CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrentecontrodo [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Schimperna;controricorrenteavverso la sentenza n. 5750/2021 depositata il 26 agosto 2021 dellaCorte di appello di Roma.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 28488/2021camera di consiglio 17.3.2026 1Numero registro generale 28488/2021Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 9560/2026Data pubblicazione 14/04/20261. ─ Il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione al decretoingiuntivo con cui era stato intimato a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento dellasomma di euro 553.239,19, oltre interessi.2. ─ La sentenza di primo grado è stata impugnata da Vanni e algravame ha resistito doValue s.p.a..La Corte di appello di Roma ha respinto l’impugnazione consentenza del 26 agosto 2021.3. — La società Vanni ricorre per cassazione con tre motivi, cuiresiste, con controricorso, doValue.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la nullità della sentenza permotivazione solo apparente in relazione agli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., l’omesso esame difatto decisivo e la violazione degli artt. 1832 e 1842 ss. c.c.. Ci si duoleche la Corte di merito abbia «affermato l’esistenza del credito azionatodalla banca sulla scorta della sola movimentazione operata da Vanni indata 18 aprile 2007, non valutando la successiva operazione diriaccredito del 4 ottobre 2007 per come risultante dagli estratti contoda essa stessa Corte di appello valutati».Il motivo è nel complesso infondato.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha rilevato che la banca aveva dedotto edocumentato che la somma richiesta in sede monitoria era oggetto diun’apertura di credito che era stata fatta transitare sul conto correnteper essere immediatamente utilizzata dalla società, la quale l’avevaprelevata con un assegno circolare. In tal senso, secondo la Corte dimerito, erano «inconferenti i motivi di appello inerenti all’andamentocomplessivo del contratto di conto corrente e agli oneri applicati allostesso»; il saldo del conto corrente — ha precisato — non era oggettodella domanda della banca.Ciò detto, non sussiste il vizio consistente nella lamentataapparenza della motivazione. La sentenza è argomentata e lo è in modoSez. I – RG 28488/2021camera di consiglio 17.3.2026 2Numero registro generale 28488/2021Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 9560/2026Data pubblicazione 14/04/2026perfettamente intellegibile, laddove la motivazione è solo apparente, ela sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977).Non sono poi ammissibili le censure con cui la ricorrente si duoledel travisamento della prova e dell’omesso esame del fatto decisivocostituito dall’operazione di riaccredito del 4 ottobre 2007. Le doglianzesono convergenti nel denunciare la mancata considerazione, da partedella Corte territoriale, di tale riaccredito, che assurgerebbe a fattoestintivo del diritto fatto valere dalla banca: come tali dovevano esserefatte valere prospettando, in questa sede di legittimità, il vizio di cuiall’art. 360, n. 5, c.p.c.. Infatti, il travisamento del contenuto oggettivodella prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio, va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. seil fatto probatorio, di natura sostanziale, abbia costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti (Cass. Sez. U. 5 marzo 2024, n. 5792). Sennonché, come ènoto, chi proponga la censura di omesso esame di fatto decisivo deveindicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato»,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il«quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra leparti e la sua «decisività» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Nel caso in esame la ricorrente nonSez. I – RG 28488/2021camera di consiglio 17.3.2026 3Numero registro generale 28488/2021Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 9560/2026Data pubblicazione 14/04/2026fornisce anzitutto pertinenti ragguagli circa la prova del fatto inquestione, limitandosi a inserire nel corpo del ricorso per cassazionealcuni estratti conto (da cui oltretutto emerge il dato, tutt’altro chedecisivo ai fini che qui interessano, per cui nella stessa data 4 ottobre2007 la somma di euro 550.000,00, accreditata il 18 aprile 2007,risulterebbe oggetto di due movimentazioni in dare e in avere, che siannullano dunque a vicenda): come è noto, l'indicazione dei documentio degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi (art. 366, n. 6, c.p.c.)deve avvenire fornendo anche indicazioni quanto alla loro localizzazionenei fascicoli di causa (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184); nellafattispecie, invece, la società ricorrente non raccorda in alcun modo lostralcio documentale riprodotto in copia con quanto è entrato a far partedel giudizio di merito. Ma la censura è pure carente dellarappresentazione del dibattito che avrebbe dovuto investire, nelgiudizio, la circostanza del riaccredito che la società Vanni assumeessere stata indebitamente trascurata.La ricorrente oppone pure, come anticipato, la violazione degliartt. 1832 e 1842 ss. c.c.: rileva che la Corte di appello aveva precisatoche il rapporto di apertura di credito era stato fatto «transitare» sulconto corrente; deduce che, in conseguenza, il Giudice del gravameavrebbe dovuto, per un verso, condannare Vanni al pagamento del solosaldo passivo del conto corrente (di entità inferiore rispetto all’importodi euro 550.000,00) e, per altro verso, comunque valorizzarel’operazione di riaccredito del 4 ottobre 2007. Di contro si osserva: laCorte di appello ha accertato che il rapporto dedotto in giudizio eraquello di apertura di credito, onde essa non poteva che pronunciarsi sutale rapporto, e quindi sul fondamento giuridico del diritto della bancadi ottenere il rimborso del finanziamento già accordato alla correntista.Quanto, poi, al riaccredito della somma, la società ricorrente nulla hachiarito riguardo a una sua prospettazione della relativa questione — dicui la sentenza non parla affatto — nel corso del giudizio di merito: ciòSez. I – RG 28488/2021camera di consiglio 17.3.2026 4Numero registro