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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 32834/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Availone.

Vincenzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ;Unica; lette le conclusioni scritte rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile, che ha trasmesso conclusioni scritte e nota spese; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 maggio 2015, Tribunale di Napoli, per quanto in questa sede rileva, condannava alle pene di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 44 lett.

C del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), reato a loro (e ad altri) contestato per aver proceduto a una lottizzazione abusiva di terreni siti in Napoli, alla via Caianiello, sottoposti a vincolo paesaggistico e a protezione integrale, con esecuzione sui singoli lotti di opere edilizie che hanno comportato una trasformazione urbanistica ed edilizia permanente dei terreni, contribuendo alla realizzazione di una zona residenziale costituita da palazzine destinate a civili abitazioni, ciò senza la prescritta autorizzazione e in violazione delle prescrizioni previste per la zona del P.R.G. del Comune di Napoli, dove i predetti terreni ricadono in zona agricola; fatti commessi in Napoli fino al 24 ottobre 2008.

Il solo [OSCURATO:PERSONA] veniva altresì ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 181 comma 1 bis del d.

Igs. n. 42 del 2004 (capo 3), commesso in Napoli in epoca antecedente e prossima al dicembre 2016.

Con la medesima decisione, gli imputati venivano condannati anche al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore della parte civile (Comune di Napoli), cui veniva assegnata una provvisionale pari a 50.000 euro.

Il Tribunale ordinava altresì la confisca delle opere e dei terreni in sequestro e la loro acquisizione ai patrimonio del Comune di Napoli.

Con sentenza del 21 giugno 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione, confermando la confisca e le statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, hanno proposto ricorse per cassazione [OSCURATO:PERSONA] personalmente e, mediante unica impugnazione, il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], si deducono l'erronea applicazione degli artt. 30 e 40 d.P.R. n. 380 del 2001/ il viziò della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, nonché l'assenza di motivazione sulla proporzionalità dei beni confiscati.

2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi.

Con il primo motivo, sono stati dedotti i vizi di di motivazione e di violazione di legge con riferimento agli art. 30 e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001: la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere accertato il fatto ascritto agli imputati, nel senso che la loro condotta non sarebbe qualificabile come lottizzazione negoziale, posto che gli Avallone si sarebbero limitati ad acquistare un appezzarnento di terreno in vendita, affidandosi alle garanzie del notaio rogante.

Le argomentazioni usate dalla Corte per confermare la penale responsabilità degli imputati sarebbero insufficienti, osservandosi, per quanto concerne la strada in terra battuta che consentiva l'accesso ai lotti in questione, che tale strada sarebbe stata preesistente all'acquisto; non ne sarebbe stata accertata inoltre l'epoca di realizzazione, né si è spiegato che la costruzione sarebbe stata idonea a modificare l'assetto del territorio.

Quanto alle opere di sbancamento realizzate, la potenzialità offensiva di tale intervento non sarebbe univoca, essendo ia realizzazione di tali «pianori» compatibile con la destinazione agricola originaria del terreno.

Del tutto arbitraria sarebbe poi l'affermazione secondo cui sul terreno sarebbe stato realizzato un deposito d'auto, poiché basata semplicemente sul rinvenimento da parte degli agenti di P.G. di due auto appartenenti agli imputati: tale accertamento sarebbe compatibile in realtà con la sosta temporanea delle auto e non con un'attività di deposito.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione degli art. 30 e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 in tema di confisca, in combinato disposto con l'art. 7 e con l'art. 1, primo [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale non avrebbe dovuto estendere la confisca all'area di proprietà degli Avallone: infatti, diversamente da altre disposizioni in materia di confisca, nel caso di lottizzazione abusiva, ai fini dell'applicazione della confisca, non si può prescindere da un giudizio di proporzionalità della misura rispetto alla condotta.

La Corte di appello avrebbe omesso di considerare tutti gli elementi che la giurisprudenza reputa idonei a fondare un corretto giudizio di proporzionalità della misura rispetto all'entità dell'illecito, non considerando l'intervenuta prescrizione del reato e facendo un generico riferimento alla proporzionalità, senza operare alcun distinguo tra le singole posizioni.

