febbraio 2013 - e lo aveva condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione. 2.11 difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, denunziando la nullità del giudizio di appello per l'omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, effettuato nei confronti di un avvocato omonimo, dotato di una casella PEC diversa (avvvitocalabrese©cnfelec.it anziché vitocalabrese@ordineavvocatiroma .orq).

In tal modo l'unico difensore di fiducia non ha potuto presentare motivi aggiunti né tantomeno partecipare all'udienza di discussione nel giudizio di appello, celebrato con l'assistenza di un difensore di ufficio, realizzandosi così una nullità di ordine generale insanabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione in atti risulta che il decreto di citazione per l'udienza di appello datato 14/06/2019 non fu notificato al difensore di fiducia nominato, bensì all'omonimo Avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui casella PEC ([OSCURATO:EMAIL]) è diversa da quella del legale fiduciario ([OSCURATO:EMAIL] ) e che nel verbale dell'udienza del 30 settembre 2019 l'imputato è indicato come assistito dal difensore d'ufficio nominato ex art. 97 cod. proc. pen.

Risulta quindi applicabile il principio di diritto secondo il quale la nomina del difensore d'ufficio designato dal giudice presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa ed è consentita solo nelle ipotesi tassativamente elencate dall'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

In ossequio a tale regula iuris, risulta invalida la nomina del difensore di ufficio, in quanto avvenuta a fronte della omessa notifica al difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA].

L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).

2. Osta, peraltro, all'annullamento con rinvio della sentenza di appello la prescrizione del reato, intervenuta il 3 giugno 2021, tenuto conto della sospensione pari a 234 giorni durante il giudizio di merito.

In tal caso la sussistenza di una causa di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, risultando il conseguente rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva del reato (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511), laddove -come nel caso di specie- risulti negativa la ricognizione di una evidente ricorrenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito, alla luce degli accertamenti in fatto accreditati dal primo giudice e dell'acquisito compendio probatorio, affatto incontroversi (Sez. 5, n. 11946 del 08/02/2005, Radosavljevic, Rv. 231709).

Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2019 della Corte d'appello di Messina. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi proposti, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 30 gennaio 2019, confermava quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 4 gennaio 2018, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 336 cod. pen. - commesso il 10 febbraio 2013 - e lo aveva condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione. 2.11 difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, denunziando la nullità del giudizio di appello per l'omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, effettuato nei confronti di un avvocato omonimo, dotato di una casella PEC diversa (avvvitocalabrese©cnfelec.it anziché vitocalabrese@ordineavvocatiroma .orq). In tal modo l'unico difensore di fiducia non ha potuto presentare motivi aggiunti né tantomeno partecipare all'udienza di discussione nel giudizio di appello, celebrato con l'assistenza di un difensore di ufficio, realizzandosi così una nullità di ordine generale insanabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dalla documentazione in atti risulta che il decreto di citazione per l'udienza di appello datato 14/06/2019 non fu notificato al difensore di fiducia nominato, bensì all'omonimo Avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui casella PEC ([OSCURATO:EMAIL]) è diversa da quella del legale fiduciario ([OSCURATO:EMAIL] ) e che nel verbale dell'udienza del 30 settembre 2019 l'imputato è indicato come assistito dal difensore d'ufficio nominato ex art. 97 cod. proc. pen. Risulta quindi applicabile il principio di diritto secondo il quale la nomina del difensore d'ufficio designato dal giudice presuppone un regolare avviso ai titolari del diritto di difesa ed è consentita solo nelle ipotesi tassativamente elencate dall'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. In ossequio a tale regula iuris, risulta invalida la nomina del difensore di ufficio, in quanto avvenuta a fronte della omessa notifica al difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). 2. Osta, peraltro, all'annullamento con rinvio della sentenza di appello la prescrizione del reato, intervenuta il 3 giugno 2021, tenuto conto della sospensione pari a 234 giorni durante il giudizio di merito. In tal caso la sussistenza di una causa di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, risultando il conseguente rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva del reato (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511), laddove -come nel caso di specie- risulti negativa la ricognizione di una evidente ricorrenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito, alla luce degli accertamenti in fatto accreditati dal primo giudice e dell'acquisito compendio probatorio, affatto incontroversi (Sez. 5, n. 11946 del 08/02/2005, Radosavljevic, Rv. 231709). Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]