generale 28488/2021Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 9560/2026Data pubblicazione 14/04/2026implica che il tema impugnatorio vertente sul detto riaccredito, pur sedeclinato in modo diverso dall’omesso esame di fatto decisivo (di cui siè in precedenza detto), non possa avere comunque ingresso nel giudiziodi legittimità (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n.20694).2. ― Col secondo mezzo si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 c.c., la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 112 e 116 c.p.c., la violazione dell’art. 117 t.u.b. e l’omessoesame del fatto decisivo rappresentato da una comunicazione diUnicredit del 25 ottobre 2011 da cui sarebbe emerso che gli oneripassivi addebitati dalla banca sul conto corrente inerivano al rapportodi apertura di credito. La ricorrente censura la sentenza impugnata peravere la Corte di merito respinto la propria domanda restitutoria «inordine agli oneri passivi applicati dalla banca in difetto di pattuizionescritta».Il motivo va disatteso.Le plurime censure investono la sentenza impugnata con riguardoal tema delle competenze maturate in relazione al rapporto di contocorrente. Sul punto, come si è visto, la Corte territoriale ha rilevato cheogni questione circa il saldo del conto corrente doveva ritenersiestranea al giudizio, perché non era oggetto della domanda della banca.La ricorrente assume che con riguardo agli oneri passivi sarebbe stataproposta domanda riconvenzionale, ma il Giudice di appello haevidentemente escluso una tale evenienza: e la formulazione delleconclusioni rassegnate in primo grado da Vanni (pagg. 4 s. del ricorso),ove l’accertamento relativo al saldo di conto corrente risulta domandato«per quanto occorra anche in via riconvenzionale», dà ragione di untale approdo ermeneutico; la detta locuzione lascia infatti chiaramenteintendere che la domanda relativa al detto accertamento in tantodovesse intendersi proposta, in quanto fosse da ritenersi funzionale alrigetto della domanda avversaria (richiesta, quest’ultima, cheSez. I – RG 28488/2021camera di consiglio 17.3.2026 5Numero registro generale 28488/2021Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 9560/2026Data pubblicazione 14/04/2026compariva nel capoverso immediatamente precedente delle conclusioniin parola).Quanto or ora rilevato è assorbente. In ragione della menzionataperimetrazione del thema decidendum, le questioni sull’addebito deglioneri del conto corrente, che erano estranee alla domanda attrice,vertente sull’apertura di credito, non dovevano infatti essereesaminate. Mette conto solo di aggiungere che le censure proposte dallaricorrente — sull’oggetto della domanda (la quale avrebbe riguardatonon i criteri di conteggio del conto corrente, ma la natura indebita delleappostazioni), sulla «documentata assenza di pattuizione scrittaalcuna», sul travisamento della comunicazione di Unicredit del 25ottobre 2011 e sull’affermata inerenza di imprecisati oneri passivi alrapporto di apertura di credito — sono manifestamente prive dispecificità, mancando di alcun riferimento agli atti e ai documenti sucui il motivo si fonda, giusta l’art. 366, n. 6, c.p.c.: anche in questocaso la ricorrente si limita a inserire nel corpo del ricorso copie di scrittisu cui non fornisce alcuna indicazione.3. — Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degliartt. 2735 e 1988 c.c., nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c. e iltravisamento della prova. Secondo la ricorrente la Corte di appelloavrebbe impropriamente attribuito valore di confessione e diricognizione di debito alla missiva del 27 settembre 2011 inviata da unlegale di Vanni che era «privo di delega alcuna».Il motivo è inammissibile.La sentenza impugnata è censurata nel passaggio in cui la Cortedi appello ha osservato che l’autonomia del rapporto di apertura dicredito rispetto a quello di conto corrente trovava conferma nella citatacorrispondenza epistolare. Si legge nella sentenza: «[N]ella missivainviata alla banca in data 27 settembre 2011 dalla società appellante,questa stessa riconosce che da tempo si stava cercando di definire unpiano di rientro del finanziamento di euro 550.000,00 (che pertanto èSez. I – RG 28488/2021camera di consiglio 17.3.2026 6Numero registro generale 28488/2021Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 9560/2026Data pubblicazione 14/04/2026in tal modo confermato); nella stessa lettera invece si contestal'addebito della somma di euro 92.855,37, che invece l'appellantededuce in questa sede (e contraddittoriamente) essere il saldo(aggiornato al momento della causa) eventualmente dovuto».Ciò detto, anzitutto la ricorrente fa questione della mancatavalorizzazione, da parte della Corte di appello, di un dato documentale(la lettera del 25 ottobre 2011) da cui si sarebbe dovuto desumere chel’estensore della missiva del 27 settembre 2011 era privo di «specificadelega»: tuttavia, a parte il consueto difetto di specificità dato dallamancata individuazione della localizzazione degli evocati documenti,quanto dedotto nulla ha a che vedere con la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2735 e 1988 c.c.; parte ricorrente basa infattila censura sull’allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, ipotesi, questa, che ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n.3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155. La lamentata violazionedell’art. 112 c.p.c. non è, poi, punto argomentata e non si comprendecome la questione posta sia riconducibile ai vizi di extrapetizione o diomessa pronuncia. Da ultimo, il travisamento non è dedotto ritualmenteche il travisamento stesso, come si è detto, rifletteva la lettura del fattoprobatorio prospettata da una delle parti.4. — Il ricorso è in conclusione rigettato.5. — Le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corterespinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-Sez. I – RG 28488/2021camera di consiglio 17.3.2026 7Numero registro generale 28488/2021Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 9560/2026Data pubblicazione 14/04/2026quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 17 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 28488/2021camera di consiglio 17.3.2026 8