2.3. Con memoria trasmessa il 16 maggio 2022, il difensore degli Avallone, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi, sviluppando le argomentazioni di entrambi i motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è mammissibile, mentre i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

1. Iniziando dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che lo stesso è stato proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cessazione.

Ne consegue che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Sul punto deve solo precisarsi che, essendo la causa di inammissibilità del ricorso riconducibile a un vizio genetico del rapporto processuale, stante il rilevato difetto della necessaria assistenza difensiva rispetto alla proposizione del ricorso, non era dovute alcun avviso della fissazione del presente giudizio al ricorrente, fermo restando che di ciò è stato comunque notiziato il difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA].

2. li comune ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2,1.

Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che il giudizio sulla configurabilità del reato operato dai giudici di merito appare immune da censure.

Ed invero la Corte territoriale, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, ha ribadito comunque che la fattispecie per cui era intervenuta condanna in primo grado doveva ritenersi comprovata nei suoi elementi costitutivi, atteso che gli Avallone avevano contribuito a realizzare un diverso assetto del territorio rispetto all'originaria destinazione agricola, avuto riguardo alla realizzazione sia delle opere di sbancamento che della stradina di accesso al manufatto.

È stato infatti accertato che, con lo sbancamento, effettuato sul terreno di loro proprietà, gli imputati hanno ricavato un deposito per due auto, essendo inoltre emerso che parte della particella n. 1465 di loro proprietà, insieme a parte delle particelle n. 1466, 1467 e 1553, era stata destinata alla creazione di una strada in terra battuta che consentiva di accedere ai lotti in questione.

La condotta dei ricorrenti, lungi dall'integrare i soli estremi del reato edilizio, è stata dunque ritenuta idonea a dare luogo, nel contesto degli altri interventi posti in essere, una vera e propria lottizzazione abusiva, essendo stata conferita all'area comunale un complessivo assetto differente rispetto a quello originario.

Nella vicenda in esame, infatti, la lottizzazione è stata qualificata già dal primo giudice come "mista, essendosi concretizzata in primo luogo mediante una pluralità di atti negoziali, tutti vicini nel tempo, che hanno realizzato il frazionamento dell'originario terreno, e, in secondo. luogo, con la successiva realizzazione di opere edili, da parte di più soggetti, tra cui anche gli odierni ricorrenti, con conseguente e rilevante trasformazione del territorio, la cui originaria vocazione agricola è stata pertanto c:hiaramente modificata.Orbene„ a fronte della disamina razionale operata dai giudici di merito, saldamente ancorata alle fonti dimostrative acquisite, la difesa ha contrapposto, peraltro in termini non adeguatamente specifici, una ricostruzione alternativa che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Di qui l'infondatezza delle censure difensive in punto di configurabilità della fattispecie di lottizzazione abusiva contestata agli imputati al capo 1.

2.2. Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge con riferimento al principio di proporzionalità.

Deve premettersi sul punto che, nel confermare la statuizione sulla confisca disposta dal Tribunale, la Corte di appello, dopo aver richiamato le coordinate interpretative elaborate dalla Corte Edu (sentenze [OSCURATO:PERSONA] 30 agosto 2007 e 20 gennaio 2009, Varvara del 29 ottobre 2013 e [OSCURATO:SOCIETA]. del 28 giugno 2018), dalla Corre costituzionale (sentenza n. 49 del 2015) e da questa Corte (sentenze Alessandrini n. 8350/2019, Grieco n. 43119 del 2019 e Falconi n. 14743 del 2019, oltre che la sentenza Perroni n. 13539 resa dalle Sezioni Unite il 30 gennaio 2020), ha correttamente rilevato che l'intervenuta prescrizione in appello del reato ex art. 44 lett.

C del d.P.R. n. 380 del 2001 non era ostativa alla conferma della confisca, ciò in coerenza, del resto, con il tenore di cui all'art. 44 cornma 2 del Testo unico dell'edilizia, sec:ondo cui la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente c:ostruite.

Ciò posto, i giudici di secondo grado hanno altresì evidenziato (pag. 22 della sentenza impugnata) che la disposta confisca doveva ritenersi proporzionata alla condotta realizzata dagli imputati, essendo le opere poste in essere il prodotto proprio dell'attività illecita di cui gli Avallone si sono resi autori e mediante le quali era stata trasformata l'originaria vocazione agricola dell'area.

Orbene; tale impostazione appare immune da censure, in quanto in sintonia con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3727 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280871, richiamata invero dagli stessi ricorrenti), con cui è stato ribadito che, a fronte di una lottizzazione cd. mista, come quella in esame, l'effettiva e integrale eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell'intento lottizzatorio, nonché dei pregressi frazionamenti, con conseguente ricomposizione fondiaria e catastale nello stato preesistente e in assenza di definitive trasformazioni, se dimostrata in giudizio e accertata in fatto dal giudice del merito con congrua motivazione, rende superflua la confisca perché misura sproperzionata secondo i parametri di valutazione indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU, con la precisazione che l'intervento idoneo a scongiurare la confisca e a giustificare una misura diversa, dovrà possedere i caratteri sopra richiamati e dovrà essere inconfutabilmente dimostrato da c:hi ha interesse a giovarsene, mentre al giudice del merito è richiesto un rigoroso ed effettivo accertamento in fatto, che non può limitarsi ad una mera presa d'atto.

Ora, nei caso di specie, non può non rimarcarsi la genericità della censura difensiva, con cui è stata contestata la conferma della confisca, sinteticamente ma adeguatamente motivata dai giudici di appello, senza che tuttavia sia stata prospettata nel ricorso la praticabilità di soluzioni alternative, non essendo stato nemmeno evocato il compimento di misure volte a superare, o quantomeno a contenere, gli effetti della trasformazione urbanistica del territorio realizzata dagli imputati.

Non vi è spazio dunque per l'accoglimento delle censure in punto di violazione del principio di proporzione, avuto riguardo all'entità degli interventi realizzati e alla mancata adozione di eventuali iniziative ripristinatorie.

5. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze rispettivamente sollevate, i ricorsi di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con consecuente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di Sostenere le spese del procedimento.

Tutti e tre i ricorrenti devono essere condannati infine alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, Comune di Napoli, spese liquidate in complessivi euro 1.755, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Availone. Vincenzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ;Unica; lette le conclusioni scritte rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile, che ha trasmesso conclusioni scritte e nota spese; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 maggio 2015, Tribunale di Napoli, per quanto in questa sede rileva, condannava alle pene di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 44 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), reato a loro (e ad altri) contestato per aver proceduto a una lottizzazione abusiva di terreni siti in Napoli, alla via Caianiello, sottoposti a vincolo paesaggistico e a protezione integrale, con esecuzione sui singoli lotti di opere edilizie che hanno comportato una trasformazione urbanistica ed edilizia permanente dei terreni, contribuendo alla realizzazione di una zona residenziale costituita da palazzine destinate a civili abitazioni, ciò senza la prescritta autorizzazione e in violazione delle prescrizioni previste per la zona del P.R.G. del Comune di Napoli, dove i predetti terreni ricadono in zona agricola; fatti commessi in Napoli fino al 24 ottobre 2008. Il solo [OSCURATO:PERSONA] veniva altresì ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 181 comma 1 bis del d. Igs. n. 42 del 2004 (capo 3), commesso in Napoli in epoca antecedente e prossima al dicembre 2016. Con la medesima decisione, gli imputati venivano condannati anche al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore della parte civile (Comune di Napoli), cui veniva assegnata una provvisionale pari a 50.000 euro. Il Tribunale ordinava altresì la confisca delle opere e dei terreni in sequestro e la loro acquisizione ai patrimonio del Comune di Napoli. Con sentenza del 21 giugno 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione, confermando la confisca e le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, hanno proposto ricorse per cassazione [OSCURATO:PERSONA] personalmente e, mediante unica impugnazione, il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente da [OSCURATO:PERSONA], si deducono l'erronea applicazione degli artt. 30 e 40 d.P.R. n. 380 del 2001/ il viziò della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, nonché l'assenza di motivazione sulla proporzionalità dei beni confiscati. 2.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi. Con il primo motivo, sono stati dedotti i vizi di di motivazione e di violazione di legge con riferimento agli art. 30 e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001: la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere accertato il fatto ascritto agli imputati, nel senso che la loro condotta non sarebbe qualificabile come lottizzazione negoziale, posto che gli Avallone si sarebbero limitati ad acquistare un appezzarnento di terreno in vendita, affidandosi alle garanzie del notaio rogante. Le argomentazioni usate dalla Corte per confermare la penale responsabilità degli imputati sarebbero insufficienti, osservandosi, per quanto concerne la strada in terra battuta che consentiva l'accesso ai lotti in questione, che tale strada sarebbe stata preesistente all'acquisto; non ne sarebbe stata accertata inoltre l'epoca di realizzazione, né si è spiegato che la costruzione sarebbe stata idonea a modificare l'assetto del territorio. Quanto alle opere di sbancamento realizzate, la potenzialità offensiva di tale intervento non sarebbe univoca, essendo ia realizzazione di tali «pianori» compatibile con la destinazione agricola originaria del terreno. Del tutto arbitraria sarebbe poi l'affermazione secondo cui sul terreno sarebbe stato realizzato un deposito d'auto, poiché basata semplicemente sul rinvenimento da parte degli agenti di P.G. di due auto appartenenti agli imputati: tale accertamento sarebbe compatibile in realtà con la sosta temporanea delle auto e non con un'attività di deposito. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione degli art. 30 e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 in tema di confisca, in combinato disposto con l'art. 7 e con l'art. 1, primo [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale non avrebbe dovuto estendere la confisca all'area di proprietà degli Avallone: infatti, diversamente da altre disposizioni in materia di confisca, nel caso di lottizzazione abusiva, ai fini dell'applicazione della confisca, non si può prescindere da un giudizio di proporzionalità della misura rispetto alla condotta. La Corte di appello avrebbe omesso di considerare tutti gli elementi che la giurisprudenza reputa idonei a fondare un corretto giudizio di proporzionalità della misura rispetto all'entità dell'illecito, non considerando l'intervenuta prescrizione del reato e facendo un generico riferimento alla proporzionalità, senza operare alcun distinguo tra le singole posizioni. 2.3. Con memoria trasmessa il 16 maggio 2022, il difensore degli Avallone, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi, sviluppando le argomentazioni di entrambi i motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è mammissibile, mentre i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 1. Iniziando dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che lo stesso è stato proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cessazione. Ne consegue che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sul punto deve solo precisarsi che, essendo la causa di inammissibilità del ricorso riconducibile a un vizio genetico del rapporto processuale, stante il rilevato difetto della necessaria assistenza difensiva rispetto alla proposizione del ricorso, non era dovute alcun avviso della fissazione del presente giudizio al ricorrente, fermo restando che di ciò è stato comunque notiziato il difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA]. 2. li comune ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2,1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che il giudizio sulla configurabilità del reato operato dai giudici di merito appare immune da censure. Ed invero la Corte territoriale, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato, ha ribadito comunque che la fattispecie per cui era intervenuta condanna in primo grado doveva ritenersi comprovata nei suoi elementi costitutivi, atteso che gli Avallone avevano contribuito a realizzare un diverso assetto del territorio rispetto all'originaria destinazione agricola, avuto riguardo alla realizzazione sia delle opere di sbancamento che della stradina di accesso al manufatto. È stato infatti accertato che, con lo sbancamento, effettuato sul terreno di loro proprietà, gli imputati hanno ricavato un deposito per due auto, essendo inoltre emerso che parte della particella n. 1465 di loro proprietà, insieme a parte delle particelle n. 1466, 1467 e 1553, era stata destinata alla creazione di una strada in terra battuta che consentiva di accedere ai lotti in questione. La condotta dei ricorrenti, lungi dall'integrare i soli estremi del reato edilizio, è stata dunque ritenuta idonea a dare luogo, nel contesto degli altri interventi posti in essere, una vera e propria lottizzazione abusiva, essendo stata conferita all'area comunale un complessivo assetto differente rispetto a quello originario. Nella vicenda in esame, infatti, la lottizzazione è stata qualificata già dal primo giudice come "mista, essendosi concretizzata in primo luogo mediante una pluralità di atti negoziali, tutti vicini nel tempo, che hanno realizzato il frazionamento dell'originario terreno, e, in secondo. luogo, con la successiva realizzazione di opere edili, da parte di più soggetti, tra cui anche gli odierni ricorrenti, con conseguente e rilevante trasformazione del territorio, la cui originaria vocazione agricola è stata pertanto c:hiaramente modificata.Orbene„ a fronte della disamina razionale operata dai giudici di merito, saldamente ancorata alle fonti dimostrative acquisite, la difesa ha contrapposto, peraltro in termini non adeguatamente specifici, una ricostruzione alternativa che tuttavia non può trovare ingresso in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle censure difensive in punto di configurabilità della fattispecie di lottizzazione abusiva contestata agli imputati al capo 1. 2.2. Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge con riferimento al principio di proporzionalità. Deve premettersi sul punto che, nel confermare la statuizione sulla confisca disposta dal Tribunale, la Corte di appello, dopo aver richiamato le coordinate interpretative elaborate dalla Corte Edu (sentenze [OSCURATO:PERSONA] 30 agosto 2007 e 20 gennaio 2009, Varvara del 29 ottobre 2013 e [OSCURATO:SOCIETA]. del 28 giugno 2018), dalla Corre costituzionale (sentenza n. 49 del 2015) e da questa Corte (sentenze Alessandrini n. 8350/2019, Grieco n. 43119 del 2019 e Falconi n. 14743 del 2019, oltre che la sentenza Perroni n. 13539 resa dalle Sezioni Unite il 30 gennaio 2020), ha correttamente rilevato che l'intervenuta prescrizione in appello del reato ex art. 44 lett. C del d.P.R. n. 380 del 2001 non era ostativa alla conferma della confisca, ciò in coerenza, del resto, con il tenore di cui all'art. 44 cornma 2 del Testo unico dell'edilizia, sec:ondo cui la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente c:ostruite. Ciò posto, i giudici di secondo grado hanno altresì evidenziato (pag. 22 della sentenza impugnata) che la disposta confisca doveva ritenersi proporzionata alla condotta realizzata dagli imputati, essendo le opere poste in essere il prodotto proprio dell'attività illecita di cui gli Avallone si sono resi autori e mediante le quali era stata trasformata l'originaria vocazione agricola dell'area. Orbene; tale impostazione appare immune da censure, in quanto in sintonia con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3727 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280871, richiamata invero dagli stessi ricorrenti), con cui è stato ribadito che, a fronte di una lottizzazione cd. mista, come quella in esame, l'effettiva e integrale eliminazione di tutte le opere eseguite in attuazione dell'intento lottizzatorio, nonché dei pregressi frazionamenti, con conseguente ricomposizione fondiaria e catastale nello stato preesistente e in assenza di definitive trasformazioni, se dimostrata in giudizio e accertata in fatto dal giudice del merito con congrua motivazione, rende superflua la confisca perché misura sproperzionata secondo i parametri di valutazione indicati dalla giurisprudenza della Corte EDU, con la precisazione che l'intervento idoneo a scongiurare la confisca e a giustificare una misura diversa, dovrà possedere i caratteri sopra richiamati e dovrà essere inconfutabilmente dimostrato da c:hi ha interesse a giovarsene, mentre al giudice del merito è richiesto un rigoroso ed effettivo accertamento in fatto, che non può limitarsi ad una mera presa d'atto. Ora, nei caso di specie, non può non rimarcarsi la genericità della censura difensiva, con cui è stata contestata la conferma della confisca, sinteticamente ma adeguatamente motivata dai giudici di appello, senza che tuttavia sia stata prospettata nel ricorso la praticabilità di soluzioni alternative, non essendo stato nemmeno evocato il compimento di misure volte a superare, o quantomeno a contenere, gli effetti della trasformazione urbanistica del territorio realizzata dagli imputati. Non vi è spazio dunque per l'accoglimento delle censure in punto di violazione del principio di proporzione, avuto riguardo all'entità degli interventi realizzati e alla mancata adozione di eventuali iniziative ripristinatorie. 5. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze rispettivamente sollevate, i ricorsi di Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con consecuente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di Sostenere le spese del procedimento. Tutti e tre i ricorrenti devono essere condannati infine alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, Comune di Napoli, spese liquidate in complessivi euro 1.755, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanz
Decreto Cassazione n. 32834/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris